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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 274/2021 r.g.
Parte_1
Avv. BATTISTI AUGUSTO parte attrice opponente
. , Controparte_1 Parte_2
Avv. SALARI MAURIZIO parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente (da atto di citazione in opposizione):
“nel merito ed in via principale: in accoglimento della presente opposizione revocare il D.I. opposto in quanto illegittimo ed infondato poiché il pagamento di quanto richiesto non é dovuto per quanto suesposto;
in via subordinata: disporsi che il corrispettivo richiesto venga proporzionalmente diminuito nella misura ritenuta equa dal giudice ex art. 1668 cod. civ.
Con vittoria di spese, funzioni e onorari del giudizio”.
Per il convenuto opposto (come da precisazione conclusioni contenute nelle note autorizzate del 26/11/2024):
“NEL MERITO In via pregiudiziale:
- dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. dal diritto alla garanzia per tardività della denunzia dei vizi, Parte_1 per i motivi specificati al capo I della comparsa di costituzione.
In via principale:
- Rigettare la domanda attrice, siccome infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte al capo II della parte motiva dell'atto di costituzione.
1 Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con atto di citazione notificato in data 01.02.2021, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 810/2020, con il quale veniva ingiunto pagamento della somma complessiva pari ad € 8.204,04, oltre oneri.
1.1.1. Il debito denunciato dal ricorrente era relativo alle fatture nn. 82/2014, 16/2014, 44/2014 e
45/2014, che “ ” aveva emesso e, in sede di giudizio, ha indicato Controparte_1 Parte_2 essere rimaste insolute in relazione alla esecuzione di lavori di riparazione e miglioramento sismico posti in essere presso l'edificio sito in Gualdo Cattaneo (PG), Via Duca degli Abruzzi n. 267, di cui lo stesso opponente è comproprietario.
A fondamento delle proprie contestazioni, parte attrice opponente ha elaborato una serie di argomentazioni.
1.1.3. L'opponente ha rilevato che le fatture su cui si basa il provvedimento monitorio sarebbero documenti precostituiti unilateralmente dal medesimo soggetto che intende avvalersene, a sostegno delle proprie richieste di pagamento;
le stesse fatture avrebbero contenuto palesemente indeterminato e generico, tale da non permettere l'esatta individuazione delle prestazioni cui afferisce il corrispettivo il corrispettivo e quindi non risultando idonee a costituire piena prova delle pretese azionate.
1.1.4. Inoltre, sempre secondo parte opponente, i lavori eseguiti dall' sull'edificio Controparte_2 in parola, per i quali era stata ottenuta erogazione di contributo pubblico previsto dalla legge regionale n.
30/1998 in relazione a danni subiti a seguito di eventi sismici, presentavano una serie di difformità, vizi e difetti.
L'inesatto adempimento emergerebbe nella consulenza redatta da tecnico esperto e incaricato dallo stesso opponente;
peraltro, i segnalati vizi sarebbero stati espressamente riconosciuti dalla ditta appaltatrice
(odierno convenuto opposto) in riunione tenutasi nell'anno 2015.
1.1.5. Da ultimo, secondo parte opponente vi sarebbe stata indebita duplicazione delle voci di costo richieste dalla in riferimento ad una variante di quota di imposta, avente ad CP_1 Controparte_2 oggetto la demolizione ed il rifacimento del solaio di calpestio che afferisce alle unità abitative di proprietà dell'opponente.
2 Infatti, l'importo corrispondente ai lavori relativi al solaio era già stato percepito dall'impresa perché ricompreso nel finanziamento pubblico;
non sarebbe quindi dovuto e andrebbe scorporato dalla fattura n. 16/2014, con conseguente necessità di riduzione dell'importo richiesto.
1.2. Con comparsa del 13.05.2021, si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_2
l'intervenuta decadenza della facoltà di avvalersi della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. e la corretta esecuzione dei lavori per i quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria.
1.3. Con ordinanza pronunciata all'esito della prima udienza del 30.06.2021, il Giudice ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I., avanzata dalla Controparte_2 decisione poi ribadita alla successiva udienza del 18.05.2022.
1.3.1. Alle udienze del 03.11.2022 e 02.03.2023 sono stati escussi i testi per parte Testimone_1 opponente, e Geom. per parte opposta). ON Persona_1
1.3.2. All'udienza del 27.11.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione
2. Occorre quindi soffermarsi sulle argomentazioni elaborate dalle parti.
2.1. Importanza dirimente assume l'analisi relativa alla adeguatezza delle fatture e degli ulteriori elementi probatori addotti da parte opposta ai fini della dimostrazione della consistenza del credito.
2.1.1. Deve evidenziarsi, a tal proposito, che secondo la parte convenuta opposta, l'opponente (si veda par. 1.1.3.) avrebbe operato una ricostruzione “in totale discordanza con quanto disposto dal Geom. in ER qualità di Delegato alla ricostruzione, il quale si è correttamente attenuto a quanto previsto sia dal contratto sia dalla normativa in ordine all'accollo delle opere non coperte da contributo, normativa di cui l'opponente sembra non tenere affatto conto.
Il Sig. infatti, pare aver dimenticato che la ripartizione delle somme di cui sopra e la quantificazione degli importi Pt_1 dovuti per i lavori 'in accollo' del proprietario, cioè non coperti da contributo, spettasse non all'impresa, ma al Delegato, il quale, nel nostro caso, vi ha regolarmente provveduto.
Proprio il Geom. escusso ad istanza di questa difesa sui capp. 5 e 6 della propria memoria istruttoria, ha confermato, ER anzitutto, che vi fossero «somme a carico dei committenti» - il ché peraltro, è stato ampiamente documentato e, comunque, non è stato contestato -, nonché di aver interloquito con i medesimi «spiegando loro quali erano le somme»
(le somme in accollo n.d.r.).
Il tecnico suddetto ha, poi, fornito un'ulteriore specificazione, dichiarando: «mi sono occupato anche della contabilità del cantiere in quanto Delegato e posso dire che le fatture emesse dall'impresa sulla base della mia contabilità venivano controllate…».
3 Ove non bastasse, le circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 5 e 6 hanno trovato conferma anche nella testimonianza resa dal Geom. che all'epoca dei fatti collaborava con l'impresa appaltatrice. ON
All'udienza del 3 novembre 2022, quest'ultimo ha precisato di essere a conoscenza delle circostanze di cui ai detti capitoli
«in quanto le fatture le lavoravo io quale responsabile della contabilità della Ditta di mio padre e, quanto all'altro capitolo (il n.6 n.d.r.), il direttore dei lavori mi aveva riferito di averne parlato con tutti i proprietari».
E' pacifico, dunque, che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto si riferiscano ad opere in accollo del proprietario, che siano state emesse dall'impresa su indicazione del Delegato, come per legge, e che quest'ultimo abbia illustrato ai proprietari i criteri di ripartizione” (citazione testale, pagg. 7, 8 comparsa conclusionale parte convenuta opposta).
2.2. Al fine di affrontare esaustivamente l'argomentazione, devono richiamarsi i principi espressi da giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il richiamo delle sole fatture commerciali emesse non avrebbe potuto costituire elemento sufficiente per ritenere provato il quantum del corrispettivo preteso. E ciò perché la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato
(quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 15383 del
28/06/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9593 del 20/05/2004; Sez. 2,
Sentenza n. 3188 del 04/03/2003; Sez. L, Sentenza n. 46 del 04/01/2002; Sez. 2, Sentenza n. 10160 del
20/09/1999).
Né è stata addotta alcuna argomentazione sulla specifica accettazione di tali fatture e sul loro inserimento nelle scritture contabili della committente, rilevante peraltro ai soli fini della dimostrazione dell'esistenza del contratto (an) da cui si origina
l'obbligazione rivendicata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006).
Pertanto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 7536 del 21/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 2125 del 22/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007).
Analoga conclusione vale per il consuntivo riportante le voci delle opere eseguite sul piazzale esterno, redatto dal solo appaltatore. Non costituisce, infatti, idonea prova del credito dell'appaltatore (recte del quantum) la contabilità redatta dal
4 direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente
e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente
e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 7593 del 16/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25577 del 21/09/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2490 del 29/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 19/10/2018;
Sez. 2, Sentenza n. 10598 del 14/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del 01/03/1995)” (citazione testuale da Cass. Sez. 2, 23/05/2024, n. 14399, Rv. 671363 – 02, anche massimata).
2.3. A fronte di tali principi e della ricostruzione di parte convenuta opponente (si veda par. 2.1.), è bene rilevare che il direttore dei lavori ha effettivamente affermato di essersi occupato “della Persona_1 contabilità del cantiere in quanto delegato”; ha inoltre specificato che “le fatture emesse dall'impresa sulla base della mia contabilità venivano controllate”, di sapere “che c'erano delle somme a carico del committente” e che “di solito interloquivo con i committenti e spiegavo loro quali erano le somme”.
Tuttavia, lo stesso direttore dei lavori, in relazione alle specifiche fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo e alla loro eventuale esatta riferibilità al contributo che doveva essere corrisposto dal committente, ha affermato che “non ricordo se si riferiscano alle fatture che mi si chiede”.
Inoltre, il medesimo direttore dei lavori, in relazione alle specifiche fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo e alle fatture certamente controllate sulla base della contabilità da lui stesso tenuta, “ora non posso dire con esattezza rispetto a quelle che mi si mostrano perché non lo ricordo” (si vedano dichiarazioni ER
, verbale udienza 2/3/2023).
[...]
2.3.1. In altre parole, il direttore dei lavori ha indicato l'esistenza di contributi a carico del committente, in eccedenza rispetto alla contribuzione pubblica;
tuttavia, in relazione alle specifiche fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo e alla effettiva quantificazione del contributo a carico del committente (nella ipotesi del convenuto opposto, i due importi coinciderebbero), lo stesso direttore dei lavori non fornisce alcun elemento utile.
2.3.2. Tale significativo “gap” probatorio non si ritiene colmabile attraverso le dichiarazioni di S_
, il quale, per inquadrare il proprio ruolo, ha dichiarato “all'epoca dei fatti di collaborare con la ditta
[...] aiutando il padre nella tenuta della contabilità”.
Le dichiarazioni di in ordine alla quantificazione del contributo a carico del committente ON appaiono generiche, sono condensate in sintetico “confermo” (rispetto i capitoli 5 e 6 della seconda
5 memoria istruttoria di parte convenuta opposta, di seguito riportati: “5) Vero che le dette fatture riguardano opere non ammissibili a contributo, vale a dire non coperte da finanziamento pubblico e quindi a carico del proprietario;” e
“6) Vero che l'ammontare e la natura di detti importi sono stati illustrati dallo stesso Direttore dei Lavori ad ogni singolo proprietario, ivi compreso il Sig. prima della emissione delle fatture;
”) proveniente da soggetto allora Pt_1 professionalmente legato alla parte convenuta opposta, risultando peraltro essere il figlio del titolare della ditta dichiaratasi creditrice.
2.4. Sulla base di quanto affermato, la ricostruzione di parte attrice, a fronte della produzione delle fatture, risulta manchevole rispetto alla dimostrazione della congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere (nel caso di specie, in relazione ai criteri di individuazione della somma a carico della committenza): sul punto non sono stati sollecitati né il direttore dei lavori, né i restanti testi, e neppure è stata prodotta documentazione contabile attraverso cui individuare il costo totale delle opere, i criteri di ripartizione delle quote e la loro quantificazione, sia in relazione ai differenti proprietari, sia in relazione al rapporto tra contribuzione pubblica e privata.
2.4.1. In aggiunta, non risulta che le specifiche fatture attivate siano state approvate dal committente, né risulta che le specifiche fatture attivate dall'opposta siano state approvate o controllate dal direttore dei lavori (sul punto si richiamano la sintesi e le argomentazioni di cui ai paragrafi 2.3, 2.3.1., 2.3.2.).
2.4.2. Deve aggiungersi, inoltre, che le indicate lacune afferiscono all'onere probatorio posto in capo all'attore in senso sostanziale (odierna convenuta opposta), da porsi in relazione con la contestazione operata da rispetto alla inadeguatezza delle fatture a costituire prova del credito fatto valore Parte_1
(si veda par. 1.1.3.).
2.5. Sulla scorta di tali considerazioni l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta, con conseguente rigetto della domanda formulata dal creditore (odierno convenuto opposto).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta opposta: sono liquidate, come in dispositivo, in favore dell'Erario, posto che è stato ammesso al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato (art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002).
Inoltre, la spese di lite sono state quantificate con riferimento alle tabelle di cui al d.m. 2014 n. 55, con riferimento a valori medi tabellari attesa la ponderazione della difficoltà della controversia, con riferimento al suo valore, alla durata del procedimento e all'attività svolta dalle parti, con la precisazione che la liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del 28 novembre 2012 n. 270.
6 Infatti, la somma indicata nel dispositivo, da corrispondere allo Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 30 maggio
2022, n. 115, deve coincidere con quella oggetto di successivo provvedimento di liquidazione del difensore del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
p.q.m.
accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto rigettando la richiesta di pagamento formulata da parte opposta (convenuta in senso formale, attrice in senso sostanziale). condanna “ ” alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2
che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al Parte_1
15%, iva, cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 30 maggio 2022, n. 115.
Spoleto, 5 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
7
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 274/2021 r.g.
Parte_1
Avv. BATTISTI AUGUSTO parte attrice opponente
. , Controparte_1 Parte_2
Avv. SALARI MAURIZIO parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente (da atto di citazione in opposizione):
“nel merito ed in via principale: in accoglimento della presente opposizione revocare il D.I. opposto in quanto illegittimo ed infondato poiché il pagamento di quanto richiesto non é dovuto per quanto suesposto;
in via subordinata: disporsi che il corrispettivo richiesto venga proporzionalmente diminuito nella misura ritenuta equa dal giudice ex art. 1668 cod. civ.
Con vittoria di spese, funzioni e onorari del giudizio”.
Per il convenuto opposto (come da precisazione conclusioni contenute nelle note autorizzate del 26/11/2024):
“NEL MERITO In via pregiudiziale:
- dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. dal diritto alla garanzia per tardività della denunzia dei vizi, Parte_1 per i motivi specificati al capo I della comparsa di costituzione.
In via principale:
- Rigettare la domanda attrice, siccome infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte al capo II della parte motiva dell'atto di costituzione.
1 Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con atto di citazione notificato in data 01.02.2021, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 810/2020, con il quale veniva ingiunto pagamento della somma complessiva pari ad € 8.204,04, oltre oneri.
1.1.1. Il debito denunciato dal ricorrente era relativo alle fatture nn. 82/2014, 16/2014, 44/2014 e
45/2014, che “ ” aveva emesso e, in sede di giudizio, ha indicato Controparte_1 Parte_2 essere rimaste insolute in relazione alla esecuzione di lavori di riparazione e miglioramento sismico posti in essere presso l'edificio sito in Gualdo Cattaneo (PG), Via Duca degli Abruzzi n. 267, di cui lo stesso opponente è comproprietario.
A fondamento delle proprie contestazioni, parte attrice opponente ha elaborato una serie di argomentazioni.
1.1.3. L'opponente ha rilevato che le fatture su cui si basa il provvedimento monitorio sarebbero documenti precostituiti unilateralmente dal medesimo soggetto che intende avvalersene, a sostegno delle proprie richieste di pagamento;
le stesse fatture avrebbero contenuto palesemente indeterminato e generico, tale da non permettere l'esatta individuazione delle prestazioni cui afferisce il corrispettivo il corrispettivo e quindi non risultando idonee a costituire piena prova delle pretese azionate.
1.1.4. Inoltre, sempre secondo parte opponente, i lavori eseguiti dall' sull'edificio Controparte_2 in parola, per i quali era stata ottenuta erogazione di contributo pubblico previsto dalla legge regionale n.
30/1998 in relazione a danni subiti a seguito di eventi sismici, presentavano una serie di difformità, vizi e difetti.
L'inesatto adempimento emergerebbe nella consulenza redatta da tecnico esperto e incaricato dallo stesso opponente;
peraltro, i segnalati vizi sarebbero stati espressamente riconosciuti dalla ditta appaltatrice
(odierno convenuto opposto) in riunione tenutasi nell'anno 2015.
1.1.5. Da ultimo, secondo parte opponente vi sarebbe stata indebita duplicazione delle voci di costo richieste dalla in riferimento ad una variante di quota di imposta, avente ad CP_1 Controparte_2 oggetto la demolizione ed il rifacimento del solaio di calpestio che afferisce alle unità abitative di proprietà dell'opponente.
2 Infatti, l'importo corrispondente ai lavori relativi al solaio era già stato percepito dall'impresa perché ricompreso nel finanziamento pubblico;
non sarebbe quindi dovuto e andrebbe scorporato dalla fattura n. 16/2014, con conseguente necessità di riduzione dell'importo richiesto.
1.2. Con comparsa del 13.05.2021, si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_2
l'intervenuta decadenza della facoltà di avvalersi della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c. e la corretta esecuzione dei lavori per i quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria.
1.3. Con ordinanza pronunciata all'esito della prima udienza del 30.06.2021, il Giudice ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I., avanzata dalla Controparte_2 decisione poi ribadita alla successiva udienza del 18.05.2022.
1.3.1. Alle udienze del 03.11.2022 e 02.03.2023 sono stati escussi i testi per parte Testimone_1 opponente, e Geom. per parte opposta). ON Persona_1
1.3.2. All'udienza del 27.11.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione
2. Occorre quindi soffermarsi sulle argomentazioni elaborate dalle parti.
2.1. Importanza dirimente assume l'analisi relativa alla adeguatezza delle fatture e degli ulteriori elementi probatori addotti da parte opposta ai fini della dimostrazione della consistenza del credito.
2.1.1. Deve evidenziarsi, a tal proposito, che secondo la parte convenuta opposta, l'opponente (si veda par. 1.1.3.) avrebbe operato una ricostruzione “in totale discordanza con quanto disposto dal Geom. in ER qualità di Delegato alla ricostruzione, il quale si è correttamente attenuto a quanto previsto sia dal contratto sia dalla normativa in ordine all'accollo delle opere non coperte da contributo, normativa di cui l'opponente sembra non tenere affatto conto.
Il Sig. infatti, pare aver dimenticato che la ripartizione delle somme di cui sopra e la quantificazione degli importi Pt_1 dovuti per i lavori 'in accollo' del proprietario, cioè non coperti da contributo, spettasse non all'impresa, ma al Delegato, il quale, nel nostro caso, vi ha regolarmente provveduto.
Proprio il Geom. escusso ad istanza di questa difesa sui capp. 5 e 6 della propria memoria istruttoria, ha confermato, ER anzitutto, che vi fossero «somme a carico dei committenti» - il ché peraltro, è stato ampiamente documentato e, comunque, non è stato contestato -, nonché di aver interloquito con i medesimi «spiegando loro quali erano le somme»
(le somme in accollo n.d.r.).
Il tecnico suddetto ha, poi, fornito un'ulteriore specificazione, dichiarando: «mi sono occupato anche della contabilità del cantiere in quanto Delegato e posso dire che le fatture emesse dall'impresa sulla base della mia contabilità venivano controllate…».
3 Ove non bastasse, le circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 5 e 6 hanno trovato conferma anche nella testimonianza resa dal Geom. che all'epoca dei fatti collaborava con l'impresa appaltatrice. ON
All'udienza del 3 novembre 2022, quest'ultimo ha precisato di essere a conoscenza delle circostanze di cui ai detti capitoli
«in quanto le fatture le lavoravo io quale responsabile della contabilità della Ditta di mio padre e, quanto all'altro capitolo (il n.6 n.d.r.), il direttore dei lavori mi aveva riferito di averne parlato con tutti i proprietari».
E' pacifico, dunque, che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto si riferiscano ad opere in accollo del proprietario, che siano state emesse dall'impresa su indicazione del Delegato, come per legge, e che quest'ultimo abbia illustrato ai proprietari i criteri di ripartizione” (citazione testale, pagg. 7, 8 comparsa conclusionale parte convenuta opposta).
2.2. Al fine di affrontare esaustivamente l'argomentazione, devono richiamarsi i principi espressi da giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il richiamo delle sole fatture commerciali emesse non avrebbe potuto costituire elemento sufficiente per ritenere provato il quantum del corrispettivo preteso. E ciò perché la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato
(quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 15383 del
28/06/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9593 del 20/05/2004; Sez. 2,
Sentenza n. 3188 del 04/03/2003; Sez. L, Sentenza n. 46 del 04/01/2002; Sez. 2, Sentenza n. 10160 del
20/09/1999).
Né è stata addotta alcuna argomentazione sulla specifica accettazione di tali fatture e sul loro inserimento nelle scritture contabili della committente, rilevante peraltro ai soli fini della dimostrazione dell'esistenza del contratto (an) da cui si origina
l'obbligazione rivendicata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006).
Pertanto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 7536 del 21/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 2125 del 22/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33575 del 11/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007).
Analoga conclusione vale per il consuntivo riportante le voci delle opere eseguite sul piazzale esterno, redatto dal solo appaltatore. Non costituisce, infatti, idonea prova del credito dell'appaltatore (recte del quantum) la contabilità redatta dal
4 direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente
e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente
e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 7593 del 16/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25577 del 21/09/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2490 del 29/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 19/10/2018;
Sez. 2, Sentenza n. 10598 del 14/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del 01/03/1995)” (citazione testuale da Cass. Sez. 2, 23/05/2024, n. 14399, Rv. 671363 – 02, anche massimata).
2.3. A fronte di tali principi e della ricostruzione di parte convenuta opponente (si veda par. 2.1.), è bene rilevare che il direttore dei lavori ha effettivamente affermato di essersi occupato “della Persona_1 contabilità del cantiere in quanto delegato”; ha inoltre specificato che “le fatture emesse dall'impresa sulla base della mia contabilità venivano controllate”, di sapere “che c'erano delle somme a carico del committente” e che “di solito interloquivo con i committenti e spiegavo loro quali erano le somme”.
Tuttavia, lo stesso direttore dei lavori, in relazione alle specifiche fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo e alla loro eventuale esatta riferibilità al contributo che doveva essere corrisposto dal committente, ha affermato che “non ricordo se si riferiscano alle fatture che mi si chiede”.
Inoltre, il medesimo direttore dei lavori, in relazione alle specifiche fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo e alle fatture certamente controllate sulla base della contabilità da lui stesso tenuta, “ora non posso dire con esattezza rispetto a quelle che mi si mostrano perché non lo ricordo” (si vedano dichiarazioni ER
, verbale udienza 2/3/2023).
[...]
2.3.1. In altre parole, il direttore dei lavori ha indicato l'esistenza di contributi a carico del committente, in eccedenza rispetto alla contribuzione pubblica;
tuttavia, in relazione alle specifiche fatture su cui si fonda il decreto ingiuntivo e alla effettiva quantificazione del contributo a carico del committente (nella ipotesi del convenuto opposto, i due importi coinciderebbero), lo stesso direttore dei lavori non fornisce alcun elemento utile.
2.3.2. Tale significativo “gap” probatorio non si ritiene colmabile attraverso le dichiarazioni di S_
, il quale, per inquadrare il proprio ruolo, ha dichiarato “all'epoca dei fatti di collaborare con la ditta
[...] aiutando il padre nella tenuta della contabilità”.
Le dichiarazioni di in ordine alla quantificazione del contributo a carico del committente ON appaiono generiche, sono condensate in sintetico “confermo” (rispetto i capitoli 5 e 6 della seconda
5 memoria istruttoria di parte convenuta opposta, di seguito riportati: “5) Vero che le dette fatture riguardano opere non ammissibili a contributo, vale a dire non coperte da finanziamento pubblico e quindi a carico del proprietario;” e
“6) Vero che l'ammontare e la natura di detti importi sono stati illustrati dallo stesso Direttore dei Lavori ad ogni singolo proprietario, ivi compreso il Sig. prima della emissione delle fatture;
”) proveniente da soggetto allora Pt_1 professionalmente legato alla parte convenuta opposta, risultando peraltro essere il figlio del titolare della ditta dichiaratasi creditrice.
2.4. Sulla base di quanto affermato, la ricostruzione di parte attrice, a fronte della produzione delle fatture, risulta manchevole rispetto alla dimostrazione della congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere (nel caso di specie, in relazione ai criteri di individuazione della somma a carico della committenza): sul punto non sono stati sollecitati né il direttore dei lavori, né i restanti testi, e neppure è stata prodotta documentazione contabile attraverso cui individuare il costo totale delle opere, i criteri di ripartizione delle quote e la loro quantificazione, sia in relazione ai differenti proprietari, sia in relazione al rapporto tra contribuzione pubblica e privata.
2.4.1. In aggiunta, non risulta che le specifiche fatture attivate siano state approvate dal committente, né risulta che le specifiche fatture attivate dall'opposta siano state approvate o controllate dal direttore dei lavori (sul punto si richiamano la sintesi e le argomentazioni di cui ai paragrafi 2.3, 2.3.1., 2.3.2.).
2.4.2. Deve aggiungersi, inoltre, che le indicate lacune afferiscono all'onere probatorio posto in capo all'attore in senso sostanziale (odierna convenuta opposta), da porsi in relazione con la contestazione operata da rispetto alla inadeguatezza delle fatture a costituire prova del credito fatto valore Parte_1
(si veda par. 1.1.3.).
2.5. Sulla scorta di tali considerazioni l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta, con conseguente rigetto della domanda formulata dal creditore (odierno convenuto opposto).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta opposta: sono liquidate, come in dispositivo, in favore dell'Erario, posto che è stato ammesso al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato (art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002).
Inoltre, la spese di lite sono state quantificate con riferimento alle tabelle di cui al d.m. 2014 n. 55, con riferimento a valori medi tabellari attesa la ponderazione della difficoltà della controversia, con riferimento al suo valore, alla durata del procedimento e all'attività svolta dalle parti, con la precisazione che la liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del 28 novembre 2012 n. 270.
6 Infatti, la somma indicata nel dispositivo, da corrispondere allo Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 30 maggio
2022, n. 115, deve coincidere con quella oggetto di successivo provvedimento di liquidazione del difensore del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
p.q.m.
accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto rigettando la richiesta di pagamento formulata da parte opposta (convenuta in senso formale, attrice in senso sostanziale). condanna “ ” alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2
che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al Parte_1
15%, iva, cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 30 maggio 2022, n. 115.
Spoleto, 5 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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