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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. SCARANO SALVATORE e dall'avv. C.F._2
SONIA SOMMA presso il cui studio e indirizzo digitale sono domiciliati come da mandato in atti
Attori
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. FEBBO DDOMENICO presso il cui studio e indirizzo telematico è
elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Convenuta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. in atti cui si rinvia.
1
FATTO E DIRITTO
La presente causa, come meglio specificato nei rispettivi atti cui si rinvia perché noti alle parti ed al giudice, origina dalla doglianza con cui gli attori – deducendo di aver ottenuto la somma di €
27.693,01 a seguito della riscossione, in data 14 gennaio 2020 presso l'ufficio postale di Cassino, del buono postale fruttifero di cinque milioni di vecchie lire recante matricola Q - n° 000.891 sottoscritto il 2\12\89- lamentavano di aver ottenuto una somma inferiore rispetto al dovuto di € di € 5.965,85 (al lordo di oneri e ritenute fiscali) avuto riguardo all'applicazione dei tassi di rendimento posti a tergo del predetto buono.
La convenuta , costituitasi ritualmente, dopo un ampissimo excursus della Controparte_1
normativa susseguitasi sui buoni postali fruttiferi, contestava l'avversa domanda, chiedendone la integrale reiezione, dapprima sostenendo che la differenza reclamata ed in contestazione era dovuta alla applicazione della normativa nelle more intervenuta che aveva ridotto i rendimenti, tesi che veniva contestata dalla controparte. Nelle more del giudizio di fatto confermava, come CP_1
peraltro specificato anche con la comparsa conclusionale, che le condizioni e i rendimenti previsti dal
DM 13 giugno 1986 istitutivo della serie “Q”, serie di appartenenza del buono oggetto di causa, non aveva subito variazioni. e che la differenza oggetto di causa era invece dovuta all'applicazione della ritenuta fiscale che all'epoca della emissione del buono de quo non era prevista.
La causa veniva istruita documentalmente e, a seguito anche di uno specifico approfondimento tra le parti tenutosi all'udienza del 12 gennaio 2024, sollecitato dal Tribunale al fine di fare chiarezza sulle effettive ragioni del contendere (talvolta offuscate dalla corposità dei rispettivi atti con riproduzioni ridondanti di parti di sentenze spesso poco pertinenti rispetto al caso che ci occupa), emergeva che le ragioni di lite risiedevano unicamente nelle differenti modalità di applicazione della ritenuta fiscale.
Gli attori, infatti, sostenevano che la ritenuta doveva essere applicata solo al momento della riscossione del buono come disposto dall'art. 26 e 64 del DPR 600\1973. , invece, CP_1
sosteneva l'applicabilità della ritenuta fiscale al maturare di ciascun rendimento del buono ai sensi delle leggi richiamate nel preambolo del DM Tesoro e n. 23 giugno 1997 Controparte_2
n. 152, con applicazione dell'art. 7 del già menzionato decreto ministeriale che, secondo la prospettazione di parte convenuta, disciplina le modalità di calcolo della ritenuta stessa (v. verbale udienza 12\01\2024. Alla medesima udienza, al fine di evitare l'ulteriore aggravio di tempi per
2 l'espletamento di una CTU, i difensori delle parti prendevano posizione sulle rispettive tabelle di calcolo depositate, dichiarando che i rispettivi conteggi potevano ritenersi incontestati all'accoglimento di una delle due opposte tesi sulle modalità di calcolo relative alla ritenuta fiscal (v. verbale udienza 12\01\2024).
All'udienza preposta le parti così precisavano le rispettive conclusioni: Per parte attrice “voglia il
Tribunale, in applicazione della preminente normativa di cui al D.Lgs. n. 239 del 01 aprile 1996, ulteriormente modificando il regime impositivo previsto per i BFP dalle disposizioni di cui al D.L. n.
556 del 1986, e in ossequio alla sent. n. 881/2023 depositata nel fascicolo telematico, condannare parte convenuta/resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore dei ricorrenti sigg.ri e , della somma Parte_1 Parte_2 totale a saldo di € 5.965,85 (al lordo di eventuali oneri e ritenute fiscali), maturata, come da calcoli aritmetici e di conversione lire/euro esposti in ricorso, con vittoria di spese di lite”. Per parte convenuta: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'adito Giudice: Rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese”. Le parti chiedevano pertanto concordemente che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. La causa, all'esito di scioglimento di riserva, veniva successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini chiesti, per conclusionali e repliche, decorrenti dalla contestuale comunicazione del relativo provvedimento come in atti.
Secondo questo Giudice le domande attoree meritano accoglimento.
Come è emerso all'esito della istruttoria svolta, nel caso di specie si discute unicamente se la tassazione degli interessi maturati sul capitale per la durata del buono e sino alla riscossione del controvalore possa ritenersi legittimamente applicata con le modalità operate da ovvero se, CP_1
come sostenuto dagli attori, tale tassazione debba essere effettuata solo al momento della riscossione sugli interessi lordi maturati.
La questione non è priva di rilievo in quanto nel caso di capitalizzazione degli interessi al lordo delle ritenute di legge le somme spettanti al risparmiatore alla scadenza risultano superiori a quelle calcolate capitalizzando gli interessi al netto delle ritenute. Ciò si evince chiaramente dalle rispettive tabelle di calcolo che entrambe le parti sono state autorizzate a depositare con provvedimento del 20 luglio 2023 al fine di evitare i costi e le lungaggini di una CTU (v. produzione del 20 dicembre 2023 per gli attori e produzione del 12 dicembre 2023 di ) e che, come dichiarato dai rispettivi CP_1 procuratori alle liti all'udienza del 14 gennaio 2024, debbono ritenersi incontestate quanto agli esiti
3 numerici di calcolo ivi esposto seguendo le opposte rispettive prospettazioni.
Si tratta dunque di verificare e stabilire quale è il momento in cui è tenuta ad operare la ritenuta CP_1
fiscale nel caso di specie: se nel corso della vigenza del buono, come di fatto effettuato dalla convenuta, ovvero alla riscossione del controvalore del buono stesso, come sostenuto dagli attori.
Il trattamento fiscale dei buoni fruttiferi postali, inizialmente soggetti ad esenzione in forza dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, è mutato per effetto dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986 n.
556 (in G.U. 20 settembre 1986 n. 219) convertito con L. 17 novembre 1986 n. 759 ai sensi del quale
“1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato”. Successivamente, l'art. 3 del
D.L. 27 agosto 1987 n. 348, non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, co. 2, della L. 21 agosto novembre 1987, n. 477, ha previsto che “Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato al 31 agosto 1987”. Da ciò deriva che il regime “agevolato” in cui l'aliquota risulta dimezzata è applicabile solo ai buoni emessi tra il
21 settembre 1986 ed il 30 agosto 1987. La ritenuta è poi divenuta imposta sostitutiva disciplinata ai sensi del D.lgs. 239\1996 il cui art. 2 n. 3 prevede che “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall' conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Controparte_3
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art.
7. L'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 239 1996 disciplina casi particolari di assolvimento della imposta sostituiva. È evidente che tutta la normativa primaria sopra riportata
4 depone per la tassazione al momento in cui viene effettivamente pagato l'interesse, cioè al momento del pagamento del controvalore dei buoni e non è stata né poteva essere modificata dal DM 23 giugno
1997, perché norma secondaria di carattere meramente attuativo del sistema normativo primario cui
è riservato di legiferare. Ne deriva l'accoglimento della tesi di parte attrice circa la capitalizzazione degli interessi da effettuarsi al lordo delle ritenute, come sostenuto dagli attori e non al netto, come in buona sostanza sostenuto dalla convenuta . Alla erronea capitalizzazione degli CP_1 interessi consegue l'accoglimento della domanda degli attori di condanna di al Controparte_1
pagamento in loro favore della somma lorda di € 5.965,85 che corrisponde alla somma, al netto delle ritenute ed oneri comunque denominati di legge, di € 5.217,05 come da conteggio depositato dagli attori, rimasto incontestato come sopra precisato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo la fascia di valore della causa, in relazione alle fasi effettivamente svolte, nei valori minimi considerato che la domanda supera di pochissimo la fascia sino a € 5,200.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 147 - 2021 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Accoglie le domande attoree e, per l'effetto
• Condanna la convenuta, in persona del legale rapp.p.t., al Controparte_1
pagamento in favore degli attori, , in solido, Parte_1 Parte_2
al pagamento della somma lorda di € 5.965,85 pari ad € 5.217,05 al netto delle ritenute di legge.
• Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, in solido, nella misura di € 1.700,00 per totale compensi oltre al rimborso delle spese vive come documentate in atti, nonché spese generali forfettarie al quindici per cento sul totale compensi, cassa avvocati ed IVA, ove dovuta, nella misura di legge.
• Rigetta ogni ulteriore domanda.
Così deciso in Cassino, 04/04/2025
Il Giudice Unico
Daniela Trotta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Avv. Daniela Trotta, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. SCARANO SALVATORE e dall'avv. C.F._2
SONIA SOMMA presso il cui studio e indirizzo digitale sono domiciliati come da mandato in atti
Attori
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. FEBBO DDOMENICO presso il cui studio e indirizzo telematico è
elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti Convenuta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di p.c. in atti cui si rinvia.
1
FATTO E DIRITTO
La presente causa, come meglio specificato nei rispettivi atti cui si rinvia perché noti alle parti ed al giudice, origina dalla doglianza con cui gli attori – deducendo di aver ottenuto la somma di €
27.693,01 a seguito della riscossione, in data 14 gennaio 2020 presso l'ufficio postale di Cassino, del buono postale fruttifero di cinque milioni di vecchie lire recante matricola Q - n° 000.891 sottoscritto il 2\12\89- lamentavano di aver ottenuto una somma inferiore rispetto al dovuto di € di € 5.965,85 (al lordo di oneri e ritenute fiscali) avuto riguardo all'applicazione dei tassi di rendimento posti a tergo del predetto buono.
La convenuta , costituitasi ritualmente, dopo un ampissimo excursus della Controparte_1
normativa susseguitasi sui buoni postali fruttiferi, contestava l'avversa domanda, chiedendone la integrale reiezione, dapprima sostenendo che la differenza reclamata ed in contestazione era dovuta alla applicazione della normativa nelle more intervenuta che aveva ridotto i rendimenti, tesi che veniva contestata dalla controparte. Nelle more del giudizio di fatto confermava, come CP_1
peraltro specificato anche con la comparsa conclusionale, che le condizioni e i rendimenti previsti dal
DM 13 giugno 1986 istitutivo della serie “Q”, serie di appartenenza del buono oggetto di causa, non aveva subito variazioni. e che la differenza oggetto di causa era invece dovuta all'applicazione della ritenuta fiscale che all'epoca della emissione del buono de quo non era prevista.
La causa veniva istruita documentalmente e, a seguito anche di uno specifico approfondimento tra le parti tenutosi all'udienza del 12 gennaio 2024, sollecitato dal Tribunale al fine di fare chiarezza sulle effettive ragioni del contendere (talvolta offuscate dalla corposità dei rispettivi atti con riproduzioni ridondanti di parti di sentenze spesso poco pertinenti rispetto al caso che ci occupa), emergeva che le ragioni di lite risiedevano unicamente nelle differenti modalità di applicazione della ritenuta fiscale.
Gli attori, infatti, sostenevano che la ritenuta doveva essere applicata solo al momento della riscossione del buono come disposto dall'art. 26 e 64 del DPR 600\1973. , invece, CP_1
sosteneva l'applicabilità della ritenuta fiscale al maturare di ciascun rendimento del buono ai sensi delle leggi richiamate nel preambolo del DM Tesoro e n. 23 giugno 1997 Controparte_2
n. 152, con applicazione dell'art. 7 del già menzionato decreto ministeriale che, secondo la prospettazione di parte convenuta, disciplina le modalità di calcolo della ritenuta stessa (v. verbale udienza 12\01\2024. Alla medesima udienza, al fine di evitare l'ulteriore aggravio di tempi per
2 l'espletamento di una CTU, i difensori delle parti prendevano posizione sulle rispettive tabelle di calcolo depositate, dichiarando che i rispettivi conteggi potevano ritenersi incontestati all'accoglimento di una delle due opposte tesi sulle modalità di calcolo relative alla ritenuta fiscal (v. verbale udienza 12\01\2024).
All'udienza preposta le parti così precisavano le rispettive conclusioni: Per parte attrice “voglia il
Tribunale, in applicazione della preminente normativa di cui al D.Lgs. n. 239 del 01 aprile 1996, ulteriormente modificando il regime impositivo previsto per i BFP dalle disposizioni di cui al D.L. n.
556 del 1986, e in ossequio alla sent. n. 881/2023 depositata nel fascicolo telematico, condannare parte convenuta/resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore dei ricorrenti sigg.ri e , della somma Parte_1 Parte_2 totale a saldo di € 5.965,85 (al lordo di eventuali oneri e ritenute fiscali), maturata, come da calcoli aritmetici e di conversione lire/euro esposti in ricorso, con vittoria di spese di lite”. Per parte convenuta: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'adito Giudice: Rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese”. Le parti chiedevano pertanto concordemente che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. La causa, all'esito di scioglimento di riserva, veniva successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini chiesti, per conclusionali e repliche, decorrenti dalla contestuale comunicazione del relativo provvedimento come in atti.
Secondo questo Giudice le domande attoree meritano accoglimento.
Come è emerso all'esito della istruttoria svolta, nel caso di specie si discute unicamente se la tassazione degli interessi maturati sul capitale per la durata del buono e sino alla riscossione del controvalore possa ritenersi legittimamente applicata con le modalità operate da ovvero se, CP_1
come sostenuto dagli attori, tale tassazione debba essere effettuata solo al momento della riscossione sugli interessi lordi maturati.
La questione non è priva di rilievo in quanto nel caso di capitalizzazione degli interessi al lordo delle ritenute di legge le somme spettanti al risparmiatore alla scadenza risultano superiori a quelle calcolate capitalizzando gli interessi al netto delle ritenute. Ciò si evince chiaramente dalle rispettive tabelle di calcolo che entrambe le parti sono state autorizzate a depositare con provvedimento del 20 luglio 2023 al fine di evitare i costi e le lungaggini di una CTU (v. produzione del 20 dicembre 2023 per gli attori e produzione del 12 dicembre 2023 di ) e che, come dichiarato dai rispettivi CP_1 procuratori alle liti all'udienza del 14 gennaio 2024, debbono ritenersi incontestate quanto agli esiti
3 numerici di calcolo ivi esposto seguendo le opposte rispettive prospettazioni.
Si tratta dunque di verificare e stabilire quale è il momento in cui è tenuta ad operare la ritenuta CP_1
fiscale nel caso di specie: se nel corso della vigenza del buono, come di fatto effettuato dalla convenuta, ovvero alla riscossione del controvalore del buono stesso, come sostenuto dagli attori.
Il trattamento fiscale dei buoni fruttiferi postali, inizialmente soggetti ad esenzione in forza dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, è mutato per effetto dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986 n.
556 (in G.U. 20 settembre 1986 n. 219) convertito con L. 17 novembre 1986 n. 759 ai sensi del quale
“1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. Si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato”. Successivamente, l'art. 3 del
D.L. 27 agosto 1987 n. 348, non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, co. 2, della L. 21 agosto novembre 1987, n. 477, ha previsto che “Il termine del 30 settembre 1987, stabilito nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è anticipato al 31 agosto 1987”. Da ciò deriva che il regime “agevolato” in cui l'aliquota risulta dimezzata è applicabile solo ai buoni emessi tra il
21 settembre 1986 ed il 30 agosto 1987. La ritenuta è poi divenuta imposta sostitutiva disciplinata ai sensi del D.lgs. 239\1996 il cui art. 2 n. 3 prevede che “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall' conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Controparte_3
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art.
7. L'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 239 1996 disciplina casi particolari di assolvimento della imposta sostituiva. È evidente che tutta la normativa primaria sopra riportata
4 depone per la tassazione al momento in cui viene effettivamente pagato l'interesse, cioè al momento del pagamento del controvalore dei buoni e non è stata né poteva essere modificata dal DM 23 giugno
1997, perché norma secondaria di carattere meramente attuativo del sistema normativo primario cui
è riservato di legiferare. Ne deriva l'accoglimento della tesi di parte attrice circa la capitalizzazione degli interessi da effettuarsi al lordo delle ritenute, come sostenuto dagli attori e non al netto, come in buona sostanza sostenuto dalla convenuta . Alla erronea capitalizzazione degli CP_1 interessi consegue l'accoglimento della domanda degli attori di condanna di al Controparte_1
pagamento in loro favore della somma lorda di € 5.965,85 che corrisponde alla somma, al netto delle ritenute ed oneri comunque denominati di legge, di € 5.217,05 come da conteggio depositato dagli attori, rimasto incontestato come sopra precisato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo la fascia di valore della causa, in relazione alle fasi effettivamente svolte, nei valori minimi considerato che la domanda supera di pochissimo la fascia sino a € 5,200.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 147 - 2021 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Accoglie le domande attoree e, per l'effetto
• Condanna la convenuta, in persona del legale rapp.p.t., al Controparte_1
pagamento in favore degli attori, , in solido, Parte_1 Parte_2
al pagamento della somma lorda di € 5.965,85 pari ad € 5.217,05 al netto delle ritenute di legge.
• Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, in solido, nella misura di € 1.700,00 per totale compensi oltre al rimborso delle spese vive come documentate in atti, nonché spese generali forfettarie al quindici per cento sul totale compensi, cassa avvocati ed IVA, ove dovuta, nella misura di legge.
• Rigetta ogni ulteriore domanda.
Così deciso in Cassino, 04/04/2025
Il Giudice Unico
Daniela Trotta
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