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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8951 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 21167 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALESSANDRO AURELI e Parte_1
PEZZELLA GIUSI, giusta delega a margine del ricorso
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv. TORTATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad atp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 10/06/2025, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del
[...] requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'esenzione dai ticket sanitari, della pensione di invalidità ex art. 12 L. 118/71 e della condizione ex art. 3 comma 3 L. 104/92, e di aver depositato in data 11/05/2025 dichiarazione di contestazione parziale alla CTU espletata nel corso del detto procedimento con la quale era stata riconosciuta soltanto una invalidità pari al70%, ha convenuto in giudizio l' , affinché sia dichiarato il requisito CP_1 sanitario per il riconoscimento anche della pensione di invalidità ex art. 12 L. 118/71 nonché della condizione ex art. 3 comma 3 L. 104/92, con vittoria di spese.
L' , costituitosi, sollevate eccezioni preliminari, ha contestato nel merito la CP_1
fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. 1 All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione spiegata è infondata.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme
(totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli
"errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003;
Cass. n. 7341/2004).
2 Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004; v, ancora, tra le tante, Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, richiamata dalla recente Cassazione civile sez. VI,
23/05/2022, n.16600, “secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”).
4. Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In particolare, si evidenzia come il CTU, posta la diagnosi di “cardiopatia ipertensiva con FAC in NAO • spondilodiscoartrosi cervicale e lombare con discopatia multipla e radicolopatia, listesi di C3-C4 e di III grado L4-L5 • ipotiroidismo in tireopatia nodulare in terapia e diabete tipo II NID • STC bilaterale di grado lieve”, abbia correttamente ritenuto la cardiopatia ascrivibile ad una II classe funzionale e valutabile nella misura del 45% (cod. 6442), la patologia degenerativa a livello del rachide, considerate le ripercussioni funzionali, meritevole di una valutazione complessiva del 35% in riferimento ai codici 7001 (25%) in via analogia e del tutto proporzionale e 7008 (12%), la disendocrinopatia, in assenza di scompenso o complicanze, valutabile nella misura del 15%, ritenendo invece non invalidante la lieve sindrome del tunnel carpale. 3 Del tutto corretta, applicando la formula riduzionistica, appare quindi la valutazione complessiva della invalidità nella misura del 70%.
In riferimento poi alla connotazione di gravità dell'handicap, il CTU ha condivisibilmente ritenuto che “nel complesso le infermità sofferte dalla Signora Parte_1 non comportano, nell' eseguire compiti, comunicare, muoversi, avere cura della
[...]
propria persona, occuparsi della vita domestica, intrattenere relazioni interpersonali e condurre una vita sociale e lavorativa, difficoltà di gravità tale ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
In ordine alla domanda relativa all'esenzione parziale dal ticket sanitario va precisato che, avendo il CTU accertato la sussistenza di una percentuale di invalidità del
70% con decorrenza dalla domanda amministrativa (25/1/2024), va riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'esenzione parziale dal ticket sanitario a far data dal 25/01/2024.
5. Le spese di lite, visto il parziale accoglimento della domanda originaria ed il rigetto dell'opposizione, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1. - Dichiara la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'esenzione parziale dal ticket sanitario a far data dal 25/01/2024;
2. - Rigetta nel resto l'opposizione;
3. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 16/09/2025
Il Giudice 4