Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Ida D'Onofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 988 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio – ricorso congiunto, proposto
DA
(nata a [...] il [...] (c.f. ) , e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] l'[...] ( c.f. Parte_2
), elettivamente domiciliati in Napoli alla via Morghen n. 187, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Fabrizio MARCIANO di Scala (c.f. ) che li rappresenta e C.F._3
difende entrambi, come da procure in atti.
Per le comunicazioni: Email_1
Ricorrenti
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Procuratore Generale presso la CdA ha concluso come da parere in atti per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24.4.2024 presso la Corte di Appello di Napoli,
[...]
e hanno esposto: Parte_1 Parte_2
Eraclio V.M a IE (CE), matrimonio regolarmente trascritto nei Registri Atti di Matrimonio di esso Comune di IE (Anno 2010 Numero 2 Parte II Serie A);
- che dal matrimonio di breve durata era nato il preconcepito figlio , in data 19.9.2010; Per_1
- che i due erano giunti alla separazione definitiva per insuperabili divergenze e incomprensioni;
- che su libello proposto congiuntamente dalle parti, il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Pozzuoli, con Sentenza del 31 maggio 2023, aveva dichiarato la nullità del matrimonio medesimo per difetto del consenso di entrambi e specificamente: -“1) ob metum gravem ab extrinseco mulieri incussum, can. 1103 c.j.c.; 2) ob exlusum matrimonium ipsum, vel sin minus ob exclusam indissolubilitatem ex parte utriusque coiugis, can. 1101, §1-2 c.j.c.”.
- che la suddetta sentenza era munita di Decreto di Esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica del 19.02.2024.
Tanto premesso, entrambe le parti hanno chiesto - congiuntamente - che venisse dichiarata l'efficacia ed esecutività, nella Repubblica Italiana, della Sentenza canonica di nullità matrimoniale innanzi specificata, emessa dal competente Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Pozzuoli il 31.5.2023 e munita di Decreto di Esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 19.02.2024 ed ancora ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di IE (CE) le relative annotazioni nei Registri.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta, per cui gli istanti hanno presentato note scritte congiunte nelle quali hanno insistito per l'accoglimento del proposto ricorso ed il PG ha depositato telematicamente il suo parere, con il quale ha chiesto l'accoglimento dell'istanza in esame.
All'esito della scadenza del termine per note, questa Corte si è riservata ai fini della decisione.
Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto ricordare che anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 64 della legge n. 218/1995, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18.2.1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi dalla legge n. 121/1985. L'art. 2 della legge n.
218/1995, infatti, prevede espressamente che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicchè è necessaria una pronuncia di delibazione del competente giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Ciò posto ritiene questo Collegio che nel caso in esame sussistano le condizioni per il riconoscimento della sentenza canonica di nullità matrimoniale innanzi specificata, emessa dal competente Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Pozzuoli il 31.5.2023 e munita di Decreto di Esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica del 19.02.2024.
Ricorrono, inoltre, le condizioni richieste dall'art. 8 comma 7, lett. a), b) e c) della legge n. 121/1985, che disciplina la materia nei termini anzidetti.
Infatti, il Tribunale Ecclesiastico era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti era stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo era stato trascritto nei registri dello stato civile italiano. E' stato altresì assicurato il diritto di difesa delle parti, come ben può evincersi dalla sentenza in atti e si deve inoltre considerare che le stesse hanno formulato domanda congiunta dinanzi a questa Corte.
Infine, non risultano condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento, da valutarsi in base all'art. 64 della legge n. 218\1995, alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo contenuto nell'art. 8 lett. c) della legge n. 121/1985.
Al riguardo va sottolineato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le nuove regole canoniche ed è stata resa esecutiva con apposito decreto da parte del Tribunale della Segnatura Apostolica nella qualità di “Superiore Organo Ecclesiastico di
Controllo” emesso il 19.02.2024; la stessa inoltre non produce effetti contrari all'ordine pubblico.
Ancora va rilevato che il motivo di nullità accertato dal Tribunale Ecclesiastico è costituito dal vizio della nullità del matrimonio medesimo per difetto del consenso di entrambi e specificamente: “1) ob metum gravem ab extrinseco mulieri incussum, can. 1103 c.j.c.; 2) ob exlusum matrimonium ipsum, vel sin minus ob exclusam indissolubilitatem ex parte utriusque coiugis, can. 1101, §1-2 c.j.c.”.
Ebbene, sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale
Ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei “bona matrimonii”, poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell'ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (cfr Cass. n. 5292\09).
Tanto rilevato, il ricorso in esame deve essere accolto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, pronunciando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2 -dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza definitiva emessa dal competente
Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Pozzuoli il 31.5.2023 e munita di Decreto di Esecutività del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 19.02.2024;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE ( CE ) di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti di stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) nulla per le spese.
Napoli, 12.2.2025 Il Presidente est.
(dott.ssa Efisia Gaviano)