Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1989, n. 66
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Sentenza 11 gennaio 1989

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Nei procedimenti di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.d. 30 gennaio 1941 n. 12), solo per la fase di tipo sommario, la quale si conclude con la pronuncia della ordinanza di convalida o con il diniego della stessa, e presenta per sua natura caratteri d'urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale fissato dall'art. 1 della citata legge n. 742 del 1969, per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposito provvedimento. ( Conf 3077/83, mass n 427979; ( Conf 114/82, mass n 417798; ( Conf 991/81, mass n 411518; ( Conf 4730/78, mass n 394421).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1989, n. 66
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 66
    Data del deposito : 11 gennaio 1989

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