Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
R.G.66369/2020
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Mariaelena Francone, all'udienza del 2.1.2025, dato atto del deposito di note a verbale nelle quali le parti concilianti si sono riportate alla proposta ex art. 185 bis cpc, opportunamente modificata, ed ai rispettivi scritti chiedendo la cessazione della materia del contendere, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Mediante deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 66369 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
, rappresentato e difeso – giusta procura – Parte_1
dall'avv. MARI LEONILDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA
ATTORE
E
, rappresentato e difeso – Controparte_1
giusta procura – dall'avv. VOLPE PIERO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA
CONVENUTO
E
, rappresentato e difeso – giusta procura – Controparte_2
1
dall'avv. Proietti Toppi Andrea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA
CHIAMATO IN CAUSA
E in persona del lrtp, rappresentato e Controparte_3
difeso – giusta procura – dall'avv. Daniele Cattaneo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA
CHIAMATO IN CAUSA
FATTO E DIRITTO
Considerazioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva Parte_1
in giudizio innanzi a questo Tribunale la in Controparte_4
persona del lrpt al fine di vedersi risarcire i danni subiti dal proprio appartamento all'esito delle escavazioni per la realizzazione di un complesso immobiliare. Venivano evocati in giudizio anche l'ing.
- progettista dell'opera -, l'arch, - Controparte_5 Controparte_2
direttore dei lavori-, la la nonché la CP_3 _6
, per la condanna al risarcimento dei danni CP_7
Costituendosi, i convenuti, contestavano inizialmente ogni addebito nei termini riportati in comparsa.
Il G.I. formulava in data 7.8.2024 proposta ex art. 185 bis c.p.c., prevedendo la graduazione delle responsabilità della Controparte_4
dell'ing. dell'arch. e del
[...] CP_5 CP_2 CP_8
che non è parte del presente giudizio, ed il pagamento in favore
[...]
della di €3.000,00 a carico di ciascuna parte, e per esse a carico Pt_1
delle rispettive compagnie chiamate in manleva, per quanto di ragione nei limiti di polizza, nonché delle spese di c.t.u. e c.t.p. oltre alla somma di euro 3.250,00 ed oneri di legge a titolo di spese legali ed alle spese di
CTU a carico delle parti convenute/chiamate in causa in solido.
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All'udienza del 12.12.2024 la parte attrice, la Controparte_4
in persona del lrpt, , la Controparte_2 Controparte_3
esternavano la propria adesione alla proposta sottoscrivendo un accordo leggermente modificativo depositato in data 11.12.2024 dall'avv. Volpe nel fascicolo telematico, mentre le restanti parti hanno manifestato il proprio dissenso.
Si osserva che con l'adesione alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. del 7.8.2024, modificata mediante sottoscrizione di alcune parti con documento in data 4.12.2024, depositato in data 11.12.2024, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra Parte attrice, la in persona del lrpt, l'arch e Controparte_4 Controparte_2
la senza che occorra procedere alla regolazione Controparte_3
delle spese di lite, già oggetto dell'accordo di conciliazione. La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23.02.2022, n.
5997). Essa costituisce una fattispecie - creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio - da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda formulata da nei confronti di Parte_1
in persona del lrpt, dell'arch Controparte_4 CP_2
e della
[...] Controparte_3
La causa deve, invece, essere rimessa sul ruolo, come da separata
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ordinanza, limitatamente alle domande formulate da nei Parte_1
confronti delle parti chiamate in causa ing. Controparte_5
e tenuto conto che costoro non hanno CP_7 _6
aderito alla proposta o hanno posto condizioni inconciliabili con essa.
PQM
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice unico, non definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio limitatamente alla domanda formulata da Pt_1
nei confronti di in persona del lrpt,
[...] Controparte_4
dell'arch e della Controparte_2 Controparte_3
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, limitatamente alla domanda svolta da nei confronti delle parti chiamate Parte_1
in causa e Controparte_5 CP_7 _6
Nulla sulle spese
Così deciso in Roma, il 2.1.2025.
La sentenza s'intende pubblicata con la sottoscrizione telematica del giudice e verrà immediatamente depositata nel fascicolo telematico.
Il Giudice
Mariaelena Francone
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