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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 912/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
EO LO, RE
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1518/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11267/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 22/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3640 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 678/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: il difensore della parte si riporta agli atti e ne chiede accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 05 marzo 2024 al difensore della società Resistente_1 S. r.l. in fallimento, il Comune di Roma impugna parzialmente la sentenza n.11267/26/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 06 aprile 2023 e depositata il 22 settembre 2023.
Nel giudizio di prime cure la società Resistente_1 S.r.l. impugnava un avviso di accertamento avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2018 per complessivi €. 393.199,13 eccependo l'infondatezza della pretesa atteso lo scioglimento dei contratti di leasing immobiliare già a far data dal 10.12.2012.
A seguito di annullamento dell'avviso di accertamento in autotutela, i primi Giudici dichiaravano estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere condannando il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite liquidate in €.2.500,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
In particolar modo, in ordine alle spese di lite, i primi Giudici così motivavano: “ … deve condannarsi Parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto e stante l'annullamento in autotutela), con esclusione della fase cautelare, istruttoria e decisionale, perché sostanzialmente non svolte.”.
Il Comune di Roma impugna la sentenza di prime cure nella parte in cui liquida le spese in favore della ricorrente in €.2.500,00. Eccepisce l'Ente l'erroneità della pronuncia sostenendo la tempestività del provvedimento di annullamento in autotutela considerando che la contribuente ha ricevuto l'avviso di accertamento in data 01 aprile 2022, in data 16 giugno 2022 depositata il ricorso presso la CGT di Roma
e solo successivamente in data 22 giugno 2022 presentava istanza di annullamento in autotutela. Precisa altresì che il provvedimento di annullamento in autotutela è stato emesso in tempi ragionevolmente brevi ovvero in data 25 luglio 2022.
Deduce quindi l'errore nella liquidazione delle spese da parte dei primi Giudici.
L'appello viene iscritto a ruolo il 26 marzo 2024.
In data 06 maggio 2024 si costituisce in giudizio la società Resistente_1 S.r.l. eccependo l'infondatezza dell'appello evidenziando di avere notificato il ricorso di prime cure in data 23 maggio 2022 e che in ogni caso l'istanza di annullamento in autotutela non è obbligatoria.
La società Resistente_1 S.r.l. presenta altresì appello incidentale sostenendo che la liquidazione delle spese di lite operata dai primi Giudici è eccessivamente esigua e considerando il valore della lite pari ad
€.393.199,13 risulta inferiore ai minimi indicati dal DM n. 55/2014.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello principale, di accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese ed onorari di lite del presente grado di giudizio.
In data 21 gennaio 2026 la società Resistente_1 S.r.l. deposita memorie illustrative allegando anche giurisprudenza favorevole in ordine alle spese di lite relativa ad altre annualità tra le medesime parti. Insiste quindi con le conclusioni già rassegnate.
La causa viene trattata il giorno 09 febbraio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre precisare che l'istanza di annullamento in autotutela della pretesa è meramente opzionale e non ha termini di decadenza pertanto legittimamente la società Resistente_1 S.r.l. ha prima presentato ricorso e poi ha presentato istanza di annullamento in autotutela. Peraltro rimane ignoto se il
Comune di Roma abbia disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela o a seguito della notifica del ricorso.
In ordine alle spese di lite ritiene la Corte che entrambi gli appelli siano infondati.
In particolare, per quanto riguarda l'appello principale, ritiene la Corte che l'annullamento d'Ufficio dell'avviso di accertamento impugnato non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, giacché, l'annullamento, in sede di autotutela del provvedimento impugnato effettuato nel corso del giudizio tributario in data posteriore alla iscrizione a ruolo del ricorso non produce, di per sé, la cessazione in toto della materia del contendere, giacché questa comprende anche il regolamento delle spese di lite. Proprio in ordine alle spese di giudizio, osserva la Corte che, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, nel caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese si tradurrebbe, da un lato, in un ingiustificato privilegio per l'Ente impositore che ritira l'atto impositivo a seguito del riconoscimento della fondatezza delle ragioni della ricorrente e, dall'altro, in un pregiudizio per il contribuente obbligato ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore con aggravio di costi. Ne consegue il rigetto dell'Appello del Comune di Roma.
È altresì infondato l'appello incidentale.
I primi Giudici hanno chiaramente indicato le ragioni per le quali è stato liquidato l'importo di €.2.500,00 precisando che per la liquidazione delle spese di lite hanno “tenuto conto del valore della causa, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto e stante l'annullamento in autotutela), con esclusione della fase cautelare, istruttoria e decisionale, perché sostanzialmente non svolte”. Tali considerazioni sono assolutamente condivisibili da questa Corte e pertanto non si ritiene di modificare la liquidazione delle spese effettuata dai primi Giudici.
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale e compensa le spese del grado.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
EO LO, RE
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1518/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11267/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
26 e pubblicata il 22/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3640 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 678/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: il difensore della parte si riporta agli atti e ne chiede accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 05 marzo 2024 al difensore della società Resistente_1 S. r.l. in fallimento, il Comune di Roma impugna parzialmente la sentenza n.11267/26/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 06 aprile 2023 e depositata il 22 settembre 2023.
Nel giudizio di prime cure la società Resistente_1 S.r.l. impugnava un avviso di accertamento avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2018 per complessivi €. 393.199,13 eccependo l'infondatezza della pretesa atteso lo scioglimento dei contratti di leasing immobiliare già a far data dal 10.12.2012.
A seguito di annullamento dell'avviso di accertamento in autotutela, i primi Giudici dichiaravano estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere condannando il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite liquidate in €.2.500,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
In particolar modo, in ordine alle spese di lite, i primi Giudici così motivavano: “ … deve condannarsi Parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto e stante l'annullamento in autotutela), con esclusione della fase cautelare, istruttoria e decisionale, perché sostanzialmente non svolte.”.
Il Comune di Roma impugna la sentenza di prime cure nella parte in cui liquida le spese in favore della ricorrente in €.2.500,00. Eccepisce l'Ente l'erroneità della pronuncia sostenendo la tempestività del provvedimento di annullamento in autotutela considerando che la contribuente ha ricevuto l'avviso di accertamento in data 01 aprile 2022, in data 16 giugno 2022 depositata il ricorso presso la CGT di Roma
e solo successivamente in data 22 giugno 2022 presentava istanza di annullamento in autotutela. Precisa altresì che il provvedimento di annullamento in autotutela è stato emesso in tempi ragionevolmente brevi ovvero in data 25 luglio 2022.
Deduce quindi l'errore nella liquidazione delle spese da parte dei primi Giudici.
L'appello viene iscritto a ruolo il 26 marzo 2024.
In data 06 maggio 2024 si costituisce in giudizio la società Resistente_1 S.r.l. eccependo l'infondatezza dell'appello evidenziando di avere notificato il ricorso di prime cure in data 23 maggio 2022 e che in ogni caso l'istanza di annullamento in autotutela non è obbligatoria.
La società Resistente_1 S.r.l. presenta altresì appello incidentale sostenendo che la liquidazione delle spese di lite operata dai primi Giudici è eccessivamente esigua e considerando il valore della lite pari ad
€.393.199,13 risulta inferiore ai minimi indicati dal DM n. 55/2014.
Conclude con la richiesta di rigetto dell'appello principale, di accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese ed onorari di lite del presente grado di giudizio.
In data 21 gennaio 2026 la società Resistente_1 S.r.l. deposita memorie illustrative allegando anche giurisprudenza favorevole in ordine alle spese di lite relativa ad altre annualità tra le medesime parti. Insiste quindi con le conclusioni già rassegnate.
La causa viene trattata il giorno 09 febbraio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre precisare che l'istanza di annullamento in autotutela della pretesa è meramente opzionale e non ha termini di decadenza pertanto legittimamente la società Resistente_1 S.r.l. ha prima presentato ricorso e poi ha presentato istanza di annullamento in autotutela. Peraltro rimane ignoto se il
Comune di Roma abbia disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito dell'istanza di annullamento in autotutela o a seguito della notifica del ricorso.
In ordine alle spese di lite ritiene la Corte che entrambi gli appelli siano infondati.
In particolare, per quanto riguarda l'appello principale, ritiene la Corte che l'annullamento d'Ufficio dell'avviso di accertamento impugnato non può dar luogo ad una pronuncia integrale di cessata materia del contendere, giacché, l'annullamento, in sede di autotutela del provvedimento impugnato effettuato nel corso del giudizio tributario in data posteriore alla iscrizione a ruolo del ricorso non produce, di per sé, la cessazione in toto della materia del contendere, giacché questa comprende anche il regolamento delle spese di lite. Proprio in ordine alle spese di giudizio, osserva la Corte che, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, nel caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione delle spese si tradurrebbe, da un lato, in un ingiustificato privilegio per l'Ente impositore che ritira l'atto impositivo a seguito del riconoscimento della fondatezza delle ragioni della ricorrente e, dall'altro, in un pregiudizio per il contribuente obbligato ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore con aggravio di costi. Ne consegue il rigetto dell'Appello del Comune di Roma.
È altresì infondato l'appello incidentale.
I primi Giudici hanno chiaramente indicato le ragioni per le quali è stato liquidato l'importo di €.2.500,00 precisando che per la liquidazione delle spese di lite hanno “tenuto conto del valore della causa, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto e stante l'annullamento in autotutela), con esclusione della fase cautelare, istruttoria e decisionale, perché sostanzialmente non svolte”. Tali considerazioni sono assolutamente condivisibili da questa Corte e pertanto non si ritiene di modificare la liquidazione delle spese effettuata dai primi Giudici.
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale e compensa le spese del grado.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente