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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/10/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Matera – sez. civile
R.G. n. 283 / 2023 – Giudice dott.ssa Antonia Quartarella
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/10/2025
La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter cpc. Gli attori hanno chiesto l'integrale accoglimento delle rispettive domande risarcitorie, evidenziando che: il danno patrimoniale al veicolo risultava pienamente provato dalla documentazione depositata, mentre per quanto attiene al danno biologico del contestavano gli esiti della consulenza medica d'ufficio, in quanto CP_1
l'ausiliario non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine allo scollamento dalle valutazioni fatte dal consulente di parte attrice, che, a loro avviso, troverebbe riscontro nella documentazione medica rilasciata dalle strutture pubbliche. Nulla è stato depositato dalla , già Controparte_2 dichiarata contumace.
Il Giudice
Decide la causa come da sentenza che segue.
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
RG n. 283 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito della discussione cartolare tenutasi all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
1 (c.f. ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Ungaro (c.f. C.F._2
), con domicilio eletto presso lo studio professionale del difensore in C.F._3
Marconia di Pisticci (MT), Via Ippaso n. 5; attori nei confronti di
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Controparte_2 P.IVA_1
Regionale, con sede in Potenza, via Verrastro n. 4; convenuta contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 13/02/2023, e Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio la per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_2 rispettivamente subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 04/01/2022 in agro di
Pisticci e specificamente il danno patrimoniale di euro 6.500,00 per il danneggiamento dell'autovettura Renault Captur targata ES419BX di proprietà della e il danno non Pt_1 patrimoniale di euro 7.760,24 per le lesioni riportate dal . Parte_2
Rappresentavano che: in data 04/01/2022, alle ore 21,45 circa, il si trovava alla guida Parte_2 dell'autovettura suddetta sulla S.P. Pisticci-San Basilio e si stava dirigendo verso il centro abitato di
Marconia, quando all'improvviso era stato attinto da un cinghiale che, attraversando la strada da lui percorsa da destra verso sinistra, aveva travolto il veicolo, facendolo uscire fuori strada e ribaltare;
a causa dell'urto violento, che il non aveva potuto evitare data l'imprevedibilità e la Parte_2 repentinità dell'azione dell'animale, l'autovettura aveva riportato ingenti danni, che ne rendevano antieconomica la riparazione. Sicché la Senatore chiedeva che il danno fosse parametrato al valore del mezzo al momento del sinistro come da quotazione in atti;
mentre, il aveva riportato Parte_2 la distorsione del rachide cervicale, diverse ecchimosi e una frattura del primo dito della mano destra con ferito lacero contusa. Sulla scorta della relazione perizia di parte allegata, sosteneva di aver subito una inabilità temporanea totale di 30 gg e una parziale al 50% di 40 gg, nonché un danno biologico permanente del 3%.
Lamentavano che vani erano risultati i tentativi di definire bonariamente la controversia, tanto che la negoziazione assistita aveva avuto esito negativo e si era reso necessario ricorrere all'A.G..
II. La , pur regolarmente evocata in giudizio. Controparte_2
Ritenuta non rilevante la prova orale come articolata dagli attori, essendo le circostanze indicate in atto di citazione generiche o da provare documentalmente, veniva disposta una consulenza medico- legale a mezzo del dott. depositata in data 25/07/2023. Tes_1
2 Fatte, quindi, precisate le conclusioni, veniva disposta la discussione in forma cartolare all'udienza del 22/10/2025 e, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
IV. La domanda degli attori è fondata, ma deve essere accolta per quanto di ragione.
IV.1. Preliminarmente, in ordine alla legittimazione passiva, si osserva che a mente dell'art. 2052
c.c. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale , sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”; ebbene,
“I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge
11 febbraio 1992 n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all in quanto titolare CP_2 della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela
e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti” (cfr. Cassazione civile n. 7969 del 20/04/2020; nn. 8384 – 8385 del 29/04/2020; n. 12113 del 22/06/2020; n. 13848 del 06/07/2020; n. 20997 del 02/10/2020; n. 3023 del 09/02/2021; n. 16550 del 23/05/2022; n.
19332 del 07/07/2023).
Il principio di diritto che ne deriva è che, nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in CP_2 quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, fermo restando che, quest'ultima, può poi rivalersi, anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero potuto impedire il danno.
Ad ulteriore conferma dell'ormai granitico orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di responsabilità per danni derivati dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura” (v. Cassazione, Ord. n. 197 del 07701/2025; cfr. Cass. civ. n. 31335/2023; Cass. civ. n.
7969/2020).
In ordine all'onere della prova giova precisare che, a mente dell'art. 2052 c.c., il danneggiato, non solo deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico 3 ma ha l'onere di provare, altresì, la dinamica del sinistro e il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito;
è richiesta, infine, l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto di tutela di cui alla L. 157/1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. civ. n. 13848/2020).
IV.2. Orbene, nulla quaestio circa l'appartenenza degli animali ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157/1992, trattandosi di cinghiali selvatici rientranti nel patrimonio indisponile dello
Stato, la cui gestione è pacificamente attribuita alle Regioni.
Quanto alla dinamica del sinistro, dal rapporto redatto dal Comando dei Carabinieri intervenuti sul luogo risulta che: al momento dell'arrivo dei militi il mezzo risultava ancora nella situazione di quiete raggiunta all'indomani del ribaltamento, ma il conducente era già stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso;
sull'asfalto asciutto non erano state rinvenute tracce di frenata interessante la Renault, che però era dotata di sistema antibloccaggio ruote;
era certo che l'investimento avesse riguardato un cinghiale, perché l'animale era stato rinvenuto dal personale del servizio veterinario ASL Matera, in persona del Veterinario dott.ssa , che rinveniva la Persona_1 bestia deceduta;
non era stato possibile, tuttavia, individuare il punto d'urto.
A tal riguardo va evidenziato che l'attore non ha specificato la modalità di verificazione del sinistro, limitandosi a riferire che sarebbe stato travolto dall'animale, che aveva all'improvviso attraversato la strada da destra a sinistra speronandolo;
nulla è stato dedotto in ordine alla velocità cui viaggiava la Renault al momento del sinistro e, conseguentemente, se fossero stati rispettati i limiti di velocità prescritti per quel tratto di strada, non indicati;
ciò rende impossibile stabilire secondo l'id quod plerumque accidit la responsabilità esclusiva del sinistro in capo all'animale, con conseguente superamento della presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c.; né tale prova liberatoria avrebbe potuto essere fornita con una consulenza meccanica sul mezzo, che è stato rottamato in data
11/03/2022 (consegnato per la demolizione), prima dell'instaurazione del presente giudizio, né con una consulenza cinematica che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Data la mancata costituzione in giudizio della (che avrebbe, a sua volta, potuto Controparte_2 fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2052 c.c.), deve ritenersi operante, nel caso di specie, la presunzione di corresponsabilità del conducente e della ai sensi dell'art. 2054 Controparte_2
c.c., essendo in ogni caso mancata la verifica che la avesse assunto una condotta idonea a CP_2 monitorare, controllare e prevenire lo spostamento degli animali selvatici nel territorio di propria competenza, al fine di evitare una generalizzata invasione sulle strade di normale percorrenza.
Ciò posto, in ordine al quantum deve osservarsi quanto segue.
In riferimento al danno patrimoniale, non v'è dubbio che l'auto sia stata distrutta a seguito del sinistro, come si evince chiaramente dalle foto allegate all'atto introduttivo del giudizio, dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente e dalla certificazione di rottamazione 4 dell'auto; l'entità del danno deve ritenersi pari al valore commerciale dell'auto al momento del sinistro e può, nel caso di specie, ritenersi provata dalla documentazione di quotazione della Renault
Captur, anch'essa prodotta in giudizio.
Considerato che
il veicolo era stato immatricolato nel 2013
e che l'attrice l'aveva acquistata di seconda mano solo il 28/01/2020 al prezzo di 9.500,00 euro, come attestato dal certificato cronologico PRA, deve ritenersi plausibile che il veicolo abbia subito, per il biennio trascorso dalla data di acquisto, un ulteriore deprezzamento nell'ordine del 20%-25%
e, dunque, che il valore commerciale dell'auto, al momento del sinistro, fosse pari all'importo indicato dagli attori euro 6.500,00. Tuttavia, in ragione della suddetta presunzione di corresponsabilità del conducente, a titolo di danno patrimoniale può essere riconosciuto in favore della l'importo ridotto del 50% di euro 3.250,00. Pt_1
Con riguardo al danno biologico subito dal conducente del veicolo, invece, la consulenza tecnica d'ufficio – le cui conclusioni si condividono pienamente, essendo completa, esaustiva ed immune da vizi logici o metodologici -, ha accertato che il , a seguito del sinistro occorso in data Parte_2
04/01/2022, ha riportato “un trauma distrattivo del rachide cervicale e lombare, un trauma contusivo dell'anca destra, di gamba e caviglia sinistra, un trauma contusivo di mano destra con ferita l.c. superficiale del I dito;
- le lesioni sono propriamente compatibili con la dinamica traumatizzante riferita e documentata in atti;
- la durata della incapacità temporanea parziale fu al 75% di 10 giorni (dieci giorni), al 50% di altri 30 giorni (trenta), al
25% di altri 20 (venti) giorni residuano postumi valutabili come danno biologico permanente nella misura del 1%
(uno percento); - i postumi rilevati possono considerarsi stabilizzati e, pertanto, non suscettibili di miglioramento;
- da ritenersi congrue le spese sanitarie documentate in atti, di seguito elencate: ricevuta n.134 del 25.02.2022 a firma del Dott. per visita ortopedica di controllo pari a Euro 50,00; ricevuta n.49 del 25.01.2022 a Per_2 firma del Dott. per visita ortopedica di controllo pari a Euro 50,00; ricevuta n.8002/051- Per_2
010638 del 22.02.2022 presso l'ospedale di Policoro per ecografia muscolo-tendinea pari a Euro 28,41”.
Facendo applicazione della tabella per le lesioni micropermanenti prevista dall'art. 139 d.lgs. n.
209/2005, considerata l'età del danneggiato, 18 anni, al momento del sinistro, può essere riconosciuto in suo favore un risarcimento del danno biologico per complessivi euro 3.471,75 (di cui euro 963,40 per il danno biologico permanente ed euro 2.508,35 per inabilità temporanea), oltre al rimborso delle spese mediche di euro 361,00, da ridursi della metà, in ragione della presunzione di corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro per cui è causa. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale, che non è stato né allegato né provato.
V. Le spese processuali – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione dell'entità del diritto di credito riconosciuto (euro 1.100,01-5.200,00), con valori prossimi ai minimi attesa la semplicità della controversia e le difese assunte dagli attori, con un aumento del
20% ex art. 4 DM n. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...]
. CP_2
5 Pone definitivamente a carico della i costi della ctu medico-legale, liquidata come Controparte_2 da separato decreto.
PQM
Disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
CONDANNA la al pagamento in favore della dell'importo di euro Controparte_2 Pt_1
3.250,00 a titolo di danno patrimoniale e al pagamento in favore del dell'importo di euro Parte_2
1.916,375 a titolo di danno non patrimoniale e rimborso spese mediche;
PONE definitivamente a carico della i costi della consulenza tecnica d'ufficio, Controparte_2 liquidati con decreto del 22/10/2025;
CONDANNA la alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali da Controparte_2 questi sostenute, che liquida in complessivi euro 1.770,60 (di cui euro 1.533,60 per compensi professionali ed euro 237,00 per rimborso contributo unificato), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Matera, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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R.G. n. 283 / 2023 – Giudice dott.ssa Antonia Quartarella
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/10/2025
La presente udienza si tiene nelle forme di cui all'art. 127ter cpc. Gli attori hanno chiesto l'integrale accoglimento delle rispettive domande risarcitorie, evidenziando che: il danno patrimoniale al veicolo risultava pienamente provato dalla documentazione depositata, mentre per quanto attiene al danno biologico del contestavano gli esiti della consulenza medica d'ufficio, in quanto CP_1
l'ausiliario non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine allo scollamento dalle valutazioni fatte dal consulente di parte attrice, che, a loro avviso, troverebbe riscontro nella documentazione medica rilasciata dalle strutture pubbliche. Nulla è stato depositato dalla , già Controparte_2 dichiarata contumace.
Il Giudice
Decide la causa come da sentenza che segue.
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
RG n. 283 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, all'esito della discussione cartolare tenutasi all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
1 (c.f. ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Ungaro (c.f. C.F._2
), con domicilio eletto presso lo studio professionale del difensore in C.F._3
Marconia di Pisticci (MT), Via Ippaso n. 5; attori nei confronti di
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Controparte_2 P.IVA_1
Regionale, con sede in Potenza, via Verrastro n. 4; convenuta contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 13/02/2023, e Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio la per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_2 rispettivamente subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 04/01/2022 in agro di
Pisticci e specificamente il danno patrimoniale di euro 6.500,00 per il danneggiamento dell'autovettura Renault Captur targata ES419BX di proprietà della e il danno non Pt_1 patrimoniale di euro 7.760,24 per le lesioni riportate dal . Parte_2
Rappresentavano che: in data 04/01/2022, alle ore 21,45 circa, il si trovava alla guida Parte_2 dell'autovettura suddetta sulla S.P. Pisticci-San Basilio e si stava dirigendo verso il centro abitato di
Marconia, quando all'improvviso era stato attinto da un cinghiale che, attraversando la strada da lui percorsa da destra verso sinistra, aveva travolto il veicolo, facendolo uscire fuori strada e ribaltare;
a causa dell'urto violento, che il non aveva potuto evitare data l'imprevedibilità e la Parte_2 repentinità dell'azione dell'animale, l'autovettura aveva riportato ingenti danni, che ne rendevano antieconomica la riparazione. Sicché la Senatore chiedeva che il danno fosse parametrato al valore del mezzo al momento del sinistro come da quotazione in atti;
mentre, il aveva riportato Parte_2 la distorsione del rachide cervicale, diverse ecchimosi e una frattura del primo dito della mano destra con ferito lacero contusa. Sulla scorta della relazione perizia di parte allegata, sosteneva di aver subito una inabilità temporanea totale di 30 gg e una parziale al 50% di 40 gg, nonché un danno biologico permanente del 3%.
Lamentavano che vani erano risultati i tentativi di definire bonariamente la controversia, tanto che la negoziazione assistita aveva avuto esito negativo e si era reso necessario ricorrere all'A.G..
II. La , pur regolarmente evocata in giudizio. Controparte_2
Ritenuta non rilevante la prova orale come articolata dagli attori, essendo le circostanze indicate in atto di citazione generiche o da provare documentalmente, veniva disposta una consulenza medico- legale a mezzo del dott. depositata in data 25/07/2023. Tes_1
2 Fatte, quindi, precisate le conclusioni, veniva disposta la discussione in forma cartolare all'udienza del 22/10/2025 e, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
IV. La domanda degli attori è fondata, ma deve essere accolta per quanto di ragione.
IV.1. Preliminarmente, in ordine alla legittimazione passiva, si osserva che a mente dell'art. 2052
c.c. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale , sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”; ebbene,
“I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge
11 febbraio 1992 n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all in quanto titolare CP_2 della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela
e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti” (cfr. Cassazione civile n. 7969 del 20/04/2020; nn. 8384 – 8385 del 29/04/2020; n. 12113 del 22/06/2020; n. 13848 del 06/07/2020; n. 20997 del 02/10/2020; n. 3023 del 09/02/2021; n. 16550 del 23/05/2022; n.
19332 del 07/07/2023).
Il principio di diritto che ne deriva è che, nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in CP_2 quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, fermo restando che, quest'ultima, può poi rivalersi, anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato, nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero potuto impedire il danno.
Ad ulteriore conferma dell'ormai granitico orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di responsabilità per danni derivati dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura” (v. Cassazione, Ord. n. 197 del 07701/2025; cfr. Cass. civ. n. 31335/2023; Cass. civ. n.
7969/2020).
In ordine all'onere della prova giova precisare che, a mente dell'art. 2052 c.c., il danneggiato, non solo deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico 3 ma ha l'onere di provare, altresì, la dinamica del sinistro e il nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito;
è richiesta, infine, l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto di tutela di cui alla L. 157/1992 o che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. civ. n. 13848/2020).
IV.2. Orbene, nulla quaestio circa l'appartenenza degli animali ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157/1992, trattandosi di cinghiali selvatici rientranti nel patrimonio indisponile dello
Stato, la cui gestione è pacificamente attribuita alle Regioni.
Quanto alla dinamica del sinistro, dal rapporto redatto dal Comando dei Carabinieri intervenuti sul luogo risulta che: al momento dell'arrivo dei militi il mezzo risultava ancora nella situazione di quiete raggiunta all'indomani del ribaltamento, ma il conducente era già stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso;
sull'asfalto asciutto non erano state rinvenute tracce di frenata interessante la Renault, che però era dotata di sistema antibloccaggio ruote;
era certo che l'investimento avesse riguardato un cinghiale, perché l'animale era stato rinvenuto dal personale del servizio veterinario ASL Matera, in persona del Veterinario dott.ssa , che rinveniva la Persona_1 bestia deceduta;
non era stato possibile, tuttavia, individuare il punto d'urto.
A tal riguardo va evidenziato che l'attore non ha specificato la modalità di verificazione del sinistro, limitandosi a riferire che sarebbe stato travolto dall'animale, che aveva all'improvviso attraversato la strada da destra a sinistra speronandolo;
nulla è stato dedotto in ordine alla velocità cui viaggiava la Renault al momento del sinistro e, conseguentemente, se fossero stati rispettati i limiti di velocità prescritti per quel tratto di strada, non indicati;
ciò rende impossibile stabilire secondo l'id quod plerumque accidit la responsabilità esclusiva del sinistro in capo all'animale, con conseguente superamento della presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c.; né tale prova liberatoria avrebbe potuto essere fornita con una consulenza meccanica sul mezzo, che è stato rottamato in data
11/03/2022 (consegnato per la demolizione), prima dell'instaurazione del presente giudizio, né con una consulenza cinematica che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
Data la mancata costituzione in giudizio della (che avrebbe, a sua volta, potuto Controparte_2 fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2052 c.c.), deve ritenersi operante, nel caso di specie, la presunzione di corresponsabilità del conducente e della ai sensi dell'art. 2054 Controparte_2
c.c., essendo in ogni caso mancata la verifica che la avesse assunto una condotta idonea a CP_2 monitorare, controllare e prevenire lo spostamento degli animali selvatici nel territorio di propria competenza, al fine di evitare una generalizzata invasione sulle strade di normale percorrenza.
Ciò posto, in ordine al quantum deve osservarsi quanto segue.
In riferimento al danno patrimoniale, non v'è dubbio che l'auto sia stata distrutta a seguito del sinistro, come si evince chiaramente dalle foto allegate all'atto introduttivo del giudizio, dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente e dalla certificazione di rottamazione 4 dell'auto; l'entità del danno deve ritenersi pari al valore commerciale dell'auto al momento del sinistro e può, nel caso di specie, ritenersi provata dalla documentazione di quotazione della Renault
Captur, anch'essa prodotta in giudizio.
Considerato che
il veicolo era stato immatricolato nel 2013
e che l'attrice l'aveva acquistata di seconda mano solo il 28/01/2020 al prezzo di 9.500,00 euro, come attestato dal certificato cronologico PRA, deve ritenersi plausibile che il veicolo abbia subito, per il biennio trascorso dalla data di acquisto, un ulteriore deprezzamento nell'ordine del 20%-25%
e, dunque, che il valore commerciale dell'auto, al momento del sinistro, fosse pari all'importo indicato dagli attori euro 6.500,00. Tuttavia, in ragione della suddetta presunzione di corresponsabilità del conducente, a titolo di danno patrimoniale può essere riconosciuto in favore della l'importo ridotto del 50% di euro 3.250,00. Pt_1
Con riguardo al danno biologico subito dal conducente del veicolo, invece, la consulenza tecnica d'ufficio – le cui conclusioni si condividono pienamente, essendo completa, esaustiva ed immune da vizi logici o metodologici -, ha accertato che il , a seguito del sinistro occorso in data Parte_2
04/01/2022, ha riportato “un trauma distrattivo del rachide cervicale e lombare, un trauma contusivo dell'anca destra, di gamba e caviglia sinistra, un trauma contusivo di mano destra con ferita l.c. superficiale del I dito;
- le lesioni sono propriamente compatibili con la dinamica traumatizzante riferita e documentata in atti;
- la durata della incapacità temporanea parziale fu al 75% di 10 giorni (dieci giorni), al 50% di altri 30 giorni (trenta), al
25% di altri 20 (venti) giorni residuano postumi valutabili come danno biologico permanente nella misura del 1%
(uno percento); - i postumi rilevati possono considerarsi stabilizzati e, pertanto, non suscettibili di miglioramento;
- da ritenersi congrue le spese sanitarie documentate in atti, di seguito elencate: ricevuta n.134 del 25.02.2022 a firma del Dott. per visita ortopedica di controllo pari a Euro 50,00; ricevuta n.49 del 25.01.2022 a Per_2 firma del Dott. per visita ortopedica di controllo pari a Euro 50,00; ricevuta n.8002/051- Per_2
010638 del 22.02.2022 presso l'ospedale di Policoro per ecografia muscolo-tendinea pari a Euro 28,41”.
Facendo applicazione della tabella per le lesioni micropermanenti prevista dall'art. 139 d.lgs. n.
209/2005, considerata l'età del danneggiato, 18 anni, al momento del sinistro, può essere riconosciuto in suo favore un risarcimento del danno biologico per complessivi euro 3.471,75 (di cui euro 963,40 per il danno biologico permanente ed euro 2.508,35 per inabilità temporanea), oltre al rimborso delle spese mediche di euro 361,00, da ridursi della metà, in ragione della presunzione di corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro per cui è causa. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale, che non è stato né allegato né provato.
V. Le spese processuali – liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione dell'entità del diritto di credito riconosciuto (euro 1.100,01-5.200,00), con valori prossimi ai minimi attesa la semplicità della controversia e le difese assunte dagli attori, con un aumento del
20% ex art. 4 DM n. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della
[...]
. CP_2
5 Pone definitivamente a carico della i costi della ctu medico-legale, liquidata come Controparte_2 da separato decreto.
PQM
Disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
CONDANNA la al pagamento in favore della dell'importo di euro Controparte_2 Pt_1
3.250,00 a titolo di danno patrimoniale e al pagamento in favore del dell'importo di euro Parte_2
1.916,375 a titolo di danno non patrimoniale e rimborso spese mediche;
PONE definitivamente a carico della i costi della consulenza tecnica d'ufficio, Controparte_2 liquidati con decreto del 22/10/2025;
CONDANNA la alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali da Controparte_2 questi sostenute, che liquida in complessivi euro 1.770,60 (di cui euro 1.533,60 per compensi professionali ed euro 237,00 per rimborso contributo unificato), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Matera, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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