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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3297/2024 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3297/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Parte_1 residente in R. Antonia Myrian Eduardo Pereira, n°. n.4855 apto.108, Terra Morada do
Sol, Teresina - Piauí - 64053-550 - Brasile;
nata il [...] a [...] Parte_2
Per_
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Criciuma, n°. n.151 apto.201, , Rio de
Janeiro - Rio de Janeiro - 21231-050 - Brasile;
nato il [...] a [...] - Parte_3
Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Barão do Bom Retiro, n°. n.1684 apto.201,
Engenho Novo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20715-004 - Brasile;
, minore rappresentato Persona_2 Controparte_1 dai genitori e Parte_2 Parte_2 Persona_3
, nato il [...] a [...] - Rio de Janeiro - Brasile, residente in
[...]
Per_ R. Criciuma, n°. n.151 apto.201, , Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 21231-050 -
Brasile;
1 nata il [...] a [...] Parte_4
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.60 apto.904, Grajau, Rio de
Janeiro - Rio de Janeiro - 20560-180 - Brasile;
, minore rappresentato dai genitori Parte_5
e , nato il Parte_2 Persona_3
03/05/2021 a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Criciuma, n°. Per_ n.151 apto.201, , Rio de Rio de Janeiro - 21231-050 - Brasile;
nata il [...] a [...] - Rio Parte_6 de Janeiro - Brasile, residente in R. Sen. Furtado, n°. n.45A apto.204, Maracana, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
, nato il [...] a [...] - Rio de Parte_7
Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.45 204 BL2, Maracanã, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
, minore rappresentato dai genitori Parte_8 [...]
e nata il [...] a [...] Persona_4 Persona_5
Caxias - Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...]de Camorim, n°. n.120 B10/202,
Jacarepagua, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 22780-070 - Brasile;
, nata il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Persona_4 residente in [...]de Camorim, n°. n.120 B10/202, Jacarepagua, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 22780-070 - Brasile;
, nato il [...] a [...] - Parte_9
Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.45 BL2 apto.204,
Maracanã, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
nata il [...] a [...] Parte_10
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Sen. n°. Persona_6
n.4403, Morada do Sol, Teresina - Piauí - 64055-350 – Brasile;
, nato il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Parte_11 residente in [...] BL-IPA apto.001, Campestre,
Teresina - Piauí - 64056-670 – Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la
2 responsabilità genitoriale (unitamente a del figlio Controparte_2 minore di cui infra.
- ricorrenti -
nato il [...] nella città di Teresina Persona_7
– Piaui – BRASILE, e residente a [...] BL – IPA apto.001, nella città di Teresina – Piauì, BR - CAP 64056-670, come sopra rappresentato.
- interveniente volontario -
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli ed elettivamente domiciliati, presso il suo studio in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, giuste procure versate agli atti
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 31.12.2024 e ritualmente notificato,
i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_3 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_8 nato a [...] [...], da e
[...] Persona_9
come comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita del predetto CP_4 comune rilasciato il 24.09.2022 (Anno 1872 Parte I Atto n.312).
Una volta emigrato in Brasile il nativo italiano aveva generato, dall'unione con il figlio nato il [...]. Parte_12 Persona_10
Dall'unione di quest'ultimo con era nato, il 30.01.1934, il figlio Persona_11 che a sua volta aveva generato, con Parte_3 Parte_13 tre figli: nata il [...]; Parte_6 Parte_10
nata l'[...]; nato l'[...].
[...] Parte_3
3 Sulla discendenza di Parte_6
Dall'unione tra e erano Parte_6 Controparte_5 nati, tra gli altri, i figli: , nato il [...], e Parte_7 [...]
, nata il [...]. Persona_12
si era, poi, unita con generando Persona_12 Persona_5 la figlia , nata il [...]. Parte_8
Sulla discendenza di Parte_10
Dall'unione tra e erano Parte_10 Controparte_6 nati i figli il 24.11.1986, e il Parte_11 Parte_1
4.06.1991.
Dall'unione tra e era nato Parte_11 Controparte_2 il figlio il 17.12.2024. Persona_7
Sulla discendenza di Parte_3
Dall'unione tra e era Parte_3 Parte_14 nata la figlia il 12.06.1987. Parte_2
Dall'unione tra e era Parte_3 Controparte_7 nata la figlia il 30.03.1996. Parte_4
si era unita con Parte_2 Controparte_8 generando due figli: da , nato l'[...] e Persona_13 CP_8 da , nato il [...]. Parte_5 CP_8
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio l'8.09.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per
4 mancanza di un provvedimento espresso della competente amministrazione.
Inoltre, deduceva l'infondatezza della domanda sulla presunzione di interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della Grande naturalizzazione Brasiliana del 1889.
In data 9.09.2025, con atto di intervento volontario, interveniva nel giudizio il minore figlio di e discendente del Persona_7 Parte_11 cittadino italiano al fine di vedere estesi in suo Persona_8 favore gli effetti della sentenza di riconoscimento della cittadinanza italiana invocati dal genitore.
In particolare, la difesa fondava detta richiesta sulla titolarità, in capo al minore, di un diritto derivato alla cittadinanza e subordinato unicamente alla successiva formalizzazione della dichiarazione di volontà del genitore, ai sensi dell'art.4 della legge n. 91/1992, come modificato dalla Legge n. 74/2025 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
Precisava, a tal riguardo, che “Il minore, pertanto, non è un soggetto terzo rispetto al procedimento, ma titolare di un diritto il cui esercizio si perfeziona con l'accertamento del diritto del genitore o dei genitori ricorrenti nel primo ricorso depositato, e quindi subordinato alla sola formalizzazione della dichiarazione prevista dalla legge entro il termine normativamente stabilito”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso, come si evince dal visto apposto in data 28.01.2025.
Con note depositate in data 08.09.2025, ai sensi dell'art.127 ter Codice di procedura civile, la difesa evidenziava come “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando pertanto l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”.
Dunque, veniva riservato il deposito della sentenza.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
5 Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti, e dell'interveniente, da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita
6 anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prime donne coinvolte nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti, nonchè dell'interveniente, siano state nata il [...], e Parte_15 Parte_10
nata l'[...], figlie di (a sua volta discendente in
[...] Parte_3 linea retta di secondo grado del nativo italiano ed Persona_8
è indubbio che le stesse, nate in epoca post-costituzionale - abbiano trasmesso il diritto
“iure sanguinis” ai loro rispettivi discendenti.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, con passaggi per via materna in epoca post-costituzionale, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_3 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza
7 dei richiedenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno lamentato i vani tentativi di “agendare” un appuntamento tramite il sito web del competente Consolato per la presentazione della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, rimasti senza alcun riscontro da parte delle autorità.
Infatti, la difesa ha provato che in occasione dei numerosi tentativi di accesso al portale
“prenot@mi” (in un periodo compreso tra il 3.05.2024 e il 26.06.2024) il sistema non ha reso disponibile il calendario con le date utili o ha restituito un messaggio automatico di indisponibilità dei posti, con l'invito a ritentare l'indomani.
Inoltre, parte richiedente ha prodotto istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241 del 1990 e successive modifiche inviata a mezzo pec al Consolato Generale d'Italia a
Rio de Janeiro nella quale sono state segnalate le difficoltà riscontrate nel tentativo di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ed è stato rivolto un invito all'autorità consolare volto a valutare detta istanza o, in subordine, a indicare le modalità per procedere all'inoltro della domanda nonché le attuali tempistiche ai fini della convocazione e conclusione dei rispettivi procedimenti.
Pertanto, si ritiene che i ricorrenti abbiano fornito sufficienti prove dei previ tentativi esperiti in via amministrativa avvalendosi dei canali web a tal fine predisposti e indicati nel sito web del Consolato competente.
In punto di diritto, si rendono necessarie alcune precisazioni con riguardo alla disciplina applicabile al caso di specie, stanti le recenti modifiche introdotte in tema di cittadinanza.
La legge n. 74 del 23 maggio 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha introdotto alcune significative limitazioni alla trasmissione automatica della
8 cittadinanza italiana iure sanguinis, prevedendo il limite della necessità di un vincolo effettivo con l'Italia da parte di coloro i quali agiscono per il riconoscimento del diritto.
In particolare, la nuova disciplina prevede che i discendenti di cittadini italiani, nati all'estero, potranno essere riconosciuti automaticamente cittadini italiani per discendenza solo fino alla seconda generazione, ossia in presenza di un ascendente fino al secondo grado nato in [...]
Il ricorso in oggetto è stato presentato prima dell'entrata in vigore della predetta legge che all'art.1, lett.b) recita “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Pertanto, se non vi è dubbio che detta normativa sopravvenuta non si applichi al caso di specie, sia in quanto espressamente previsto dal predetto inciso che in ragione del generale principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 delle Preleggi, è opportuno operare un distinguo con riguardo alla specifica posizione del soggetto interveniente.
Infatti, la data di intervento nel presente giudizio del minore Persona_7
il 9.09.2025, essendo successiva all'entrata in vigore della legge di cui sopra,
[...] comporta che nei suoi riguardi troverà applicazione la disciplina modificata in tema di acquisto della cittadinanza.
Tanto premesso, nel merito, si osserva che - sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata - risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti e dell'interveniente dall'antenato cittadino e, quindi, la circostanza che la cittadinanza italiana sia stata trasmessa dall'avo italiano ai propri figli e, tramite questi, ai successivi discendenti in linea retta senza interruzioni.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti e interveniente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano Persona_8 nato a [...] [...], il quale è
[...] deceduto senza mai aver acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato il 12.11.2024 dal Ministero della giustizia e della sicurezza pubblica,
9 segretariato nazionale di giustizia, dipartimento delle migrazioni n.
000.821.272.573/2024.
Di conseguenza, in quanto italiano, Persona_8
a trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai relativi
[...] discendenti.
Con riguardo alla posizione del minore interveniente, la domanda nei suoi riguardi deve essere accolta in quanto la legge 74 del 20025, di conversione del d.l. n.36 del 2005, ha introdotto il comma 1 bis all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, “Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza
e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano”;
nonché il comma 1 ter “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026”.
Pertanto, stante il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo al genitore
, l'interveniente deve essere Parte_11 Per_7 Persona_7 riconosciuto cittadino italiano, in ragione dell'epoca della sua nascita infrannuale.
Infatti, la domanda di intervento nel giudizio de quo presentata dal genitore deve esse intesa alla stregua della dichiarazione di volontà richiesta dalla norma al fine dell'acquisto della cittadinanza in capo ai minori;
ciò, anche in un'ottima di economia processuale.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti e l'interveniente cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico
10 di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
, nata il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Parte_1 residente in R. Antonia Myrian Eduardo Pereira, n°. n.4855 apto.108, Terra Morada do
Sol, Teresina - Piauí - 64053-550 - Brasile;
nata il [...] a [...] Parte_2
Per_
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Criciuma, n°. n.151 apto.201, , Rio de
Janeiro - Rio de Janeiro - 21231-050 - Brasile;
nato il [...] a [...] - Parte_3
Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Barão do Bom Retiro, n°. n.1684 apto.201,
Engenho Novo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20715-004 - Brasile;
, minore rappresentato Persona_2 Controparte_1 dai genitori e Parte_2 Parte_2 Persona_3
, nato il [...] a [...] - Rio de Janeiro - Brasile, residente in
[...]
Per_ R. Criciuma, n°. n.151 apto.201, , Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 21231-050 -
Brasile;
11 nata il [...] a [...] Parte_4
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.60 apto.904, Grajau, Rio de
Janeiro - Rio de Janeiro - 20560-180 - Brasile;
, minore rappresentato dai genitori Parte_5
e , nato il Parte_2 Persona_3
03/05/2021 a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Criciuma, n°. Per_ n.151 apto.201, , Rio de Rio de Janeiro - 21231-050 - Brasile;
nata il [...] a [...] - Rio Parte_6 de Janeiro - Brasile, residente in R. Sen. Furtado, n°. n.45A apto.204, Maracana, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
, nato il [...] a [...] - Rio de Parte_7
Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.45 204 BL2, Maracanã, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
, minore rappresentato dai genitori Parte_8 [...]
e nata il [...] a [...] Persona_4 Persona_5
Caxias - Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...]de Camorim, n°. n.120 B10/202,
Jacarepagua, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 22780-070 - Brasile;
, nata il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Persona_4 residente in [...]de Camorim, n°. n.120 B10/202, Jacarepagua, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 22780-070 - Brasile;
, nato il [...] a [...] - Parte_9
Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.45 BL2 apto.204,
Maracanã, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
nata il [...] a [...] Parte_10
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Sen. n°. Persona_6
n.4403, Morada do Sol, Teresina - Piauí - 64055-350 – Brasile;
, nato il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Parte_11 residente in [...] BL-IPA apto.001, Campestre,
Teresina - Piauí - 64056-670 – Brasile,
nonché all'interveniente:
12 nato il [...] nella città di Teresina Persona_7
– Piaui – BRASILE, e residente a [...] BL – IPA apto.001, nella città di Teresina – Piauì, BR - CAP 64056-670;
il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_9 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 6.10.25
La giudice
Dott. ssa Valeria Marchese
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3297/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Parte_1 residente in R. Antonia Myrian Eduardo Pereira, n°. n.4855 apto.108, Terra Morada do
Sol, Teresina - Piauí - 64053-550 - Brasile;
nata il [...] a [...] Parte_2
Per_
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Criciuma, n°. n.151 apto.201, , Rio de
Janeiro - Rio de Janeiro - 21231-050 - Brasile;
nato il [...] a [...] - Parte_3
Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Barão do Bom Retiro, n°. n.1684 apto.201,
Engenho Novo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20715-004 - Brasile;
, minore rappresentato Persona_2 Controparte_1 dai genitori e Parte_2 Parte_2 Persona_3
, nato il [...] a [...] - Rio de Janeiro - Brasile, residente in
[...]
Per_ R. Criciuma, n°. n.151 apto.201, , Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 21231-050 -
Brasile;
1 nata il [...] a [...] Parte_4
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.60 apto.904, Grajau, Rio de
Janeiro - Rio de Janeiro - 20560-180 - Brasile;
, minore rappresentato dai genitori Parte_5
e , nato il Parte_2 Persona_3
03/05/2021 a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Criciuma, n°. Per_ n.151 apto.201, , Rio de Rio de Janeiro - 21231-050 - Brasile;
nata il [...] a [...] - Rio Parte_6 de Janeiro - Brasile, residente in R. Sen. Furtado, n°. n.45A apto.204, Maracana, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
, nato il [...] a [...] - Rio de Parte_7
Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.45 204 BL2, Maracanã, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
, minore rappresentato dai genitori Parte_8 [...]
e nata il [...] a [...] Persona_4 Persona_5
Caxias - Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...]de Camorim, n°. n.120 B10/202,
Jacarepagua, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 22780-070 - Brasile;
, nata il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Persona_4 residente in [...]de Camorim, n°. n.120 B10/202, Jacarepagua, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 22780-070 - Brasile;
, nato il [...] a [...] - Parte_9
Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.45 BL2 apto.204,
Maracanã, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
nata il [...] a [...] Parte_10
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Sen. n°. Persona_6
n.4403, Morada do Sol, Teresina - Piauí - 64055-350 – Brasile;
, nato il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Parte_11 residente in [...] BL-IPA apto.001, Campestre,
Teresina - Piauí - 64056-670 – Brasile, in proprio e nella qualità di esercente la
2 responsabilità genitoriale (unitamente a del figlio Controparte_2 minore di cui infra.
- ricorrenti -
nato il [...] nella città di Teresina Persona_7
– Piaui – BRASILE, e residente a [...] BL – IPA apto.001, nella città di Teresina – Piauì, BR - CAP 64056-670, come sopra rappresentato.
- interveniente volontario -
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli ed elettivamente domiciliati, presso il suo studio in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, giuste procure versate agli atti
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 31.12.2024 e ritualmente notificato,
i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_3 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_8 nato a [...] [...], da e
[...] Persona_9
come comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita del predetto CP_4 comune rilasciato il 24.09.2022 (Anno 1872 Parte I Atto n.312).
Una volta emigrato in Brasile il nativo italiano aveva generato, dall'unione con il figlio nato il [...]. Parte_12 Persona_10
Dall'unione di quest'ultimo con era nato, il 30.01.1934, il figlio Persona_11 che a sua volta aveva generato, con Parte_3 Parte_13 tre figli: nata il [...]; Parte_6 Parte_10
nata l'[...]; nato l'[...].
[...] Parte_3
3 Sulla discendenza di Parte_6
Dall'unione tra e erano Parte_6 Controparte_5 nati, tra gli altri, i figli: , nato il [...], e Parte_7 [...]
, nata il [...]. Persona_12
si era, poi, unita con generando Persona_12 Persona_5 la figlia , nata il [...]. Parte_8
Sulla discendenza di Parte_10
Dall'unione tra e erano Parte_10 Controparte_6 nati i figli il 24.11.1986, e il Parte_11 Parte_1
4.06.1991.
Dall'unione tra e era nato Parte_11 Controparte_2 il figlio il 17.12.2024. Persona_7
Sulla discendenza di Parte_3
Dall'unione tra e era Parte_3 Parte_14 nata la figlia il 12.06.1987. Parte_2
Dall'unione tra e era Parte_3 Controparte_7 nata la figlia il 30.03.1996. Parte_4
si era unita con Parte_2 Controparte_8 generando due figli: da , nato l'[...] e Persona_13 CP_8 da , nato il [...]. Parte_5 CP_8
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_3 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio l'8.09.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per
4 mancanza di un provvedimento espresso della competente amministrazione.
Inoltre, deduceva l'infondatezza della domanda sulla presunzione di interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in ragione della Grande naturalizzazione Brasiliana del 1889.
In data 9.09.2025, con atto di intervento volontario, interveniva nel giudizio il minore figlio di e discendente del Persona_7 Parte_11 cittadino italiano al fine di vedere estesi in suo Persona_8 favore gli effetti della sentenza di riconoscimento della cittadinanza italiana invocati dal genitore.
In particolare, la difesa fondava detta richiesta sulla titolarità, in capo al minore, di un diritto derivato alla cittadinanza e subordinato unicamente alla successiva formalizzazione della dichiarazione di volontà del genitore, ai sensi dell'art.4 della legge n. 91/1992, come modificato dalla Legge n. 74/2025 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
Precisava, a tal riguardo, che “Il minore, pertanto, non è un soggetto terzo rispetto al procedimento, ma titolare di un diritto il cui esercizio si perfeziona con l'accertamento del diritto del genitore o dei genitori ricorrenti nel primo ricorso depositato, e quindi subordinato alla sola formalizzazione della dichiarazione prevista dalla legge entro il termine normativamente stabilito”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso, come si evince dal visto apposto in data 28.01.2025.
Con note depositate in data 08.09.2025, ai sensi dell'art.127 ter Codice di procedura civile, la difesa evidenziava come “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando pertanto l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”.
Dunque, veniva riservato il deposito della sentenza.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
5 Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti, e dell'interveniente, da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita
6 anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prime donne coinvolte nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti, nonchè dell'interveniente, siano state nata il [...], e Parte_15 Parte_10
nata l'[...], figlie di (a sua volta discendente in
[...] Parte_3 linea retta di secondo grado del nativo italiano ed Persona_8
è indubbio che le stesse, nate in epoca post-costituzionale - abbiano trasmesso il diritto
“iure sanguinis” ai loro rispettivi discendenti.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, con passaggi per via materna in epoca post-costituzionale, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_3 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza
7 dei richiedenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno lamentato i vani tentativi di “agendare” un appuntamento tramite il sito web del competente Consolato per la presentazione della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, rimasti senza alcun riscontro da parte delle autorità.
Infatti, la difesa ha provato che in occasione dei numerosi tentativi di accesso al portale
“prenot@mi” (in un periodo compreso tra il 3.05.2024 e il 26.06.2024) il sistema non ha reso disponibile il calendario con le date utili o ha restituito un messaggio automatico di indisponibilità dei posti, con l'invito a ritentare l'indomani.
Inoltre, parte richiedente ha prodotto istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241 del 1990 e successive modifiche inviata a mezzo pec al Consolato Generale d'Italia a
Rio de Janeiro nella quale sono state segnalate le difficoltà riscontrate nel tentativo di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ed è stato rivolto un invito all'autorità consolare volto a valutare detta istanza o, in subordine, a indicare le modalità per procedere all'inoltro della domanda nonché le attuali tempistiche ai fini della convocazione e conclusione dei rispettivi procedimenti.
Pertanto, si ritiene che i ricorrenti abbiano fornito sufficienti prove dei previ tentativi esperiti in via amministrativa avvalendosi dei canali web a tal fine predisposti e indicati nel sito web del Consolato competente.
In punto di diritto, si rendono necessarie alcune precisazioni con riguardo alla disciplina applicabile al caso di specie, stanti le recenti modifiche introdotte in tema di cittadinanza.
La legge n. 74 del 23 maggio 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, ha introdotto alcune significative limitazioni alla trasmissione automatica della
8 cittadinanza italiana iure sanguinis, prevedendo il limite della necessità di un vincolo effettivo con l'Italia da parte di coloro i quali agiscono per il riconoscimento del diritto.
In particolare, la nuova disciplina prevede che i discendenti di cittadini italiani, nati all'estero, potranno essere riconosciuti automaticamente cittadini italiani per discendenza solo fino alla seconda generazione, ossia in presenza di un ascendente fino al secondo grado nato in [...]
Il ricorso in oggetto è stato presentato prima dell'entrata in vigore della predetta legge che all'art.1, lett.b) recita “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Pertanto, se non vi è dubbio che detta normativa sopravvenuta non si applichi al caso di specie, sia in quanto espressamente previsto dal predetto inciso che in ragione del generale principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 delle Preleggi, è opportuno operare un distinguo con riguardo alla specifica posizione del soggetto interveniente.
Infatti, la data di intervento nel presente giudizio del minore Persona_7
il 9.09.2025, essendo successiva all'entrata in vigore della legge di cui sopra,
[...] comporta che nei suoi riguardi troverà applicazione la disciplina modificata in tema di acquisto della cittadinanza.
Tanto premesso, nel merito, si osserva che - sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata - risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti e dell'interveniente dall'antenato cittadino e, quindi, la circostanza che la cittadinanza italiana sia stata trasmessa dall'avo italiano ai propri figli e, tramite questi, ai successivi discendenti in linea retta senza interruzioni.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti e interveniente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano Persona_8 nato a [...] [...], il quale è
[...] deceduto senza mai aver acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato il 12.11.2024 dal Ministero della giustizia e della sicurezza pubblica,
9 segretariato nazionale di giustizia, dipartimento delle migrazioni n.
000.821.272.573/2024.
Di conseguenza, in quanto italiano, Persona_8
a trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai relativi
[...] discendenti.
Con riguardo alla posizione del minore interveniente, la domanda nei suoi riguardi deve essere accolta in quanto la legge 74 del 20025, di conversione del d.l. n.36 del 2005, ha introdotto il comma 1 bis all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, “Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza
e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano”;
nonché il comma 1 ter “Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026”.
Pertanto, stante il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo al genitore
, l'interveniente deve essere Parte_11 Per_7 Persona_7 riconosciuto cittadino italiano, in ragione dell'epoca della sua nascita infrannuale.
Infatti, la domanda di intervento nel giudizio de quo presentata dal genitore deve esse intesa alla stregua della dichiarazione di volontà richiesta dalla norma al fine dell'acquisto della cittadinanza in capo ai minori;
ciò, anche in un'ottima di economia processuale.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti e l'interveniente cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico
10 di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
, nata il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Parte_1 residente in R. Antonia Myrian Eduardo Pereira, n°. n.4855 apto.108, Terra Morada do
Sol, Teresina - Piauí - 64053-550 - Brasile;
nata il [...] a [...] Parte_2
Per_
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Criciuma, n°. n.151 apto.201, , Rio de
Janeiro - Rio de Janeiro - 21231-050 - Brasile;
nato il [...] a [...] - Parte_3
Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Barão do Bom Retiro, n°. n.1684 apto.201,
Engenho Novo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20715-004 - Brasile;
, minore rappresentato Persona_2 Controparte_1 dai genitori e Parte_2 Parte_2 Persona_3
, nato il [...] a [...] - Rio de Janeiro - Brasile, residente in
[...]
Per_ R. Criciuma, n°. n.151 apto.201, , Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 21231-050 -
Brasile;
11 nata il [...] a [...] Parte_4
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.60 apto.904, Grajau, Rio de
Janeiro - Rio de Janeiro - 20560-180 - Brasile;
, minore rappresentato dai genitori Parte_5
e , nato il Parte_2 Persona_3
03/05/2021 a Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Criciuma, n°. Per_ n.151 apto.201, , Rio de Rio de Janeiro - 21231-050 - Brasile;
nata il [...] a [...] - Rio Parte_6 de Janeiro - Brasile, residente in R. Sen. Furtado, n°. n.45A apto.204, Maracana, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
, nato il [...] a [...] - Rio de Parte_7
Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.45 204 BL2, Maracanã, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
, minore rappresentato dai genitori Parte_8 [...]
e nata il [...] a [...] Persona_4 Persona_5
Caxias - Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...]de Camorim, n°. n.120 B10/202,
Jacarepagua, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 22780-070 - Brasile;
, nata il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Persona_4 residente in [...]de Camorim, n°. n.120 B10/202, Jacarepagua, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 22780-070 - Brasile;
, nato il [...] a [...] - Parte_9
Rio de Janeiro - Brasile, residente in [...], n°. n.45 BL2 apto.204,
Maracanã, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 20270-021 - Brasile;
nata il [...] a [...] Parte_10
- Rio de Janeiro - Brasile, residente in R. Sen. n°. Persona_6
n.4403, Morada do Sol, Teresina - Piauí - 64055-350 – Brasile;
, nato il [...] a [...] - Piauí - Brasile, Parte_11 residente in [...] BL-IPA apto.001, Campestre,
Teresina - Piauí - 64056-670 – Brasile,
nonché all'interveniente:
12 nato il [...] nella città di Teresina Persona_7
– Piaui – BRASILE, e residente a [...] BL – IPA apto.001, nella città di Teresina – Piauì, BR - CAP 64056-670;
il diritto alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_9 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 6.10.25
La giudice
Dott. ssa Valeria Marchese
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