Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/04/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di accordo di separazione nella causa promossa con ricorso congiunto da , (C.F. Parte_1
) nato a [...], il [...], residente in [...]
n. 3 a Lanusei, rappresentato, difeso dall'Avv. Battistina Pisanu (C.F.
e domiciliato presso il suo studio legale a Lanusei in via C.F._2
Roma n.17- pec: Email_1
e
, ( ) nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
21.05.1985, residente a Lanusei in via dei Castagni ma con dimora a Lori in via
Vittorio Veneto, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Pilia (C.F
) e domiciliato presso il suo studio legale a Lanusei in via C.F._4
Roma n.15- pec: Email_2
Ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c.
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto in data 6.12.2024, premesso di avere contratto matrimonio civile concordatario Comune di Lanusei il
30.05.2009 -Atto di matrimonio N.2 P.2 s anno 2009, hanno chiesto previa
a) che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il Persona_1
16.08.2003, nata a [...] il [...], nata a Persona_2 Persona_3
Lanusei il 23.11.2009, nata a [...] il [...], di cui Persona_4
ha raggiunto la maggiore età e indipendenza economica, mentre le Persona_1 figlie ancora minorenni frequentano la scuola dell'obbligo a Lanusei.
b) che da tempo sono venuti a mancare i presupposti ideali ed affettivi per la prosecuzione della convivenza, tanto da avere già stabilito dimora in case separate: nella casa coniugale vive il signor con i quattro figli, mentre la signora Pt_1
ha stabilito la dimora a Loceri;
CP_1
c) che pertanto non è più possibile perseguire la comunione materiale e spirituale necessaria per una serena vita familiare;
c) che è stato raggiunto un pieno accordo sulla separazione, che di seguito si riporta:
***
1) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. continuerà a vivere nella residenza a Lanusei in Parte_1
via dei Castagni dove è stata stabilita la casa coniugale insieme ai quattro figli
, , e . dal canto suo Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_4 Controparte_1
ha stabilito la propria dimora a Loceri in via Vittorio Veneto, sta procedendo, infatti, al cambio di residenza a Loceri. I coniugi, inoltre, si accordano per la suddivisione in egual misura di arredi e suppellettili che provengono dal matrimonio. Ciò in considerazione della diversa residenza.
2) Le figlie minori , e sono affidate congiuntamente ad Per_2 Per_3 Persona_4
entrambi i coniugi.
3) Pur essendo congiunto l'affidamento, le parti concordano che le figlie manterranno la residenza presso la casa paterna a Lanusei in via dei Castagni con diritto di collocazione paritario settimanale a casa del padre e della madre. In ogni caso qualsivoglia cambiamento infrasettimanale e/o del fine settimana alternato verrà comunicato reciprocamente con preavviso telefonico di almeno 24 ore prima.
4) Pertanto, i genitori si accordano per stabilire tre giorni infrasettimanali consecutivi
a rotazione e precisamente dal lunedì al mercoledì compreso e dal giovedì al sabato compreso;
quindi il genitore cui risulti dal giovedì al sabato, terrà le figlie anche la domenica e le riporterà presso l'altro genitore la sera della domenica dopo cena. Ciò al fine di garantire stabilità alla bigenitorialità ed evitare spostamenti continui
i fine settimana. Ergo, il fine settimana successivo staranno col genitore non collocatario del giovedì ad alternanza appunto. Durante la settimana, qualora Per_4
inizierà il corso di equitazione a Tortolì verrà accompagnata dal genitore in
[...]
cui risulta collocata che si preoccuperà di accompagnarla e riportarla a casa.
Mentre ed non seguono attività extrascolastiche e/o sportive. Se nel Per_5 Per_3
futuro dovessero manifestare tale volontà, sarà cura dei genitori provvedere anche per loro allo stesso modo di . Persona_4
5) Circa le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: Natale dalla madre e Capodanno dal padre. Circa le vacanze pasquali: La Domenica di
Pasqua con un genitore ed il lunedì con l'altro per anni alterni, come per legge.
6) Per quanto concerne le vacanze estive delle figlie minori, possono essere concordate di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto dagli stessi in ogni caso nella misura di 15 gg. anche a settimane alterne;
visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi
e spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti.
7) In merito alle condizioni economiche dei ricorrenti gli stessi stabiliscono quanto segue: Il provvederà a versare momentaneamente e fino alla nuova Pt_1 collocazione lavorativa della la somma di € 325,00 ogni mese dal 28 al CP_1
05. Ciò fino a nuova occupazione lavorativa. Si precisa inoltre che il ha anche Pt_1
estinto il debito contratto dalla della carta di credito cointestata e che CP_1 sarebbe dovuto essere pagato a metà tra i ricorrenti, pari ad € 1301,00;
8) Per quanto concerne il mantenimento dei figli avendo collocazione paritaria e, poiché il si farà totalmente carico anche delle spese straordinarie, che per Pt_1
legge dovrebbero dividersi al 50%, i coniugi di comune accordo stabiliscono che ciascuno provvederà con le proprie sostanze e in modo indipendente al mantenimento delle figlie minori.
9) Inoltre, verrà devoluto interamente l'assegno unico universale alla signora
pari ad € 738,70. CP_1
10) Le spese straordinarie non rutinarie mediche saranno a carico di Parte_1 come d'accordo con la CP_1
11) I due coniugi non detengono beni immobili di proprietà, per i beni mobili registrati invece la macchina tipo BMW è di proprietà della acquistata in Controparte_1 costanza di matrimonio, di cui una parte delle rate è stata pagata da , Parte_1 mentre quest'ultimo ha acquistato un'auto di seconda mano, ovvero, tipo GOLF anche per far fronte alle esigenze famigliari. Gli altri beni mobili registrati sono di proprietà della Ditta omonima e inerenti l'attività: due carri funebri Parte_1
tipo mercedes due camion VE e due escavatori.
12) ***
In data 28.12.2024, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza del 11.3.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere l'omologa della separazione sulla base dell'accordo già raggiunto.
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per la omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo, secondo comma, nonchè quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio. Al ricorso sono stati allegati i documenti inerenti la situazione economico-patrimoniale, ed in particolare le ultime tre dichiarazioni reddituali.
Le parti nell'accordo hanno compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici, indicando gli oneri a carico e la assegnazione dei beni mobili e immobili a favore di ciascuna delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole.
Ad avviso del Tribunale, gli accordi come sopra riportato non sono in contrasto con gli interessi dei figli, anche considerata l'età degli stessi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter,
5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Pertanto, mentre la domanda di separazione proposta deve essere accolta, la causa deve essere rimessa nel ruolo del giudice delegato alla trattazione come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto, pronuncia la separazione tra i coniugi , (C.F. Parte_1
) nato a [...], il [...], e , C.F._1 Controparte_1
( ) nata a [...] il [...] CodiceFiscale_3
omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lnuei perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato alla trattazione per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Lanusei, il giorno 16.4.2025
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa promossa con ricorso congiunto da , (C.F. Parte_1
) nato a [...], il [...], e , C.F._1 Controparte_1
( ) nata a [...] il [...] CodiceFiscale_3
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150
e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. Nicola Caschili per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 27.11.2025, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 16.4.2025
Il Presidente
Nicola Caschili