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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/10/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa AR Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 609/2022 promossa da:
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. ), queste Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 ultime anche in qualità di eredi di (c.f. , deceduta e comunque tutti in Persona_1 C.F._5 qualità di eredi e prossimi congiunti di , deceduto in data 28.1.2014, tutti rappresentati Persona_2
e difesi dall'avv. Paolo Bacalini, come da procura in atti
-appellanti-
contro
(p. iva ), società di diritto francese, con sede secondaria in Milano - con CP_1 P.IVA_1 rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass S.r.l. (c.f. e p. iva n. ), in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir, come da procura in atti e
(p.iva: , quale Impresa designata per la Toscana, a norma degli Controparte_2 P.IVA_3 artt. 283 e segg. Dlg. 07.09.05, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Brilli, come da procura in atti e
(cf. e p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_3 P.IVA_4
Cortona, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Becucci, come da procura in atti
-appellati- nonchè
[...]
Controparte_4
[...] Parte_5
-appellati contumaci-
avverso la sentenza n. 174/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 14.2.2022,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'8.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.5.2025, pubblicata in data 13.5.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 174/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo nel giudizio civile rubricato al n.
4392/2016 RG ed in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti,
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere ed assumere la prova testimoniale sui capp. di prova dal n. 23 al 49 articolati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte attrice che, giusta Cass. Civ. Sez. III 03.08.17 n. 19352, si reiterano integralmente: C) sui rapporti del sig. on i prossimi congiunti 23. Vero che nella relazione Parte_1 annuale dell'anno 2011 veniva attestato che i familiari si recavano periodicamente a far visita al Parte_1
24. Vero che nel corso delle visite dei familiari questi non sono soggetti alla firma di alcun tipo di registro? 25.
Vero che al sig. facevano visita, il fratello, la sorella nonchè le zie e Persona_2 Parte_3
in occasione di tutte le feste organizzate dalla struttura ed in occasione delle feste patronali Parte_4
e paesane del paese di Cortona? 26. Vero che la NA doveva prendersi cura della madre Persona_1 ultracentenaria e questo le impediva, oltre alla propria precaria condizione di salute, di far visita a ? Per_2
27. Vero che ad esempio, nel Natale 2009 i familiari di , ovvero il padre, la sorella con il marito Per_2 trascorsero la festa natalizia organizzata in data 19/12/2009 presso il Cam di Perugia? Cfr. allegato n 18 foto nn. 9-10-11-12 28. Vero che nel corso del ricovero presso la Casa di Cura Cam al sig. ono consentiti Parte_1 dei periodici ritorni a casa previo accordo con i medici che lo avevano in cura? 29. Vero che i primi rientri a Con casa vennero effettuati con l'accompagnamento di due operatori del ? 30. Vero che Persona_2 Per fece rientro a casa accompagnato a due operatori in occasione della Cresima della nipote in data
23/5/2010? Cfr. allegato n 18 foto nn. 14-15-16 31. Vero che le ultime visite di a casa Persona_2 Con venivano fatte senza l'accompagnamento degli educatori della ? 32. Vero che, in occasione delle visite del i suoi familiari andavano a prenderlo presso la casa di cura per portarlo a casa e riportarlo Parte_1 indietro la sera? 33. Vero che in effetti anche in occasione del 62° compleanno del padre Persona_2 Con festeggiato in data 4/3/2012, veniva preso dalla casa di cura dai fratelli per consentirgli di trascorrere con loro la festa di compleanno di Cfr. allegato n18 foto n. 17-18-19-20-21 34. Vero che Persona_4 Pt_
faceva ritorno a casa per ogni suo compleanno, per il compleanno del padre e della zia , per le Per_2 feste religiose annuali, per la nascita dei nipoti e per le cresime/comunioni dei nipoti? 35. Vero che i familiari si premurarono di organizzare la festa di compleanno di di ogni anno e per tale occasione Persona_2 Con si premuravano di andarlo a prendere presso la casa di cura e riportarlo poi presso la struttura come da foto che si rammostrano al teste relative ai compleanni del 35° anno 23/3/2008 e del 40° anno del 23/3/2013?
Cfr. allegato n 18 foto dal 22 al 39 36. Vero che l'ultima visita effettuata dal alla famiglia fu in Parte_1 occasione del Natale 2013? 37. Vero che in occasione di tutti i rientri a casa e di tutte le visite dei familiari insisteva per far ritorno a casa definitivamente? 38. Vero che la NA ha Persona_2 Persona_1 dovuto soprassedere dalle visite al nipote per ragioni di salute che le impedivano di reggere il viaggio dalla residenza fino alla casa di cura? 39. Vero che gli odierni attori hanno sempre tenuto costanti rapporti con con contatti telefonici settimanali e per tutto il periodo del ricovero? 40. Vero che il sig. Persona_2
padre di , ebbe ad ammalarsi gravemente già dal 1997 con ipertensione arteriosa, Persona_4 Per_2 ictus, cardiopatia ischemica e diabete? 41. Vero che il sig. padre di , a tale quadro Persona_4 Per_2 già compromesso, si vanno ad aggiungere insufficienza renale cronica in emodialisi, epilessia, mieloma multiplo e nevralgia del trigemio? 42. Vero che a seguito del quadro patologico che interessava il sig.
[...]
quest'ultimo chiese l'aiuto della madre sig.ra dove andarono a trasferirsi sia Per_4 Per_1 Per_1
che il figlio minore ? 43. Vero che in occasione del trasferimento di cui al capitolo che precede Per_4 Pt_1 rifiutò il trasferimento per rimanere nella casa paterna? 44. Vero che la NA si Persona_2 Per_1 occupava di che comunque trascorreva l'intera giornata presso l'abitazione della NA Persona_2 che si occupava sia di cibarlo che di accudirlo stirando/lavano ecc per poi fare ritorno presso l'abitazione Pt_ paterna solo la sera per dormire? 45. Vero che la NA e le zie e hanno coadiuvato la Per_1 Pt_4 famiglia di nella gestione di quest'ultimo occupandosi di coadiuvare la sorella di Per_2 Persona_2
AR, nella gestione delle questioni burocratiche afferenti , ovvero la gestione dei servizi sociali? 46. Per_2 Pt_ Vero che la NA e le zie e , si sono occupate, nello specifico, a coprire i debiti contratti Per_1 Pt_4 da , il quale stipulava contratti con finanziarie per l'acquisto a suo nome di auto o altre attrezzature? Per_2
47. Vero che le posizioni debitorie acquisite da con le sue manie chiaramente patologiche Persona_2 di acquisto misero in difficoltà la famiglia di e per tale ragione la NA si rende disponibile ad Per_4 Per_1 acquistare la casa di famiglia per evitare la vendita all'asta? 48. Vero che nel 2008, in conseguenza del tentativo di suicidio di questi venne ricoverato in un primo momento presso l'Ospedale di Branca, poi Per_2 trasferito presso l''Ospedale Silvestrini di Perugia ove veniva operato e da lì trasferito presso l'Ospedale di
Monteluce di Perugia ed in ultimo presso la RSA presso l'EASP di Gualdo Tadino? 49. Vero che in occasione dei ricoveri e trasferimenti di cui al paragrafo che precede, furono i fratelli, le zie e la NA ad occuparsi di e di tutte le incombenze relative ai trasferimenti? Con riserva di essere ammesso alla prova contraria Per_2 sulle circostanze eventualmente capitolate dalle altre parti in causa. Si indicano a testi i sigg.: • Sig.ra
[...]
res.te in Fossato di Vico alla Via Palazzolo n. 3 • res.te in Fossato di Vico alla Via Tes_1 Tes_2
Palazzolo n. 3; • res.te in Foligno alla Via N. Sauro, 31 • res.te in Fossato di Testimone_3 Parte_6 vico alla Via Palazzolo n. 5/A; • res.te in Foligno alla via Sicilia n. 16; • Testimone_4 [...]
res.te in Trevi, alla Via della Torre Fraz- Matigor n. 11. Tes_5
NEL MERITO: in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la colposa responsabilità del sig.
alla guida della vettura Citroen C5 tg. EN 126 DX di proprietà della società di leasing Axus CP_4
Italiana S.r.l. e locata alla società nonché del conducente del veicolo rimasto ignoto Controparte_4 nella causazione dell'investimento del 28/1/2014 in cui è deceduto il sig. e per l'effetto, Persona_2 anche in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2043, 2054 e 2055 cod. civ., condannare gli originari convenuti , la società (la citazione in appello di CP_4 CP_1 CP_5 Controparte_4
e in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore era avvenuta ai soli fini della CP_3 Parte_7 integrazione del contraddittorio e non per rassegnare conclusioni nei loro confronti), in solido fra di loro, per le causali ed i titoli esposti nella superiore narrativa, a risarcire agli attori, ciascuno per le rispettive qualità e titoli di domande, tutti i residuati danni (patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditario nessuno escluso) da ognuno subiti in conseguenza della improvvisa morte del sig. , mediante Persona_2 statuizione di condanna al pagamento delle somme che saranno ritenute provate e di giustizia per ciascuno all'esito dell'istruttoria, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal sinistro al saldo effettivo. Con condanna al rimborso delle spese, contributo unificato, competenze professionali del primo grado e del presente grado di appello.”
Per parte appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis rejectis, In via CP_1 preliminare, - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nella presente comparsa, con il consequenziale rigetto ed ogni declaratoria del caso;
NEL
MERITO, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello della sentenza n° 174/2022 pronunciata dal Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Faltoni, in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dall'Appellante perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure dell'Appellante, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato
, ivi comprese le eccezioni che si ripropongono e si trascrivono integralmente qui di seguito, CP_1 nessuna esclusa, da non intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c.: NEL MERITO: respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'esponente compagnia e del Sig. in quanto CP_4 infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio specificati in narrativa;
In via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna emessa nei confronti di - accertare e CP_1 dichiarare la percentuale di responsabilità propria dello stesso Sig. e, per l'effetto, ridurre Persona_2 proporzionalmente il risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; - accertare e dichiarare la percentuale di responsabilità della di quale impresa designata per il F.G.V.S. CP_3 Controparte_6
Regione Toscana, e del Sig. nella produzione del sinistro de quo, e per l'effetto: a) condannare CP_4 direttamente in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in CP_3 Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità, al risarcimento del danno riconosciuto agli attori, limitando la condanna di in proporzione al grado CP_1 di responsabilità accertato in capo al conducente del veicolo Citroen C5 tg. EN126DX ovvero, in via gradata,
b) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in CP_3 Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità, a tenere indenne ovvero a rifondere a quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a versare agli attori in CP_1 esecuzione dell'emananda sentenza. In ogni caso: con vittoria di competenze, onorari e spese di causa. In via istruttoria: si insiste per le istanze istruttorie non ammesse e per il rigetto di quelle di tutte le altre parti, richiamando tutti i precedenti scritti difensivi.”
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, adversis reiectis, in linea CP_6 preliminare e di rito, dichiarare la radicale inammissibilità dell'appello siccome del tutto carente dei requisiti previsti dall'art. 348 bis c.p.c. stante la manifesta infondatezza dello stesso e dichiarare inammissibili, in quanto precluse e/o decadute, le richieste istruttorie formulate da parte appellante nell'atto di impugnazione stante la mancata reiterazione delle stesse all'udienza di precisazione delle conclusioni;
nel merito respingere l'appello proposto da , , , e Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n° 174/2022 pronunciata dal Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice,
[...]
Dott.ssa Lucia Faltoni, in data 14.02.2022 e depositata in cancelleria in pari data siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare tale sentenza in ogni sua parte nessuna esclusa. In ogni caso con condanna di , , , e al Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4 pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.”
Con Per parte appellata : “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, rigettare integralmente l'appello promosso da (CF. ; (CF. Parte_1 C.F._6 Parte_2
); (CF. ; (CF. C.F._2 Persona_1 C.F._5 Parte_3
); (CF. ) e confermare la Sentenza n. 174/2022 C.F._7 Parte_4 C.F._4 emessa dal Tribunale di Arezzo Dr.ssa Lucia Faltoni pubblicata in data 2 marzo 2022 nel procedimento rubricato 4392/2016 RG. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
, e , quali eredi di all'epoca dei fatti ospite della Residenza Sanitaria
[...] Parte_4 Persona_2 Con Assistenziale C.A.M. s.r.l., (di seguito ), a seguito dell'avvenuto decesso del proprio congiunto (avvenuto,
a dire degli attori, allorquando il medesimo, mentre transitava a piedi la RA6 Perugia – TT, era stato colpito da una prima vettura rimasta sconosciuta e successivamente travolto mortalmente da una seconda vettura, condotta da ), avevano convenuto in giudizio quest'ultimo, quale coobbligato in solido CP_4 con quello dell'autovettura rimasta non identificata, nonché la (di seguito , quale CP_1 CP_1 compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal e la quale Impresa CP_4 Controparte_2 designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (di seguito , dinanzi al Tribunale di Arezzo, al fine di ottenere – previa declaratoria della CP_5 responsabilità colposa del e del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione CP_4 dell'investimento del 28.1.2014 in cui era deceduto , la condanna dei medesimi, in solido Persona_2 fra di loro, al risarcimento dei danni da loro rispettivamente subiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della morte del loro congiunto.
Si era costituita in giudizio la che aveva preliminarmente chiesto di ordinare agli attori CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Axus Italiana s.r.l. (di seguito Axus), proprietaria Co del veicolo assicurato Citroen C5 19. EN126DX e di autorizzarla alla chiamata in causa della e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
In via subordinata, aveva, inoltre, chiesto di accertare e dichiarare la percentuale di responsabilità propria di nella causazione del sinistro e di ridurre proporzionalmente il risarcimento ai sensi e per Persona_2 Co gli effetti dell'art. 1227 c.c., nonché, previa declaratoria della percentuale di responsabilità della , della quale impresa designata per il F.G.V.S. Regione Toscana, e di nella produzione del CP_5 CP_4 Co sinistro de quo, di condannare direttamente la e la in proporzione alle rispettive quote di CP_5 responsabilità, al risarcimento del danno riconosciuto agli attori, limitando la condanna di in CP_1 proporzione al grado di responsabilità accertato in capo al conducente del veicolo Citroen C5 tg. EN126DX Con ovvero, in via ulteriormente gradata, di condannare la e la in proporzione alle rispettive quote CP_5 di responsabilità, a tenere indenne ovvero a rifondere a quanto quest'ultima fosse stata tenuta a CP_1 versare agli attori in esecuzione della sentenza.
Si era costituita in giudizio l' nella predetta qualità, che aveva chiesto il rigetto delle domande CP_5 attoree.
Il Tribunale di Arezzo, in accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio, aveva disposto il Con rinvio dell'udienza, al fine di consentire la chiamata in causa della e fissato l'udienza per consentirne la costituzione.
Co Si era costituita in giudizio la , che aveva chiesto, in rito, l'autorizzazione a chiamare in causa la
[...]
per essere da essa manlevata in ipotesi di condanna e, nel merito, il rigetto Parte_8 delle domande rivolte sei suoi confronti, nonchè, in subordine, la limitazione delle domante predette in considerazione della corresponsabilità nell'evento morte dei due investimenti ed ex art. 1227 c.c. e la condanna della a rifondere gli eredi per gli importi eventualmente Parte_8 Parte_1 determinati.
Co Si era costituita in giudizio anche la quale civilmente responsabile di , che aveva Pt_8 Parte_5 chiesto il rigetto della domanda attorea.
Nelle more del deposito delle memorie di cui all'art. 183 co VI c.p.c., la difesa degli attori aveva avanzato istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della società in qualità di Controparte_7 società utilizzatrice della vettura Citroen C5 tg. EN126DX, condotta da , concessa in leasing alla CP_4
. CP_7
Il Tribunale, con ordinanza pronunciata fuori udienza ed in accoglimento della istanza avanzata dall'attore, aveva autorizzato la chiamata del terzo, ma nessuno si era costituito per la che, Controparte_8 pertanto, era stata dichiarata contumace. La causa, istruita documentalmente e mediante l'espletamento delle prove orali ammesse, era stata era stata definita dal Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 174/2022, pubblicata in data 14.2.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, condannando la parte attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla e dalla nonché rigettato la domanda avanzata dalla nei CP_1 CP_6 CP_1 Co confronti di entrambi i terzi chiamati, condannando la stessa a rifondere le spese di lite sostenute dalla e dalla CP_5
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“La domanda di parte attrice non merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.
Dall'istruttoria documentale ed orale svolta, è emerso che nella sera del 28/1/2014, nel Comune di Cortona alle ore 21.30 circa, il Sig. , stava transitando a piedi la RA6 Perugia – TT sulla Persona_2 carreggiata con direzione Perugia al km 15+200.
In quel frangente veniva colpito in un primo momento da una vettura rimasta sconosciuta per poi essere in un secondo momento colpito, quando già era a terra, dalla vettura Citroen C5 targata EN126DX di proprietà della società AXUS ITALIANA, e condotta nell'occasione dal sig. . CP_4
Successivamente al predetto primo investimento, il secondo veicolo condotto dal sig. , in CP_4 transito lungo il medesimo tratto, non si avvedeva per tempo dell'ostacolo posto al centro della corsia di destra e andava ad investire il sig. provocandone questa volta il decesso. Parte_1
A seguito dell'investimento si eseguiva il riconoscimento sul cadavere, e veniva identificato così il Sig.
, ospite della Residenza Sanitaria Assistenziale Istituto C.A.M. Convitto Artigiano Minori Persona_2
“Opera S. Margerita” sita in Cortona, loc. Ferretto n. 15.
In data 17.11.2016, gli attori, prossimi congiunti del agivano in giudizio nei confronti degli odierni Parte_1 convenuti, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di un loro prossimo congiunto.
Ciò premesso, si ritiene che i fatti, così come succedutisi integrino gli estremi del caso fortuito.
Come sopra descritto, il fatto si è svolto lungo un raccordo autostradale, al quale, in base alle norme del codice della strada, è vietato l'accesso ai pedoni. In conseguenza di questo, è ragionevole ritenere che qualsivoglia oggetto di piccole o grandi dimensioni, non venga riconosciuto nell'immediato come un corpo umano.
Viepiù che nel caso di specie, il tratto in prossimità del quale il è stato investito, non era dotato di Parte_1 idonea illuminazione tale da garantire una visuale nitida e precisa, che avrebbe giovato ad un'azione più repentina volta ad evitare l'ostacolo presente sul manto stradale.
Ancora, la circostanza secondo la quale il indossasse indumenti di colore scuro, non ha permesso, Parte_1 se non nell'immediata prossimità, un riconoscimento dello stesso come corpo umano, piuttosto che come oggetto.
Per quanto sopra esaminato, si ritiene che la morte di , non sia addebitabile alla condotta Persona_2 di , in quanto questa si sia verificata in presenza di circostanze tali da rendere l'evento Controparte_9 imprevedibile.
Conseguentemente non è possibile riconoscere la responsabilità per il fatto, a . Controparte_9
Da queste considerazioni, ne consegue che vadano respinte le domande attoree nei confronti di CP_1
e di Controparte_6
Con Anche per quanto concerne la domanda relativa alla responsabilità della Società , si ritiene che questa non sia fondata nel merito per le ragioni di seguito esposte. Al riguardo, preliminarmente, ritenuta l'infondatezza nel merito della domanda, non si ritiene peraltro Con rilevante la questione processuale relativa alla legitimatio ad causam di parti attrici nei confronti di , per come peraltro sollevata da terza chiamata in causa. Parte_8
All'esito dell'istruttoria svolta, infatti, si ritiene che la Residenza Sanitaria Assistenziale Istituto C.A.M.
Convitto Artigiano Minori “Opera S. Margerita”, non fosse titolare di stringenti obblighi di sorveglianza nei confronti del Parte_1
Più precisamente, come si evince dal Regolamento della regione Toscana per RSA e RSD, e dal Regolamento interno CAM (così come depositati dalla parte convenuta nei doc. 20 e 21, nella memoria di replica di prova contraria del 20.12.2019), la Residenza Sanitaria Assistenziale, rileva essere una struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti e come tale deve rispettare un'intensità assistenziale ed una complessità organizzativa medio/alte.
Da quanto risulta dal regolamento interno CAM, la struttura ha attivato un modello organizzativo tale da offrire all'ospite un efficiente servizio di soggiorno a carattere alberghiero unito all'assistenza socio sanitaria continuativa.
Da quanto emerge dalla suddetta documentazione, non sussistevano contrattualmente degli obblighi che imponessero alla struttura una vigilanza costante e/o misure di contenimento forzoso tali da limitare in modo rilevante le attività degli ospiti che risiedevano nella stessa.
Ulteriormente, , dipendente della struttura sanitaria, sentita all'udienza dell'8.06.2021, Testimone_6 riferiva che i controlli interni alla struttura, atti a verificare la regolare presenza degli ospiti, venivano assegnati agli operatori addetti all'assistenza con qualifica di OSS e/o ADB aventi mansioni di referente, e si concretizzavano fra le altre mansioni, in controlli periodici ogni trenta minuti circa, durante tutto l'arco della giornata. Ancora, in merito all'idoneità strutturale della residenza sanitaria assistenziale, si evince dagli atti che la stessa venne ritenuta idonea dal Comune di Fossato di Vico in data 20.10.2008.
Come risulta agli atti (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della ), il a seguito CP_10 Parte_1 dell'episodio di tentato suicidio del 10.05.2008, venne trasferito presso la RSA per Disabili Adulti Istituto CAM
“Opera S. Margherita”, in quanto il suo stato di salute richiedeva un livello medio di assistenza sanitaria.
In quel frangente, la venne ritenuta adeguata, idonea e disponibile alla situazione clinica del CP_10
Parte_1
Gli stessi diari infermieristici che la struttura redigeva in merito alla condizione di salute di ciascun paziente,
e dalle testimonianze rese in sede di udienza, non dimostrano un peggioramento dello stato di salute del tale da giustificare né delle misure di sorveglianza e di coercizione più stringenti, né il trasferimento Parte_1 di questo presso una struttura con un regime organizzativo tale da giustificare delle limitazioni più rilevanti in ragione del grave stato di salute dei propri ospiti.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene non sussista la responsabilità della Residenza Sanitaria Assistenziale
Istituto C.A.M. Convitto Artigiano Minori “Opera S. Margerita” per il decesso di . Persona_2
Come argomentato, il regolamento organizzativo della struttura, ospitando soggetti in condizioni cliniche che richiedevano una sorveglianza media, non prevedeva delle misure limitative alle attività degli ospiti. Nel caso di specie, la situazione clinica del era tale da permettergli le uscite in qualsiasi momento della Parte_1 giornata, con rientro, come previsto nel regolamento interno della struttura, entro le ore 22.00.
La circostanza della concessione delle autorizzazioni alle uscite, non rileva in merito alle condizioni di salute del in quanto questa era prassi della struttura, come documentato. Ancora, la circostanza Parte_1 dell'inadeguatezza della cinta muraria, si ritiene non determini l'inadeguatezza o l'assenza di uno strumento di protezione degli ospiti della struttura, in quanto lo stesso soggiorno è volto a garantire un percorso socio riabilitativo atto al mantenimento dei livelli di autonomia acquisita.
Le spese di lite seguono infine la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014, scaglione di valore indeterminabile, ai minimi previsti stante la non complessità e l'opera professionale svolta.
Pertanto, parti attrici devono essere condannate a rifondere le spese di lite di parte convenuta CP_1
e , mentre devono essere poste a carico di le spese di lite relative alla costituzione CP_2 CP_1 di ed all'intervento di stante il rigetto della domanda avanzata nei loro CP_3 Parte_8 confronti. Nulla sulle spese di lite relative a stante la sua contumacia.” CP_4
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e quali eredi di (nel frattempo, deceduta), hanno proposto appello
[...] Persona_1 avverso detta sentenza, impugnando la stessa con due motivi di gravame, con i quali hanno censurato: 1)
l'erroneità ed illogicità della motivazione nel punto in cui era stato ritenuto provata la circostanza che il fosse stato colpito da una prima vettura e l'erronea applicazione dell'art. 2054, co. 1, c.c., per Parte_1 omessa motivazione in ordine alla presenza di elementi tali da escludere la responsabilità in capo al primo conducente e 2) l'erroneità ed illogicità della motivazione nel punto in cui aveva riconosciuto come “fortuita” la condotta del e ritenuto la stessa “imprevedibile e inevitabile” per il , senza tuttavia Parte_1 CP_4 motivare alcunché rispetto a quanto occorso ai precedenti conducenti che avevano avuto modo di evitare di investire il medesimo su quel tratto di strada e l'erronea applicazione dell'art. 2054, co. 1, c.c., per omessa motivazione circa l'avvenuta fornitura, da parte della di elementi probatori tali da escludere la CP_1 responsabilità in capo al proprio conducente).
Con Si sono costituite in giudizio la la la , che hanno tutte chiesto il rigetto dell'appello, CP_1 CP_5 mentre , la e la pur regolarmente citati, CP_4 Controparte_4 Parte_8 non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 4.10.2024, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 174/2022 del 14.2.2022, ha: 1) dichiarato la responsabilità solidale
– nella percentuale di cui in motivazione – di e della nella causazione CP_4 Controparte_7 dell'incidente dal quale è derivata la morte di . 2) condannato la quale società Persona_2 CP_1 assicuratrice del veicolo investitore, a tenere indenne dagli obblighi risarcitori nei confronti CP_4 degli odierni appellanti, secondo quanto stabilito dalla polizza;
3) rigettato l'appello formulato nei confronti della 4) dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha CP_5 Co escluso la responsabilità della nella causazione del sinistro e 5) rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza, per la determinazione dei profili del quantum da risarcire.
In particolare, la Corte, in motivazione ha affermato che:
“E' necessario preliminarmente evidenziare che la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha escluso la responsabilità della nella causazione del sinistro, non è stata impugnata, per cui è passata in CP_3 giudicato.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Le parti appellate hanno sollevato eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex artt. 348bis e ter c.p.c.
1° MOTIVO DI APPELLO
Il percorso motivazionale seguito sarebbe completamente avulso dal contesto processuale, nel quale non è stata fornita alcuna prova idonea a negare profili di responsabilità per il conducente del veicolo rimasto ignoto.
Il Tribunale di Arezzo avrebbe dato per scontato che la semplice presenza del ul tratto RA 6 Perugia Parte_1
– TT possa essere considerata idonea, da un lato, a qualificarne l'imprevedibilità e, dall'altro, ad escludere la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c., del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Il primo veicolo avrebbe colpito il senza fermarsi, causandone delle lesioni invalidanti, che gli Parte_1 avrebbero impedito di spostarsi autonomamente dalla sede stradale, dove poi veniva colpito dal veicolo condotto dal . CP_4
Si eccepisce l'inesistenza, nel corpo motivazionale, di una qualche spiegazione che escluderebbe la responsabilità del conducente il veicolo rimasto ignoto, e quindi della rispetto all'evento occorso CP_2 al Parte_1
L'appello è fondato, anche se sulla base di una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa da quella prospettata nella sentenza di primo grado.
Si riporta la motivazione, sul punto, della sentenza appellata: “Dall'istruttoria documentale ed orale svolta, è emerso che nella sera del 28/1/2014, nel Comune di Cortona alle ore 21.30 circa, il Sig. , Persona_2 stava transitando a piedi la RA6 Perugia – TT sulla carreggiata con direzione Perugia al km 15+200. In quel frangente veniva colpito in un primo momento da una vettura rimasta sconosciuta per poi essere in un secondo momento colpito, quando già era a terra, dalla vettura Citroen C5 targata EN126DX di proprietà della società AXUS ITALIANA, e condotta nell'occasione dal sig. . Successivamente al predetto CP_4 primo investimento, il secondo veicolo condotto dal sig. , in transito lungo il medesimo tratto, CP_4 non si avvedeva per tempo dell'ostacolo posto al centro della corsia di destra e andava ad investire il sig. provocandone questa volta il decesso A seguito dell'investimento si eseguiva il riconoscimento sul Parte_1 cadavere, e veniva identificato cosi il Sig. , ospite della Residenza Sanitaria Assistenziale Persona_2
Istituto C.A.M. Convitto Artigiano Minori “Opera S. Margerita” sita in Cortona, loc. Ferretto n. 15; si ritiene che i fatti, così come succedutisi integrino gli estremi del caso fortuito. Come sopra descritto, il fatto si è svolto lungo un raccordo autostradale, al quale, in base alle norme del codice della strada, è vietato l'accesso ai pedoni. In conseguenza di questo, è ragionevole ritenere che qualsivoglia oggetto di piccole o grandi dimensioni, non venga riconosciuto nell'immediato come un corpo umano. Viepiù che nel caso di specie, il tratto in prossimità del quale il è stato investito, non era dotato di idonea illuminazione tale da Parte_1 garantire una visuale nitida e precisa, che avrebbe giovato ad un'azione più repentina volta ad evitare l'ostacolo presente sul manto stradale. Ancora, la circostanza secondo la quale il indossasse Parte_1 indumenti di colore scuro, non ha permesso, se non nell'immediata prossimità, un riconoscimento dello stesso come corpo umano, piuttosto che come oggetto. Per quanto sopra esaminato, si ritiene che la morte di
, non sia addebitabile alla condotta di , in quanto questa si sia verificata in Persona_2 Controparte_9 presenza di circostanze tali da rendere l'evento imprevedibile. Conseguentemente non è possibile riconoscere la responsabilità per il fatto a . Da queste considerazioni ne consegue che vadano respinte le Controparte_9 domande attoree nei confronti di e di CP_1 Controparte_6
L'atto di appello si fonda su un presupposto, ovvero che la vittima , prima di essere investita Persona_2 dall'auto condotta da , che ne ha cagionato la morte, sia stata urtata da un'altra autovettura, il cui CP_4 conducente è rimasto ignoto, così da subire lesioni alle gambe, che gli avrebbero impedito di spostarsi dal centro della semicarreggiata.
In effetti, la reiezione della domanda di risarcimento rivolta nei confronti di non appare CP_2 adeguatamente motivata, in quanto nulla si dice circa il contributo causale che la condotta dell'automobilista rimasto ignoto avrebbe fornito per il verificarsi dell'evento mortale, che il Tribunale ha poi ricondotto ad un caso fortuito.
Tuttavia, la ricostruzione del sinistro prospettata nella sentenza di primo grado non può essere condivisa, così come non è possibile allinearsi con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
Invero, il prof. che ha eseguito l'autopsia sul corpo della vittima , nella sua Persona_5 Persona_2 relazione del 10.9.2014, così si esprime sul punto :” non è possibile stabilire , data la estrema complessità del quadro lesivo, se l'uomo, che era vestito con indumenti scuri, fosse a terra perché urtato da altro automezzo
(suggestiva in questo senso è la lesione cutanea in regione occipitale mediana) senza riportare lesioni mortali o se si fosse sdraiato volontariamente sul piano stradale: resta comunque il fatto che quando fu arruotato era vivo”.
Pertanto, l'ipotesi che l'investimento compiuto da sia stato preceduto da un altro episodio, che CP_4 avrebbe visto una diversa autovettura urtare il corpo del e farlo cadere sull'asfalto, è destituita di Parte_1 fondamento, in quanto non trova un riscontro probatorio: non soltanto, infatti, non è stata acquisita alcuna testimonianza sul punto, ma la ricostruzione prospettata viene espressamente esclusa dal ct del p.m., che ha eseguito l'autopsia sul corpo del soggetto danneggiato.
Ne consegue che ogni questione riconducibile all'applicabilità dell'art. 2054, co 1 c.civ nei confronti dell'automobilista rimasto ignoto, da cui deriverebbe la responsabilità della quale Impresa CP_2 designata per la Toscana, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, è estranea al thema decidendum, in quanto riconducibile ad un fatto il cui verificarsi non è stato adeguatamente dimostrato. Sotto questo profilo, la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado, che ha escluso la responsabilità della può essere condivisa, ma per ragioni diverse da quelle che CP_2 hanno sorretto il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, proprio perché non è stata provata la presenza di un veicolo, condotto da un soggetto ignoto, che abbia investito , prima che Persona_2 quest'ultimo venisse poi travolto e ucciso dall'auto condotta da . CP_4
2° MOTIVO DI APPELLO…
E' opportuno far precedere l'analisi del motivo di appello dal richiamo di alcuni principi della giurisprudenza di legittimità. “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
(Nella specie, relativa all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza)”. Sez.
3-Ordinanza n.9856 del 28/03/2022 (Rv.664262 - 01). “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata)”. Sez. 3-, Ordinanza n.842 del 17/01/2020 (Rv. 656632 -
01)
Tanto premesso, risalta con evidenza che il giudice di primo grado non ha preso in esame, al fine di pervenire ad una puntuale ricostruzione del fatto, sia le testimonianze di e ma Testimone_7 Testimone_8 soprattutto le dichiarazioni rese nel procedimento penale dal medesimo , che di seguito si CP_4 richiamano, in quanto pienamente utilizzabili, essendo state acquisite al fascicolo di causa.
Infatti, i testi hanno affermato che, mentre procedevano sulla RA6 Perugia – TT, sulla carreggiata con direzione Perugia a bordo delle rispettive autovetture, avevano avvistato, illuminata dai fari dell'auto, ad una distanza di circa 100 metri, la sagoma di un uomo riversa sulla corsia di marcia, e di essere riusciti a scansarla, spostandosi nella corsia di sorpasso. Ciò dimostra - in termini evidenti - che il corpo del era Parte_1 comunque visibile a distanza, nonostante indossasse vestiti scuri, ed il suo tempestivo avvistamento aveva consentito ai due automobilisti, transitati prima del , di evitare l'impatto con il corpo riverso sulla CP_4 carreggiata. Ma si deve considerare che lo stesso ha ammesso di aver avvistato ad una certa distanza CP_4 una sagoma nera, e di aver capito che avrebbe potuto trattarsi del corpo di un uomo - in realtà lo ha descritto come un manichino - quando si era ritrovato nelle immediate vicinanze.
Si riportano le dichiarazioni rese dal ai carabinieri della stazione di Terontola (AR) in data 29 gennaio CP_4
2014:”Verso le ore 21,10 di ieri 28.1.2014 , alla guida dell'autovettura Citroen C5 targata EN126XD di proprietà di un leasing che l'ha data in noleggio alla ditta “ per cui lavoro, percorrevo Controparte_4 da solo la strada di grande collegamento che porta a Perugia, dove avrei trascorso una notte presso un Hotel per poi eseguire competenze di lavoro in zona, senza autovetture che mi precedevano né altre che mi seguivano. Nel raggiungere il punto, poi accertato essere il km 15+200, in corrispondenza della corsia di canalizzazione dell'ingresso sulla citata rotabile, notavo a distanza un oggetto sull'asfalto, precisamente posto al centro della corsia di destra che percorrevo, che mi dava la sensazione di un sacchetto di plastica scuro di quelli utilizzati per contenere la spazzatura. Quando ho raggiunto l'oggetto ed ero nelle immediate vicinanze, nel mentre stavo cercando di evitarlo cambiando corsia, ho visto una sagoma che mi ha fatto pensare alla testa di un manichino che usciva dalla busta, che stava con la nuca sull'asfalto ed il viso rivolto al cielo. Sono rimasto spaventato dalla visione tanto che per istinto ho frenato improvvisamente senza riuscire a cambiare corsia, passando di conseguenza sopra l'oggetto .L'auto si è spenta e mi sono fermato più avanti ma avevo paura a scendere in quanto al momento ho pensato che un manichino sulla strada poteva essere il tentativo di malintenzionati per fermare l'auto , fino a che sono sopraggiunte altre macchine al che sono sceso dalla mia per vedere cosa avessi urtato, constatando mio malgrado la presenza di sangue, così ho realizzato che si trattava di una persona, e così ho subito chiamato il 113 ed il 118 chiedendo soccorsi”. Voglio precisare che non superavo i cento chilometri orari ed ora, ripensando a quegli istanti ho quasi la sensazione che la persona si era posta sulla strada immobile in posizione longitudinale, come per un suicidio. Infatti, se fosse stato per un malore, quantomeno si sarebbe mosso, oppure non si sarebbe posto nel mezzo della corsia in perfetta posizione centrale e con le braccia attaccate al corpo. Ma è solo una sensazione…”. Come è stato ricordato, il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del per il verificarsi dell'evento morte CP_4 del - pacificamente riconducibile all'investimento compiuto con l'auto condotta dal primo - in Parte_1 quanto ha ritenuto essersi verificato per un caso fortuito, ovvero per il fatto che non fosse prevedibile la presenza di un corpo umano adagiato sulla carreggiata percorsa dal . CP_4
La tesi non può essere condivisa. Il caso fortuito è costituito da un evento naturale o assimilato, che non dipende dalla volontà umana e fuoriesce dalla ragionevole prevedibilità, a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. Si considerano rientranti nel caso fortuito quegli eventi straordinari e imprevedibili, che vengono in rilievo quale causa di esclusione della colpevolezza, in relazione alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Dalla ricostruzione della vicenda, ricavabile dal contributo fornito dai testimoni e dal medesimo , non CP_4 pare potersi ricondurre il fatto dal quale è derivato il decesso del ad un caso fortuito, sia perché la Parte_1 presenza di un pedone adagiato sulla carreggiata non è un evento straordinario e non ragionevolmente prevedibile - si pensi ai casi di investimento di un pedone che cammina imprudentemente, anche in orario notturno, sul ciglio di una strada, e dell' abbandono sull'asfalto del corpo ferito della persona coinvolta - sia perché alla presenza del corpo del si sarebbe potuto ovviare, evitando di investirlo con l'auto con Parte_1 una condotta di normale prudenza - come è dimostrato da quanto occorso ai due automobilisti che sono transitati sulla medesima strada poco prima che sopraggiungesse , e sono riusciti ad avvistare a CP_4 distanza di circa 100 metri il corpo della vittima e ad evitare di investirlo con una normale manovra di cambio di corsia , compiuta senza alcun rischio per la sicurezza della circolazione e senza dover adottare manovre di emergenza (ad es. una brusca frenata).
Ma è risultato che anche ha percepito a distanza la presenza di un corpo ingombrante sulla carreggiata CP_4 di pertinenza, poi scambiato per un manichino, non appena l'auto da lui condotta si è avvicinata. Pertanto,
si è trovato nelle condizioni di evitare l'urto con il corpo del e non è riuscito nell'intento – a CP_4 Parte_1 differenza di quanto hanno fatto gli altri automobilisti che, transitando poco prima, si sono trovati nella stessa condizione – per una evidente imprudenza e imperizia.
E' indubbio che la presenza di un corpo umano adagiato sulla semicarreggiata di una strada a grande comunicazione non è un fatto che si verifica di frequente , ma ciò non implica trattarsi di un evento ragionevolmente imprevedibile e, soprattutto, non può ritenersi che , trovatosi nella condizione di CP_4 avvistarlo per tempo , non avrebbe avuto la possibilità di evitare l'impatto in assoluta sicurezza, con una condotta di normale prudenza e di media diligenza , visto che non vi era la presenza di auto che sopraggiungevano posteriormente e non avrebbe incontrato alcun ostacolo per cambiare corsia, tenuto conto
, altresì, che - per sua ammissione - procedeva ad una velocità non eccessiva , in rapporto al tipo di strada percorsa . Del pari, la distanza di avvistamento era tale da consentirgli di rallentare, di accorgersi che si trattava del corpo di un uomo e di evitare l'investimento: in ogni caso, egli aveva tempestivamente percepito la presenza di un corpo estraneo riposto sulla corsia ove procedeva, ed avrebbe dovuto comunque scansarlo, principalmente per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, oltre che della propria incolumità.
Deve quindi escludersi - come prospettato nella sentenza di primo grado - che l'investimento si sia verificato per un caso fortuito, dotato di efficacia causale autonoma, tale da escludere in radice i profili di colpa nella condotta dell'automobilista, per l'interruzione del nesso causale con l'evento dannoso. Le condizioni in cui concretamente il conducente dell'autovettura si è trovato al momento in cui è stato percepito l'ostacolo erano tali da consentirgli di prevenire, quindi evitare, il verificarsi del fatto dannoso.
Trova quindi applicazione l'art. 2054, co. 1 c. civ. per cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie non ha fornito la prova richiesta dalla norma richiamata, ma ha per
contro
CP_4 dimostrato, con le dichiarazioni rese nella fase istruttoria del procedimento penale, che l'urto con il corpo della vittima sarebbe stato agevolmente evitabile, ed è quindi da ricondurre ad una condotta colposa tenuta dall'automobilista, causalmente connessa con l'evento dannoso. La ricostruzione dell'episodio impone altresì l'esame del comportamento della vittima, per l'individuazione di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.civ.; si è detto che non vi è prova del fatto che sia Parte_1 stato previamente investito da un'altra autovettura, prima di essere colpito dall'auto del . Tuttavia, è CP_4 certo che egli si fosse disteso longitudinalmente sulla carreggiata e che, al momento dell'impatto, fosse ancora vivo. E' evidente che egli abbia assunto una condotta caratterizzata da un'elevata pericolosità, non soltanto per la propria incolumità, ma anche per la sicurezza stradale, considerata la densità del traffico automobilistico, anche in orario notturno, della strada in cui si era portato, e tenuto conto che indossava abiti scuri, che rendevano il corpo ancor più difficilmente visibile;
il comportamento della vittima ha causalmente concorso con il verificarsi dell'evento mortale in una percentuale che può essere quantificata nel 60%.
Deve quindi essere riformata la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha escluso la responsabilità del sig.
nella causazione dell'evento morte in danno di . CP_4 Persona_2
Da ciò consegue la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2054, co 3 c. civ., della Controparte_7 corrente in Milano, in qualità di società “utilizzatrice” della vettura Citroen C5 tg. EN126DX, condotta da
, concessa in leasing alla . CP_4 CP_7
Inoltre, la , quale società assicuratrice del veicolo investitore, sarà tenuta a manlevare CP_1 CP_4
dagli obblighi risarcitori nei confronti degli odierni appellanti, secondo quanto stabilito dalla polizza.
[...]
Deve essere, inoltre, respinta la domanda proposta nei confronti di quale società assicuratrice per CP_5 il F.G.V.S., proprio in quanto non è emersa alcuna prova del previo investimento della vittima Persona_2
da parte di un'auto il cui conducente sia rimasto ignoto.
[...]
Rileva tuttavia la Corte che non risulta essere in alcun modo provato il profilo del quantum dei danni procurati agli appellanti, considerato che, nel corso del giudizio di primo grado, non è stata svolta alcuna attività istruttoria su tale aspetto della vicenda.
Si rende necessario, quindi, emettere una sentenza parziale in punto di an, e rimettere la causa sul ruolo, per l'espletamento dell'attività istruttoria, relativamente ai profili del quantum da risarcire. La regolazione delle spese verrà disposta con la sentenza definitiva.”
Con ordinanza del 4.10.24 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine sopra indicato e con ordinanza del
19.2.2025, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di prova orale avanzata dagli appellanti, atteso che i capitoli di prova ivi indicati vertevano su circostanze documentabili (cap. 23, 25, 26, 30,33,35) o generiche (cap. 24, 28, 29, 32, 34, 39) o negative (cap. 26, 31, 38) o miranti a far esprimere giudizi ai testi
(cap. 36, 37) od irrilevanti (cap. da 40 a 49) e ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.5.2025.
All'udienza collegiale dell'8.5.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 12.5.2025, pubblicata in data 13.5.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'affermazione della responsabilità civile di – nella percentuale di cui in motivazione, pari al CP_4
40% – nella causazione dell'incidente dal quale è derivata la morte di , pronunciata con la Persona_2 sentenza non definitiva emessa da questa Corte in data 4.10.2024 determina, quale unico oggetto della presente sentenza, la condanna di detta parte, in solido con la e la al Controparte_7 CP_1 risarcimento dei danni subiti dagli eredi del de cuius.
Al riguardo, va preliminarmente rilevato che le richieste risarcitorie avanzate dagli appellanti nella ultima comparsa conclusionale riguardano solo il danno parentale ovvero il danno da loro subito iure proprio e che detta limitazione delle richieste va interpretata come una rinuncia alla domanda di risarcimento del danno subito iure hereditatis.
Peraltro, anche a voler ritenere diversamente, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (a partire da SS.UU. sent. n. 15350/2015): 1) in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso;
2) il danno biologico temporaneo di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente;
per converso il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" andrà verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, anche per un lasso di tempo ridotto e 3) il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, sotto il profilo meramente descrittivo, perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così da ultimo Cass. civ. 23.3.2024 n.
7923).
Tanto premesso, nel caso di specie, non è riconoscibile in favore degli appellanti alcun danno non patrimoniale iure hereditatis poiché il decesso di venne determinato da “politraumatismo Persona_2 cranico, toracico ed addominale per arruotamento…” e fu immediato (cfr. relazione Prof. Persona_5 tant'è che i soccorritori non avevano potuto far altro che constatarne il decesso.
Ciò detto, con riferimento al danno parentale, va premesso che il nostro ordinamento seleziona - tra i tanti soggetti che pure, di fatto, vengono a patire anche rilevanti sofferenze per la perdita di una persona cara - soltanto un nucleo ristretto di soggetti astrattamente titolari di un diritto risarcitorio nei confronti di chi tale perdita abbia illecitamente causato.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il risarcimento può essere riconosciuto in favore dei congiunti conviventi o che comunque abbiano con il defunto uno stretto legame affettivo.
Se per gli appartenenti al cd. nucleo familiare minimo della vittima principale (coniuge, figli, genitori e fratelli) sussiste una presunzione di “effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto” fondata sulla massima di esperienza per la quale, secondo l'id quod plerumque accidit, chi fa parte del medesimo nucleo familiare minimo partecipa anche di un legame affettivo, di solidarietà morale e di sostegno economico reciproco (cfr. Cass. III, sentenza n. 9010 del 2022) - e, trattandosi di presunzione relativa, essa può essere superata dalla prova contraria, fornita dal convenuto, che “la vittima e il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. 22397/2022) - in tema di danno da perdita parentale richiesto da soggetti estranei alla famiglia nucleare (ovverosia nonni, nipoti, zii, cugini) la Suprema Corte, sebbene in un primo tempo avesse considerato quale requisito minimo per il riconoscimento dell'an di tale danno la convivenza con il de cuius
(cfr. Cass. III, Sentenza n. 4253 del 2012), ha poi mutato orientamento affermando che i congiunti della vittima devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr. Cass. III, Sentenza n. 7743 del 2020).
Nel caso di specie - premesso che nessun familiare conviveva con il de cuius al momento del decesso in quanto il medesimo, affetto da molti anni da schizofrenia paranoide, ritardo mentale e disturbo psicotico Co ricorrente, viveva stabilmente presso strutture sanitarie e dal 2008 presso la - si osserva che mentre, in relazione alla posizione di e , rispettivamente fratello e sorella di Parte_1 Parte_2 Persona_2 Co
, la sussistenza di rapporti di reciproco affetto, oltre che attestata dalla relazione del (in cui si
[...] dava atto del fatto che i familiari facevano visite periodiche a e che il medesimo, in quelle occasioni, Per_2 si mostrava tranquillo - vd doc. 12 del fascicolo di parte;
dalle foto prodotte (vd doc. 18 del Parte_1 Con predetto fascicolo, che rammostrano i fratelli ed altri famigliari presso la in occasioni di festeggiamenti del compleanno di o del padre ), nonché dalla carica di amministratrice di sostegno assunta Per_2 Per_4 dalla sorella AR (vd doc.16, che prova ancor di più l'affetto per il fratello e la sua volontà di continuare a seguirlo nonostante le gravi patologie da cui era affetto), non è stata contrasta da alcuna prova contraria, al contrario, con riferimento alla posizione di e , zie del de cuius, si evidenzia Parte_3 Parte_4 che quest'ultime non hanno fornito alcuna prova dell'effettività e della consistenza della relazione parentale, atteso che la loro presenza è stata fotografata una sola volta, nel 2008, in occasione del festeggiamento del
35° compleanno di e che le medesime hanno avanzato richieste istruttorie di prove per testi su Per_2 capitoli inammissibili in quanto generici, valutativi od afferenti a circostanze documentabili, nonché finalizzati più che altro ad attestare l'aiuto che tutto il nucleo familiare allargato (comprendente sia loro oltre che la NA ), aveva dato a , padre di , dopo la morte della moglie, per gestire il Per_1 Persona_4 Per_2 nipote, per cui nessun risarcimento può essere riconosciuto in loro favore (il chè non significa che le zie o la NA non fossero addolorate per la perdita del congiunto ma solo esse non hanno assolto all'onere, su di loro gravante, di aver avuto al momento del fatto - e non negli anni addietro - un legame intenso e peculiare col defunto, tale da fondare un loro diritto risarcitorio).
Il danno da perdita del rapporto parentale, riconoscibile, quindi, solo in favore dei due fratelli del de cuius, va determinato secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, attualmente vigenti, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” , che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (cfr Cass. civ. 16.12.2022 n. 37009), nel modo che segue:
- per , di anni 37 al momento del decesso del fratello , di anni 40: Parte_2 Per_2
Valore del Punto Base € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto 16
Punti in base all'età della vittima 16
Punti in base alla convivenza 0
Punti in base al numero dei familiari del nucleo primario 14
Punti in base alla qualità /intensità della relazione 15
Punti totali riconosciuti 61
Importo del risarcimento: euro 103.578,00; Importo del risarcimento liquidabile in base alla percentuale di colpa della vittima nella causazione del sinistro: euro 41.431,20
- per , di anni 32 al momento del decesso del fratello , di anni 40: Parte_1 Per_2
Valore del Punto Base € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto 16
Punti in base all'età della vittima 16
Punti in base alla convivenza 0
Punti in base al numero dei familiari del nucleo primario 14
Punti in base alla qualità /intensità della relazione 10
Punti totali riconosciuti 56
Importo del risarcimento: euro 95.088,00;
Importo del risarcimento liquidabile in base alla percentuale di colpa della vittima nella causazione del sinistro: euro 38.035,20
Trattandosi di crediti di valore, i suddetti importi devono essere incrementati degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del fatto (28.1.2014) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per cui il danno non patrimoniale subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale va liquidato, in favore di Parte_2
, in euro 46.529,04, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo
[...] effettivo ed in favore di , in euro 42.715,15, oltre interessi legali dalla pubblicazione della Parte_1 presente sentenza fino al saldo effettivo.
Vanno, inoltre, riconosciute, in favore di , le spese da lei sostenute per il recupero della salma Parte_2 del fratello dalla sede autostradale e per il trasporto all'obitorio e quelle per il funerale (vd fatture n. 1/A del
29.1.2014; n. 26 del 3.4.2014 e n. 2 del 28.2.2014 – doc. 7 del fascicolo di parte di primo grado), Parte_1 pari a complessivi euro 3.822,00, oltre interessi legali dal versamento fino all'effettivo soddisfo.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, nel primo grado del giudizio gli attori aveva convenuto in giudizio , la e l' nonché chiamato in causa la CP_4 CP_1 CP_5 [...] Controparte_
quale società utilizzatrice in leasing dell'autovettura condotta dal;
che, in detto grado, CP_4 Con si era costituta solo la (che aveva chiamato in causa la e, quest'ultima, a sua volta, la CP_1
che si erano costituite) e la mentre e la Parte_8 CP_5 CP_4 [...] Controparte_ erano rimasti contumaci e che nel presente grado di giudizio, e la CP_4 [...] Controparte_ e la non si sono costituite. Parte_8
Tanto premesso, considerato che, all'esito dei due gradi, la domanda risarcitoria avanzata da Parte_2
e è stata accolta, nella percentuale ivi sopra indicata, la va condannata alla Parte_1 CP_1 rifusione in favore dei medesimi delle spese di lite dei due gradi di giudizio, previa compensazione delle stesse nella misura del 60% per la soccombenza reciproca, mentre e , in proprio e Parte_3 Parte_4 quale erede di , vanno condannate, in solido, alla rifusione in favore della quale Persona_1 CP_1 unica parte convenuta costituita, di tutte le spese di lite sostenute dalla stessa nei due gradi di giudizio.
, , e , in solido tra loro, vanno, inoltre, Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nei due gradi del giudizio, mentre la CP_5 va condannata alla refusione delle spese sostenute dalla nel primo CP_1 Parte_8 Co grado del giudizio e dalla nei due gradi.
Dette spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 del decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (in vigore dal 23.10.2022), applicabili nel caso in esame in base al valore del credito riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2
, e , quest'ultime in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_3 Parte_4 Per_1
, avverso la sentenza n. 174/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 14.2.2022, ogni altra
[...] domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da e , condanna Parte_2 Parte_1 CP_4
, la e la in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_4 CP_11
della somma di euro 46.529,04, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 subito iure proprio dalla medesima, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo e di euro 3.822,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal versamento fino all'effettivo soddisfo, nonché, in favore di della Parte_1 somma di euro 42.715,15, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito iure proprio dal medesimo, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da e CP_1 Parte_2 Parte_1
nei due gradi di giudizio, che liquida, previa compensazione delle stesse nella misura del 60%
[...] in ragione della reciproca soccombenza, per il primo grado, nell'importo di euro 2.901,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 3.806,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- rigetta l'appello avanzato da e , in proprio e quali eredi di Parte_3 Parte_9 Per_1
e le condanna, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...] CP_1 nei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 7.254,00 e, per
[...] questo grado di giudizio, in euro 9.515,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- rigetta l'appello avanzato da , , e , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_9 in proprio e quali eredi di e li condanna, in solido tra loro, alla rifusione delle spese Persona_1 di lite sostenute dalla quale Impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri CP_5
a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 7.254,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 9.515,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna la alla rifusione in favore della delle spese di CP_1 Parte_8 lite sostenute dalla stessa nel primo grado del giudizio, che liquida in euro 7.254,00 , per compenso professione (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso) ed in favore della delle spese di lite sostenute dalla stessa nei due gradi di giudizio, che liquida, CP_3 per il primo grado, nell'importo di euro 7.254,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 9.515,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Presidente estensore dott. ssa AR Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa AR Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 609/2022 promossa da:
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. ), queste Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 ultime anche in qualità di eredi di (c.f. , deceduta e comunque tutti in Persona_1 C.F._5 qualità di eredi e prossimi congiunti di , deceduto in data 28.1.2014, tutti rappresentati Persona_2
e difesi dall'avv. Paolo Bacalini, come da procura in atti
-appellanti-
contro
(p. iva ), società di diritto francese, con sede secondaria in Milano - con CP_1 P.IVA_1 rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass S.r.l. (c.f. e p. iva n. ), in persona P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachir, come da procura in atti e
(p.iva: , quale Impresa designata per la Toscana, a norma degli Controparte_2 P.IVA_3 artt. 283 e segg. Dlg. 07.09.05, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Brilli, come da procura in atti e
(cf. e p.iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_3 P.IVA_4
Cortona, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Becucci, come da procura in atti
-appellati- nonchè
[...]
Controparte_4
[...] Parte_5
-appellati contumaci-
avverso la sentenza n. 174/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 14.2.2022,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'8.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 12.5.2025, pubblicata in data 13.5.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 174/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo nel giudizio civile rubricato al n.
4392/2016 RG ed in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti,
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere ed assumere la prova testimoniale sui capp. di prova dal n. 23 al 49 articolati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte attrice che, giusta Cass. Civ. Sez. III 03.08.17 n. 19352, si reiterano integralmente: C) sui rapporti del sig. on i prossimi congiunti 23. Vero che nella relazione Parte_1 annuale dell'anno 2011 veniva attestato che i familiari si recavano periodicamente a far visita al Parte_1
24. Vero che nel corso delle visite dei familiari questi non sono soggetti alla firma di alcun tipo di registro? 25.
Vero che al sig. facevano visita, il fratello, la sorella nonchè le zie e Persona_2 Parte_3
in occasione di tutte le feste organizzate dalla struttura ed in occasione delle feste patronali Parte_4
e paesane del paese di Cortona? 26. Vero che la NA doveva prendersi cura della madre Persona_1 ultracentenaria e questo le impediva, oltre alla propria precaria condizione di salute, di far visita a ? Per_2
27. Vero che ad esempio, nel Natale 2009 i familiari di , ovvero il padre, la sorella con il marito Per_2 trascorsero la festa natalizia organizzata in data 19/12/2009 presso il Cam di Perugia? Cfr. allegato n 18 foto nn. 9-10-11-12 28. Vero che nel corso del ricovero presso la Casa di Cura Cam al sig. ono consentiti Parte_1 dei periodici ritorni a casa previo accordo con i medici che lo avevano in cura? 29. Vero che i primi rientri a Con casa vennero effettuati con l'accompagnamento di due operatori del ? 30. Vero che Persona_2 Per fece rientro a casa accompagnato a due operatori in occasione della Cresima della nipote in data
23/5/2010? Cfr. allegato n 18 foto nn. 14-15-16 31. Vero che le ultime visite di a casa Persona_2 Con venivano fatte senza l'accompagnamento degli educatori della ? 32. Vero che, in occasione delle visite del i suoi familiari andavano a prenderlo presso la casa di cura per portarlo a casa e riportarlo Parte_1 indietro la sera? 33. Vero che in effetti anche in occasione del 62° compleanno del padre Persona_2 Con festeggiato in data 4/3/2012, veniva preso dalla casa di cura dai fratelli per consentirgli di trascorrere con loro la festa di compleanno di Cfr. allegato n18 foto n. 17-18-19-20-21 34. Vero che Persona_4 Pt_
faceva ritorno a casa per ogni suo compleanno, per il compleanno del padre e della zia , per le Per_2 feste religiose annuali, per la nascita dei nipoti e per le cresime/comunioni dei nipoti? 35. Vero che i familiari si premurarono di organizzare la festa di compleanno di di ogni anno e per tale occasione Persona_2 Con si premuravano di andarlo a prendere presso la casa di cura e riportarlo poi presso la struttura come da foto che si rammostrano al teste relative ai compleanni del 35° anno 23/3/2008 e del 40° anno del 23/3/2013?
Cfr. allegato n 18 foto dal 22 al 39 36. Vero che l'ultima visita effettuata dal alla famiglia fu in Parte_1 occasione del Natale 2013? 37. Vero che in occasione di tutti i rientri a casa e di tutte le visite dei familiari insisteva per far ritorno a casa definitivamente? 38. Vero che la NA ha Persona_2 Persona_1 dovuto soprassedere dalle visite al nipote per ragioni di salute che le impedivano di reggere il viaggio dalla residenza fino alla casa di cura? 39. Vero che gli odierni attori hanno sempre tenuto costanti rapporti con con contatti telefonici settimanali e per tutto il periodo del ricovero? 40. Vero che il sig. Persona_2
padre di , ebbe ad ammalarsi gravemente già dal 1997 con ipertensione arteriosa, Persona_4 Per_2 ictus, cardiopatia ischemica e diabete? 41. Vero che il sig. padre di , a tale quadro Persona_4 Per_2 già compromesso, si vanno ad aggiungere insufficienza renale cronica in emodialisi, epilessia, mieloma multiplo e nevralgia del trigemio? 42. Vero che a seguito del quadro patologico che interessava il sig.
[...]
quest'ultimo chiese l'aiuto della madre sig.ra dove andarono a trasferirsi sia Per_4 Per_1 Per_1
che il figlio minore ? 43. Vero che in occasione del trasferimento di cui al capitolo che precede Per_4 Pt_1 rifiutò il trasferimento per rimanere nella casa paterna? 44. Vero che la NA si Persona_2 Per_1 occupava di che comunque trascorreva l'intera giornata presso l'abitazione della NA Persona_2 che si occupava sia di cibarlo che di accudirlo stirando/lavano ecc per poi fare ritorno presso l'abitazione Pt_ paterna solo la sera per dormire? 45. Vero che la NA e le zie e hanno coadiuvato la Per_1 Pt_4 famiglia di nella gestione di quest'ultimo occupandosi di coadiuvare la sorella di Per_2 Persona_2
AR, nella gestione delle questioni burocratiche afferenti , ovvero la gestione dei servizi sociali? 46. Per_2 Pt_ Vero che la NA e le zie e , si sono occupate, nello specifico, a coprire i debiti contratti Per_1 Pt_4 da , il quale stipulava contratti con finanziarie per l'acquisto a suo nome di auto o altre attrezzature? Per_2
47. Vero che le posizioni debitorie acquisite da con le sue manie chiaramente patologiche Persona_2 di acquisto misero in difficoltà la famiglia di e per tale ragione la NA si rende disponibile ad Per_4 Per_1 acquistare la casa di famiglia per evitare la vendita all'asta? 48. Vero che nel 2008, in conseguenza del tentativo di suicidio di questi venne ricoverato in un primo momento presso l'Ospedale di Branca, poi Per_2 trasferito presso l''Ospedale Silvestrini di Perugia ove veniva operato e da lì trasferito presso l'Ospedale di
Monteluce di Perugia ed in ultimo presso la RSA presso l'EASP di Gualdo Tadino? 49. Vero che in occasione dei ricoveri e trasferimenti di cui al paragrafo che precede, furono i fratelli, le zie e la NA ad occuparsi di e di tutte le incombenze relative ai trasferimenti? Con riserva di essere ammesso alla prova contraria Per_2 sulle circostanze eventualmente capitolate dalle altre parti in causa. Si indicano a testi i sigg.: • Sig.ra
[...]
res.te in Fossato di Vico alla Via Palazzolo n. 3 • res.te in Fossato di Vico alla Via Tes_1 Tes_2
Palazzolo n. 3; • res.te in Foligno alla Via N. Sauro, 31 • res.te in Fossato di Testimone_3 Parte_6 vico alla Via Palazzolo n. 5/A; • res.te in Foligno alla via Sicilia n. 16; • Testimone_4 [...]
res.te in Trevi, alla Via della Torre Fraz- Matigor n. 11. Tes_5
NEL MERITO: in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la colposa responsabilità del sig.
alla guida della vettura Citroen C5 tg. EN 126 DX di proprietà della società di leasing Axus CP_4
Italiana S.r.l. e locata alla società nonché del conducente del veicolo rimasto ignoto Controparte_4 nella causazione dell'investimento del 28/1/2014 in cui è deceduto il sig. e per l'effetto, Persona_2 anche in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2043, 2054 e 2055 cod. civ., condannare gli originari convenuti , la società (la citazione in appello di CP_4 CP_1 CP_5 Controparte_4
e in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore era avvenuta ai soli fini della CP_3 Parte_7 integrazione del contraddittorio e non per rassegnare conclusioni nei loro confronti), in solido fra di loro, per le causali ed i titoli esposti nella superiore narrativa, a risarcire agli attori, ciascuno per le rispettive qualità e titoli di domande, tutti i residuati danni (patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditario nessuno escluso) da ognuno subiti in conseguenza della improvvisa morte del sig. , mediante Persona_2 statuizione di condanna al pagamento delle somme che saranno ritenute provate e di giustizia per ciascuno all'esito dell'istruttoria, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal sinistro al saldo effettivo. Con condanna al rimborso delle spese, contributo unificato, competenze professionali del primo grado e del presente grado di appello.”
Per parte appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis rejectis, In via CP_1 preliminare, - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nella presente comparsa, con il consequenziale rigetto ed ogni declaratoria del caso;
NEL
MERITO, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello della sentenza n° 174/2022 pronunciata dal Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Faltoni, in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dall'Appellante perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure dell'Appellante, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato
, ivi comprese le eccezioni che si ripropongono e si trascrivono integralmente qui di seguito, CP_1 nessuna esclusa, da non intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c.: NEL MERITO: respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'esponente compagnia e del Sig. in quanto CP_4 infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio specificati in narrativa;
In via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna emessa nei confronti di - accertare e CP_1 dichiarare la percentuale di responsabilità propria dello stesso Sig. e, per l'effetto, ridurre Persona_2 proporzionalmente il risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; - accertare e dichiarare la percentuale di responsabilità della di quale impresa designata per il F.G.V.S. CP_3 Controparte_6
Regione Toscana, e del Sig. nella produzione del sinistro de quo, e per l'effetto: a) condannare CP_4 direttamente in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in CP_3 Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità, al risarcimento del danno riconosciuto agli attori, limitando la condanna di in proporzione al grado CP_1 di responsabilità accertato in capo al conducente del veicolo Citroen C5 tg. EN126DX ovvero, in via gradata,
b) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ed in CP_3 Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità, a tenere indenne ovvero a rifondere a quanto quest'ultima dovesse essere tenuta a versare agli attori in CP_1 esecuzione dell'emananda sentenza. In ogni caso: con vittoria di competenze, onorari e spese di causa. In via istruttoria: si insiste per le istanze istruttorie non ammesse e per il rigetto di quelle di tutte le altre parti, richiamando tutti i precedenti scritti difensivi.”
Per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, adversis reiectis, in linea CP_6 preliminare e di rito, dichiarare la radicale inammissibilità dell'appello siccome del tutto carente dei requisiti previsti dall'art. 348 bis c.p.c. stante la manifesta infondatezza dello stesso e dichiarare inammissibili, in quanto precluse e/o decadute, le richieste istruttorie formulate da parte appellante nell'atto di impugnazione stante la mancata reiterazione delle stesse all'udienza di precisazione delle conclusioni;
nel merito respingere l'appello proposto da , , , e Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n° 174/2022 pronunciata dal Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice,
[...]
Dott.ssa Lucia Faltoni, in data 14.02.2022 e depositata in cancelleria in pari data siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare tale sentenza in ogni sua parte nessuna esclusa. In ogni caso con condanna di , , , e al Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3 Parte_4 pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.”
Con Per parte appellata : “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, rigettare integralmente l'appello promosso da (CF. ; (CF. Parte_1 C.F._6 Parte_2
); (CF. ; (CF. C.F._2 Persona_1 C.F._5 Parte_3
); (CF. ) e confermare la Sentenza n. 174/2022 C.F._7 Parte_4 C.F._4 emessa dal Tribunale di Arezzo Dr.ssa Lucia Faltoni pubblicata in data 2 marzo 2022 nel procedimento rubricato 4392/2016 RG. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
, e , quali eredi di all'epoca dei fatti ospite della Residenza Sanitaria
[...] Parte_4 Persona_2 Con Assistenziale C.A.M. s.r.l., (di seguito ), a seguito dell'avvenuto decesso del proprio congiunto (avvenuto,
a dire degli attori, allorquando il medesimo, mentre transitava a piedi la RA6 Perugia – TT, era stato colpito da una prima vettura rimasta sconosciuta e successivamente travolto mortalmente da una seconda vettura, condotta da ), avevano convenuto in giudizio quest'ultimo, quale coobbligato in solido CP_4 con quello dell'autovettura rimasta non identificata, nonché la (di seguito , quale CP_1 CP_1 compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal e la quale Impresa CP_4 Controparte_2 designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (di seguito , dinanzi al Tribunale di Arezzo, al fine di ottenere – previa declaratoria della CP_5 responsabilità colposa del e del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione CP_4 dell'investimento del 28.1.2014 in cui era deceduto , la condanna dei medesimi, in solido Persona_2 fra di loro, al risarcimento dei danni da loro rispettivamente subiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza della morte del loro congiunto.
Si era costituita in giudizio la che aveva preliminarmente chiesto di ordinare agli attori CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Axus Italiana s.r.l. (di seguito Axus), proprietaria Co del veicolo assicurato Citroen C5 19. EN126DX e di autorizzarla alla chiamata in causa della e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
In via subordinata, aveva, inoltre, chiesto di accertare e dichiarare la percentuale di responsabilità propria di nella causazione del sinistro e di ridurre proporzionalmente il risarcimento ai sensi e per Persona_2 Co gli effetti dell'art. 1227 c.c., nonché, previa declaratoria della percentuale di responsabilità della , della quale impresa designata per il F.G.V.S. Regione Toscana, e di nella produzione del CP_5 CP_4 Co sinistro de quo, di condannare direttamente la e la in proporzione alle rispettive quote di CP_5 responsabilità, al risarcimento del danno riconosciuto agli attori, limitando la condanna di in CP_1 proporzione al grado di responsabilità accertato in capo al conducente del veicolo Citroen C5 tg. EN126DX Con ovvero, in via ulteriormente gradata, di condannare la e la in proporzione alle rispettive quote CP_5 di responsabilità, a tenere indenne ovvero a rifondere a quanto quest'ultima fosse stata tenuta a CP_1 versare agli attori in esecuzione della sentenza.
Si era costituita in giudizio l' nella predetta qualità, che aveva chiesto il rigetto delle domande CP_5 attoree.
Il Tribunale di Arezzo, in accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio, aveva disposto il Con rinvio dell'udienza, al fine di consentire la chiamata in causa della e fissato l'udienza per consentirne la costituzione.
Co Si era costituita in giudizio la , che aveva chiesto, in rito, l'autorizzazione a chiamare in causa la
[...]
per essere da essa manlevata in ipotesi di condanna e, nel merito, il rigetto Parte_8 delle domande rivolte sei suoi confronti, nonchè, in subordine, la limitazione delle domante predette in considerazione della corresponsabilità nell'evento morte dei due investimenti ed ex art. 1227 c.c. e la condanna della a rifondere gli eredi per gli importi eventualmente Parte_8 Parte_1 determinati.
Co Si era costituita in giudizio anche la quale civilmente responsabile di , che aveva Pt_8 Parte_5 chiesto il rigetto della domanda attorea.
Nelle more del deposito delle memorie di cui all'art. 183 co VI c.p.c., la difesa degli attori aveva avanzato istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della società in qualità di Controparte_7 società utilizzatrice della vettura Citroen C5 tg. EN126DX, condotta da , concessa in leasing alla CP_4
. CP_7
Il Tribunale, con ordinanza pronunciata fuori udienza ed in accoglimento della istanza avanzata dall'attore, aveva autorizzato la chiamata del terzo, ma nessuno si era costituito per la che, Controparte_8 pertanto, era stata dichiarata contumace. La causa, istruita documentalmente e mediante l'espletamento delle prove orali ammesse, era stata era stata definita dal Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 174/2022, pubblicata in data 14.2.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, condannando la parte attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla e dalla nonché rigettato la domanda avanzata dalla nei CP_1 CP_6 CP_1 Co confronti di entrambi i terzi chiamati, condannando la stessa a rifondere le spese di lite sostenute dalla e dalla CP_5
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“La domanda di parte attrice non merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.
Dall'istruttoria documentale ed orale svolta, è emerso che nella sera del 28/1/2014, nel Comune di Cortona alle ore 21.30 circa, il Sig. , stava transitando a piedi la RA6 Perugia – TT sulla Persona_2 carreggiata con direzione Perugia al km 15+200.
In quel frangente veniva colpito in un primo momento da una vettura rimasta sconosciuta per poi essere in un secondo momento colpito, quando già era a terra, dalla vettura Citroen C5 targata EN126DX di proprietà della società AXUS ITALIANA, e condotta nell'occasione dal sig. . CP_4
Successivamente al predetto primo investimento, il secondo veicolo condotto dal sig. , in CP_4 transito lungo il medesimo tratto, non si avvedeva per tempo dell'ostacolo posto al centro della corsia di destra e andava ad investire il sig. provocandone questa volta il decesso. Parte_1
A seguito dell'investimento si eseguiva il riconoscimento sul cadavere, e veniva identificato così il Sig.
, ospite della Residenza Sanitaria Assistenziale Istituto C.A.M. Convitto Artigiano Minori Persona_2
“Opera S. Margerita” sita in Cortona, loc. Ferretto n. 15.
In data 17.11.2016, gli attori, prossimi congiunti del agivano in giudizio nei confronti degli odierni Parte_1 convenuti, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di un loro prossimo congiunto.
Ciò premesso, si ritiene che i fatti, così come succedutisi integrino gli estremi del caso fortuito.
Come sopra descritto, il fatto si è svolto lungo un raccordo autostradale, al quale, in base alle norme del codice della strada, è vietato l'accesso ai pedoni. In conseguenza di questo, è ragionevole ritenere che qualsivoglia oggetto di piccole o grandi dimensioni, non venga riconosciuto nell'immediato come un corpo umano.
Viepiù che nel caso di specie, il tratto in prossimità del quale il è stato investito, non era dotato di Parte_1 idonea illuminazione tale da garantire una visuale nitida e precisa, che avrebbe giovato ad un'azione più repentina volta ad evitare l'ostacolo presente sul manto stradale.
Ancora, la circostanza secondo la quale il indossasse indumenti di colore scuro, non ha permesso, Parte_1 se non nell'immediata prossimità, un riconoscimento dello stesso come corpo umano, piuttosto che come oggetto.
Per quanto sopra esaminato, si ritiene che la morte di , non sia addebitabile alla condotta Persona_2 di , in quanto questa si sia verificata in presenza di circostanze tali da rendere l'evento Controparte_9 imprevedibile.
Conseguentemente non è possibile riconoscere la responsabilità per il fatto, a . Controparte_9
Da queste considerazioni, ne consegue che vadano respinte le domande attoree nei confronti di CP_1
e di Controparte_6
Con Anche per quanto concerne la domanda relativa alla responsabilità della Società , si ritiene che questa non sia fondata nel merito per le ragioni di seguito esposte. Al riguardo, preliminarmente, ritenuta l'infondatezza nel merito della domanda, non si ritiene peraltro Con rilevante la questione processuale relativa alla legitimatio ad causam di parti attrici nei confronti di , per come peraltro sollevata da terza chiamata in causa. Parte_8
All'esito dell'istruttoria svolta, infatti, si ritiene che la Residenza Sanitaria Assistenziale Istituto C.A.M.
Convitto Artigiano Minori “Opera S. Margerita”, non fosse titolare di stringenti obblighi di sorveglianza nei confronti del Parte_1
Più precisamente, come si evince dal Regolamento della regione Toscana per RSA e RSD, e dal Regolamento interno CAM (così come depositati dalla parte convenuta nei doc. 20 e 21, nella memoria di replica di prova contraria del 20.12.2019), la Residenza Sanitaria Assistenziale, rileva essere una struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti e come tale deve rispettare un'intensità assistenziale ed una complessità organizzativa medio/alte.
Da quanto risulta dal regolamento interno CAM, la struttura ha attivato un modello organizzativo tale da offrire all'ospite un efficiente servizio di soggiorno a carattere alberghiero unito all'assistenza socio sanitaria continuativa.
Da quanto emerge dalla suddetta documentazione, non sussistevano contrattualmente degli obblighi che imponessero alla struttura una vigilanza costante e/o misure di contenimento forzoso tali da limitare in modo rilevante le attività degli ospiti che risiedevano nella stessa.
Ulteriormente, , dipendente della struttura sanitaria, sentita all'udienza dell'8.06.2021, Testimone_6 riferiva che i controlli interni alla struttura, atti a verificare la regolare presenza degli ospiti, venivano assegnati agli operatori addetti all'assistenza con qualifica di OSS e/o ADB aventi mansioni di referente, e si concretizzavano fra le altre mansioni, in controlli periodici ogni trenta minuti circa, durante tutto l'arco della giornata. Ancora, in merito all'idoneità strutturale della residenza sanitaria assistenziale, si evince dagli atti che la stessa venne ritenuta idonea dal Comune di Fossato di Vico in data 20.10.2008.
Come risulta agli atti (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della ), il a seguito CP_10 Parte_1 dell'episodio di tentato suicidio del 10.05.2008, venne trasferito presso la RSA per Disabili Adulti Istituto CAM
“Opera S. Margherita”, in quanto il suo stato di salute richiedeva un livello medio di assistenza sanitaria.
In quel frangente, la venne ritenuta adeguata, idonea e disponibile alla situazione clinica del CP_10
Parte_1
Gli stessi diari infermieristici che la struttura redigeva in merito alla condizione di salute di ciascun paziente,
e dalle testimonianze rese in sede di udienza, non dimostrano un peggioramento dello stato di salute del tale da giustificare né delle misure di sorveglianza e di coercizione più stringenti, né il trasferimento Parte_1 di questo presso una struttura con un regime organizzativo tale da giustificare delle limitazioni più rilevanti in ragione del grave stato di salute dei propri ospiti.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene non sussista la responsabilità della Residenza Sanitaria Assistenziale
Istituto C.A.M. Convitto Artigiano Minori “Opera S. Margerita” per il decesso di . Persona_2
Come argomentato, il regolamento organizzativo della struttura, ospitando soggetti in condizioni cliniche che richiedevano una sorveglianza media, non prevedeva delle misure limitative alle attività degli ospiti. Nel caso di specie, la situazione clinica del era tale da permettergli le uscite in qualsiasi momento della Parte_1 giornata, con rientro, come previsto nel regolamento interno della struttura, entro le ore 22.00.
La circostanza della concessione delle autorizzazioni alle uscite, non rileva in merito alle condizioni di salute del in quanto questa era prassi della struttura, come documentato. Ancora, la circostanza Parte_1 dell'inadeguatezza della cinta muraria, si ritiene non determini l'inadeguatezza o l'assenza di uno strumento di protezione degli ospiti della struttura, in quanto lo stesso soggiorno è volto a garantire un percorso socio riabilitativo atto al mantenimento dei livelli di autonomia acquisita.
Le spese di lite seguono infine la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014, scaglione di valore indeterminabile, ai minimi previsti stante la non complessità e l'opera professionale svolta.
Pertanto, parti attrici devono essere condannate a rifondere le spese di lite di parte convenuta CP_1
e , mentre devono essere poste a carico di le spese di lite relative alla costituzione CP_2 CP_1 di ed all'intervento di stante il rigetto della domanda avanzata nei loro CP_3 Parte_8 confronti. Nulla sulle spese di lite relative a stante la sua contumacia.” CP_4
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e quali eredi di (nel frattempo, deceduta), hanno proposto appello
[...] Persona_1 avverso detta sentenza, impugnando la stessa con due motivi di gravame, con i quali hanno censurato: 1)
l'erroneità ed illogicità della motivazione nel punto in cui era stato ritenuto provata la circostanza che il fosse stato colpito da una prima vettura e l'erronea applicazione dell'art. 2054, co. 1, c.c., per Parte_1 omessa motivazione in ordine alla presenza di elementi tali da escludere la responsabilità in capo al primo conducente e 2) l'erroneità ed illogicità della motivazione nel punto in cui aveva riconosciuto come “fortuita” la condotta del e ritenuto la stessa “imprevedibile e inevitabile” per il , senza tuttavia Parte_1 CP_4 motivare alcunché rispetto a quanto occorso ai precedenti conducenti che avevano avuto modo di evitare di investire il medesimo su quel tratto di strada e l'erronea applicazione dell'art. 2054, co. 1, c.c., per omessa motivazione circa l'avvenuta fornitura, da parte della di elementi probatori tali da escludere la CP_1 responsabilità in capo al proprio conducente).
Con Si sono costituite in giudizio la la la , che hanno tutte chiesto il rigetto dell'appello, CP_1 CP_5 mentre , la e la pur regolarmente citati, CP_4 Controparte_4 Parte_8 non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 4.10.2024, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 174/2022 del 14.2.2022, ha: 1) dichiarato la responsabilità solidale
– nella percentuale di cui in motivazione – di e della nella causazione CP_4 Controparte_7 dell'incidente dal quale è derivata la morte di . 2) condannato la quale società Persona_2 CP_1 assicuratrice del veicolo investitore, a tenere indenne dagli obblighi risarcitori nei confronti CP_4 degli odierni appellanti, secondo quanto stabilito dalla polizza;
3) rigettato l'appello formulato nei confronti della 4) dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui ha CP_5 Co escluso la responsabilità della nella causazione del sinistro e 5) rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza, per la determinazione dei profili del quantum da risarcire.
In particolare, la Corte, in motivazione ha affermato che:
“E' necessario preliminarmente evidenziare che la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha escluso la responsabilità della nella causazione del sinistro, non è stata impugnata, per cui è passata in CP_3 giudicato.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Le parti appellate hanno sollevato eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex artt. 348bis e ter c.p.c.
1° MOTIVO DI APPELLO
Il percorso motivazionale seguito sarebbe completamente avulso dal contesto processuale, nel quale non è stata fornita alcuna prova idonea a negare profili di responsabilità per il conducente del veicolo rimasto ignoto.
Il Tribunale di Arezzo avrebbe dato per scontato che la semplice presenza del ul tratto RA 6 Perugia Parte_1
– TT possa essere considerata idonea, da un lato, a qualificarne l'imprevedibilità e, dall'altro, ad escludere la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c., del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Il primo veicolo avrebbe colpito il senza fermarsi, causandone delle lesioni invalidanti, che gli Parte_1 avrebbero impedito di spostarsi autonomamente dalla sede stradale, dove poi veniva colpito dal veicolo condotto dal . CP_4
Si eccepisce l'inesistenza, nel corpo motivazionale, di una qualche spiegazione che escluderebbe la responsabilità del conducente il veicolo rimasto ignoto, e quindi della rispetto all'evento occorso CP_2 al Parte_1
L'appello è fondato, anche se sulla base di una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa da quella prospettata nella sentenza di primo grado.
Si riporta la motivazione, sul punto, della sentenza appellata: “Dall'istruttoria documentale ed orale svolta, è emerso che nella sera del 28/1/2014, nel Comune di Cortona alle ore 21.30 circa, il Sig. , Persona_2 stava transitando a piedi la RA6 Perugia – TT sulla carreggiata con direzione Perugia al km 15+200. In quel frangente veniva colpito in un primo momento da una vettura rimasta sconosciuta per poi essere in un secondo momento colpito, quando già era a terra, dalla vettura Citroen C5 targata EN126DX di proprietà della società AXUS ITALIANA, e condotta nell'occasione dal sig. . Successivamente al predetto CP_4 primo investimento, il secondo veicolo condotto dal sig. , in transito lungo il medesimo tratto, CP_4 non si avvedeva per tempo dell'ostacolo posto al centro della corsia di destra e andava ad investire il sig. provocandone questa volta il decesso A seguito dell'investimento si eseguiva il riconoscimento sul Parte_1 cadavere, e veniva identificato cosi il Sig. , ospite della Residenza Sanitaria Assistenziale Persona_2
Istituto C.A.M. Convitto Artigiano Minori “Opera S. Margerita” sita in Cortona, loc. Ferretto n. 15; si ritiene che i fatti, così come succedutisi integrino gli estremi del caso fortuito. Come sopra descritto, il fatto si è svolto lungo un raccordo autostradale, al quale, in base alle norme del codice della strada, è vietato l'accesso ai pedoni. In conseguenza di questo, è ragionevole ritenere che qualsivoglia oggetto di piccole o grandi dimensioni, non venga riconosciuto nell'immediato come un corpo umano. Viepiù che nel caso di specie, il tratto in prossimità del quale il è stato investito, non era dotato di idonea illuminazione tale da Parte_1 garantire una visuale nitida e precisa, che avrebbe giovato ad un'azione più repentina volta ad evitare l'ostacolo presente sul manto stradale. Ancora, la circostanza secondo la quale il indossasse Parte_1 indumenti di colore scuro, non ha permesso, se non nell'immediata prossimità, un riconoscimento dello stesso come corpo umano, piuttosto che come oggetto. Per quanto sopra esaminato, si ritiene che la morte di
, non sia addebitabile alla condotta di , in quanto questa si sia verificata in Persona_2 Controparte_9 presenza di circostanze tali da rendere l'evento imprevedibile. Conseguentemente non è possibile riconoscere la responsabilità per il fatto a . Da queste considerazioni ne consegue che vadano respinte le Controparte_9 domande attoree nei confronti di e di CP_1 Controparte_6
L'atto di appello si fonda su un presupposto, ovvero che la vittima , prima di essere investita Persona_2 dall'auto condotta da , che ne ha cagionato la morte, sia stata urtata da un'altra autovettura, il cui CP_4 conducente è rimasto ignoto, così da subire lesioni alle gambe, che gli avrebbero impedito di spostarsi dal centro della semicarreggiata.
In effetti, la reiezione della domanda di risarcimento rivolta nei confronti di non appare CP_2 adeguatamente motivata, in quanto nulla si dice circa il contributo causale che la condotta dell'automobilista rimasto ignoto avrebbe fornito per il verificarsi dell'evento mortale, che il Tribunale ha poi ricondotto ad un caso fortuito.
Tuttavia, la ricostruzione del sinistro prospettata nella sentenza di primo grado non può essere condivisa, così come non è possibile allinearsi con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale.
Invero, il prof. che ha eseguito l'autopsia sul corpo della vittima , nella sua Persona_5 Persona_2 relazione del 10.9.2014, così si esprime sul punto :” non è possibile stabilire , data la estrema complessità del quadro lesivo, se l'uomo, che era vestito con indumenti scuri, fosse a terra perché urtato da altro automezzo
(suggestiva in questo senso è la lesione cutanea in regione occipitale mediana) senza riportare lesioni mortali o se si fosse sdraiato volontariamente sul piano stradale: resta comunque il fatto che quando fu arruotato era vivo”.
Pertanto, l'ipotesi che l'investimento compiuto da sia stato preceduto da un altro episodio, che CP_4 avrebbe visto una diversa autovettura urtare il corpo del e farlo cadere sull'asfalto, è destituita di Parte_1 fondamento, in quanto non trova un riscontro probatorio: non soltanto, infatti, non è stata acquisita alcuna testimonianza sul punto, ma la ricostruzione prospettata viene espressamente esclusa dal ct del p.m., che ha eseguito l'autopsia sul corpo del soggetto danneggiato.
Ne consegue che ogni questione riconducibile all'applicabilità dell'art. 2054, co 1 c.civ nei confronti dell'automobilista rimasto ignoto, da cui deriverebbe la responsabilità della quale Impresa CP_2 designata per la Toscana, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, è estranea al thema decidendum, in quanto riconducibile ad un fatto il cui verificarsi non è stato adeguatamente dimostrato. Sotto questo profilo, la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado, che ha escluso la responsabilità della può essere condivisa, ma per ragioni diverse da quelle che CP_2 hanno sorretto il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, proprio perché non è stata provata la presenza di un veicolo, condotto da un soggetto ignoto, che abbia investito , prima che Persona_2 quest'ultimo venisse poi travolto e ucciso dall'auto condotta da . CP_4
2° MOTIVO DI APPELLO…
E' opportuno far precedere l'analisi del motivo di appello dal richiamo di alcuni principi della giurisprudenza di legittimità. “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
(Nella specie, relativa all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza)”. Sez.
3-Ordinanza n.9856 del 28/03/2022 (Rv.664262 - 01). “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata)”. Sez. 3-, Ordinanza n.842 del 17/01/2020 (Rv. 656632 -
01)
Tanto premesso, risalta con evidenza che il giudice di primo grado non ha preso in esame, al fine di pervenire ad una puntuale ricostruzione del fatto, sia le testimonianze di e ma Testimone_7 Testimone_8 soprattutto le dichiarazioni rese nel procedimento penale dal medesimo , che di seguito si CP_4 richiamano, in quanto pienamente utilizzabili, essendo state acquisite al fascicolo di causa.
Infatti, i testi hanno affermato che, mentre procedevano sulla RA6 Perugia – TT, sulla carreggiata con direzione Perugia a bordo delle rispettive autovetture, avevano avvistato, illuminata dai fari dell'auto, ad una distanza di circa 100 metri, la sagoma di un uomo riversa sulla corsia di marcia, e di essere riusciti a scansarla, spostandosi nella corsia di sorpasso. Ciò dimostra - in termini evidenti - che il corpo del era Parte_1 comunque visibile a distanza, nonostante indossasse vestiti scuri, ed il suo tempestivo avvistamento aveva consentito ai due automobilisti, transitati prima del , di evitare l'impatto con il corpo riverso sulla CP_4 carreggiata. Ma si deve considerare che lo stesso ha ammesso di aver avvistato ad una certa distanza CP_4 una sagoma nera, e di aver capito che avrebbe potuto trattarsi del corpo di un uomo - in realtà lo ha descritto come un manichino - quando si era ritrovato nelle immediate vicinanze.
Si riportano le dichiarazioni rese dal ai carabinieri della stazione di Terontola (AR) in data 29 gennaio CP_4
2014:”Verso le ore 21,10 di ieri 28.1.2014 , alla guida dell'autovettura Citroen C5 targata EN126XD di proprietà di un leasing che l'ha data in noleggio alla ditta “ per cui lavoro, percorrevo Controparte_4 da solo la strada di grande collegamento che porta a Perugia, dove avrei trascorso una notte presso un Hotel per poi eseguire competenze di lavoro in zona, senza autovetture che mi precedevano né altre che mi seguivano. Nel raggiungere il punto, poi accertato essere il km 15+200, in corrispondenza della corsia di canalizzazione dell'ingresso sulla citata rotabile, notavo a distanza un oggetto sull'asfalto, precisamente posto al centro della corsia di destra che percorrevo, che mi dava la sensazione di un sacchetto di plastica scuro di quelli utilizzati per contenere la spazzatura. Quando ho raggiunto l'oggetto ed ero nelle immediate vicinanze, nel mentre stavo cercando di evitarlo cambiando corsia, ho visto una sagoma che mi ha fatto pensare alla testa di un manichino che usciva dalla busta, che stava con la nuca sull'asfalto ed il viso rivolto al cielo. Sono rimasto spaventato dalla visione tanto che per istinto ho frenato improvvisamente senza riuscire a cambiare corsia, passando di conseguenza sopra l'oggetto .L'auto si è spenta e mi sono fermato più avanti ma avevo paura a scendere in quanto al momento ho pensato che un manichino sulla strada poteva essere il tentativo di malintenzionati per fermare l'auto , fino a che sono sopraggiunte altre macchine al che sono sceso dalla mia per vedere cosa avessi urtato, constatando mio malgrado la presenza di sangue, così ho realizzato che si trattava di una persona, e così ho subito chiamato il 113 ed il 118 chiedendo soccorsi”. Voglio precisare che non superavo i cento chilometri orari ed ora, ripensando a quegli istanti ho quasi la sensazione che la persona si era posta sulla strada immobile in posizione longitudinale, come per un suicidio. Infatti, se fosse stato per un malore, quantomeno si sarebbe mosso, oppure non si sarebbe posto nel mezzo della corsia in perfetta posizione centrale e con le braccia attaccate al corpo. Ma è solo una sensazione…”. Come è stato ricordato, il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del per il verificarsi dell'evento morte CP_4 del - pacificamente riconducibile all'investimento compiuto con l'auto condotta dal primo - in Parte_1 quanto ha ritenuto essersi verificato per un caso fortuito, ovvero per il fatto che non fosse prevedibile la presenza di un corpo umano adagiato sulla carreggiata percorsa dal . CP_4
La tesi non può essere condivisa. Il caso fortuito è costituito da un evento naturale o assimilato, che non dipende dalla volontà umana e fuoriesce dalla ragionevole prevedibilità, a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. Si considerano rientranti nel caso fortuito quegli eventi straordinari e imprevedibili, che vengono in rilievo quale causa di esclusione della colpevolezza, in relazione alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Dalla ricostruzione della vicenda, ricavabile dal contributo fornito dai testimoni e dal medesimo , non CP_4 pare potersi ricondurre il fatto dal quale è derivato il decesso del ad un caso fortuito, sia perché la Parte_1 presenza di un pedone adagiato sulla carreggiata non è un evento straordinario e non ragionevolmente prevedibile - si pensi ai casi di investimento di un pedone che cammina imprudentemente, anche in orario notturno, sul ciglio di una strada, e dell' abbandono sull'asfalto del corpo ferito della persona coinvolta - sia perché alla presenza del corpo del si sarebbe potuto ovviare, evitando di investirlo con l'auto con Parte_1 una condotta di normale prudenza - come è dimostrato da quanto occorso ai due automobilisti che sono transitati sulla medesima strada poco prima che sopraggiungesse , e sono riusciti ad avvistare a CP_4 distanza di circa 100 metri il corpo della vittima e ad evitare di investirlo con una normale manovra di cambio di corsia , compiuta senza alcun rischio per la sicurezza della circolazione e senza dover adottare manovre di emergenza (ad es. una brusca frenata).
Ma è risultato che anche ha percepito a distanza la presenza di un corpo ingombrante sulla carreggiata CP_4 di pertinenza, poi scambiato per un manichino, non appena l'auto da lui condotta si è avvicinata. Pertanto,
si è trovato nelle condizioni di evitare l'urto con il corpo del e non è riuscito nell'intento – a CP_4 Parte_1 differenza di quanto hanno fatto gli altri automobilisti che, transitando poco prima, si sono trovati nella stessa condizione – per una evidente imprudenza e imperizia.
E' indubbio che la presenza di un corpo umano adagiato sulla semicarreggiata di una strada a grande comunicazione non è un fatto che si verifica di frequente , ma ciò non implica trattarsi di un evento ragionevolmente imprevedibile e, soprattutto, non può ritenersi che , trovatosi nella condizione di CP_4 avvistarlo per tempo , non avrebbe avuto la possibilità di evitare l'impatto in assoluta sicurezza, con una condotta di normale prudenza e di media diligenza , visto che non vi era la presenza di auto che sopraggiungevano posteriormente e non avrebbe incontrato alcun ostacolo per cambiare corsia, tenuto conto
, altresì, che - per sua ammissione - procedeva ad una velocità non eccessiva , in rapporto al tipo di strada percorsa . Del pari, la distanza di avvistamento era tale da consentirgli di rallentare, di accorgersi che si trattava del corpo di un uomo e di evitare l'investimento: in ogni caso, egli aveva tempestivamente percepito la presenza di un corpo estraneo riposto sulla corsia ove procedeva, ed avrebbe dovuto comunque scansarlo, principalmente per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, oltre che della propria incolumità.
Deve quindi escludersi - come prospettato nella sentenza di primo grado - che l'investimento si sia verificato per un caso fortuito, dotato di efficacia causale autonoma, tale da escludere in radice i profili di colpa nella condotta dell'automobilista, per l'interruzione del nesso causale con l'evento dannoso. Le condizioni in cui concretamente il conducente dell'autovettura si è trovato al momento in cui è stato percepito l'ostacolo erano tali da consentirgli di prevenire, quindi evitare, il verificarsi del fatto dannoso.
Trova quindi applicazione l'art. 2054, co. 1 c. civ. per cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie non ha fornito la prova richiesta dalla norma richiamata, ma ha per
contro
CP_4 dimostrato, con le dichiarazioni rese nella fase istruttoria del procedimento penale, che l'urto con il corpo della vittima sarebbe stato agevolmente evitabile, ed è quindi da ricondurre ad una condotta colposa tenuta dall'automobilista, causalmente connessa con l'evento dannoso. La ricostruzione dell'episodio impone altresì l'esame del comportamento della vittima, per l'individuazione di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 c.civ.; si è detto che non vi è prova del fatto che sia Parte_1 stato previamente investito da un'altra autovettura, prima di essere colpito dall'auto del . Tuttavia, è CP_4 certo che egli si fosse disteso longitudinalmente sulla carreggiata e che, al momento dell'impatto, fosse ancora vivo. E' evidente che egli abbia assunto una condotta caratterizzata da un'elevata pericolosità, non soltanto per la propria incolumità, ma anche per la sicurezza stradale, considerata la densità del traffico automobilistico, anche in orario notturno, della strada in cui si era portato, e tenuto conto che indossava abiti scuri, che rendevano il corpo ancor più difficilmente visibile;
il comportamento della vittima ha causalmente concorso con il verificarsi dell'evento mortale in una percentuale che può essere quantificata nel 60%.
Deve quindi essere riformata la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha escluso la responsabilità del sig.
nella causazione dell'evento morte in danno di . CP_4 Persona_2
Da ciò consegue la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2054, co 3 c. civ., della Controparte_7 corrente in Milano, in qualità di società “utilizzatrice” della vettura Citroen C5 tg. EN126DX, condotta da
, concessa in leasing alla . CP_4 CP_7
Inoltre, la , quale società assicuratrice del veicolo investitore, sarà tenuta a manlevare CP_1 CP_4
dagli obblighi risarcitori nei confronti degli odierni appellanti, secondo quanto stabilito dalla polizza.
[...]
Deve essere, inoltre, respinta la domanda proposta nei confronti di quale società assicuratrice per CP_5 il F.G.V.S., proprio in quanto non è emersa alcuna prova del previo investimento della vittima Persona_2
da parte di un'auto il cui conducente sia rimasto ignoto.
[...]
Rileva tuttavia la Corte che non risulta essere in alcun modo provato il profilo del quantum dei danni procurati agli appellanti, considerato che, nel corso del giudizio di primo grado, non è stata svolta alcuna attività istruttoria su tale aspetto della vicenda.
Si rende necessario, quindi, emettere una sentenza parziale in punto di an, e rimettere la causa sul ruolo, per l'espletamento dell'attività istruttoria, relativamente ai profili del quantum da risarcire. La regolazione delle spese verrà disposta con la sentenza definitiva.”
Con ordinanza del 4.10.24 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine sopra indicato e con ordinanza del
19.2.2025, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di prova orale avanzata dagli appellanti, atteso che i capitoli di prova ivi indicati vertevano su circostanze documentabili (cap. 23, 25, 26, 30,33,35) o generiche (cap. 24, 28, 29, 32, 34, 39) o negative (cap. 26, 31, 38) o miranti a far esprimere giudizi ai testi
(cap. 36, 37) od irrilevanti (cap. da 40 a 49) e ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.5.2025.
All'udienza collegiale dell'8.5.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 12.5.2025, pubblicata in data 13.5.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'affermazione della responsabilità civile di – nella percentuale di cui in motivazione, pari al CP_4
40% – nella causazione dell'incidente dal quale è derivata la morte di , pronunciata con la Persona_2 sentenza non definitiva emessa da questa Corte in data 4.10.2024 determina, quale unico oggetto della presente sentenza, la condanna di detta parte, in solido con la e la al Controparte_7 CP_1 risarcimento dei danni subiti dagli eredi del de cuius.
Al riguardo, va preliminarmente rilevato che le richieste risarcitorie avanzate dagli appellanti nella ultima comparsa conclusionale riguardano solo il danno parentale ovvero il danno da loro subito iure proprio e che detta limitazione delle richieste va interpretata come una rinuncia alla domanda di risarcimento del danno subito iure hereditatis.
Peraltro, anche a voler ritenere diversamente, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (a partire da SS.UU. sent. n. 15350/2015): 1) in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie
("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso;
2) il danno biologico temporaneo di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente;
per converso il danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis" andrà verificato di caso in caso e ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente, anche per un lasso di tempo ridotto e 3) il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, sotto il profilo meramente descrittivo, perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così da ultimo Cass. civ. 23.3.2024 n.
7923).
Tanto premesso, nel caso di specie, non è riconoscibile in favore degli appellanti alcun danno non patrimoniale iure hereditatis poiché il decesso di venne determinato da “politraumatismo Persona_2 cranico, toracico ed addominale per arruotamento…” e fu immediato (cfr. relazione Prof. Persona_5 tant'è che i soccorritori non avevano potuto far altro che constatarne il decesso.
Ciò detto, con riferimento al danno parentale, va premesso che il nostro ordinamento seleziona - tra i tanti soggetti che pure, di fatto, vengono a patire anche rilevanti sofferenze per la perdita di una persona cara - soltanto un nucleo ristretto di soggetti astrattamente titolari di un diritto risarcitorio nei confronti di chi tale perdita abbia illecitamente causato.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il risarcimento può essere riconosciuto in favore dei congiunti conviventi o che comunque abbiano con il defunto uno stretto legame affettivo.
Se per gli appartenenti al cd. nucleo familiare minimo della vittima principale (coniuge, figli, genitori e fratelli) sussiste una presunzione di “effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto” fondata sulla massima di esperienza per la quale, secondo l'id quod plerumque accidit, chi fa parte del medesimo nucleo familiare minimo partecipa anche di un legame affettivo, di solidarietà morale e di sostegno economico reciproco (cfr. Cass. III, sentenza n. 9010 del 2022) - e, trattandosi di presunzione relativa, essa può essere superata dalla prova contraria, fornita dal convenuto, che “la vittima e il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. 22397/2022) - in tema di danno da perdita parentale richiesto da soggetti estranei alla famiglia nucleare (ovverosia nonni, nipoti, zii, cugini) la Suprema Corte, sebbene in un primo tempo avesse considerato quale requisito minimo per il riconoscimento dell'an di tale danno la convivenza con il de cuius
(cfr. Cass. III, Sentenza n. 4253 del 2012), ha poi mutato orientamento affermando che i congiunti della vittima devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr. Cass. III, Sentenza n. 7743 del 2020).
Nel caso di specie - premesso che nessun familiare conviveva con il de cuius al momento del decesso in quanto il medesimo, affetto da molti anni da schizofrenia paranoide, ritardo mentale e disturbo psicotico Co ricorrente, viveva stabilmente presso strutture sanitarie e dal 2008 presso la - si osserva che mentre, in relazione alla posizione di e , rispettivamente fratello e sorella di Parte_1 Parte_2 Persona_2 Co
, la sussistenza di rapporti di reciproco affetto, oltre che attestata dalla relazione del (in cui si
[...] dava atto del fatto che i familiari facevano visite periodiche a e che il medesimo, in quelle occasioni, Per_2 si mostrava tranquillo - vd doc. 12 del fascicolo di parte;
dalle foto prodotte (vd doc. 18 del Parte_1 Con predetto fascicolo, che rammostrano i fratelli ed altri famigliari presso la in occasioni di festeggiamenti del compleanno di o del padre ), nonché dalla carica di amministratrice di sostegno assunta Per_2 Per_4 dalla sorella AR (vd doc.16, che prova ancor di più l'affetto per il fratello e la sua volontà di continuare a seguirlo nonostante le gravi patologie da cui era affetto), non è stata contrasta da alcuna prova contraria, al contrario, con riferimento alla posizione di e , zie del de cuius, si evidenzia Parte_3 Parte_4 che quest'ultime non hanno fornito alcuna prova dell'effettività e della consistenza della relazione parentale, atteso che la loro presenza è stata fotografata una sola volta, nel 2008, in occasione del festeggiamento del
35° compleanno di e che le medesime hanno avanzato richieste istruttorie di prove per testi su Per_2 capitoli inammissibili in quanto generici, valutativi od afferenti a circostanze documentabili, nonché finalizzati più che altro ad attestare l'aiuto che tutto il nucleo familiare allargato (comprendente sia loro oltre che la NA ), aveva dato a , padre di , dopo la morte della moglie, per gestire il Per_1 Persona_4 Per_2 nipote, per cui nessun risarcimento può essere riconosciuto in loro favore (il chè non significa che le zie o la NA non fossero addolorate per la perdita del congiunto ma solo esse non hanno assolto all'onere, su di loro gravante, di aver avuto al momento del fatto - e non negli anni addietro - un legame intenso e peculiare col defunto, tale da fondare un loro diritto risarcitorio).
Il danno da perdita del rapporto parentale, riconoscibile, quindi, solo in favore dei due fratelli del de cuius, va determinato secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, attualmente vigenti, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” , che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (cfr Cass. civ. 16.12.2022 n. 37009), nel modo che segue:
- per , di anni 37 al momento del decesso del fratello , di anni 40: Parte_2 Per_2
Valore del Punto Base € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto 16
Punti in base all'età della vittima 16
Punti in base alla convivenza 0
Punti in base al numero dei familiari del nucleo primario 14
Punti in base alla qualità /intensità della relazione 15
Punti totali riconosciuti 61
Importo del risarcimento: euro 103.578,00; Importo del risarcimento liquidabile in base alla percentuale di colpa della vittima nella causazione del sinistro: euro 41.431,20
- per , di anni 32 al momento del decesso del fratello , di anni 40: Parte_1 Per_2
Valore del Punto Base € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto 16
Punti in base all'età della vittima 16
Punti in base alla convivenza 0
Punti in base al numero dei familiari del nucleo primario 14
Punti in base alla qualità /intensità della relazione 10
Punti totali riconosciuti 56
Importo del risarcimento: euro 95.088,00;
Importo del risarcimento liquidabile in base alla percentuale di colpa della vittima nella causazione del sinistro: euro 38.035,20
Trattandosi di crediti di valore, i suddetti importi devono essere incrementati degli interessi compensativi al tasso legale, da calcolare sulla somma devalutata alla data del fatto (28.1.2014) e rivalutata annualmente secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per cui il danno non patrimoniale subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale va liquidato, in favore di Parte_2
, in euro 46.529,04, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo
[...] effettivo ed in favore di , in euro 42.715,15, oltre interessi legali dalla pubblicazione della Parte_1 presente sentenza fino al saldo effettivo.
Vanno, inoltre, riconosciute, in favore di , le spese da lei sostenute per il recupero della salma Parte_2 del fratello dalla sede autostradale e per il trasporto all'obitorio e quelle per il funerale (vd fatture n. 1/A del
29.1.2014; n. 26 del 3.4.2014 e n. 2 del 28.2.2014 – doc. 7 del fascicolo di parte di primo grado), Parte_1 pari a complessivi euro 3.822,00, oltre interessi legali dal versamento fino all'effettivo soddisfo.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, nel primo grado del giudizio gli attori aveva convenuto in giudizio , la e l' nonché chiamato in causa la CP_4 CP_1 CP_5 [...] Controparte_
quale società utilizzatrice in leasing dell'autovettura condotta dal;
che, in detto grado, CP_4 Con si era costituta solo la (che aveva chiamato in causa la e, quest'ultima, a sua volta, la CP_1
che si erano costituite) e la mentre e la Parte_8 CP_5 CP_4 [...] Controparte_ erano rimasti contumaci e che nel presente grado di giudizio, e la CP_4 [...] Controparte_ e la non si sono costituite. Parte_8
Tanto premesso, considerato che, all'esito dei due gradi, la domanda risarcitoria avanzata da Parte_2
e è stata accolta, nella percentuale ivi sopra indicata, la va condannata alla Parte_1 CP_1 rifusione in favore dei medesimi delle spese di lite dei due gradi di giudizio, previa compensazione delle stesse nella misura del 60% per la soccombenza reciproca, mentre e , in proprio e Parte_3 Parte_4 quale erede di , vanno condannate, in solido, alla rifusione in favore della quale Persona_1 CP_1 unica parte convenuta costituita, di tutte le spese di lite sostenute dalla stessa nei due gradi di giudizio.
, , e , in solido tra loro, vanno, inoltre, Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla nei due gradi del giudizio, mentre la CP_5 va condannata alla refusione delle spese sostenute dalla nel primo CP_1 Parte_8 Co grado del giudizio e dalla nei due gradi.
Dette spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 del decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (in vigore dal 23.10.2022), applicabili nel caso in esame in base al valore del credito riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2
, e , quest'ultime in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_3 Parte_4 Per_1
, avverso la sentenza n. 174/2022 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 14.2.2022, ogni altra
[...] domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da e , condanna Parte_2 Parte_1 CP_4
, la e la in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_4 CP_11
della somma di euro 46.529,04, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 subito iure proprio dalla medesima, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo e di euro 3.822,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal versamento fino all'effettivo soddisfo, nonché, in favore di della Parte_1 somma di euro 42.715,15, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito iure proprio dal medesimo, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da e CP_1 Parte_2 Parte_1
nei due gradi di giudizio, che liquida, previa compensazione delle stesse nella misura del 60%
[...] in ragione della reciproca soccombenza, per il primo grado, nell'importo di euro 2.901,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 3.806,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- rigetta l'appello avanzato da e , in proprio e quali eredi di Parte_3 Parte_9 Per_1
e le condanna, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...] CP_1 nei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 7.254,00 e, per
[...] questo grado di giudizio, in euro 9.515,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- rigetta l'appello avanzato da , , e , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_9 in proprio e quali eredi di e li condanna, in solido tra loro, alla rifusione delle spese Persona_1 di lite sostenute dalla quale Impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri CP_5
a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 7.254,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 9.515,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna la alla rifusione in favore della delle spese di CP_1 Parte_8 lite sostenute dalla stessa nel primo grado del giudizio, che liquida in euro 7.254,00 , per compenso professione (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso) ed in favore della delle spese di lite sostenute dalla stessa nei due gradi di giudizio, che liquida, CP_3 per il primo grado, nell'importo di euro 7.254,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 9.515,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Presidente estensore dott. ssa AR Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.