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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 3000/2023
Udienza del 25.02.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro sono presenti: per parte ricorrente l'avv. ANGELA GAMBARDELLA, anche per delega degli altri avv.ti costituiti, la quale si riporta al proprio ricorso e a tutte le istanze ed eccezioni e conclusioni ivi formulate.
Si oppone a tutto quanto dedotto ed eccepito ex adverso, sia dall' sia dall' e CP_1 CP_2 precisa che, anzitutto, nella documentazione prodotta da sono state depositate le CP_2 copie solo delle notifiche, ma non degli atti effettivamente notificati e, in ogni caso, precisa che l'intimazione di pagamento è relativa ad un atto notificato in data
24.02.2001, per cui gli atti eventualmente interruttivi depositati da sono del 2016 CP_2
e del 2017, dunque ben oltre il decorso del termine di prescrizione.
Tale circostanza è stata altresì rilevata per quanto di competenza dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Napoli, con sentenza del 16.04.2024 che si esibisce e di cui si riserva di depositare copia telematica.
Per l' è presente, in sostituzione dell'avv. GAETANO AMATO, l'avv. ESTER CP_1
DATTOLO, la quale si riporta a quanto dedotto ed eccepito nella memoria difensiva in atti chiedendo l'accoglimento di ogni conclusione ivi rassegnata. Relativamente alla mancata allegazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, evidenzia l'infondatezza dell'eccezione stante la rilevanza probatoria degli estratti di ruolo allegati dall'Agente di Riscossione. Per quanto concerne, poi, la sentenza esibita in questa sede, ne evidenzia la tardività trattandosi di statuizione depositata il
6.05.2024, rimettendo al giudicante ogni valutazione. Chiede che la causa venga decisa.
I procuratori presenti chiedono la decisione, dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del procuratore. In subordine chiedono fissarsi udienza di discussione con termine per note.
1 Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 25/2/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3000/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
TRA
(c.f. indicato: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti GAMBARDELLA
GIUSEPPE, FRANCESCO SIANO ed ANGELA GAMBARDELLA, presso il cui studio legale, sito in Nola al Corso T. Vitale n. 155, è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandatario di
Controparte_4 con sede in Roma – e quindi anche in nome e per conto della stessa ai sensi dell'art. 13
L. 448/98, dei contratti di cessione dei crediti, nonché della procura con atto a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. 37521 – Racc. Persona_1
5762, registrato a Tivoli in pari data al n. 3404 Serie 1T - rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO AMATO giusta procura generale alle liti Notaio Persona_2 di Fiumicino del 22.03.2024 ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
3 NONCHE' CONTRO
(n.q. di Controparte_5 [...]
incorporante di Controparte_6 Controparte_7 [...] ed per effetto dell'art. 1 del D.L. 193 del 22.10.2016 CP_8 Controparte_9 convertito in L. 225 del 01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016) (c.f. e P. IVA indicati:
) nella persona del procuratore Dott. , giusta procura P.IVA_1 Controparte_10 per Notaio di Roma (rep. 181515-racc. ) del 22/06/2023 rapp.ta e Per_3 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Barbara Mantile, presso il cui studio sito in
Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliata, (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: ; Email_3
TERZO CHIAMATO
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 30/10/2023, Parte_1 adiva il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione
[...] di pagamento n. 07120239002715921/000, per l'importo di euro 37.042,41, notificata dall' in data 31/5/2023, relativa alla cartella di pagamento Controparte_5
n. 07120000142622217000 per contributi I.V.S. non versati (anni dal 1979 al 1992), e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite.
A sostegno della domanda, deduceva: 1) la prescrizione estintiva dei crediti, maturata sia prima sia dopo la presunta notificazione del titolo esecutivo;
2) la insussistenza dei presupposti per l'imposizione contributiva;
3) la violazione dell'art. 25 D.P.r. 46/1999
e la decadenza dalla iscrizione a ruolo.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ.,
l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio l' anche nella qualità di CP_1 mandatario di impugnando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto, in CP_4 quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.
Di poi, integrato il contraddittorio nei confronti dell'Agente della Riscossione,
4 effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, Parte_1 va accolto.
In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale premettere che la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c. [motivo sopra indicato sub 1)] sia un'opposizione ex art. 24 D.P.R. 24/1999 [motivi sopra indicati sub
1) e sub 2)], sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c. [motivo sopra indicato sub 3)].
Ciò premesso, e venendo all'esame del merito, risulta invero fondata la prima eccezione della parte ricorrente, relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo azionato, prescrizione questa che assume essere maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione del titolo presupposto dall'opposta intimazione di pagamento.
Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
Infatti, la cartella di pagamento n. 07120000142622217000, oggetto dell'intimazione impugnata, è stata notificata in data 24/2/2001, come confermato anche dai resistenti
(cfr. allegati al fascicolo di parte).
Successivamente non risultano validi atti interruttivi idonei a interrompere il termine di prescrizione quinquennale: in particolare, quand'anche le intimazioni di pagamento n. 07120169023312619/000 e n. 0712016904354466/000 fossero state notificate al destinatario nelle date indicate negli avvisi di ricevimento prodotti dall'agente della riscossione (vedasi gli avvisi di ricevimento della raccomandate a/r recanti le date di consegna del 13/4/2016 e del 24/2/2017), risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dal suddetto atto impositivo, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre Cass. sez. un. n. 23397 del 2016), essendo inconferente il richiamo alla disciplina in tema di sospensione della prescrizione per emergenza da Covid 19, per essere la prescrizione maturata in data 24/2/2006.
4. In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto. Discende la decisione di cui in dispositivo, con assorbimento di ogni altro profilo.
5 5. Le spese di lite vanno compensate avuto riguardo alla natura della controversia e peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' dell' e della società con ricorso in CP_1 Controparte_5 CP_4 riassunzione depositato in data 30/10/2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA che e CP_1 CP_4 [...]
non hanno diritto, per quanto di ragione, di Controparte_11 procedere in esecuzione forzata nei confronti di Parte_1 sulla scorta della intimazione di pagamento n. 07120239002715921/000, limitatamente ai crediti per contributi I.V.S. portati nella cartella di pagamento n. 07120000142622217000, poiché prescritti.
2) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, 25/02/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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