Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 912
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata liquidazione spese di lite

    La Corte ritiene che l'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato non possa comportare una cessazione della materia del contendere totale, poiché ciò priverebbe il contribuente del rimborso delle spese sostenute. Pertanto, l'appello principale è infondato.

  • Rigettato
    Liquidazione spese di lite esigua

    La Corte ritiene condivisibili le motivazioni dei giudici di primo grado che hanno liquidato le spese in base ai criteri minimi del DM 55/2014, data l'assenza di questioni rilevanti e l'annullamento in autotutela, escludendo le fasi non svolte. Pertanto, l'appello incidentale è infondato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 912
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 912
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo