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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 714/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentati e difesi dall' Avv. SELLA ADRIANO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 04/03/2025 le parti, con nota di deposito del 24/02/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI
“1. dichiararsi la separazione tra i coniugi ed , autorizzando gli Parte_1 Parte_2
stessi a vivere separati con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali trasferimenti;
2. assegnarsi la casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sita in Zevio (VR) Località Parte_2
Sabbionara n. 14 censita al NCEU del medesimo Comune al Foglio 13 m.n. 426 sub.3, Cat.A/3,
Classe, 02, 10,5 vani, rendita € 623,62 al SI. con ogni arredo e corredo ivi presente, Parte_1
dandosi atto che la SI.ra disponendo della liquidità necessaria, trasferirà altrove la propria Pt_2
residenza entro sei mesi dalla data dell'omologa della separazione;
3. porsi a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della SInora Parte_1
mediante un assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal Parte_2
10 marzo 2025, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di
gennaio 2026;
4. porsi a carico del SI. e a favore della figlia maggiorenne un Parte_1 Persona_1
assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento, fino al reperimento di un lavoro da
parte di quest'ultima;
5. Porsi altresì a carico di ciascuno dei genitori il pagamento del 50% delle spese mediche non coperte
dal servizio sanitario nazionale e delle spese straordinarie sostenute per la figlia secondo Per_1
quanto previsto alla sezione III del “Protocollo Famiglia in materia di separazione, divorzio e
affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” in vigore presso il Tribunale di Verona e SIlato in
data 3 dicembre 2018, così come modificato in data 17 settembre 2020 e qui integralmente richiamato;
6. assegnare al SI. le somme residue depositate sul conto corrente cointestato n. Parte_1
77492/1000/00000112 acceso presso Banca Intesa San Paolo fil. Caldiero Via Strà n. 114; pagina 2 di 4
7. Le parti concordano che l'eventuale assegno unico per la figlia sarà erogato al 100% a Per_1
favore del genitore convivente;
8. Le parti concordemente chiedono l'omologa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 24/02/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ROVERE' VERONESE (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui alla nota di deposito del 24/02/2025 e richiamate all'udienza del 04/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in ROVERE' VERONESE il 06/10/1984
tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di ROVERE' VERONESE (anno 1984 Parte II Serie A n. 8),
prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 24/02/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ROVERE' VERONESE
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConSIlio del 06/03/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 714/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentati e difesi dall' Avv. SELLA ADRIANO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 04/03/2025 le parti, con nota di deposito del 24/02/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI
“1. dichiararsi la separazione tra i coniugi ed , autorizzando gli Parte_1 Parte_2
stessi a vivere separati con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali trasferimenti;
2. assegnarsi la casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sita in Zevio (VR) Località Parte_2
Sabbionara n. 14 censita al NCEU del medesimo Comune al Foglio 13 m.n. 426 sub.3, Cat.A/3,
Classe, 02, 10,5 vani, rendita € 623,62 al SI. con ogni arredo e corredo ivi presente, Parte_1
dandosi atto che la SI.ra disponendo della liquidità necessaria, trasferirà altrove la propria Pt_2
residenza entro sei mesi dalla data dell'omologa della separazione;
3. porsi a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento della SInora Parte_1
mediante un assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal Parte_2
10 marzo 2025, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di
gennaio 2026;
4. porsi a carico del SI. e a favore della figlia maggiorenne un Parte_1 Persona_1
assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento, fino al reperimento di un lavoro da
parte di quest'ultima;
5. Porsi altresì a carico di ciascuno dei genitori il pagamento del 50% delle spese mediche non coperte
dal servizio sanitario nazionale e delle spese straordinarie sostenute per la figlia secondo Per_1
quanto previsto alla sezione III del “Protocollo Famiglia in materia di separazione, divorzio e
affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” in vigore presso il Tribunale di Verona e SIlato in
data 3 dicembre 2018, così come modificato in data 17 settembre 2020 e qui integralmente richiamato;
6. assegnare al SI. le somme residue depositate sul conto corrente cointestato n. Parte_1
77492/1000/00000112 acceso presso Banca Intesa San Paolo fil. Caldiero Via Strà n. 114; pagina 2 di 4
7. Le parti concordano che l'eventuale assegno unico per la figlia sarà erogato al 100% a Per_1
favore del genitore convivente;
8. Le parti concordemente chiedono l'omologa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 24/02/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ROVERE' VERONESE (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui alla nota di deposito del 24/02/2025 e richiamate all'udienza del 04/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in ROVERE' VERONESE il 06/10/1984
tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di ROVERE' VERONESE (anno 1984 Parte II Serie A n. 8),
prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 24/02/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ROVERE' VERONESE
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di ConSIlio del 06/03/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4