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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 670/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2 an entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Monteverdi del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: ato a Lodi il 12.05.2007; Persona_1 nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi reciproca richiesta di un assegno di mantenimento;
c. I coniugi si autorizzano sin d'ora e reciprocamente al rilascio e/o rinnovo di carta d'identità, passaporto e documenti validi per l'espatrio; Per d. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_1 Sig.ra presso l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Casalpusterlengo (LO), Via Calamandrei Parte_1 n. 1;
e. I figli trascorreranno con il padre Sig. 2 fine settimana alternati al mese in particolare dal Parte_2 venerdì alle ore 18.00 alle ore 18.00 della domenica, quando il padre provvederà ad accompagnarli dalla madre;
nella settimana in cui i figli non saranno collocati nel week end con il padre, il padre potrà tenerli con sé il mercoledì Per e il venerdì dalle 18:00 alle 20:30. In occasione delle vacanze estive i figli e trascorreranno due Per_1 settimane con il padre e due settimane con la madre anche non consecutive, secondo le modalità che verranno concordate tra i coniugi ogni anno entro il mese di maggio. In occasione delle festività natalizie i figli trascorreranno il giorno di Natale, ad anni alterni, con il padre o con la madre;
per i successivi periodi di vacanze i coniugi concorderanno i periodi a seconda delle loro disponibilità compatibilmente con i loro impegni lavorativi. Mentre per le vacanze pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre mentre per gli altri periodi i coniugi si accorderanno di volta in volta a seconda dei loro impegni lavorativi.
f. Il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra la somma di € 187,50= per Parte_2 Parte_1 il mantenimento di ogni singolo figlio, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, le spese straordinarie Per mediche, di studio, ricreative, sportive per il mantenimento dei figli minori e sono a carico dei Per_1 coniugi nella misura del 50% per la madre e 50% a carico del padre e dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
il Sig. tratterrà per sé gli assegni familiari relativi ai figli;
Parte_2
g. Il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza presso una nuova abitazione asportando Parte_2 dalla cas tto personale ed ogni altro bene a lui appartenente ivi presente;
h. I coniugi dichiarano di non avere reciproche pendenze economiche e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 23.05.2025 confermando la volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Casalpusterlengo (LO) in data 08.05.2005 e con decreto di omologazione n. 7224/2018, pubblicato il 29.05.2018, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 l'08.05.2005 in Casalpusterlengo (LO) trascritto presso gli atti i Casalpusterlengo al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2005;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalpusterlengo (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 29 maggio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 670/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2 an entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Monteverdi del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: ato a Lodi il 12.05.2007; Persona_1 nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi reciproca richiesta di un assegno di mantenimento;
c. I coniugi si autorizzano sin d'ora e reciprocamente al rilascio e/o rinnovo di carta d'identità, passaporto e documenti validi per l'espatrio; Per d. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_1 Sig.ra presso l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Casalpusterlengo (LO), Via Calamandrei Parte_1 n. 1;
e. I figli trascorreranno con il padre Sig. 2 fine settimana alternati al mese in particolare dal Parte_2 venerdì alle ore 18.00 alle ore 18.00 della domenica, quando il padre provvederà ad accompagnarli dalla madre;
nella settimana in cui i figli non saranno collocati nel week end con il padre, il padre potrà tenerli con sé il mercoledì Per e il venerdì dalle 18:00 alle 20:30. In occasione delle vacanze estive i figli e trascorreranno due Per_1 settimane con il padre e due settimane con la madre anche non consecutive, secondo le modalità che verranno concordate tra i coniugi ogni anno entro il mese di maggio. In occasione delle festività natalizie i figli trascorreranno il giorno di Natale, ad anni alterni, con il padre o con la madre;
per i successivi periodi di vacanze i coniugi concorderanno i periodi a seconda delle loro disponibilità compatibilmente con i loro impegni lavorativi. Mentre per le vacanze pasquali trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre mentre per gli altri periodi i coniugi si accorderanno di volta in volta a seconda dei loro impegni lavorativi.
f. Il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla Sig.ra la somma di € 187,50= per Parte_2 Parte_1 il mantenimento di ogni singolo figlio, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, le spese straordinarie Per mediche, di studio, ricreative, sportive per il mantenimento dei figli minori e sono a carico dei Per_1 coniugi nella misura del 50% per la madre e 50% a carico del padre e dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
il Sig. tratterrà per sé gli assegni familiari relativi ai figli;
Parte_2
g. Il Sig. si impegna a trasferire la propria residenza presso una nuova abitazione asportando Parte_2 dalla cas tto personale ed ogni altro bene a lui appartenente ivi presente;
h. I coniugi dichiarano di non avere reciproche pendenze economiche e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 23.05.2025 confermando la volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Casalpusterlengo (LO) in data 08.05.2005 e con decreto di omologazione n. 7224/2018, pubblicato il 29.05.2018, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 l'08.05.2005 in Casalpusterlengo (LO) trascritto presso gli atti i Casalpusterlengo al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2005;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalpusterlengo (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 29 maggio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello