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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2023, n. 10904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10904 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 32320-2018 proposto da: TO MA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio dell'avvocato EP MAZZUCCHIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO PISANI;
- ricorrente -
2023 825 contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Civile Sent. Sez. L Num. 10904 Anno 2023 Presidente: TO LUCIA Relatore: BU CO Data pubblicazione: 26/04/2023 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, UE DE RO, ER AD PL, EP MATANO, IN SGROI, CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 2745/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/05/2018 R.G.N. 5182/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. CO BU;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 9 febbraio 2023 - Pres. Esposito, rei. Buffa - rg. 32320/18 - Causa numero 12. Con sentenza del 2/5/18 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede dell'11/2/13 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a cartella esattoriale per decorso dei 40 giorni ex articolo 24 Legge n. 46 del 1999. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non necessaria la produzione della copia integrale della cartella opposta (nel caso notificata a mezzo posta a familiare che aveva accettato il plico, rifiutando di apporre la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento), essendovi dichiarazione dell'agente postale che faceva fede fino a querela di falso;
la corte ha quindi escluso l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in difetto di procedura esecutiva attivata. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi;
NP e AD sono rimasti intimati. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 615 e 100 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato la prescrizione quinquennale successiva alla notifica, ciò che giustifica l'interesse ad agire verso il ruolo. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 26 DPR 602 del 1973, 78 legge 890 del 1982, 60 lettera B bis DPR 602 del 1973, per avere la corte territoriale trascurato i vizi della notifica (che era avvenuta non con raccomandata postale con avviso di ricevimento, ma ai sensi dell'articolo 26 citato da messo comunale, tenuto a dare avviso al destinatario). Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 26 citato e 148 c.p.c. per mancato invio della raccomandata informativa ex articolo 140 c.p.c. Le censure sono inammissibili per difetto di interesse ad agire. Risulta invero che la ricorrente ha proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo e ad una cartella di pagamento di cui viene dedotta la mancata notifica. La corte territoriale ha correttamente ritenuto che deve escludersi l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo da parte del debitore, in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il credito ivi risultante, in quanto una simile azione di accertamento negativo del debito produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore decaduto dalla possibilità di impugnare la cartella di cui sia giunto a conoscenza. Con riferimento ai fatti estintivi sopravvenuti alla cartella, la corte territoriale ha poi evidenziato la carenza di interesse ad agire da parte del debitore ove il creditore non abbia attivato alcuna procedura esecutiva. Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, sotto il primo profilo, ha ritenuto (Cass. Sez. III, sentenza n. 6034 del 9/3/2017 e Sez. III, sentenza n. 20618 del 13/10/2016) ammette ggio l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza. Sotto il secondo profilo, si è detto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6723 del 07/03/2019, Rv. 653174 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 22946 del 10/11/2016, Rv. 642975 - 01) che l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio. In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, di recente è intervenuto il legislatore, il quale, con il D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, intitolato alla Formazione e contenuto dei ruoli, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è suscettibile di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in ragione del verificarsi dei& specifiche circostanze di cui alla norma medesima. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 26283 del 06/09/2022) hanno precisato come la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, sia ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tra quelli impugnabili;
la seconda parte della norma, invece, nel regolare specifici casi di azione stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé il bisogno di una tutela giurisdizionale, tenendo conto dell'interesse ad agire. Le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, hanno affermato: - che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla I. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Rv. 665660 - 01); - che, in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla I. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.) (Rv. 665660 - 02). I principi esposti, di valenza generale, trovano applicazione anche alla fattispecie di causa, relativa a crediti previdenziali, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta avverso un estratto di ruolo, per asserito difetto di notifica delle cartelle. Parte ricorrente, infatti, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un interesse qualificato all'impugnazione. In difetto di prova dell'interesse ad agire avverso il solo ruolo, ogni questione attinente alle vicende pregresse del procedimento esattoriale diviene irrilevante. La decisione impugnata è dunque conforme a diritto anche nel quadro normativo sopravvenuto, come interpretato dalla Sezioni Unite: pertanto l'impugnazione va disattesa. Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione sopravvenienza dell'intervento nomofilattico su richiamato solo in corso di causa. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del g febbraio 2023.
- ricorrente -
2023 825 contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Civile Sent. Sez. L Num. 10904 Anno 2023 Presidente: TO LUCIA Relatore: BU CO Data pubblicazione: 26/04/2023 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, UE DE RO, ER AD PL, EP MATANO, IN SGROI, CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata - avverso la sentenza n. 2745/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/05/2018 R.G.N. 5182/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. CO BU;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 9 febbraio 2023 - Pres. Esposito, rei. Buffa - rg. 32320/18 - Causa numero 12. Con sentenza del 2/5/18 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede dell'11/2/13 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a cartella esattoriale per decorso dei 40 giorni ex articolo 24 Legge n. 46 del 1999. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non necessaria la produzione della copia integrale della cartella opposta (nel caso notificata a mezzo posta a familiare che aveva accettato il plico, rifiutando di apporre la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento), essendovi dichiarazione dell'agente postale che faceva fede fino a querela di falso;
la corte ha quindi escluso l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in difetto di procedura esecutiva attivata. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi;
NP e AD sono rimasti intimati. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 615 e 100 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato la prescrizione quinquennale successiva alla notifica, ciò che giustifica l'interesse ad agire verso il ruolo. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 26 DPR 602 del 1973, 78 legge 890 del 1982, 60 lettera B bis DPR 602 del 1973, per avere la corte territoriale trascurato i vizi della notifica (che era avvenuta non con raccomandata postale con avviso di ricevimento, ma ai sensi dell'articolo 26 citato da messo comunale, tenuto a dare avviso al destinatario). Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 26 citato e 148 c.p.c. per mancato invio della raccomandata informativa ex articolo 140 c.p.c. Le censure sono inammissibili per difetto di interesse ad agire. Risulta invero che la ricorrente ha proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo e ad una cartella di pagamento di cui viene dedotta la mancata notifica. La corte territoriale ha correttamente ritenuto che deve escludersi l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo da parte del debitore, in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il credito ivi risultante, in quanto una simile azione di accertamento negativo del debito produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore decaduto dalla possibilità di impugnare la cartella di cui sia giunto a conoscenza. Con riferimento ai fatti estintivi sopravvenuti alla cartella, la corte territoriale ha poi evidenziato la carenza di interesse ad agire da parte del debitore ove il creditore non abbia attivato alcuna procedura esecutiva. Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, sotto il primo profilo, ha ritenuto (Cass. Sez. III, sentenza n. 6034 del 9/3/2017 e Sez. III, sentenza n. 20618 del 13/10/2016) ammette ggio l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza. Sotto il secondo profilo, si è detto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6723 del 07/03/2019, Rv. 653174 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 22946 del 10/11/2016, Rv. 642975 - 01) che l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio. In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, di recente è intervenuto il legislatore, il quale, con il D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, intitolato alla Formazione e contenuto dei ruoli, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è suscettibile di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in ragione del verificarsi dei& specifiche circostanze di cui alla norma medesima. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 26283 del 06/09/2022) hanno precisato come la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, sia ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tra quelli impugnabili;
la seconda parte della norma, invece, nel regolare specifici casi di azione stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé il bisogno di una tutela giurisdizionale, tenendo conto dell'interesse ad agire. Le Sezioni Unite, nella citata pronuncia, hanno affermato: - che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla I. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Rv. 665660 - 01); - che, in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla I. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.) (Rv. 665660 - 02). I principi esposti, di valenza generale, trovano applicazione anche alla fattispecie di causa, relativa a crediti previdenziali, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta avverso un estratto di ruolo, per asserito difetto di notifica delle cartelle. Parte ricorrente, infatti, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un interesse qualificato all'impugnazione. In difetto di prova dell'interesse ad agire avverso il solo ruolo, ogni questione attinente alle vicende pregresse del procedimento esattoriale diviene irrilevante. La decisione impugnata è dunque conforme a diritto anche nel quadro normativo sopravvenuto, come interpretato dalla Sezioni Unite: pertanto l'impugnazione va disattesa. Le spese del giudizio devono essere compensate in ragione sopravvenienza dell'intervento nomofilattico su richiamato solo in corso di causa. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del g febbraio 2023.