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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3136 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 04/03/2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Dario Manna. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Controparte_1 C.F._1
Bernard.
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 L'appellante ha così concluso:
“1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ed interesse ad agire del Sig. CP_1
attesa la mancata sottoscrizione da parte del medesimo della quota inscindibile allo stesso
[...] riservata all'atto pubblico per l'aumento del capitale sociale della redatto per Notar CP_2 di Roma e per l'effetto dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la domanda Per_1 inammissibile e/o improcedibile per le esposte motivazioni;
2) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, da ritenersi assorbenti, in ogni caso pronunciarsi in ordine alla improcedibilità del merito della causa di primo grado attesa la mancata notifica del provvedimento di fissazione udienza sul cautelare sottoposto alla disciplina di cui all'Art. 669 terdecies, non osservato dalla difesa appellata;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio in caso di piena soccombenza;
4) Subordinatamente, in ogni caso, provvedere ad una rideterminazione delle spese liquidate in primo grado.”
L'appellato ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso promosso, per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
2) Sempre in via preliminare, disporre lo stralcio integrale del doc. 5 versato in atti da controparte nella presente fase di giudizio, dichiarando inammissibile tale deposito in quanto depositato in spregio ai termini istruttori di cui al giudizio di primo grado;
3) Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di cui al punto 1 delle presenti conclusioni, rigettare integralmente l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermare integralmente la Sentenza di primo grado ex adverso appellata;
Con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali, oltre IVA e Cpa come per
Legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appello è improcedibile.
L'appellante, infatti, non è comparso alla prima udienza del 14.1.2025, né a quella di rinvio del 4.3.2025, regolarmente comunicata.
pagina 2 di 3 Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui «Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della bassa complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 04.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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