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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/01/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 270/2022
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
All'udienza del giorno 25/01/2024, ore 10:10 dinanzi al collegio composto da:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
È chiamata, con l'assistenza del cancelliere di udienza, la causa iscritta al n. 270/2022 R.G. vertente tra:
(avv. Davide Saraniti) Parte_1
Appellante
E
(avv. Pietro Licari) Controparte_1
Appellata
Sono presenti:
Per l'appellante l'avv. Eleonora Giacchi in sostituzione dell'avv. Saraniti per delega orale;
Per l'appellata è presente l'avv. Pietro Licari;
I procuratori presenti ribadiscono le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ed illustrano oralmente i rispettivi argomenti
LA CORTE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione
IL PRESIDENTE
§§§
Successivamente alle ore 12:00 il collegio, come sopra composto, rientra in aula. Nessuno
è presente. Si dà lettura della sentenza che viene allegata al presente verbale
IL PRESIDENTE
1 ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 25 GENNAIO 2024 NELLA CAUSA N. 270/2022
R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa in grado di appello da
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Troina (EN), Via Aldo Moro n. 153, presso lo studio dell'Avv. Davide Saraniti (C.F.:
- pec: che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende per procura in atti appellante
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. : ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Montelepre (PA), Via Vallotta n. 19, presso lo studio dell'Avv. Pietro Licari (C.F.
– pec: che la rappresenta e difende per procura in C.F._4 Email_2 atti appellata
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25/1/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con sentenza n. 510/2022, pubblicata in data 8 luglio 2022, il Tribunale di Enna così statuiva:
“…rigetta la domanda proposta dall'attore rigetta la domanda di parte Parte_1 convenuta, , di condanna dell'attore al risarcimento del danno patito per abuso Controparte_1 del diritto;
rigetta la domanda di parte convenuta, , di condanna dell'attore per Controparte_1
lite temeraria;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, , che liquida in complessivi € 13.430,00, oltre accessori come per legge, Controparte_1 con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione in appello Parte_1
notificato il 7 settembre 2022, in relazione al solo capo delle spese di lite.
L'appellante deduceva che il Giudice di prime cure aveva determinato l'importo delle spese processuali nella somma di € 13.430,00, oltre accessori, senza distinguere tra le voci “diritti” e
“onorari”; che tale liquidazione, priva di specificazione delle dette due voci di compenso, era da ritenersi illegittima, non consentendo alla parte soccombente il controllo dei criteri di calcolo adottati e, conseguentemente, il controllo sulla correttezza della liquidazione finale, in contrasto con le relative tabelle di cui al D.M. 55/2014; che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto determinare il compenso dovuto per ciascuna fase processuale effettivamente svolta applicando i suddetti parametri;
che tale liquidazione delle spese di lite, in quanto generica e omnicomprensiva, era da riformare per omessa indicazione dei criteri utilizzati per la relativa liquidazione.
Sosteneva che il giudice di primo grado aveva applicato i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 senza distinguere le singole voci di compenso ed omettendo di specificare i parametri adottati per la determinazione delle spese di lite con riferimento all'attività concretamente svolta;
che la liquidazione effettuata era, altresì, errata in quanto non vi era stata alcuna attività istruttoria nel giudizio di primo grado.
L'appellante chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 e
351 c.p.c.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di cui chiedeva la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Deduceva che era generica la denunciata violazione del principio di inderogabilità dei parametri professionali senza l'indicazione degli errori commessi dal giudice e delle voci tariffarie ritenute violate.
Con ordinanza pubblicata in data 14 marzo 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 25 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
3 All'udienza “in presenza” del 25 gennaio 2024 le parti hanno precisato, come da verbale, le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e discusso la causa.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha provveduto alla lettura ed al deposito della sentenza.
******
Il soccombente ha proposto un unico, articolato, motivo di appello, diretto Parte_1
a contestare soltanto il capo della sentenza di primo grado che lo condanna a pagare alla controparte l'importo di euro 13.430,00 a titolo di spese processuali, oltre accessori, come per legge.
L'appellante lamenta il difetto di motivazione quanto ai criteri adottati in prime cure per la liquidazione delle spese processuali.
L'appellante deduce, in particolare, l'illegittimità della liquidazione effettuata in prime cure per mancanza della specifica indicazione dei “diritti e degli “onorari”; per l'assenza di indicazione del compenso dovuto per ciascuna fase processuale, secondo le tariffe di cui D.M. 55/2014; per l'omessa indicazione dei parametri adottati per ciascuna attività concretamente svolta;
per l'errata ed eccessiva liquidazione dell'importo liquidato stante l'assenza di attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza di primo grado solo quanto al capo delle spese di lite e ne invoca la riduzione in ragione dell'asserita semplicità delle questioni trattate e dell'insussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, nel previgente sistema tariffario, aveva chiarito che in tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa, che assume essere state violate (cfr. ex multis Cass. 11583/2004).
Con l'abolizione del sistema tariffario, a seguito dell'emanazione del D.M. 140/2012, la
Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
4 professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. (Sez. U, Sentenza n. 17405 del
12/10/2012 Rv. 623533 - 01).
A seguito dell'emanazione del successivo D.M. 55/2014 la Suprema Corte ha chiarito che In tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il d.m. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa. (Cass. 1018/2018).
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado iscritto al n. 1796/2016 R.G. è stato introdotto nell'anno 2016, e la sentenza del Tribunale di Enna che lo ha definito (n. 510/2022, pubblicata in data 08.07.2022) doveva quindi fare applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni nel regolare le spese di causa.
Infatti l'art. 28 del D.M. 55/2014 dispone che Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Impropriamente l'appellante richiama nell'atto di gravame le nozioni di “diritti” e “onorari” che non sono più attuali dopo l'abrogazione del sistema tariffario dopo l'entrata in vigore del D.M. 140/2012, prima, e poi del D.M. 55/2014, i quali nel dettare i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa indicano i “parametri” e la liquidazione “per fasi”.
In particolare, è l'art. 4 del D.M. 55/2014 ad indicare i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale nelle controversie civili.
In tema di liquidazione delle spese processuali è stato pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la determinazione dei compensi dell'avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione, se non quando controparte specifichi le singole voci che si assumono essere violate. Obblighi di motivazione nella determinazione delle spese di lite che invece sussistono allorquando il giudice intende discostarsi dai valori tariffari medi, sia in sede civile (Cass. Civ. Sez.
10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238), sia in sede penale, con riferimento alla liquidazione della parte civile (Cass. Pen. Sez V 8 luglio 2014, n. 29934).
La Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare che: “Non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (art. 24 della legge n. 794 del 1942; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente d.m. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la
5 prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n.
55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi
o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017);” (Cass. Civ. Ord.
n.8146 del 23 aprile 2020).
Nel caso in esame, il Tribunale di Enna ha effettuato la liquidazione delle spese processuali indicando, alla pagina 7 della motivazione, che essa doveva essere effettuata <sulla base del D.M. 55/2014 come in dispositivo, per le cause di valore pari a € 94.826,00,sui valori medi>>.
Nel dispositivo della sentenza le spese processuali a favore della convenuta CP_1
sono state poi liquidate <
[...]
legge>> e previsione di loro distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato, nel regolare le spese di causa,
i parametri del D.M. 55/2014 (normativa rationae temporis applicabile, che non distingue tra “diritti”
e “onorari” e che opera per la determinazione del compenso una distinzione tra le diverse fasi del giudizio - “fase di studio della controversia”, “fase introduttiva del giudizio”, “fase istruttoria”, “fase decisionale”), tenendo conto del valore della causa, pari ad € 94.826,00, come da dichiarazione di valore effettuata da nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in relazione Parte_1 alla domanda relativa all'accertamento della simulazione degli atti di trasferimento dei cespiti immobiliari tra le parti (cfr. atto di citazione in primo grado di ). Parte_1
Il Tribunale ha liquidato il compenso finale (€ 13,430,00, oltre accessori – cfr. sentenza n. 510/2022
Tribunale di Enna, pubblicata in data 8 luglio 2022) secondo i criteri tabellari di cui al D.M. n.
55/2014 considerando, seppur non esplicitando ciò, lo svolgimento di tutte e quattro le fasi indicate dall'art. 4 dello stesso D.M. 55/2014 a fini di liquidazione del compenso ( “fase di studio della controversia”, “fase introduttiva del giudizio”, “fase istruttoria”, “fase decisionale”).
Il Giudice di prime cure, nel regolare complessivamente le spese di lite da porre a carico della parte soccombente, ha correttamente considerato, pur non esplicitando ciò, che il
6 compenso complessivo da liquidare a favore del difensore della parte vittoriosa doveva tenere conto anche delle attività compiute dal difensore della convenuta per la c.d. “fase istruttoria”.
Invero, a norma dell'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. 55/2014, il deposito di memorie autorizzate ex art. 183, comma 6 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), anche in ipotesi di mancata ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori, costituisce un'attività difensiva rilevante nell'ambito della fase istruttoria ai fini della liquidazione della relativa voce e tale attività contemplata per “fase istruttoria”, nel caso di specie, si è effettivamente svolta nel corso del giudizio di primo grado (cfr., su tale questione, Cass. Civ., Ordinanza n. 4698, del 18 febbraio 2019).
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, è provato che nel corso del giudizio di primo grado il difensore della convenuta ha depositato, in Controparte_1
data 7/12/2017, memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c la quale costituisce attività difensiva rilevante nell'ambito della fase istruttoria, ai fini della liquidazione della relativa voce.
L'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014 stabilisce:
“Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
[…] c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti
o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
E' corretta, di conseguenza, poiché conforme ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, la liquidazione delle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure, in quanto il compenso finale
7 determinato nel dispositivo è quello che si ha secondo i valori medi per le singole quattro fasi di cui all'art. 4 cit., nei termini che seguono:
fase di studio della controversia € 2.430,00
fase introduttiva del giudizio € 1.550,00
fase istruttoria € 5.400,00
fase decisionale € 4.050,00 per l'importo complessivo di € 13.430,00, così come liquidato dal giudice di prime cure.
Di qui l'infondatezza delle censure di cui all'atto di appello.
La sentenza di primo grado è quindi confermata.
Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, a favore dell'appellata applicando i parametri indicati D.M. 55/2014, secondo Controparte_1 valori medi, con la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 D.M. 55/2014, come segue: euro 2.776,20 per compensi (valore della controversia in relazione alla questione in appello controversa: € 13.430,00; causa di natura contenziosa di valore ricompreso da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; fase studio: € 1.134,00; fase introduttiva: € 921,00; fase decisionale: € 1.911,00; riduzione del 30 % su € 3.966,00 pari a €
1.189,80), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
A norma dell'art. 93 c.p.c. si dispone la distrazione delle spese del grado di appello a favore dell'avv. Licari, procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Enna n. 510/2022, pubblicata in data 8 luglio 2022, appellata da . Parte_1
Condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali Parte_1 Controparte_1
del grado di appello che liquida in euro 2.776,20 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dispone, a norma dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali come sopra liquidate in favore dell'avv. Pietro Licari, procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di
8 contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio della sezione civile, il 25 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Roberto Rezzonico
9
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
All'udienza del giorno 25/01/2024, ore 10:10 dinanzi al collegio composto da:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
È chiamata, con l'assistenza del cancelliere di udienza, la causa iscritta al n. 270/2022 R.G. vertente tra:
(avv. Davide Saraniti) Parte_1
Appellante
E
(avv. Pietro Licari) Controparte_1
Appellata
Sono presenti:
Per l'appellante l'avv. Eleonora Giacchi in sostituzione dell'avv. Saraniti per delega orale;
Per l'appellata è presente l'avv. Pietro Licari;
I procuratori presenti ribadiscono le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ed illustrano oralmente i rispettivi argomenti
LA CORTE
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione
IL PRESIDENTE
§§§
Successivamente alle ore 12:00 il collegio, come sopra composto, rientra in aula. Nessuno
è presente. Si dà lettura della sentenza che viene allegata al presente verbale
IL PRESIDENTE
1 ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 25 GENNAIO 2024 NELLA CAUSA N. 270/2022
R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 270 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa in grado di appello da
nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Troina (EN), Via Aldo Moro n. 153, presso lo studio dell'Avv. Davide Saraniti (C.F.:
- pec: che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende per procura in atti appellante
contro
, nata a [...] il [...] (C.F. : ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Montelepre (PA), Via Vallotta n. 19, presso lo studio dell'Avv. Pietro Licari (C.F.
– pec: che la rappresenta e difende per procura in C.F._4 Email_2 atti appellata
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25/1/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con sentenza n. 510/2022, pubblicata in data 8 luglio 2022, il Tribunale di Enna così statuiva:
“…rigetta la domanda proposta dall'attore rigetta la domanda di parte Parte_1 convenuta, , di condanna dell'attore al risarcimento del danno patito per abuso Controparte_1 del diritto;
rigetta la domanda di parte convenuta, , di condanna dell'attore per Controparte_1
lite temeraria;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, , che liquida in complessivi € 13.430,00, oltre accessori come per legge, Controparte_1 con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione in appello Parte_1
notificato il 7 settembre 2022, in relazione al solo capo delle spese di lite.
L'appellante deduceva che il Giudice di prime cure aveva determinato l'importo delle spese processuali nella somma di € 13.430,00, oltre accessori, senza distinguere tra le voci “diritti” e
“onorari”; che tale liquidazione, priva di specificazione delle dette due voci di compenso, era da ritenersi illegittima, non consentendo alla parte soccombente il controllo dei criteri di calcolo adottati e, conseguentemente, il controllo sulla correttezza della liquidazione finale, in contrasto con le relative tabelle di cui al D.M. 55/2014; che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto determinare il compenso dovuto per ciascuna fase processuale effettivamente svolta applicando i suddetti parametri;
che tale liquidazione delle spese di lite, in quanto generica e omnicomprensiva, era da riformare per omessa indicazione dei criteri utilizzati per la relativa liquidazione.
Sosteneva che il giudice di primo grado aveva applicato i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 senza distinguere le singole voci di compenso ed omettendo di specificare i parametri adottati per la determinazione delle spese di lite con riferimento all'attività concretamente svolta;
che la liquidazione effettuata era, altresì, errata in quanto non vi era stata alcuna attività istruttoria nel giudizio di primo grado.
L'appellante chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 e
351 c.p.c.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di cui chiedeva la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Deduceva che era generica la denunciata violazione del principio di inderogabilità dei parametri professionali senza l'indicazione degli errori commessi dal giudice e delle voci tariffarie ritenute violate.
Con ordinanza pubblicata in data 14 marzo 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 25 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
3 All'udienza “in presenza” del 25 gennaio 2024 le parti hanno precisato, come da verbale, le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e discusso la causa.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha provveduto alla lettura ed al deposito della sentenza.
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Il soccombente ha proposto un unico, articolato, motivo di appello, diretto Parte_1
a contestare soltanto il capo della sentenza di primo grado che lo condanna a pagare alla controparte l'importo di euro 13.430,00 a titolo di spese processuali, oltre accessori, come per legge.
L'appellante lamenta il difetto di motivazione quanto ai criteri adottati in prime cure per la liquidazione delle spese processuali.
L'appellante deduce, in particolare, l'illegittimità della liquidazione effettuata in prime cure per mancanza della specifica indicazione dei “diritti e degli “onorari”; per l'assenza di indicazione del compenso dovuto per ciascuna fase processuale, secondo le tariffe di cui D.M. 55/2014; per l'omessa indicazione dei parametri adottati per ciascuna attività concretamente svolta;
per l'errata ed eccessiva liquidazione dell'importo liquidato stante l'assenza di attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza di primo grado solo quanto al capo delle spese di lite e ne invoca la riduzione in ragione dell'asserita semplicità delle questioni trattate e dell'insussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, nel previgente sistema tariffario, aveva chiarito che in tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa, che assume essere state violate (cfr. ex multis Cass. 11583/2004).
Con l'abolizione del sistema tariffario, a seguito dell'emanazione del D.M. 140/2012, la
Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
4 professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. (Sez. U, Sentenza n. 17405 del
12/10/2012 Rv. 623533 - 01).
A seguito dell'emanazione del successivo D.M. 55/2014 la Suprema Corte ha chiarito che In tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il d.m. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il d.m. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa. (Cass. 1018/2018).
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado iscritto al n. 1796/2016 R.G. è stato introdotto nell'anno 2016, e la sentenza del Tribunale di Enna che lo ha definito (n. 510/2022, pubblicata in data 08.07.2022) doveva quindi fare applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni nel regolare le spese di causa.
Infatti l'art. 28 del D.M. 55/2014 dispone che Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Impropriamente l'appellante richiama nell'atto di gravame le nozioni di “diritti” e “onorari” che non sono più attuali dopo l'abrogazione del sistema tariffario dopo l'entrata in vigore del D.M. 140/2012, prima, e poi del D.M. 55/2014, i quali nel dettare i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa indicano i “parametri” e la liquidazione “per fasi”.
In particolare, è l'art. 4 del D.M. 55/2014 ad indicare i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale nelle controversie civili.
In tema di liquidazione delle spese processuali è stato pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la determinazione dei compensi dell'avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione, se non quando controparte specifichi le singole voci che si assumono essere violate. Obblighi di motivazione nella determinazione delle spese di lite che invece sussistono allorquando il giudice intende discostarsi dai valori tariffari medi, sia in sede civile (Cass. Civ. Sez.
10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238), sia in sede penale, con riferimento alla liquidazione della parte civile (Cass. Pen. Sez V 8 luglio 2014, n. 29934).
La Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare che: “Non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (art. 24 della legge n. 794 del 1942; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente d.m. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la
5 prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n.
55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi
o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017);” (Cass. Civ. Ord.
n.8146 del 23 aprile 2020).
Nel caso in esame, il Tribunale di Enna ha effettuato la liquidazione delle spese processuali indicando, alla pagina 7 della motivazione, che essa doveva essere effettuata <sulla base del D.M. 55/2014 come in dispositivo, per le cause di valore pari a € 94.826,00,sui valori medi>>.
Nel dispositivo della sentenza le spese processuali a favore della convenuta CP_1
sono state poi liquidate <
[...]
legge>> e previsione di loro distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato, nel regolare le spese di causa,
i parametri del D.M. 55/2014 (normativa rationae temporis applicabile, che non distingue tra “diritti”
e “onorari” e che opera per la determinazione del compenso una distinzione tra le diverse fasi del giudizio - “fase di studio della controversia”, “fase introduttiva del giudizio”, “fase istruttoria”, “fase decisionale”), tenendo conto del valore della causa, pari ad € 94.826,00, come da dichiarazione di valore effettuata da nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in relazione Parte_1 alla domanda relativa all'accertamento della simulazione degli atti di trasferimento dei cespiti immobiliari tra le parti (cfr. atto di citazione in primo grado di ). Parte_1
Il Tribunale ha liquidato il compenso finale (€ 13,430,00, oltre accessori – cfr. sentenza n. 510/2022
Tribunale di Enna, pubblicata in data 8 luglio 2022) secondo i criteri tabellari di cui al D.M. n.
55/2014 considerando, seppur non esplicitando ciò, lo svolgimento di tutte e quattro le fasi indicate dall'art. 4 dello stesso D.M. 55/2014 a fini di liquidazione del compenso ( “fase di studio della controversia”, “fase introduttiva del giudizio”, “fase istruttoria”, “fase decisionale”).
Il Giudice di prime cure, nel regolare complessivamente le spese di lite da porre a carico della parte soccombente, ha correttamente considerato, pur non esplicitando ciò, che il
6 compenso complessivo da liquidare a favore del difensore della parte vittoriosa doveva tenere conto anche delle attività compiute dal difensore della convenuta per la c.d. “fase istruttoria”.
Invero, a norma dell'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. 55/2014, il deposito di memorie autorizzate ex art. 183, comma 6 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), anche in ipotesi di mancata ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori, costituisce un'attività difensiva rilevante nell'ambito della fase istruttoria ai fini della liquidazione della relativa voce e tale attività contemplata per “fase istruttoria”, nel caso di specie, si è effettivamente svolta nel corso del giudizio di primo grado (cfr., su tale questione, Cass. Civ., Ordinanza n. 4698, del 18 febbraio 2019).
Nel caso di specie, dall'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado, è provato che nel corso del giudizio di primo grado il difensore della convenuta ha depositato, in Controparte_1
data 7/12/2017, memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c la quale costituisce attività difensiva rilevante nell'ambito della fase istruttoria, ai fini della liquidazione della relativa voce.
L'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014 stabilisce:
“Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
[…] c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti
o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
E' corretta, di conseguenza, poiché conforme ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, la liquidazione delle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure, in quanto il compenso finale
7 determinato nel dispositivo è quello che si ha secondo i valori medi per le singole quattro fasi di cui all'art. 4 cit., nei termini che seguono:
fase di studio della controversia € 2.430,00
fase introduttiva del giudizio € 1.550,00
fase istruttoria € 5.400,00
fase decisionale € 4.050,00 per l'importo complessivo di € 13.430,00, così come liquidato dal giudice di prime cure.
Di qui l'infondatezza delle censure di cui all'atto di appello.
La sentenza di primo grado è quindi confermata.
Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, a favore dell'appellata applicando i parametri indicati D.M. 55/2014, secondo Controparte_1 valori medi, con la riduzione del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 D.M. 55/2014, come segue: euro 2.776,20 per compensi (valore della controversia in relazione alla questione in appello controversa: € 13.430,00; causa di natura contenziosa di valore ricompreso da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; fase studio: € 1.134,00; fase introduttiva: € 921,00; fase decisionale: € 1.911,00; riduzione del 30 % su € 3.966,00 pari a €
1.189,80), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
A norma dell'art. 93 c.p.c. si dispone la distrazione delle spese del grado di appello a favore dell'avv. Licari, procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Enna n. 510/2022, pubblicata in data 8 luglio 2022, appellata da . Parte_1
Condanna al pagamento, in favore di , delle spese processuali Parte_1 Controparte_1
del grado di appello che liquida in euro 2.776,20 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dispone, a norma dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali come sopra liquidate in favore dell'avv. Pietro Licari, procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di
8 contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio della sezione civile, il 25 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Roberto Rezzonico
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