TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5370/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to MOLISSO SIMONA;
RICORRENTE
E
, nato il 19/02/1981 in NAPOLI (NA) (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MANZO FRANCESCO;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi con modalità cartolare il
10.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.10.2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 10.06.2002 in Volla, dal quale Controparte_1
Per Per_ sono nati i figli (27.10.2002), (nata il [...]) e (nato il [...]) Per_3 chiedendo, a modifica delle condizioni di separazioni, di disporre l'affido esclusivo e di regolamentare il diritto di visita nonché l'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore del padre.
2. Incarnato si costituiva e, pur associandosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, si opponeva alla modifica del regime di affidamento dei figli minori, richiedendo di confermare l'affidamento condiviso dei figli.
3. Sentite le parti all'udienza del 15.04.2024, preso atto della possibilità di addivenire a conclusioni congiunte, il Giudice rinviava al 27.05.2024 assegnando termine ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Differita per carico di ruolo, assegnato nuovo termine con scadenza al 10.02.2025, lette le note scritte depositate contenenti conclusioni congiunte tenuto conto dell'intervenuto accordo, il
Giudice riservava la decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta. 2 Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
3. Con riguardo alla disciplina delle ulteriori statuizioni accessorie, le stesse hanno sottoposto al
Tribunale la seguente intesa:
“ – Affido condiviso del figlio minore di anni 14, il quale, considerata l'età, potrà incontrare il padre Per_3 liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto della volontà del minore.
- Il padre SI. verserà alla madre SI.ra la somma di € 450,00 mensili a titolo di CP_1 Pt_1
Per_ mantenimento per i figli minorenne e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, somma Per_3 da rivalutarsi mensilmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie come da protocollo del Tribunale di Nola.
- Il padre, inoltre, rinuncia al 50% del c.d. assegno unico per entrambi i figli e chiede attribuirsi alla ricorrente il
100% dell'assegno unico spettante per i medesimi figli”.
Il Tribunale, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Gli accordi raggiunti appaiono conformi agli interessi del figlio minore e rispettosi delle Per_3 norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c.
Risulta altresì opportuno dare atto che nel caso in esame non si è proceduto all'ascolto del minore, ritenendosi che gli accordi raggiunti dalle parti siano conformi al suo best interest.
Il Tribunale, per quanto sino ad ora considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti.
3 4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.06.2002 in
Volla tra nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), e , nato il 19/02/1981 in NAPOLI (NA) C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune C.F._2 di Volla dell'anno 2002, Atto n. 12, parte II, serie A, Uff. 1;
➢ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio dell'11.02.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4