Sentenza 8 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/10/2018, n. 24683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24683 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2018 |
Testo completo
Ud. 17/04/2018 SENTENZA PU CIIITIT sul ricorso 24116-2013 proposto da: EN RI, rappresentata e difesa dall'Avvocato VINCENZO BARBATO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Buttafuoco, in ROMA,
VIALE MAZZINI
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- ricorrente -
contro
CAIROLI FINANCE s.r.l. (quale cessionaria dei crediti SIF- SOUTHERN ITALIAN FINANCE s.r.l.), in persona del sue legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Foro Buonaparte 70 - intimata - avverso la sentenza n. 160/13 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata 1'8/02/2013; /(( T6 /tg' udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANNA BUTTAFUOCO, per delega, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2003, RI EN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 691/2002, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 23.10.2002, su ricorso della S.I.F. (SOUTHERN ITALIAN FINANCE S.R.L.) per il pagamento della complessiva somma di C 42.698,77, oltre interessi e spese, per rate insolute di un contratto di mutuo dell'importo di £ 30.000.000, stipulato in data 20.5.1991 tra la F.I.M. (FINANZIARIA ITALIANA MUTUI S.P.A., che poi aveva ceduto pro soluto i suoi crediti in blocco alla S.I.F.) e RI NI e LL UD. La opponente deduceva di non aver mai ricevuto l'importo di cui al suddetto contratto, essendosi limitata a sottoscrivere, unitamente al suo ex marito, LL UD, una richiesta di prestito, in realtà mai concessa dalla società finanziaria F.I.M.. In particolare, rilevava che: 1) sul documento prodotto a sostegno della domanda monitoria l'originaria somma di £ 20.000.000 era stata cancellata e corretta a penna in £ 30.000.000; 2) i conteggi di cui all'estratto conto depositato dalla società ricorrente erano errati e incomprensibili;
3) il credito si era estinto per prescrizione. Chiedeva, pertanto che fosse dichiarato nullo, inefficace e revocato il decreto ingiuntivo.La società opposta, costituendosi in giudizio, contestava l'opposizione, invocandone il rigetto. Con ordinanza del 10.10.2003 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
e con successiva ordinanza del 7.12.2004 veniva rigettata la richiesta di ammissione di prova testimoniale articolata dall'opponente. Con sentenza n. 247/2006, depositata il 28.2.2006 il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle spese di giudizio. Avverso detta sentenza proponeva appello RI NI deducendo: la nullità del contratto di mutuo per omessa "traditio" della somma mutuata ed erroneità della sentenza, quanto al ritenuto perfezionamento del contratto;
l'ammissibilità della prova testimoniale richiesta in ordine all'inesistenza del pagamento di cui all'atto di quietanza;
l'erroneità della decisione del primo giudice, quanto alla ritenuta tardività dell'eccezione di parziale remissione del debito;
la prescrizione del credito e l'inefficacia, ai fini dell'interruzione, dell'intervento spiegato dalla creditrice in data 13.4.1995, nella procedura esecutiva immobiliare n. 177/1994, in danno di RI NI;
l'erroneità della statuizione sulle spese. Chiedeva, pertanto, di accogliere l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 691/2002, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la CAIROLI FINANCE S.R.L., subentrata alla S.I.F., in quanto cessionaria dei crediti pro saluto, contestando il gravame e chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 160/2013, depositata 1'8.2.2013, la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata, condannando l'appellante alle spese del giudizio di secondo grado. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la DI sulla base di cinque motivi. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso RI NI, sulla base di 5 motivi. La intimata Cairoli Finance s.r.l. non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la «illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c. - violazione degli artt.1362, 1370, 1813, 2697 c.c.», là dove la Corte di merito ha ritenuto pienamente provato il diritto di credito azionato dalla società opposta. In particolare, la ricorrente contesta che il Giudice ha ritenuto provata la circostanza del trasferimento di denaro dal mutuante al mutuatario attraverso l'allegazione di controparte di una (a suo dire "presunta") quietanza di pagamento, contenuta nello stesso contratto di mutuo, che sarebbe stata rilasciata dai coniugi NI-UD al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo. Il Giudice di merito non ha ritenuto necessario controllare se la società opposta avesse fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto di credito, ossia di un valido contratto di mutuo stipulato tra le parti e la prova della traditi° rei, che poteva essere agevolmente fornita attraverso l'allegazione di un bonifico bancario su c/c o di qualsiasi altra prova idonea a dimostrare come materialmente la dazione di denaro sarebbe avvenuta.Invece, la Corte territoriale ha ritenuto, che in virtù della quietanza di pagamento contenuta nel corpo del contratto di mutuo, si fosse realizzata un'inversione dell'onere della prova, per cui l'asserito debitore avrebbe dovuto dimostrare la mancata dazione di denaro (pag. 5 sentenza impugnata: "in mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza, la stessa costituisce piena prova della avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo"). 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - La clausola contenuta nell'art. 1 del contratto di mutuo (trascritta nell'impugnata sentenza e nel ricorso) sancisce che: "La S.P.A. F.I.M. Finanziarina Italiana Mutui concede a titolo di mutuo a UD LL e NI RI la somma di L. 20.000.000 [poi scritto a penna 30.000.000], somma che viene ricevuta e accettata dalla parte mutuataria e che con la sottoscrizione del presente contratto ne rilascia quietanza". La Corte di merito - muovendo dalla premessa della natura reale del contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, sicchè la traditi° di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia espressamente dichiarato di averla ricevuta ed accettata rilasciandone quietanza (cfr. Cass. n. 14 del 2011) - sottolinea che la quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
per cui l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. n. 18882 del 2007). In piena coerenza con siffatti principi, del tutto corretamente il giudice di appello - "a fronte dell'inequivocabile e chiaro significato delle espressioni usate, la dichiarazione del mutuante, contenuta nell'articolo 1 del contratto di mutuo del 20 maggio 1991, di aver ricevuto e accettato la somma di £ 30.000.000 dalla parte mutuataria, e di rilasciarne quietanza in virtù della sottoscrizione del contratto, non può che essere qualificata come riconoscimento dell'avvenuta ricezione della somma di £ 30.000.000, di cui al contratto di mutuo" - ritiene che, "in mancanza di specifica impugnazione della predetta dichiarazione per errore di fatto o violenza", la suddetta dichiarazione "costituisce piena prova dell'avvenuta consegna della somma dal mutuante al mutuatario e, quindi, dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo" (sentenza impugnata pagg. 4 e 5). 1.3. - E' noto che nella interpretazione del contratto, l'accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche;
con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass.n. 1754 del 2006). Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 8909 del 2013; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003). 1.4. - Nella specie, procedendo ad una coordinata lettura della dichiarazione del mutuante contenuta nel sopra richiamato art. 1 del contratto inter partes, la Corte distrettuale, facendo propria l'interpretazione del giudice di prime cure, ha congruamente e logicamente (e quindi incensurabilmente) individuato la volontà espressa nella dichiarazione in esame clausola, ossia quella di dare conto dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo (v. sub 1.2.). La qual cosa rileva innanzitutto in termini di corretto riconoscimento della valenza sostanziale e probatoria della riasciata quietanza di pagamento, cui deve essere esclusa la portata di mera clausola di stile (in quanto asseritamente di contenuto generico: cfr. Cass. n. 18321 del 2016; Cass. n. 13792 del 2006). Tanto più che la consegna del denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditi° del danaro medesimo (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass. n. 17194 del 2015). Tali valutazioni si sottraggono al sindacato di legittimità, avendo la Corte territoriale proceduto alla ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale poste dagli artt. 1362 e 1363 c.c., sulla base dell'inequivoco tenore letterale e di una lettura della clausola in esame, ovviamente riferita anche al contenuto dell'accordo negoziale, con una motivazione esauriente ed immune da vizi logici. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'«illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. - violazione degli artt. 2698, 1469-bis, comma 3, n. 18, 1341 c.c.», giacché, anche se la clausola di cui all'art. 1 del presunto contratto di mutuo fosse interpretabile come vera e propria quietanza, questa, comunque celerebbe una violazione del divieto previsto dall'art. 2698 c.c. Osserva la ricorrente che è noto che il mutuante che agisce in giudizio per ottenere la restituzione della somma mutuata deve provare il titolo costitutivo del prestito e la traditi° rei, anch'essa condizione di esistenza del contratto e non semplice prova di un adempimento, visto che il contratto di mutuo è un contratto reale. Nella fattispecie, il mutuante, anziché fornire la prova dell'effettiva consegna del denaro, ha fatto firmare ai coniugi NI-UD un modulo prestampato del contratto di mutuo, nel quale è stata inserita dal predisponente una clausola che realizza l'inversione dell'onere della prova della traditio rei. Infatti, la clausola conterrebbe una confessione stragiudiziale che produce l'inversione dell'onere della prova, imponendo al mutuatario di provare che la consegna del denaro non sia avvenuta. Al contempo tale dichiarazione produce anche una maggiore difficoltà per la parte mutuataria nel fornire la prova, in quanto la quietanza di pagamento, inserita all'interno del contratto, quale confessione stragiudiziale, costituisce prova legale che può essere neutralizzata solo in presenza delle circostanze disciplinate dalla legge (art. 2732 c.c.). 2.1. - Il motivo non è fondato. 2.2. - Come sopra già rilevato, la quietanza non si configura quale clausola (anche se è contenuta all'interno di di una clausola) ma costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
sicché fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'art. 2732 cod. civ. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un.19888 del 2014, nonché in termini Cass. n. 26325 del 2008; Cass. n. 4196 del 2014). Non si tratta, dunque, di una clausola (o condizione), e tantomeno di una clausola che inverte l'onere della prova, ma di un atto che costituisce prova dell'avvenuto pagamento ad opera del mutuante: quanto infatti alla "prova contraria" spettante ai mutuatari, trattasi, all'evidenza, di espressione impropria per significare che - come è la regola desumibile dagli artt. 2697 e 1218 cod. civ. - una volta che il creditore abbia dato la prova del perfezionamento del contratto, spetta al debitore fornire la prova dell'adempimento (Cass. n. 9389 del 2016). Laddove, ancora, il fatto di dover provare per contro che la stessa sia dovuta ad errore, dolo, o violenza non significa invertire alcun onere prbatorio. 2.3. - La quietanza, dunuque, per sua natura non soggace al regime di invalidità dei patti in ordine all'inversione o modificazione dell'onere della prova di cui al richiamato art. 2698 c.c.; così come essa è estranea all'ambito di applicazione delle tutele previste per i contratti dei consumatori (art. 1469-bis c.c.) ovvero per le condizioni gnerali di contratto predisposte da uno dei contraenti e per le clausole vessatorie (art. 1341 c.c. e artt. 33 e segg. d.lgs. n. 206 del 2005), che quindi non possono dirsi violate. 3. - Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la «illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c. - violazione degli artt. 2735, 2732 c.c, artt. 111 e 24 Cost., 116 c.p.c.», in quanto la Corte non ha tenuto conto della circostanza che la quietanza dovrebbe essere considerata come confessione stragiudiziale resa a un terzo (liberamente apprezzabile dal Giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., dando adito solo a una presunzione iuris tantum), in quanto rilasciata alla F.I.M. s.p.a., e non alla S.I.F. s.r.I., società che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, né tanto meno alla Cairoli Finance s.r.I., attuale parte in causa, in quanto cessionaria pro soluto di tutti i crediti della S.I.F. s.r.l. Pertanto, la circostanza che il Giudice di secondo grado abbia ritenuto provata la circostanza della consegna del denaro attraverso una confessione, e quindi una prova, gli ha impedito di compiere una valutazione comparativa di tutte le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, non solo di quelle dell'asserita creditrice, ma anche dell'odierna ricorrente. 3.1. - Il motivo non è fondato. 3.2. - Nella specie si tratta di quietanza resa dalla parte al contraente che, per definizione non è un terzo. Invero, il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione (Cass. n. 4196 del 2014; nello stesso senso Cass. sez. un. n. 19888 del 2014, secondo cui la quietanza "tipica", essendo indirizzata al solvens, fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod. civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza). Né vale a contestare tale affermazione l'avvenuta cessione pro soluto del credito giacché essa trasferisce al cessionario la medesima posizione, sostanziale e processuale, del cedente. 3.3. - Viene così meno il presupposto in base al quale la ricorrente (affermata la libera apprezzabilità della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, determinate solo una presunzione iuris tantum) mira a pervenire, per il tramite della contestazione delle risultanze probatorie acquisite (o da acquisire) e della valutazione delle stesse operata dalla Corte d'appello, ad una generale rivalutazione del merito della decisione non consentita nella presente sede di legittimità (anche in ragione della marcata non autosufficienza del motivo), limitandosi la ricorrente ad esporre un'interpretazione del quadro probatorio a sé favorevole al solo fine di indurre il convincimento che l'adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbe giustificato la reiezione della domanda attorea (Cass. n. 3752 del 2018). 4. - Con il quarto motivo, la ricorrente deduce l'«illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c. - violazione dell'art.1342 c.c.», là dove la Corte d'Appello ha ritenuto che, con riferimento alla sostituzione dell'importo originario con quello di £ 30.000.000, dovesse ritenersi pienamente condivisibile la motivazione del primo Giudice secondo la quale, trattandosi di scrittura privata riconosciuta, la questione avrebbe richiesto la proposizione della querela di falso, che nella specie non si era avuta. La ricorrente ricorda che la medesima aveva sottoscritto un modulo prestampato, al quale erano stati aggiunti a penna alcuni dati, tra l'altro incoerenti. Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe violato il disposto dell'art. 1342 c.c., nella parte in cui stabilisce che le clausole contrattuali aggiunte a penna possono prevalere su quelle incompatibili contenute nel modello prestampato di contratto messo a disposizione dal predisponente, alle condizioni di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., e cioè con apposita sottoscrizione, pena l'invalidità, che opera automaticamente senza necessità di apposita procedura che accerti la falsità del documento. 4.1. - Il motivo è inammissibile.4.2. - Ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914 del 2015; Cass. n. 3887 del 2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass.n. 14784 del 2015; Cass. n. 13377 del 2015; Cass. n. 22607 del 2014). E comporta, tra l'altro, l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804 del 2016; Cass. n. 22254 del 2015). Invero, il motivo in esame risulta contorto nella formulazione ed oscuro nella riferibilità delle censure alla decisione impugnata e quindi non comprensibile. 5. - Con il quinto motivo, la ricorrente lameenta l'«Illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c. - violazione degli artt.2946-2943 c.c., 180-184 c.p.c. (prima della riforma)», in quanto il Giudice d'appello ha rigettato anche l'eccezione di prescrizione del credito vantato, formulata tempestivamente dall'opponente fin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e basata sulla constatazione che la S.I.F. s.r.l. depositò il ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 24.10.2002, quando ormai erano trascorsi più di 10 anni dalla stipulazione del presunto contratto di mutuo del 20.5.1991. Secondo il Giudice di merito si sarebbe verificata l'interruzione della prescrizione a causa dell'intervento realizzato nell'aprile 1995 dalla F.I.M. s.p.a. nella procedura esecutiva immobiliare n. 177/1994, pendente davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, a danno della ricorrente. Inoltre, viene rilevato che l'intervento del creditore non munito di titolo esecutivo non possa essere considerato come un fatto idoneo a causare l'interruzione della prescrizione. 5.1. - Il motivo non è fondato. 5.2. - Quanto al primo profilo (del rigetto della eccezione di prescrizione formulato della ricorrente), va rilevato che, poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione (Cass. sez. un. n. 15661).5.3. - Quanto al secondo profilo (della contestata efficacia interruttiva della prescrizione della domanda di intervento nella esecuzione da parte del creditore non munito di titolo esecutivo), la Corte di merito ha richiamato le affermazioni del giudice di legittimità, secondo cui, nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento costituisce una domanda proposta nel corso del giudizio, secondo l'espressione contenuta nel secondo comma dell'art. 2943 cod. civ., sicché dal momento in cui esso è presentato al momento in cui il processo esecutivo si chiude con l'approvazione del progetto d distribuzione del ricavato che provvede sulla domanda formulata con l'intervento la prescrizione non corre, come previsto dal secondo comma dell'art. 2945 dello stesso codice (Cass. n. 9679 del 1997). In conformità a siffatto principio, questa Corte ha ribadito che, nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. n. 26929 del 2014; conf. Cass. n. 11794 del 2008). Laddove, poi, la Corte di merito ha altresì precisato che (ai sensi dell'art. 499 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis) la domanda formulata dal creditore nell'ambito del giudizio esecutivo de quo, in quanto diretta nei confronti del debitore in un giudizio già pendente, doveva ritenersi "comunicata" al debitore mediante il deposito agli atti di quel processo, senza necessità di apposita notifica, ai fini della interruzione della prescrizione.6. - Il ricorso va dunque rigettato. Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della intimata Cairoli Finance s.r.l. Va viceversa emessa la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato