Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il giudice Eleonora N. V. Guarnera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1023/2024 R.G.V.G.,
promossa da
nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappr. e dif., giusta procura
[...]
in atti, dall'avv. Laura Attinà, presso il cui studio è elettivam. dom.;
- Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
) e residente in [...] - scala: D;
[...]
- Resistente contumace
*****
Posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies, c.p.c., all'udienza del 24.2.2025, a seguito di discussione orale, sulle conclusioni precisate come in atti dal ricorrente.
1
ha chiesto ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Parte_1
iscritta - in data 10.03.2016 (al n. 8896 di Registro generale e n. 1004 di Registro particolare),
sulle unità immobiliari (indicate in ricorso) di cui egli era comproprietario, per quote indivise,
con le sorelle - su istanza della sig.ra , in virtù di sentenza di Controparte_1
separazione personale n. 3145/2013 Reg. Sent., resa tra le parti il 22.03.2013 e depositata il
26.08.2013.
A sostegno della domanda, il signor ha dedotto che il credito relativo Parte_1
all'obbligo di mantenimento della figlia posto a suo carico con la predetta sentenza di separazione, da cui era scaturita l'iscrizione ipotecaria, era da ritenersi estinto, essendo stato in parte soddisfatto - con il ricavato della vendita forzata di altro immobile di proprietà di esso ricorrente, sottoposto a pignoramento - ed essendosi in parte prescritto per decorso del termine quinquennale.
Ha dedotto inoltre il ricorrente che, con successiva sentenza di divorzio resa tra le stesse parti (n. 4815/2019 pubblicata il 12/12/2019), l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento della figlia era stato revocato, con decorrenza dalla data di deposito della stessa sentenza, sicché le uniche somme semmai dovute potevano essere costituite dalle mensilità
dovute per il periodo compreso dal mese di marzo al dicembre del 2019.
Tanto premesso la domanda è fondata.
Preliminarmente, va rilevato che l'adozione del rito camerale in luogo di quello ordinario o di quello semplificato di cognizione semplificato non induce alcuna nullità (o improcedibilità) ove, in concreto, non venga eccepito e provato che dall'erronea inversione sia derivato effettivo pregiudizio per alcuna delle parti relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quant'altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario.
Nel caso di specie, posto che il ricorso risulta regolarmente e tempestivamente notificato alla resistente (con notificazione dell'atto introduttivo in rinnovazione effettuata in data
2 18.12.2024 regolarmente perfezionatasi, ai sensi dell'art 140 c.p.c.) e rilevato che tra la data di perfezionamento della notificazione e la data d'udienza fissata per la trattazione del ricorso sono intercorsi oltre 40 giorni liberi, deve ritenersi che nessun pregiudizio in relazione al diritto di difesa possa essere derivato alla resistente, che, nonostante la regolarità della notificazione, non ha inteso costituirsi.
Nel merito, risulta per tabulas che l'obbligazione di pagamento posta a base della iscrizione ipotecaria si è estinta, in parte per prescrizione ed in parte perché soddisfatta (pur se solo a seguito di esecuzione forzata, con assegnazione in favore della resistente, quale creditrice intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 515/2010 R.G. Es.
Immob. promossa contro il ricorrente, della somma di € 15.981,74, cfr il doc. n. 6) allegato al ricorso).
La difesa del ricorrente ha altresì documentato il venir meno dell'onere in questione dal
12.12.2019 (data di pubblicazione della sentenza di divorzio che ne ha disposto la revoca),
sicché deve ritenersi estinto per prescrizione anche il credito maturato nel periodo compreso dal mese di marzo del 2019 sino alla suddetta data, atteso l'avvenuto compimento
(l'11.12.2024) del termine di prescrizione quinquennale, in difetto di atti interruttivi del relativo decorso.
Premesso che la cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse e, quindi, in primo luogo dall'attuale (com)proprietario della cosa - indubbiamente interessato a liberarla da vincoli che ne intralcino la circolazione, tanto più nel caso di specie,
volendo egli procedere allo scioglimento della comunione ereditaria esistente sugli immobili
- e posto che l'art. 2882 cod. civ. richiede soltanto il consenso delle parti interessate e, in particolare, l'assenso del creditore, deve ritenersi - in difetto di tale consenso - che l'estinzione dell'obbligazione estingua anche la garanzia ipotecaria che l'assiste, con conseguente necessità di ordinare giudizialmente la cancellazione dell'ipoteca, poiché il permanere dell'iscrizione, nonostante l'estinzione del credito, ben può essere di pregiudizio al proprietario, determinando certamente un intralcio per il commercio giuridico del bene (cfr
Cass. 26 luglio 1994 n. 6658).
3 Tenuto conto della natura della causa e della natura del credito fonte della garanzia ipotecaria nonché della contumacia di parte resistente - alla quale la preventiva diffida ad acconsentire alla cancellazione dell'ipoteca risulta spedita ad un indirizzo diverso da quello di residenza (e restituita per compiuta giacenza, cfr doc. n. 9) allegato al ricorso) - e considerate le ragioni della decisione (atteso che l'ulteriore prescrizione in relazione ai ratei di mantenimento per il periodo marzo-dicembre 2019 è intervenuta nel corso del presente giudizio) - le spese sostenute dal ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il giudice ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania di eseguire, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta, su richiesta di
(come generalizzata in epigrafe), sugli immobili di cui alla nota di Controparte_1
iscrizione del 10.3.2016 identificata al Registro generale n. 8896 e Registro particolare n.
1004.
Dichiara irripetibili le spese sostenute dal ricorrente.
Deciso in Catania il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
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