TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/09/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1537 /2025 R.G.TRIB.
MANNAI MONDHEUR / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice
Paola Bozzo Costa Giudice
Enzo Bucarelli Giudice riunito nella Camera di consiglio del 9.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1537/ 2025 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del 10.02.2025, n. protocollo: 0020044, con il quale il QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale. proposto da
cittadino tunisino, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRA BALLERINI, che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA DISTRETTUALE ex lege Controparte_1
-
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Genova in data 10.02.2025, notificato in pari data, di rigetto dell'istanza, formalizzata in Questura in data 02.05.2023, (ma presentata anteriormente al 10.03.2023, ossia in data 26.01.2023, attraverso la trasmissione dell'istanza e dei relativi allegati tramite PEC da parte del difensore dell'odierno ricorrente), volta al rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali”. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 02.07.2024, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante;
che, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi il difensore del richiedente avesse inviato una pec in data 29.07.2024, contenente una memoria scritta, inoltrata alla Commissione;
che con decisione del 13.12.2024 la Commissione avesse confermato il proprio precedente parere negativo e, infine, che non fossero emersi elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 D.lgs 286/98 ulteriori né altra situazione di inespellibilità rilevante. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, dato atto della documentazione allegata alla domanda, ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 del D.lgs 286/98; inoltre ha rilevato come dalla suddetta documentazione non fosse emersa l'esistenza di fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale potesse comportate una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, così come previsto al comma 1.1. terzo e quarto periodo dell'art. 19 D.lgs 286/98, in virtù dell'assenza di legami familiari in Italia e della presenza di tali legami nel Paese di origine. Inoltre, la Commissione ha rilevato come, pur risultando che il richiedente fosse titolare di un contratto di lavoro, considerata l'assenza di altre significative forme di radicamento sul territorio nazionale, non potesse concludersi che il rimpatrio avrebbe costituito una violazione del diritto al rispetto della vita privata. Sempre la Commissione Territoriale, nel successivo provvedimento del 13.12.2024, con cui ha confermato il precedente parere non favorevole, ha rilevato come non fossero emersi elementi nuovi sulla base dei quali rivedere in senso opposto la precedente decisione. In particolare, ha evidenziato come il difensore si fosse limitato a ribadire circostanze già note e ad addurre elementi non rilevanti e non suscettibili di mutare la precedente decisione. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto: che il ricorrente, giunto in Italia nel 2019, è riuscito in breve tempo ad integrarsi sul territorio nazionale, apprendendo la lingua e profondendo il massimo impegno nella ricerca di un impiego;
che non appena ottenuto il titolo di soggiorno lo stesso è stato assunto con regolare contratto;
che, dopo aver svolto alcuni lavori con contratti a tempo determinato, nel mese di novembre 2023 il richiedente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società edile Conaprol con contratto che ancora ad oggi in essere e che ha garantito autonomia all'istante. Ha censurato il provvedimento impugnato, rilevando come l'organo amministrativo non avesse tenuto in considerazione alcuna delle osservazioni contenute nel riscontro alla comunicazione di motivi ostativi, sottovalutando l'ottimo inserimento lavorativo nonché l'ottimo inserimento sociale dello stesso il quale, pur non potendo beneficiare dell'appoggio dei familiari nel territorio nazionale, è riuscito a costruire una solida rete di conoscenze ed affetti, in particolar modo con i colleghi di lavoro, che lo hanno supportato nei momenti più difficili. Ha poi rilevato come non sia stata tenuta in considerazione la situazione di sistematica e persistente violazione dei diritti umani in Tunisia e ne ha riportato alcune COI. Dopo aver evidenziato come nel provvedimento impugnato non emerga alcuna valutazione da parte della PA sulle contestazioni successive alla comunicazione dei motivi ostativi e di come tale comportamento sia lesivo non solo del diritto di difesa del ricorrente ma altresì del principio di trasparenza e buona andamento che dovrebbe sempre condurre l'operato della PA, ha evidenziato come il richiedente viva in Italia da ormai sei anni, sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e abbia qui costruito profondi legami amicali, vivendo sempre nel rispetto delle leggi. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE
– disporre la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato;
IN VIA PRINCIPALE: annullare e/o disapplicare il provvedimento impugnato e conseguentemente ordinare alla Questura di Genova di procedere al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art 32 c.3 Dlvo 25/2008, ricorrendo tutti i requisiti di cui all'art 19 c.
1.1 dlgs 286/98. Con riserva di ulteriormente dedurre, richiedere e produrre. Con vittoria di spese, compensi, diritti e onorari come per legge”. Con il ricorso e con le successive memorie è stata depositata la seguente documentazione:
- Pec del 26.01.2023 indirizzata alla Questura di Genova con cui il difensore inoltra istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale unitamente agli allegati, evidenziando che lo stesso avrebbe provveduto successivamente a formalizzare la domanda;
- Ricevuta rilasciata dal sistema prenotafacile, relativa alla prenotazione dell'appuntamento per il giorno 02.05.2023 per la formalizzazione della domanda;
- Comunicazione motivi ostativi unitamente al parere non favorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Genova del 02.07.2024;
- Riscontro comunicazione motivi ostativi sottoscritto dal difensore e inoltrato via Pec in data 29.07.2024;
- Provvedimento del 13.12.2024 emesso dalla Commissione Territoriale di Genova, di conferma del precedente parere negativo;
- Provvedimento impugnato;
- Carta d'identità e codice fiscale provvisorio dell'istante, unitamente al casellario giudiziale aggiornato al 14.09.2022 dal quale il richiedente risulta incensurato;
- Dichiarazione di ospitalità rilasciata dal Signor in Genova, Via Cesare Pavese 3/1 dal Parte_2 23.01.2023 al 22.07.2023, vidimata;
- Dichiarazione di ospitalità rilasciata sempre dal sig. dal 26.2.2025 al 26.8.2025 in Genova via Pt_2 Cesare Pavese 3/1, vidimata;
- Documentazione medica relativa ad un accesso al pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino del ricorrente in data 25.10.2022 relativa a sintomi influenzali;
- Dichiarazione rilasciata dalla Signora in data 15.09.2022 in cui si dichiara disponibile ad Parte_3 assumere il richiedente come assistente alla persona della Signora in quanto invalida al Persona_1 100%, unitamente al verbale di giuramento di amministratore di sostegno datato 22.05.2009 da parte della Signora in favore della Signora Parte_4 Persona_1
- Denuncia rapporto lavoro domestico presso dal 11.7.23 a tempo indeterminato part time Per_1 (20h/sett) unitamente alla dichiarazione di ces el rapporto di lavoro domestico del 19.10.23 per licenziamento, oltre buste paga luglio-ottobre 2023 (da cui risulta un imponibile Irpef pari ad € 2.902,56) nonché comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro;
- Lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dal 11.09.2023 al 31.10.2023 presso Forvì srl con qualifica di operaio piastrellista;
- Lettera di assunzione con contratto a tempo indeterminato presso CO.NA.PRO.L. dal 01.12.2023 e con qualifica di manovale edile;
- Lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso CE srls dal 9.01.2024, con qualifica di operaio, unitamente alla comunicazione unilav ed alle buste paga da gennaio a settembre 24 (da cui risulta un imponibile annuo pari ad € 7.704,75) nonché alla CU 24 relativa ai redditi percepiti nel 2023 (dal 4.10.22 al 4.10.23 pari ad € 4.610,86) ed infine CU 2025 relativa ai redditi 2024 per lavoro prestato dal 09.01.2024 al 18.11.2024 e pari ad € 7.866,87;
- contratto di assunzione a tempo determinato presso FF Edilizia srls (Genova) dal 11.11.2024 all'11.11.2025 con qualifica di operaio con retribuzione lorda mensile di 1.600€; Comunicazione unilav;
buste paga da novembre 2024 a giugno 2025 (da quella di dicembre risulta un imponibile Irpef annuo pari ad € 2.738,23, mentre da quella di giugno 2025 risulta un imponibile annuo pari ad € 8.033.94);
- CU 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024 per lavoro prestato presso FF Edilizia dall'11.11.2024 ed in forze al 31.12.2024 e pari ad € 2.738,23;
- Modello C2 storico aggiornato al 27.02.2025 relativo al ricorrente ove è indicato il CF attribuito in via provvisoria e da cui risulta aver lavorato:- dall'11.7.2023 al 19.10.2023 presso con Persona_1 contratto part-time (20h/sett) e con qualifica di badante;
- dal 14.9.2023 al 30.9.2023 presso Frovì srls con qualifica di piastrellista;
- dal 9.1.2024 al 18.11.2024 presso CE srls come muratore e ove risulta la cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo;
- dal 11.11.2024 al 11.11.2025 c/o FF edilizia Srls come coibentatore.
- Ulteriore modello C2 storico, sempre riferito al ricorrente, identificato con il CF definitivo e aggiornato sempre al 27.02.2025 da cui risulta aver lavorato: - dal 4.10.2022 al 27.11.2023 presso CE srls, dapprima con contratto a tempo determinato e dal 02.10.2023 con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di muratore;
rapporto che risulta poi cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
dal 5.12.2023 al 12.1.2024 presso Conaprol srls come manovale, con contratto a tempo indeterminato che risulta poi cessato per licenziamento per giusta causa;
CP_
- estratto contributivo aggiornato al 16.06.2025, riferito al ricorrente identificato con CF provvisorio e da cui il ricorrent lta aver lavorato dal 09.7.2023 al 4.11.2023 con qualifica di collaboratore familiare ed aver percepito una retribuzione pari ad € 2.686; e nella quale a penna è annotata l'assunzione dal 24.11.2024 al 24.11.2025.
- richiesta iscrizione presso CPIA Genova per l'anno scolastico 2024-2025, unitamente all'attestato di frequenza al corso di alfabetizzazione del CPIA Genova livello A1, a.s. 2024-2025, rilasciato il 27.2.25;
- attivazione corsi di formazione per lavoratori avvenuta in data 15.07.2025; Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova rappresentando come CP_1 il ricorrente, prima di presentare l'istanza di protezione speciale, fosse rimasto irregolare sul Territorio nazionale per quattro anni e come, al momento della domanda, non fosse stata prodotta documentazione idonea a legittimare il rilascio del permesso richiesto. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e in via subordinata, qualora emergesse un effettivo radicamento del ricorrente, il riconoscimento della legittimità dell'azione amministrativa sulla base della documentazione prodotta in sede amministrativa. Con la propria comparsa e con le note successive ha prodotto:
- Rapporto della Questura di Genova datato 31.03.2025;
- provvedimento impugnato;
- parere negativo della Commissione Territoriale del 02.07.2024;
- comunicazione dei motivi ostativi;
- conferma del parere negativo da parte della Commissione Territoriale del 13.12.2024. Dal certificato del casellario giudiziale, prodotto da parte ricorrente ed anche acquisito d'ufficio, aggiornato a febbraio 2025, non risultano precedenti condanne;
nulla risulta nemmeno dal certificato dei carichi pendenti presso il Tribunale di Genova, aggiornato a febbraio 2025. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito, la Giudice, con decreto del 04.03.2025, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ritenute le argomentazioni di parte ricorrente in ordine all'istanza di sospensione condivisibili, rilevata la presenza del ricorrente sul Tn fin dal 2019, l'attività lavorativa in regola fin dal luglio 2023, la situazione reddituale documentata nonché la frequenza del corso per l'apprendimento della lingua italiana, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 04.06.2025, all'esito della quale è stata fissata udienza per l'audizione del ricorrente. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI il 05.08.2025, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia il 14.11.2019; di avere una famiglia di origine composta dalla madre, una sorella e due fratelli, rimasti in Tunisia, a Gafsa el Ghetar, e con cui ha mantenuto frequenti contatti;
di avere studiato fino alle superiori e di avere lavorato come muratore e saldatore nel proprio Paese di origine;
di avere deciso di lasciare la Tunisia per dare un supporto economico alla propria famiglia, alla luce del decesso del padre, avvenuto nel 2011. Riguardo al suo percorso in Italia, ha spiegato di aver inizialmente beneficiato di una sanatoria del 2020 e di aver per tale motivo potuto lavorare regolarmente per quasi un anno in campo agricolo, in provincia di Alessandria;
di non essere più riuscito a contattare il datore di lavoro e di non avere potuto ottenere il permesso, motivo per cui ha poi presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
di avere sempre vissuto a Genova presso dei connazionali che lo hanno aiutato e supportato come una famiglia;
di aver frequentato i corsi di alfabetizzazione e di aver ultimato il corso di livello A2 e di essere in attesa dell'attestato; di avere svolto altresì corsi di formazione inerenti la sicurezza sul lavoro. Ha poi precisato di avere lavorato inizialmente con il codice fiscale provvisorio e di aver ottenuto il codice fiscale definitivo solamente a seguito del rilascio del permesso di soggiorno, motivo per cui risultano due codici fiscali. Relativamente al proprio impiego ha riferito di essere attualmente impiegato con qualifica di muratore- piastrellista presso la società FF edilizia con contratto la cui scadenza è prevista per il giorno 11.11.2025 e relativamente al quale il datore gli ha già comunicato che verrà trasformato a tempo indeterminato;
di lavorare per 8 ore al giorno ed avere un guadagno mensile pari a circa 1.600,00 euro oltre eventuali straordinari. Ha poi precisato di vivere sempre a Genova, in Via Cesare Pavese, con le medesime persone che lo hanno accolto fin dal suo arrivo, di non pagare una quota fissa mensile per l'alloggio ma di contribuire facendo la spesa;
di non avere parenti in Italia ma di avere degli amici con cui trascorre il tempo libero;
di non avere la patente ma di utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi sul territorio e recarsi al lavoro. Al termine dell'audizione la GI, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale;
l'Avv Pozzi, in sostituzione dell'Avv. Ballerini, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre l'avv. Costa, per parte resistente ha insistito per il rigetto del ricorso così come in comparsa. La Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale avanzata il 26.01.2023 e poi formalizzata in data 02.05.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2019, dopo aver beneficiato di un permesso provvisorio per aver richiesto la sanatoria nel 2020, si è ritrovato sul territorio nazionale privo di un valido permesso ma, nonostante ciò, ha sempre mostrato una grande determinazione nel portare avanti il proprio percorso di integrazione. Pur non beneficiando del circuito di accoglienza, lo stesso ha potuto contare sul supporto di alcuni connazionali, da lui stesso definiti in sede di audizione come una famiglia, i quali lo ospitano ininterrottamente e a titolo gratuito, in Genova, dal suo arrivo ad oggi. Grazie anche a questo supporto morale ed economico, l'istante ha potuto concentrarsi nella ricerca di un impiego in modo tale da rendersi il prima possibile economicamente autosufficiente. Ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno lo stesso ha ricevuto una proposta di assunzione come assistente alla persona, proposta che poi si è effettivamente concretizzata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal luglio 2023. Dalla copiosa documentazione in atti, ed in particolare dai modelli C2 storici (sul punto si evidenzia come pur essendo presenti due modelli, possano ritenersi entrambi riferibili al richiedente, così come dallo stesso precisato in sede di audizione, ove ha riferito che un modello C2 storico è riferibile al periodo in cui lo stesso era in possesso del CF provvisorio mentre l'altro è riferibile al periodo successivo all'attribuzione del CF definitivo), l'istante risulta lavorare regolarmente, pressoché ininterrottamente, da ottobre 2022, sempre nel campo dell'edilizia, ad eccezione di un impiego come badante. Ad ottobre 2022 è stato assunto presso la Società CE srls ove ha lavorato fino al 27.11.2023 e ove poi è stato nuovamente assunto dal 09.01.2024 al 18.11.2024; tra luglio ed ottobre 2023 ha altresì lavorato con la qualifica di badante presso la Signora nel settembre 2023 risulta avere lavorato come Persona_1 piastrellista per alcune settimane;
ancor l 12.01.2024 ha lavorato presso la Ditta Conaprol srls. Infine, a partire dall' 11.11.2024 l'istante è stato assunto con contratto a tempo determinato, con scadenza prevista per il giorno 11.11.2025, presso la società FF Edilizia Srls con qualifica di coibentatore. Nonostante tale ultimo rapporto di lavoro risulti a tempo determinato, dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dallo stesso ricorrente - il quale ha manifestato l'intenzione del datore di lavoro di trasformare il suddetto contratto in un rapporto a tempo indeterminato - si ritiene che detta trasformazione avverrà e che, in ogni caso, l'istante non incontrerà difficoltà nel reperire una nuova ed eventuale ulteriore occupazione. L'attività lavorativa svolta dall'istante ha permesso allo stesso di percepire una retribuzione progressivamente crescente nel corso degli anni che, sebbene non ancora sufficiente a garantirgli completa autonomia economica, gli ha permesso sicuramente di provvedere ai propri fabbisogni e, presumibilmente, anche di aiutare i propri familiari rimasti in Tunisia. Seppur non siano presenti tutte le Certificazioni Uniche e le buste paga relative a tutti i lavori svolti;
nel 2023 l'istante risulta aver percepito un reddito pari ad € 7.513,42 per lavoro svolto presso la Signora Pt_2 nonché presso la Società Ce srls, mentre nel 2024 risulta aver percepito redditi pari ad € 10.60 lavoro prestato presso Ce srls e FF Edilizia srl;
infine nel 2025 per lavoro svolto da gennaio a giugno 2025 presso FF edilizia risulta aver ottenuto un reddito pari ad € 8.033,94. Come già anticipato, in sede di audizione, è emerso che l'istante, fin dal suo arrivo, ha potuto e ancora oggi può contare sull'ospitalità offerta da alcuni connazionali, circostanza che evidenzia la presenza di solidi legami sul territorio nazionale. Oltre ad impegnarsi per una propria stabilizzazione lavorativa, il ricorrente ha dimostrato interesse altresì nello studio e nell'apprendimento della lingua italiana frequentando corsi che gli hanno permesso di conseguite il livello A2. Tale competenza, in assenza di un attestato, non ancora rilasciato all'istante, può ritenersi ad ogni modo confermata in sede di audizione, ove il ricorrente ha dato prova di comprendere e parlare l'italiano senza necessità alcuna di avvalersi di un interprete. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese dei legami familiari (madre e fratelli), deve rilevarsi come lo stesso, una volta giunto in Italia, si sia inserito nel nucleo di connazionali che gli forniscono ospitalità diventandone parte integrante, così come può desumersi dalla dichiarazione di ospitalità rinnovata nel corso del tempo. L'arrivo in Italia gli ha permesso di intraprendere un percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Il ricorrente, allorquando si è trovato in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha mostrato la capacità di trovare diversi impieghi che, seppur caratterizzati dal carattere della temporaneità, gli hanno dato la possibilità di provvedere ai propri fabbisogni. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carichi pendenti), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata sulla produzione, fin dal ricorso introduttivo, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente in Italia, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte convenuta come in dispositivo, in assenza di notula.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente Pt_1
cittadino tunisino, nato in [...] il [...], C.F.
[...]
. C.F._1
• Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite così determinate: euro 1.800,00 per compensi di Avvocato oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre euro 125,00 di esborsi ove sostenuti
Così deciso in camera di consiglio in data 9.9.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21
MANNAI MONDHEUR / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice
Paola Bozzo Costa Giudice
Enzo Bucarelli Giudice riunito nella Camera di consiglio del 9.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1537/ 2025 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del 10.02.2025, n. protocollo: 0020044, con il quale il QUESTORE DELLA PROVINCIA DI GENOVA ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale. proposto da
cittadino tunisino, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRA BALLERINI, che lo C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA DISTRETTUALE ex lege Controparte_1
-
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Genova in data 10.02.2025, notificato in pari data, di rigetto dell'istanza, formalizzata in Questura in data 02.05.2023, (ma presentata anteriormente al 10.03.2023, ossia in data 26.01.2023, attraverso la trasmissione dell'istanza e dei relativi allegati tramite PEC da parte del difensore dell'odierno ricorrente), volta al rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali”. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 02.07.2024, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante;
che, in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi il difensore del richiedente avesse inviato una pec in data 29.07.2024, contenente una memoria scritta, inoltrata alla Commissione;
che con decisione del 13.12.2024 la Commissione avesse confermato il proprio precedente parere negativo e, infine, che non fossero emersi elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 D.lgs 286/98 ulteriori né altra situazione di inespellibilità rilevante. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, dato atto della documentazione allegata alla domanda, ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 c. 1 e 1.1 del D.lgs 286/98; inoltre ha rilevato come dalla suddetta documentazione non fosse emersa l'esistenza di fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale potesse comportate una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, così come previsto al comma 1.1. terzo e quarto periodo dell'art. 19 D.lgs 286/98, in virtù dell'assenza di legami familiari in Italia e della presenza di tali legami nel Paese di origine. Inoltre, la Commissione ha rilevato come, pur risultando che il richiedente fosse titolare di un contratto di lavoro, considerata l'assenza di altre significative forme di radicamento sul territorio nazionale, non potesse concludersi che il rimpatrio avrebbe costituito una violazione del diritto al rispetto della vita privata. Sempre la Commissione Territoriale, nel successivo provvedimento del 13.12.2024, con cui ha confermato il precedente parere non favorevole, ha rilevato come non fossero emersi elementi nuovi sulla base dei quali rivedere in senso opposto la precedente decisione. In particolare, ha evidenziato come il difensore si fosse limitato a ribadire circostanze già note e ad addurre elementi non rilevanti e non suscettibili di mutare la precedente decisione. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto: che il ricorrente, giunto in Italia nel 2019, è riuscito in breve tempo ad integrarsi sul territorio nazionale, apprendendo la lingua e profondendo il massimo impegno nella ricerca di un impiego;
che non appena ottenuto il titolo di soggiorno lo stesso è stato assunto con regolare contratto;
che, dopo aver svolto alcuni lavori con contratti a tempo determinato, nel mese di novembre 2023 il richiedente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società edile Conaprol con contratto che ancora ad oggi in essere e che ha garantito autonomia all'istante. Ha censurato il provvedimento impugnato, rilevando come l'organo amministrativo non avesse tenuto in considerazione alcuna delle osservazioni contenute nel riscontro alla comunicazione di motivi ostativi, sottovalutando l'ottimo inserimento lavorativo nonché l'ottimo inserimento sociale dello stesso il quale, pur non potendo beneficiare dell'appoggio dei familiari nel territorio nazionale, è riuscito a costruire una solida rete di conoscenze ed affetti, in particolar modo con i colleghi di lavoro, che lo hanno supportato nei momenti più difficili. Ha poi rilevato come non sia stata tenuta in considerazione la situazione di sistematica e persistente violazione dei diritti umani in Tunisia e ne ha riportato alcune COI. Dopo aver evidenziato come nel provvedimento impugnato non emerga alcuna valutazione da parte della PA sulle contestazioni successive alla comunicazione dei motivi ostativi e di come tale comportamento sia lesivo non solo del diritto di difesa del ricorrente ma altresì del principio di trasparenza e buona andamento che dovrebbe sempre condurre l'operato della PA, ha evidenziato come il richiedente viva in Italia da ormai sei anni, sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e abbia qui costruito profondi legami amicali, vivendo sempre nel rispetto delle leggi. La difesa ha concluso pertanto nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE
– disporre la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato;
IN VIA PRINCIPALE: annullare e/o disapplicare il provvedimento impugnato e conseguentemente ordinare alla Questura di Genova di procedere al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art 32 c.3 Dlvo 25/2008, ricorrendo tutti i requisiti di cui all'art 19 c.
1.1 dlgs 286/98. Con riserva di ulteriormente dedurre, richiedere e produrre. Con vittoria di spese, compensi, diritti e onorari come per legge”. Con il ricorso e con le successive memorie è stata depositata la seguente documentazione:
- Pec del 26.01.2023 indirizzata alla Questura di Genova con cui il difensore inoltra istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale unitamente agli allegati, evidenziando che lo stesso avrebbe provveduto successivamente a formalizzare la domanda;
- Ricevuta rilasciata dal sistema prenotafacile, relativa alla prenotazione dell'appuntamento per il giorno 02.05.2023 per la formalizzazione della domanda;
- Comunicazione motivi ostativi unitamente al parere non favorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Genova del 02.07.2024;
- Riscontro comunicazione motivi ostativi sottoscritto dal difensore e inoltrato via Pec in data 29.07.2024;
- Provvedimento del 13.12.2024 emesso dalla Commissione Territoriale di Genova, di conferma del precedente parere negativo;
- Provvedimento impugnato;
- Carta d'identità e codice fiscale provvisorio dell'istante, unitamente al casellario giudiziale aggiornato al 14.09.2022 dal quale il richiedente risulta incensurato;
- Dichiarazione di ospitalità rilasciata dal Signor in Genova, Via Cesare Pavese 3/1 dal Parte_2 23.01.2023 al 22.07.2023, vidimata;
- Dichiarazione di ospitalità rilasciata sempre dal sig. dal 26.2.2025 al 26.8.2025 in Genova via Pt_2 Cesare Pavese 3/1, vidimata;
- Documentazione medica relativa ad un accesso al pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino del ricorrente in data 25.10.2022 relativa a sintomi influenzali;
- Dichiarazione rilasciata dalla Signora in data 15.09.2022 in cui si dichiara disponibile ad Parte_3 assumere il richiedente come assistente alla persona della Signora in quanto invalida al Persona_1 100%, unitamente al verbale di giuramento di amministratore di sostegno datato 22.05.2009 da parte della Signora in favore della Signora Parte_4 Persona_1
- Denuncia rapporto lavoro domestico presso dal 11.7.23 a tempo indeterminato part time Per_1 (20h/sett) unitamente alla dichiarazione di ces el rapporto di lavoro domestico del 19.10.23 per licenziamento, oltre buste paga luglio-ottobre 2023 (da cui risulta un imponibile Irpef pari ad € 2.902,56) nonché comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro;
- Lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dal 11.09.2023 al 31.10.2023 presso Forvì srl con qualifica di operaio piastrellista;
- Lettera di assunzione con contratto a tempo indeterminato presso CO.NA.PRO.L. dal 01.12.2023 e con qualifica di manovale edile;
- Lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso CE srls dal 9.01.2024, con qualifica di operaio, unitamente alla comunicazione unilav ed alle buste paga da gennaio a settembre 24 (da cui risulta un imponibile annuo pari ad € 7.704,75) nonché alla CU 24 relativa ai redditi percepiti nel 2023 (dal 4.10.22 al 4.10.23 pari ad € 4.610,86) ed infine CU 2025 relativa ai redditi 2024 per lavoro prestato dal 09.01.2024 al 18.11.2024 e pari ad € 7.866,87;
- contratto di assunzione a tempo determinato presso FF Edilizia srls (Genova) dal 11.11.2024 all'11.11.2025 con qualifica di operaio con retribuzione lorda mensile di 1.600€; Comunicazione unilav;
buste paga da novembre 2024 a giugno 2025 (da quella di dicembre risulta un imponibile Irpef annuo pari ad € 2.738,23, mentre da quella di giugno 2025 risulta un imponibile annuo pari ad € 8.033.94);
- CU 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024 per lavoro prestato presso FF Edilizia dall'11.11.2024 ed in forze al 31.12.2024 e pari ad € 2.738,23;
- Modello C2 storico aggiornato al 27.02.2025 relativo al ricorrente ove è indicato il CF attribuito in via provvisoria e da cui risulta aver lavorato:- dall'11.7.2023 al 19.10.2023 presso con Persona_1 contratto part-time (20h/sett) e con qualifica di badante;
- dal 14.9.2023 al 30.9.2023 presso Frovì srls con qualifica di piastrellista;
- dal 9.1.2024 al 18.11.2024 presso CE srls come muratore e ove risulta la cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo;
- dal 11.11.2024 al 11.11.2025 c/o FF edilizia Srls come coibentatore.
- Ulteriore modello C2 storico, sempre riferito al ricorrente, identificato con il CF definitivo e aggiornato sempre al 27.02.2025 da cui risulta aver lavorato: - dal 4.10.2022 al 27.11.2023 presso CE srls, dapprima con contratto a tempo determinato e dal 02.10.2023 con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di muratore;
rapporto che risulta poi cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
dal 5.12.2023 al 12.1.2024 presso Conaprol srls come manovale, con contratto a tempo indeterminato che risulta poi cessato per licenziamento per giusta causa;
CP_
- estratto contributivo aggiornato al 16.06.2025, riferito al ricorrente identificato con CF provvisorio e da cui il ricorrent lta aver lavorato dal 09.7.2023 al 4.11.2023 con qualifica di collaboratore familiare ed aver percepito una retribuzione pari ad € 2.686; e nella quale a penna è annotata l'assunzione dal 24.11.2024 al 24.11.2025.
- richiesta iscrizione presso CPIA Genova per l'anno scolastico 2024-2025, unitamente all'attestato di frequenza al corso di alfabetizzazione del CPIA Genova livello A1, a.s. 2024-2025, rilasciato il 27.2.25;
- attivazione corsi di formazione per lavoratori avvenuta in data 15.07.2025; Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova rappresentando come CP_1 il ricorrente, prima di presentare l'istanza di protezione speciale, fosse rimasto irregolare sul Territorio nazionale per quattro anni e come, al momento della domanda, non fosse stata prodotta documentazione idonea a legittimare il rilascio del permesso richiesto. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e in via subordinata, qualora emergesse un effettivo radicamento del ricorrente, il riconoscimento della legittimità dell'azione amministrativa sulla base della documentazione prodotta in sede amministrativa. Con la propria comparsa e con le note successive ha prodotto:
- Rapporto della Questura di Genova datato 31.03.2025;
- provvedimento impugnato;
- parere negativo della Commissione Territoriale del 02.07.2024;
- comunicazione dei motivi ostativi;
- conferma del parere negativo da parte della Commissione Territoriale del 13.12.2024. Dal certificato del casellario giudiziale, prodotto da parte ricorrente ed anche acquisito d'ufficio, aggiornato a febbraio 2025, non risultano precedenti condanne;
nulla risulta nemmeno dal certificato dei carichi pendenti presso il Tribunale di Genova, aggiornato a febbraio 2025. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria, valutati i certificati di rito, la Giudice, con decreto del 04.03.2025, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ritenute le argomentazioni di parte ricorrente in ordine all'istanza di sospensione condivisibili, rilevata la presenza del ricorrente sul Tn fin dal 2019, l'attività lavorativa in regola fin dal luglio 2023, la situazione reddituale documentata nonché la frequenza del corso per l'apprendimento della lingua italiana, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 04.06.2025, all'esito della quale è stata fissata udienza per l'audizione del ricorrente. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI il 05.08.2025, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato di essere giunto in Italia il 14.11.2019; di avere una famiglia di origine composta dalla madre, una sorella e due fratelli, rimasti in Tunisia, a Gafsa el Ghetar, e con cui ha mantenuto frequenti contatti;
di avere studiato fino alle superiori e di avere lavorato come muratore e saldatore nel proprio Paese di origine;
di avere deciso di lasciare la Tunisia per dare un supporto economico alla propria famiglia, alla luce del decesso del padre, avvenuto nel 2011. Riguardo al suo percorso in Italia, ha spiegato di aver inizialmente beneficiato di una sanatoria del 2020 e di aver per tale motivo potuto lavorare regolarmente per quasi un anno in campo agricolo, in provincia di Alessandria;
di non essere più riuscito a contattare il datore di lavoro e di non avere potuto ottenere il permesso, motivo per cui ha poi presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
di avere sempre vissuto a Genova presso dei connazionali che lo hanno aiutato e supportato come una famiglia;
di aver frequentato i corsi di alfabetizzazione e di aver ultimato il corso di livello A2 e di essere in attesa dell'attestato; di avere svolto altresì corsi di formazione inerenti la sicurezza sul lavoro. Ha poi precisato di avere lavorato inizialmente con il codice fiscale provvisorio e di aver ottenuto il codice fiscale definitivo solamente a seguito del rilascio del permesso di soggiorno, motivo per cui risultano due codici fiscali. Relativamente al proprio impiego ha riferito di essere attualmente impiegato con qualifica di muratore- piastrellista presso la società FF edilizia con contratto la cui scadenza è prevista per il giorno 11.11.2025 e relativamente al quale il datore gli ha già comunicato che verrà trasformato a tempo indeterminato;
di lavorare per 8 ore al giorno ed avere un guadagno mensile pari a circa 1.600,00 euro oltre eventuali straordinari. Ha poi precisato di vivere sempre a Genova, in Via Cesare Pavese, con le medesime persone che lo hanno accolto fin dal suo arrivo, di non pagare una quota fissa mensile per l'alloggio ma di contribuire facendo la spesa;
di non avere parenti in Italia ma di avere degli amici con cui trascorre il tempo libero;
di non avere la patente ma di utilizzare i mezzi pubblici per spostarsi sul territorio e recarsi al lavoro. Al termine dell'audizione la GI, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale;
l'Avv Pozzi, in sostituzione dell'Avv. Ballerini, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre l'avv. Costa, per parte resistente ha insistito per il rigetto del ricorso così come in comparsa. La Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale avanzata il 26.01.2023 e poi formalizzata in data 02.05.2023) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2019, dopo aver beneficiato di un permesso provvisorio per aver richiesto la sanatoria nel 2020, si è ritrovato sul territorio nazionale privo di un valido permesso ma, nonostante ciò, ha sempre mostrato una grande determinazione nel portare avanti il proprio percorso di integrazione. Pur non beneficiando del circuito di accoglienza, lo stesso ha potuto contare sul supporto di alcuni connazionali, da lui stesso definiti in sede di audizione come una famiglia, i quali lo ospitano ininterrottamente e a titolo gratuito, in Genova, dal suo arrivo ad oggi. Grazie anche a questo supporto morale ed economico, l'istante ha potuto concentrarsi nella ricerca di un impiego in modo tale da rendersi il prima possibile economicamente autosufficiente. Ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno lo stesso ha ricevuto una proposta di assunzione come assistente alla persona, proposta che poi si è effettivamente concretizzata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal luglio 2023. Dalla copiosa documentazione in atti, ed in particolare dai modelli C2 storici (sul punto si evidenzia come pur essendo presenti due modelli, possano ritenersi entrambi riferibili al richiedente, così come dallo stesso precisato in sede di audizione, ove ha riferito che un modello C2 storico è riferibile al periodo in cui lo stesso era in possesso del CF provvisorio mentre l'altro è riferibile al periodo successivo all'attribuzione del CF definitivo), l'istante risulta lavorare regolarmente, pressoché ininterrottamente, da ottobre 2022, sempre nel campo dell'edilizia, ad eccezione di un impiego come badante. Ad ottobre 2022 è stato assunto presso la Società CE srls ove ha lavorato fino al 27.11.2023 e ove poi è stato nuovamente assunto dal 09.01.2024 al 18.11.2024; tra luglio ed ottobre 2023 ha altresì lavorato con la qualifica di badante presso la Signora nel settembre 2023 risulta avere lavorato come Persona_1 piastrellista per alcune settimane;
ancor l 12.01.2024 ha lavorato presso la Ditta Conaprol srls. Infine, a partire dall' 11.11.2024 l'istante è stato assunto con contratto a tempo determinato, con scadenza prevista per il giorno 11.11.2025, presso la società FF Edilizia Srls con qualifica di coibentatore. Nonostante tale ultimo rapporto di lavoro risulti a tempo determinato, dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dallo stesso ricorrente - il quale ha manifestato l'intenzione del datore di lavoro di trasformare il suddetto contratto in un rapporto a tempo indeterminato - si ritiene che detta trasformazione avverrà e che, in ogni caso, l'istante non incontrerà difficoltà nel reperire una nuova ed eventuale ulteriore occupazione. L'attività lavorativa svolta dall'istante ha permesso allo stesso di percepire una retribuzione progressivamente crescente nel corso degli anni che, sebbene non ancora sufficiente a garantirgli completa autonomia economica, gli ha permesso sicuramente di provvedere ai propri fabbisogni e, presumibilmente, anche di aiutare i propri familiari rimasti in Tunisia. Seppur non siano presenti tutte le Certificazioni Uniche e le buste paga relative a tutti i lavori svolti;
nel 2023 l'istante risulta aver percepito un reddito pari ad € 7.513,42 per lavoro svolto presso la Signora Pt_2 nonché presso la Società Ce srls, mentre nel 2024 risulta aver percepito redditi pari ad € 10.60 lavoro prestato presso Ce srls e FF Edilizia srl;
infine nel 2025 per lavoro svolto da gennaio a giugno 2025 presso FF edilizia risulta aver ottenuto un reddito pari ad € 8.033,94. Come già anticipato, in sede di audizione, è emerso che l'istante, fin dal suo arrivo, ha potuto e ancora oggi può contare sull'ospitalità offerta da alcuni connazionali, circostanza che evidenzia la presenza di solidi legami sul territorio nazionale. Oltre ad impegnarsi per una propria stabilizzazione lavorativa, il ricorrente ha dimostrato interesse altresì nello studio e nell'apprendimento della lingua italiana frequentando corsi che gli hanno permesso di conseguite il livello A2. Tale competenza, in assenza di un attestato, non ancora rilasciato all'istante, può ritenersi ad ogni modo confermata in sede di audizione, ove il ricorrente ha dato prova di comprendere e parlare l'italiano senza necessità alcuna di avvalersi di un interprete. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese dei legami familiari (madre e fratelli), deve rilevarsi come lo stesso, una volta giunto in Italia, si sia inserito nel nucleo di connazionali che gli forniscono ospitalità diventandone parte integrante, così come può desumersi dalla dichiarazione di ospitalità rinnovata nel corso del tempo. L'arrivo in Italia gli ha permesso di intraprendere un percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Il ricorrente, allorquando si è trovato in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha mostrato la capacità di trovare diversi impieghi che, seppur caratterizzati dal carattere della temporaneità, gli hanno dato la possibilità di provvedere ai propri fabbisogni. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carichi pendenti), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondata sulla produzione, fin dal ricorso introduttivo, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente in Italia, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte convenuta come in dispositivo, in assenza di notula.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente Pt_1
cittadino tunisino, nato in [...] il [...], C.F.
[...]
. C.F._1
• Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite così determinate: euro 1.800,00 per compensi di Avvocato oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre euro 125,00 di esborsi ove sostenuti
Così deciso in camera di consiglio in data 9.9.2025
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21