Sentenza 6 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 06/10/2021, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2021
N. 01176/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2017, proposto da
TI AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella, Piero Borella, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso lo studio Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro 3593;
contro
Comune di Castello di Godego, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Corredato, Alberto Munari, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Munari in Venezia, P.Le Roma 464;
Provincia di Treviso non costituito in giudizio;
nei confronti
GI SM, RA SM, GH SM, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, viale Ancona 17;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
ED AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella, Piero Borella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Borella in Treviso, viale Cairoli 15;
per l'annullamento
del piano di assetto del territorio (PAT) del Comune di Castello di Godego adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17 giugno 2015, ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale del 13 settembre 2016 prot. 77178; nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castello di Godego e di GI SM e di RA SM e di GH SM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario della villa denominata “ AM, ex MO, ex Zorzi ”, nel Comune di Castello di Godego, vincolata ex L. 1089/39 con D.M. 29 marzo 67, successivamente integrato dal D.M. 13 settembre 1971, che ha imposto un vincolo indiretto d’inedificabilità assoluta sui mappali n. 108-112 di proprietà dei controinteressati SM.
Il ricorrente rappresenta che, con successivo decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26 giugno 1997, una parte dei terreni dei sig.ri SM (il mappale 696 derivante dal frazionamento del mapp. 108) era stata sottratta al vincolo indiretto (che comportava l’inedificabilità assoluta dell’area) e resa edificabile.
Il decreto da ultimo citato è stato annullato da questo T.A.R. con sentenza n. 3303 del 17 giugno 2003, confermata in appello. Conseguentemente il vincolo indiretto di inedificabilità assoluta imposto nel 1971 ha ripreso efficacia.
Prima che intervenisse il definitivo annullamento del decreto del 26 giugno 1997, nella variante generale al PRG adottata nel 1999, era stata individuata nella parte nord del mapp. 696 l’area di trasformazione su cui avrebbe dovuto realizzarsi l’aspettativa edificatoria dei sig.ri SM.
La Giunta regionale aveva poi approvato la variante generale al PRG con la deliberazione del 28 luglio 2000 n. 2482 richiamando il “parere della commissione tecnica regionale che, facendo salve le valutazioni del Ministero, aveva prescritto che il nuovo volume realizzabile fosse individuato, in accordo con la Soprintendenza, in zona già compromessa dall'edificazione esistente ".
Il ricorrente, dopo la conferma da parte del Consiglio di Stato dell'annullamento del provvedimento di riduzione del vincolo indiretto, con istanza dell’8 marzo 2005, aveva chiesto all'amministrazione comunale di recepire nella cartografia del PRG la prescrizione regionale sopra citata .
Il Comune aveva risposto negativamente con nota del Sindaco del 30 giugno 2005, opponendo l’impossibilità d’individuare l'area di trasformazione T1 nel mapp. 108, in quanto il mappale era interessato da un vincolo d’inedificabilità assoluta.
Tale nota è stata impugnata innanzi a questo Tribunale, con il ricorso definito con la sentenza n. 1380/2015 del 21 dicembre 2015, con la quale il ricorso è dichiarato inammissibile sia perché era stata impugnata una nota priva di contenuto provvedimentale, sia per difetto di interesse attuale e concreto all’impugnazione, poiché, in conseguenza dell’annullamento del D.M. del 26 giugno 1997, l’area era ritornata ad essere assolutamente inedificabile e “ l’interesse alla tutela del bene culturale fatto valere dal ricorrente, in quanto consacrato dal vincolo indiretto, è tale da precedere e comunque porre limite alla tutela di altri interessi pubblici in materia di governo del territorio, ed in ogni caso è tale da impedire il rilascio di un permesso di costruire sull’area in questione, allo stato non è prospettabile alcuna concreta lesione alla posizione vantata dal ricorrente ”.
In seguito a tale pronuncia il sig. AM ha presentato un’osservazione al PAT adottato con deliberazione del 17 giugno 2015 n. 25 per far constare l’incongruenza esistente tra la tavola dei vincoli, che riportava correttamente la villa e la zona di rispetto, e la tavola 4 che, su parte dell’area oggetto del vincolo indiretto, manteneva il simbolo che contraddistingue le aree di urbanizzazione consolidata.
Il Comune ha rigettato l’osservazione, affermando che “il PAT recepisce correttamente le indicazioni di tutela previste dai provvedimenti di vincolo ministeriali (tav. P1) classificando inoltre l’area oggetto dell’osservazione come “ambiti di pertinenza da tutelare” (tav. P4) ove sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1, 63, 64 e 99 delle n.t .”.
Con un unico articolato motivo, il sig. AM impugna la delibera di approvazione del PAT lamentando la violazione dell’art. 13 comma 1 lett. b) e c) l.r. 23 aprile 2004 n. 11, in relazione all’art. 45 del codice dei beni culturali 22 gennaio 2004 n. 42. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità, della perplessità e del difetto di istruttoria. Afferma il ricorrente che vi sarebbe una incongruenza l’art. 12, comma 1, delle norme tecniche del PAT, che annovera, tra le invarianti di natura storico-monumentale e architettonica, anche villa “ Ca’ Zorzi, MO, AM e zona di rispetto ” (facendo espresso riferimento al D.M. 23/03/67, impositivo del vincolo diretto sulla villa ed al D.M. 13/09/71, impositivo del vincolo indiretto) e le altre previsioni delle N.T.A. che rimettono al P.I. l’individuazione di specifiche modalità di tutela relative ai suddetti ambiti territoriali (artt. 12, 63, 64 e 99 NTA del PAT). Il ricorrente ritiene che tali previsioni, non tenendo conto del vincolo di inedificabilità assoluta che insiste sulle aree, consentirebbero al PI di incidere sulla tutela prevista dal Codice dei Beni culturali sulle aree sottoposte a vincolo.
Si sono costituiti il Comune, il controinteressato ed è intervenuta ad adiuvandum la sig.ra AM ED.
In via preliminare, sono state eccepite
- dal Comune, l’irricevibilità del ricorso perché notificato oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione della delibera impugnata;
- da entrambi i resistenti, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse non presentando le norme del PAT alcuna efficacia immediatamente lesiva e non potendo, comunque, il PAT incidere sulla tutela derivante dai provvedimenti vincolistici di emanazione statale.
Hanno, altresì, chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
All’udienza del 23 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse è fondata.
Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che caratterizzano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato ( ex multis, anche, da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 01/07/2021, n.5022, Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2020, n. 7000).
Nel caso di specie, non è prospettata, ne è configurabile una lesione attuale e concreta della sfera giuridica del ricorrente derivante dal provvedimento impugnato.
Le NTA del PAT oggetto di censura hanno un contenuto meramente programmatico e sono, pertanto, inidonee ad incidere in via immediata e diretta sulla proprietà del ricorrente, essendo necessario, perché tale incidenza si verifichi, che, in attuazione delle disposizioni urbanistiche ritenute illegittime, sia rilasciato un titolo edilizio che concretamente autorizzi l’edificazione dell’area in spregio del vincolo di inedificabilità imposto sull’area.
Peraltro la stessa prospettazione della lesione contenuta nel ricorso evidenzia la natura meramente potenziale del pregiudizio, paventando il mero rischio che il P.I. possa ridurre la tutela apprestata dal vincolo di fonte statale e che, anche nelle more dell’approvazione del P.I., possa essere rilasciato un titolo edilizio contrastante con il vincolo di inedificabilità, in applicazione dell’attuale disciplina di zona del PRG vigente.
Si tratta di una mera eventualità, peraltro, di remota concretizzazione stante la prevalenza del vincolo culturale su eventuali previsioni urbanistiche contrastanti, già affermata da questo T.A.R. nella sentenza n. 1380/2015 del 21 dicembre 2015 resa tra le stesse parti e che non trova contestazione neppure nelle difese delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in € 2.000,00, oltre IVA e CPA in favore del Comune e in € 2.000,00 oltre IVA e CPA in favore dei controinteressati in solido.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO