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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Sofia Amalfitano e Fabio Falanga ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Torre del Greco, Corso Vittorio Emanuele n. 175 – Viale Villa Comunale, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615
c.p.c.
ATTORE
E già , in p.l.r.p.t., (codice fiscale e partita IVA n. Controparte_1 CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, Via Cervantes n. 55/5, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato a mezzo pec il 9.03.2021, come da ricevute di accettazione e consegna allegate, il IG. conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la (già , in p.l.r.p.t. Controparte_1 CP_1
deducendo che: in data 25.2.2021 veniva notificato all'opponente atto di precetto per il pagamento
1 della somma complessiva di euro 34.980,01; presupposto della richiesta, il decreto ingiuntivo n.
1363/2019 del 25.2.2019 emesso dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Gomez De
Ayala e il decreto ingiuntivo n. 6299/2019 del 4.9.2019, emesso sempre dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Fralliciardi;
entrambi i decreti ingiuntivi venivano opposti dal IG.
con giudizi ancora pendenti presso il Tribunale di Napoli;
il medesimo atto di Parte_1
precetto veniva notificato anche alla IG.ra , obbligata in solido col con Controparte_2 Pt_1
riferimento al solo decreto ingiuntivo n. 6299/2019 del 4.9.2019; i pendenti procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi che costituiscono i titoli dell'atto di precetto sono ancora in fase istruttoria;
tra i motivi posti a fondamento delle predette opposizioni v'è l'usurarietà dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti che costituiscono l'oggetto del credito della CP_1
in particolare, i predetti finanziamenti, come meglio argomentato negli atti di citazione in
[...]
opposizione allegati, prevedevano un tasso di interesse fisso, per il periodo di ammortamento, e un tasso di mora fisso, pari al tasso corrispettivo maggiorato di 1,00 punto percentuale, da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento, che, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia).
L'opponente, pertanto, domandava, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dei decreti ingiuntivi nn. 1363/2019 e n. 6299/2019; nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di precetto per i motivi esposti nel corpo dell'atto; in subordine, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria, come quantificata nell'atto di precetto, attesa la mancanza dei documenti istruttori a sostegno della stessa e il diritto dell'opponente ad ottenere, ex art. 1815 c.c., la restituzione degli interessi usurari già liquidati;
con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 20.09.2021, si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t. la quale chiedeva, stante la manifesta inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione e ritenuta la causa matura per la decisione, riservarsi la causa a sentenza e rigettare integralmente l'opposizione, dichiarandone la inammissibilità ed infondatezza;
condannarsi l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice, con ordinanza dell'1.10.2021, rilevato che l'istanza di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. postula la sussistenza di gravi motivi, con riguardo ad entrambi i requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora e che quest'ultimo non poteva consistere nel paventato pericolo di inizio dell'esecuzione forzata, rigettava la formulata istanza di parte attrice.
2 Le parti, mediante il deposito di note scritte autorizzate dal giudice in sostituzione dell'udienza del
26.2.2025, precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, con atto di precetto, notificato a mezzo UNEP, con spedizione avvenuta in data 19.02.2021, giusto quanto evincibile dal timbro apposto alla relata di notifica, ricevuto da in data 27.02.2021 e da in data Parte_1 Controparte_2
23.2.2021, come da avvisi di ricevimento allegati, la in p.l.r.p.t., intimava Controparte_1
e faceva precetto al IG. , in forza del decreto ingiuntivo n. 1363/2019 la complessiva Parte_1
somma di euro 21.924,24, oltre interessi legali da determinarsi sul complessivo importo di euro
17.430,96 a far data dal 13.02.2021 sino al soddisfo. Parimenti intimava e faceva precetto al IG.
e alla IG.ra , in forza del decreto ingiuntivo n. 6299/2019, la Parte_1 Controparte_2
complessiva somma di euro 13.055,77, oltre interessi legali da determinarsi sul complessivo importo di euro 10.185,17 a far data dal 13.02.2021 sino al soddisfo. La parte intimante premetteva, infatti, che il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dalla aveva emesso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 1363/2019 del 25.02.2019, successivamente emendato dall'errore materiale in data 6.3.2019, con il quale veniva ingiunto al IG. di pagare la somma di euro Parte_1
20.798,24, oltre interessi legali da determinarsi sull'importo di euro 16.814,46, a far data dal
15.08.2018 sino al soddisfo per l'esposizione debitoria derivante dal contratto n. 14131816, nonché oltre interessi legali da determinarsi sull'importo di euro 616,50 a far data dall'1.07.2018, sino al soddisfo, per l'esposizione debitoria derivante dal contratto n. 18144945, unitamente alle spese e competenze della procedura monitoria. Evidenziava che detto decreto era stato notificato al debitore unitamente al provvedimento di correzione di errore materiale in data 15.3.2019, avverso il quale era stata proposta opposizione. Detto decreto ingiuntivo, nel proc. n. 13269/2019 r.g. veniva dichiarato esecutorio, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., munito successivamente di formula esecutiva in data
2.12.2019. Il medesimo istante, premetteva che il Tribunale di Napoli, con altro decreto ingiuntivo,
n. 6299/2019 aveva ingiunto al IG. e alla IG.ra il pagamento, Parte_1 Controparte_2
in solido tra loro, della somma di euro 11.731,47, oltre interessi legali;
decreto ingiuntivo poi notificato al IG. in data 13/09/2019 e ad in data 16/09/2019, Parte_1 Controparte_2
verso il quale era stata proposta opposizione. Nel relativo giudizio, iscritto al numero 27164/2019 r.g. del Tribunale di Napoli, con provvedimento del 09/10/2020, detto decreto era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. e munito di formula esecutiva in data
30/10/2020.
Con decreto ingiuntivo n. 1363/2019 del 25/02/2019, emesso all'esito del giudizio monitorio iscritto al n. 5050/2019, il Tribunale di Napoli, letto il ricorso presentato, ingiungeva a il Parte_1
3 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 20.798,24 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio. Detto decreto è stato poi oggetto di correzione di errore materiale con provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione del 06/03/2019, nella parte relativa ai dati anagrafici dell'ingiunto. A fondamento del ricorso monitorio, la deduceva di essere creditrice del IG. CP_1 CP_1 Parte_1
della somma di euro 20.000,94 per rate scadute e non pagate, residuo capitale ed interessi, come da estratto conto e lista movimenti. Evidenziava, in particolare, che tale esposizione conseguiva al mancato pagamento delle rate relative al finanziamento del prestito personale, contraddistinto con n.
14131816, richiesto in data 25/09/2014 dal SI dell'importo di 31.649,84, il cui importo Pt_1
di euro 1.649,84 era stato versato direttamente alla compagnia assicurativa per il pagamento anticipato della polizza sottoscritta dal cliente. Evidenziava che in ragione delle condizioni regolatrici del rapporto, il prestatario si era impegnato a restituire l'importo finanziato mediante il versamento di
84 rate mensili consecutive, tramite SDD dell'importo di euro 529,58 cadauna, con scadenza dal
15/10/2014 al 15/09/2021, secondo il piano di ammortamento stabilito. Evidenziava, inoltre, che la era, altresì, creditrice di della somma di euro 797,30, per rate scadute e CP_1 Parte_1
non pagate, residuo capitale di interessi, come da estratto conto e lista movimenti e che tale esposizione conseguiva al mancato pagamento delle rate relative al finanziamento del prestito finalizzato, contraddistinto con n. 18144945, richiesto in data 26/09/2017 da per il Parte_1
tramite della Tufano RE s.r.l. della somma di euro 879,99, per procedere all'acquisto di uno smartphone. In ragione delle condizioni regolatrici del rapporto, il prestatario si impegnava a restituire l'importo finanziato mediante il versamento di 20 rate mensili consecutive tramite SDD, dell'importo di euro 43,99 cadauna, con scadenza dal 30/01/2018 al 30/08/2019, secondo il piano di ammortamento stabilito e che in ragione dei prolungati ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento la ricorrente si era vista costretta a comunicare al debitore la decadenza dal beneficio del termine e richiedere rimborso in un'unica soluzione dell'intero credito vantato con nota del
14/08/2018, con riferimento al contratto n. 14131816, e con nota del 30.06.2018 in riferimento al contratto n. 18144945. Non avendo il debitore adempiuto, nonostante i successivi invii rivolti, dato atto che la aveva assunto nuova denominazione che non si traduceva nell'estinzione del CP_1
precedente soggetto, ritenendo, inoltre, fornita la prova del credito, si ricorreva al fine di ottenere il provvedimento monitorio. Il ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente al pedissequo decreto, alla procura alle liti, al provvedimento di correzione dell'errore materiale, risultano notificati al SI
a mani della moglie capace e convivente in data 15/03/2019. Parte_1
Con decreto ingiuntivo n. 6299/2019 del 4/09/2019, emesso all'esito del giudizio monitorio iscritto al n. 24132/2019 r.g., il Tribunale di Napoli, letto il ricorso presentato dalla Controparte_1
4 ingiungeva a e di pagare, in solido tra loro, in favore della Parte_1 Controparte_2
ricorrente, la somma di euro 11.731,47, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi, nonché le spese del procedimento monitorio. A fondamento del ricorso monitorio, la educeva Controparte_1
di essere creditrice del SI , nonché della IG.ra , della Parte_1 Controparte_2
somma di euro 11.731,47 per rate scadute e non pagate, residuo capitale ed interessi, come da estratto conto e lista movimenti. Evidenziava, in particolare, che tale esposizione conseguiva al mancato pagamento delle rate relative al finanziamento del prestito personale, contraddistinto con n.
17571061, richiesto in data 3/05/2017 dal SI con l'intervento in veste di coobbligata Pt_1 della IG.ra , dell'importo di 11.512,00, il cui importo di euro 1.512,00 era stato Controparte_2
versato direttamente alla compagnia assicurativa per il pagamento anticipato della polizza sottoscritta dai clienti. Evidenziava che in ragione delle condizioni regolatrici del rapporto i debitori si erano impegnati a restituire l'importo finanziato mediante il versamento di 84 rate mensili consecutive, tramite SDD dell'importo di euro 219,40 cadauna, con scadenza dal 15/6/2017 al 15/05/2024, secondo il piano di ammortamento stabilito. Rappresentava che in ragione dei prolungati ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento la ricorrente si era vista costretta a comunicare al debitore la decadenza dal beneficio del termine e richiedere rimborso in un'unica soluzione dell'intero credito vantato con nota del 15/10/2018. Non avendo il debitore adempiuto, nonostante i successivi invii rivolti, ritenendo, inoltre, fornita la prova del credito, la ricorreva al fine di ottenere il CP_1
provvedimento monitorio. Il ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente al pedissequo decreto, alla procura alle liti, al provvedimento di correzione dell'errore materiale, risultano notificati al SI
a mani della moglie in data 13/09/2019, come da ricevuta allegata. Parte_1
Con ordinanza del 9.10.2020, il Tribunale di Napoli, nel relativo giudizio di opposizione, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 6299/2019, che veniva munito di formula esecutiva in data 30.10.2022.
Con ordinanza del 22.11.2019, il Tribunale di Napoli, nel relativo giudizio di opposizione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1363/2019 cui veniva, dunque, apposta formula esecutiva in data 2.12.2019.
Il IG. , nella qualità di richiedente, e la IG.ra , nella qualità di Parte_1 Controparte_2
coobbligata, stipulavano con in data 3.5.2017, contratto di prestito personale Controparte_1
n. 17571061. Da detto contratto risulta che l'importo veniva richiesto per , per un Parte_2
ammontare di euro 10.000,00 richiesto e per un totale di credito pari a 11.512,00, di cui euro 1.512,00 quale costo del premio di polizza n. 35499Q. Nella sezione relativa al costo totale del credito, pari ad euro 7.074,96, risulta che euro 6.687,60 erano dovuti per interessi, euro 16,00 per imposta di bollo sul contratto, euro 126,00 per totale spese di incasso e di gestione pratica, euro 3,35 per spese di invio
5 comunicazioni periodiche, euro 12,00 per imposta di bollo su comunicazioni periodiche, euro 230,00 per spese di istruttoria finanziate, per un totale dovuto pari a € 18.586,96. Nel contratto di finanziamento era stato convenuto un taeg pari a 15,94% e un teg pari a 15,86%. Il finanziamento era da rimborsarsi in 84 rate dell'importo di € 219,40 cadauna ad un Tan fisso di 13,90%, da versarsi il
15 di ogni mese, dal 15 giugno 2017 e mediante rimborso tramite SDD. In particolare, nella sezione dedicata alle rate si specifica l'applicazione dell'articolo 1194 c.c., ossia la corresponsione da parte del cliente di interessi e/o spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprendeva una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese e, indipendentemente dalla modalità di pagamento, era maggiorata delle spese di incasso e di gestione pratica nella misura indicata nel box “costi del credito”. L'importo della prima rata avrebbe incluso gli oneri fiscali applicati al contratto nella misura indicata, nonché il costo di produzione e invio carnet bollettini postali, qualora il cliente lo avesse prescelto, oltre al costo dell'invio annuale delle comunicazioni periodiche di trasparenza. Si specifica che il taeg, pari al 15,94%, era stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed includendo, oltre agli interessi calcolati al
TAN indicato, le seguenti spese: le spese di istruttoria finanziate pari a 230,00 €, l'imposta di bollo applicata al contratto pari a 16,00 €, le spese di incasso e di gestione pratica pari a 1,50 euro al mese, le spese di invio di ciascuna comunicazione periodica di trasparenza pari a 0,56 euro, ove prevista l'imposta di bollo applicata a ciascuna comunicazione periodica di trasparenza pari a € 2,00. Nel contratto si specifica che in caso di decadenza dal beneficio del termine sarebbero stati addebitati al cliente gli importi: indennizzo a seguito di interventi di recupero stragiudiziale: 5% della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente eIGibile, per interventi legali in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da gli interessi mensili di mora al tasso dell'1%, calcolati CP_1
sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente eIGibile. Si specifica che il tasso degli interessi di mora non poteva essere modificato in presenza di nessuna condizione. Nelle condizioni di contratto all'art. 12, rubricato “decadenza del beneficio del termine risoluzione del contratto” si specifica che avrebbe potuto comunicare al cliente la decadenza dal beneficio CP_1
del termine o la risoluzione del contratto nei seguenti casi: ritardato o mancato pagamento di una o più rate, pagamento parziale di uno o più rate, mancata comunicazione di qualsiasi variazione dei dati forniti indicati nel contratto, falsa dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite e indicate nel contratto, accertamento di protesti cambiari, decreti ingiuntivi o azioni esecutive a carico del cliente, diminuzione delle garanzie prestate, mancata prestazione delle garanzie promesse. Il contratto si sarebbe inteso risolto di diritto se dopo la conclusione del contratto, ma prima CP_1
dell'erogazione dell'importo previsto, verificava che il cliente o il coobbligato o garante non avevano fornito la documentazione anagrafica e/o reddituale richiesta da avevano fornito CP_1
6 documentazione falsa o contraffatta. A seguito della decadenza dal beneficio del termine il cliente avrebbe dovuto versare a in un'unica soluzione gli interessi maturati relativi alle rate scadute CP_1
e non pagate, gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente eIGibile nella misura indicata nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che costituivano il frontespizio del contratto, il capitale residuo e nella misura indicata nelle informazioni europee, gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale e interventi legali. Il Contratto risulta sottoscritto, anche nella sezione relativa al trattamento dei dati personali, tanto dal quanto dalla IG.ra . Pt_1 CP_2
All'esito del giudizio iscritto al n. 13269/2019 r.g., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1363/2019 emesso in data 24.02.2019 e pubblicato in data 25.02.2019, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il d.i. opposto, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite. In parte motiva, l'autorità giudiziaria esponeva che parte opponente non aveva contestato o negato la documentazione sottoscritta, ritenendo, peraltro, che la contestazione sul superamento dei tassi soglia fosse generica.
Il CTU ha preliminarmente constatato che non era disponibile nei fascicoli di parte il contratto relativo al prestito personale n°14131816 del 25/09/2014 di € 31.649,84, né quello relativo al prestito finalizzato all'acquisto di smartphone n. 18144945 del 26/09/2017, richiesto per il tramite della
Tufano RE SRL, concesso per complessivi 879,79; mentre era disponibile ed è stato esaminato il contratto relativo al prestito personale n°17571061 del 03/05/2017 di €11.512,00. Pertanto, considerato che, preliminarmente, veniva richiesto al CTU di accertare la sussistenza o meno dell'usurarietà originaria dei tassi applicati ai finanziamenti oggetto di causa e che tale verifica richiedeva la consultazione dei contratti di finanziamento, l'analisi peritale si riferiva al solo contratto di finanziamento n. 17571061 del 03/05/2017. Con riferimento a detto ultimo contratto, il CTU rilevava i seguenti dati dal contratto: “- DATA DI STIPULA: 03/05/2017; - IMPORTO FINANZIATO: euro 11.512,00; - TIPOLOGIA AMMORTAMENTO: "alla francese", ossia prevede un rimborso a rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
-
PREAMMORTAMENTO: non previsto;
- DURATA: 84 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 15/06/2017; - IMPORTO RATA
MENSILE: €219,40; - METODO DI PAGAMENTO: addebito SDD - TAN pattuito: 13,90% - fisso;
-
TEG indicato in contratto: 15,86%; - TAEG indicato in contratto: 15,94%, calcolato tenuto conto delle seguenti spese pattuite: spese di istruttoria finanziate pari ad €230,00; spese di imposta di bollo applicate al contratto pari ad €16,00; spese di incasso e gestione pratica pari ad €1,50/mese (totale
7 €126,00); spese di invio di ciascuna comunicazione periodica di trasparenza pari ad €0,56; ove prevista, l'imposta di bollo applicata a ciascuna comunicazione periodica di trasparenza pari ad
€2,00- TASSO DI MORA: per ritardati pagamenti per primo insoluto è pari al 12% dell'importo scaduto;
per ciascuno dei successivi insoluti, al 20% dell'importo scaduto. Ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare la conformità dei seguenti parametri rispetto ai limiti imposti dalla legge:- TAEG dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite;
- Valore alla stipula del tasso di interesse da applicare in caso di ritardato paga- mento della rata (anche detto tasso di mora).”
Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di usura, il consulente ha constatato che il
“tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 13,90%. Sono state considerate le spese iniziali e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime, riferite alle spese di istruttoria, ammontano a complessivi €230,00, mentre le seconde, riferite alle spese di incasso e gestione pratica, incidono su ogni rata per euro 1,50”. Sicché, applicata la relativa formula, il CTU è pervenuto ad un
TAEG pari al 15,867%, che così determinato risultava inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca
d'Italia per il periodo 01/04/2017 - 30/06/2017, per le operazioni classificate come crediti personali, come risultante dal Decreto ministeriale prot. DT 24126 – 27/03/2017 acquisito dal medesimo consulente e allegato nel fascicolo. Dal contratto di finanziamento, il CTU ha poi rilevato che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 12,00%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 03/05/2017, risultava inferiore al tasso soglia rilevato da
Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati.
Il consulente, dunque, nel rispondere ai quesiti posti dal giudice ha così concluso: “non è stato possibile accertare la sussistenza di usura ab origine in riferimento al prestito personale n°14131816 del 25/09/2014 di €31.649,84, in quanto non è disponibile il contratto sottoscritto tra le parti;
- non
è stato possibile accertare la sussistenza di usura ab origine in riferimento al prestito finalizzato
n°18144945 del 26/09/2017, richiesto per il tramite della Tufano RE SRL, concesso per complessivi € 879,79, in quanto non è disponibile il contratto sottoscritto tra le parti;
- sulla base dell'analisi del contratto sottoscritto tra le parti, relativo al prestito personale n°17571061 del
03/05/2017 di €11.512,00, è stata accertata la non sussistenza di usura ab origine, in quanto si è calcolato un TAEG pari al 15,867%, ossia inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2017 - 30/06/2017, per le operazioni classificate come crediti personali, come risultante dal Decreto ministeriale prot. DT 24126 – 27/03/2017 (allegato 2). Inoltre, per quanto attiene il tasso di mora stabilito nella misura del 12%, risulta essere inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati. Viste le verifiche effettuate
8 in merito alle condizioni pattuite e all'usurarietà del contratto oggetto del presente lavoro, il CTU non rileva le condizioni secondo le quali sarebbe opportuno calcolare il credito di parte opponente per rimborso degli interessi usurari, in quanto non si è riscontrato il superamento del tasso soglia di riferimento, ossia quello vigente al momento di stipula del contratto ex L. n. 108/96 e relativi D.M.”
Va preliminarmente osservato che il debitore può proporre l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con cui contesta l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata ovvero, ex art. 617 avverso gli atti esecutivi.
Da ciò discende che va preliminarmente chiarito che il giudice di merito deve qualificare l'azione sulla base di un'analisi sostanziale del petitum e della causa petendi, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti (cfr. ex plurimis Cass. 17 settembre 2007 n. 19331, Cass. 10 febbraio 2010 n.
3012, Cass. 14 novembre 2011 n.23794). Al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13381 del 26 maggio 2017).
L'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, prima dell'inizio del processo esecutivo, ossia prima della notificazione del pignoramento, ai sensi degli artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., si propongono entrambe con atto di citazione. Tuttavia, la prima ha ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, mentre la seconda la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto e deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dei medesimi.
Nel caso di specie, la domanda proposta si configura in parte quale opposizione agli atti esecutivi ed in parte come opposizione all'esecuzione.
Precisamente, nella parte in cui ha ad oggetto la contestazione della regolarità formale del precetto, per mancata trascrizione della procura alle liti nella copia notificata da parte del procuratore dell'opponente, rientra nell'alveo applicativo dell'art. 617 comma 1 c.p.c. ed è ammissibile.
L'atto di precetto opposto, infatti, è stato notificato agli opponenti in data 25.02.21 e l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, datato 09.03.21, è stato notificato ai sensi della legge n.53 del 1994, il 09.03.21, con conseguente ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta nel rispetto del termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 comma 1 c.p.c.
La parte che ha ad oggetto la contestazione delle poste di debito precettate e l'esistenza di un contro credito per ottenere il rimborso ex art. 1815 c.c. degli interessi usurari già liquidati, rientra nell'alveo dell'art. 615 c.c.
Tanto chiarito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per i seguenti motivi.
9 Riguardo alla prima doglianza di parte opponente relativa alla mancata trascrizione nella copia notificata della procura alle liti conferita dalla si osserva come la Controparte_1
giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia fornito in più occasioni chiarimenti, evidenziando che la mancata trascrizione della procura sulla copia notificata dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto, dovendosi anzi rilevare come la disposizione di cui all'art. 125 c.p.c., comma 1, - che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti – non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nello stesso ed è valida anche se non trascritta nella copia notificata (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31/03/2006, n.7611; Cass. 4/9/2002,
n.12888; Cass. 29/4/1993, n.5028). La procura alle liti è richiesta affinché il difensore possa esercitare lo jus postulandi in rappresentanza della parte che la ha conferita e non è necessario che ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell'atto notificata alla controparte, occorrendo invece che la procura figuri sull'originale dell'atto stesso depositato in cancelleria, perché risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall'art. 125 c.p.c comma 2 (cfr. già citata Cass., Civ., Sez. III,
31/03/2006, n.7611, secondo cui “la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto perché la disposizione di cui all'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. - che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata”).
Parimenti infondata è la lamentata mancata elezione di domicilio presso il Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. L'art. 480, comma 3, c.p.c. prevede un meccanismo di individuazione della competenza per territorio in ordine all'opposizione preventiva all'esecuzione, sulla base di una indicazione del creditore intimante, che nell'atto di precetto deve effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune del giudice competente per l'esecuzione. Diversamente da quanto enunciato da parte opponente l'omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio non è motivo di nullità del precetto, ma ha la conseguenza di spostare la competenza del giudice dell'opposizione al precetto davanti al giudice del luogo in cui il precetto sarà notificato, e la parte istante che non ha dichiarato la residenza o il domicilio riceverà le notificazioni nella fase esecutiva presso la cancelleria del giudice del luogo in cui ha notificato il precetto (Cfr. Cass., Sez. III, 11/05/1989, n.2151) . Ed ancora, “l'omessa dichiarazione di residenza
o elezione di domicilio non costituisce una difformità dell'atto dal modello individuato dal precetto normativo, ma una facoltà del creditore intimante, ed è una situazione espressamente regolata dalla legge, che ne fa conseguire la competenza del giudice del luogo di notifica del precetto per l'opposizione preventiva (nonché la possibilità di notificare l'opposizione presso la Cancelleria di
10 quest'ultimo giudice, senza alterare la parità processuale tra le parti)” (Cass., Ord., n.8024 del
22.3.2021).
Venendo all'esame del terzo motivo di doglianza, ossia l'asserita violazione della normativa sulla privacy per aver la notificato l'atto di precetto, contenente due diverse pretese CP_1 creditorie, l'una nei confronti del IG. e relativa al D.I. n.1363/2019 del 25.2.2019, Parte_1
l'altra nei confronti del medesimo e della garante e relativa al D.I. n.6299/2019 Controparte_2
del 4.9.2019, notificato anche alla IG.ra , violando la vigente normativa, poiché Controparte_2 quest'ultima estranea al primo rapporto debitorio, la censura è destituita di fondamento.
Infatti due sono le considerazioni che emergono: la prima circostanza da tenere presente è che sia il debitore che la IG.ra hanno fornito il proprio consenso al trattamento dei dati Controparte_2 personali all'atto della stipula del contratto di prestito con la la seconda, è che, a CP_1 seguito dell'adeguamento del codice privacy alle regole dettate dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (GDPR), uno dei casi in cui non è necessario il consenso è l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte. Ma la notifica del precetto alla persona che ha prestato garanzia
è un atto necessario per informarlo dell'avvio dell'azione esecutiva e per metterlo in condizioni di adempiere o di tutelare ed esercitare i propri diritti.
L'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte di eIGenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio. Unica condizione richiesta è che l'utilizzazione dei dati personali sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità (in tal senso Cass., Sez. III, 03/04/2014, n.7783).
In definitiva non incide sull'an della pretesa creditoria né sulla regolarità formale del precetto la dedotta violazione della normativa sulla privacy, che, ove effettivamente sussistente, potrà eventualmente assumere rilievo, qualora l'interessato intenda promuovere azione per danni, così come, d'altra parte, si è riservato di fare.
Parte opponente ha poi evidenziato la mancata allegazione di documenti comprovanti le poste di debito precettate. Tale eccezione non può essere accolta. Invero, i decreti ingiuntivi n.1363/2019 del
25.02.2019, per l'importo di € 21.924,24, e n.6299/2019 del 04.09.2019, per l'importo di € 13.055,77, emessi entrambi dal Tribunale di Napoli e dichiarati esecutivi nell'ambito dei due giudizi di opposizione a decreto e muniti di formula esecutiva, sui quali il precetto impugnato fonda la sua ragione giuridica, risultano acquisiti agli atti.
In merito all'ultima censura sollevata da parte opponente e relativa all'esistenza di un controcredito derivante da interessi usurari liquidati, è stata disposta apposita CTU.
La Consulenza Tecnica ha, innanzitutto, accertato il mancato riscontro nei fascicoli di parte del contratto relativo al prestito personale n° 14131816 del 25/09/2014 di € 31.649,84, ed al contratto
11 relativo al prestito n° 18144945 del 26/09/2017 di € 879,79, ragione per cui l'analisi peritale è riferibile al solo contratto di prestito personale n° 17571061 del 03/05/2017 di € 11.512,00, documento reperibile agli atti.
La parte attrice che ritiene che un contratto di finanziamento contenga clausole relative a interessi usurari ha l'onere di produrlo. Questo documento è fondamentale per l'analisi tecnica e la valutazione della legittimità degli interessi pattuiti. L'attore/opponente deve allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr. da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/20222,
n.290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n.560; Tribunale Ivrea, 07/09/20121, n.836; Corte di
Appello L'Aquila, 20/07/2021, n.1146). In ragione di ciò, alla dedotta applicazione di interessi usurari, deve fare riscontro la specifica allegazione dei presupposti dell'usura e la produzione tempestiva della documentazione idonea a consentirne l'accertamento. Tale allegazione specifica e produzione tempestiva, nella fattispecie, sono mancate, né tantomeno l'attrice ha formulato, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., evidenziando, peraltro, che esso presenta carattere residuale ed è comunque subordinato alla prova del tentativo infruttuoso dell'istante di acquisire la documentazione richiesta.
Inoltre, come chiarito da una recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1763 del
17/01/2024), “nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza”.
Tanto precisato, dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio, relativamente al contratto per il quale è stata rinvenuta la documentazione utile alla risposta ai quesiti formulati, emerge che “è stata accertata la non sussistenza di usura ab origine, in quanto si è calcolato un TAEG pari al 15,867%, ossia inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2017 – 30/06/2017, per le operazioni classificate come crediti personali, come risultante dal Decreto ministeriale prot. DT
24126 – 27/03/2017… Inoltre, per quanto attiene il tasso di mora” “stabilito nella misura del 12%, risulta essere inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati”.
In conseguenza di tale valutazione si condivide anche la risposta al secondo quesito, per cui “il CTU non rileva le condizioni secondo le quali sarebbe opportuno calcolare il credito di parte opponente
12 per rimborso degli interessi usurari, in quanto non si è riscontrato il superamento del tasso soglia di riferimento, ossia quello vigente al momento di stipula del contratto ex L. n.108/96 e relativi D.M.”.
Non si ritiene di accogliere, infine, la richiesta di applicazione dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, atteso che la condanna per responsabilità aggravata presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno. In altri termini, è sanzionata la condotta di colui che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè, abusando del diritto di azione e impiegando il processo per fini che esulano dal suo scopo tipico.
L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass. Civ., Sez. Unite, Ordinanza 16/09/2021,
n.25041).
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto dalla lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sull'antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass civ., Sez. III, Ordinanza 30/09/2021, n.26545; cfr. anche Cass. 20/07/2023,
n.216667).
Non ritenendosi provato il presupposto soggettivo comune ad entrambe le ipotesi menzionate, va disattesa la richiesta di accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del
13/08/2022 (scaglione da € 26.001 a € 52.000), seguono la soccombenza di parte attrice.
Parimenti a carico di quest'ultima vanno poste le spese della CTU espletata.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 327/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese della CTU espletata a carico di parte attrice lì 29.5.25 Pt_3
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Sofia Amalfitano e Fabio Falanga ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Torre del Greco, Corso Vittorio Emanuele n. 175 – Viale Villa Comunale, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615
c.p.c.
ATTORE
E già , in p.l.r.p.t., (codice fiscale e partita IVA n. Controparte_1 CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, Via Cervantes n. 55/5, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato a mezzo pec il 9.03.2021, come da ricevute di accettazione e consegna allegate, il IG. conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la (già , in p.l.r.p.t. Controparte_1 CP_1
deducendo che: in data 25.2.2021 veniva notificato all'opponente atto di precetto per il pagamento
1 della somma complessiva di euro 34.980,01; presupposto della richiesta, il decreto ingiuntivo n.
1363/2019 del 25.2.2019 emesso dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Gomez De
Ayala e il decreto ingiuntivo n. 6299/2019 del 4.9.2019, emesso sempre dal Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott.ssa Fralliciardi;
entrambi i decreti ingiuntivi venivano opposti dal IG.
con giudizi ancora pendenti presso il Tribunale di Napoli;
il medesimo atto di Parte_1
precetto veniva notificato anche alla IG.ra , obbligata in solido col con Controparte_2 Pt_1
riferimento al solo decreto ingiuntivo n. 6299/2019 del 4.9.2019; i pendenti procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi che costituiscono i titoli dell'atto di precetto sono ancora in fase istruttoria;
tra i motivi posti a fondamento delle predette opposizioni v'è l'usurarietà dei tassi di interesse applicati ai finanziamenti che costituiscono l'oggetto del credito della CP_1
in particolare, i predetti finanziamenti, come meglio argomentato negli atti di citazione in
[...]
opposizione allegati, prevedevano un tasso di interesse fisso, per il periodo di ammortamento, e un tasso di mora fisso, pari al tasso corrispettivo maggiorato di 1,00 punto percentuale, da applicarsi in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento, che, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia).
L'opponente, pertanto, domandava, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dei decreti ingiuntivi nn. 1363/2019 e n. 6299/2019; nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di precetto per i motivi esposti nel corpo dell'atto; in subordine, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria, come quantificata nell'atto di precetto, attesa la mancanza dei documenti istruttori a sostegno della stessa e il diritto dell'opponente ad ottenere, ex art. 1815 c.c., la restituzione degli interessi usurari già liquidati;
con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 20.09.2021, si costituiva in giudizio la in p.l.r.p.t. la quale chiedeva, stante la manifesta inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione e ritenuta la causa matura per la decisione, riservarsi la causa a sentenza e rigettare integralmente l'opposizione, dichiarandone la inammissibilità ed infondatezza;
condannarsi l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice, con ordinanza dell'1.10.2021, rilevato che l'istanza di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. postula la sussistenza di gravi motivi, con riguardo ad entrambi i requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora e che quest'ultimo non poteva consistere nel paventato pericolo di inizio dell'esecuzione forzata, rigettava la formulata istanza di parte attrice.
2 Le parti, mediante il deposito di note scritte autorizzate dal giudice in sostituzione dell'udienza del
26.2.2025, precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, con atto di precetto, notificato a mezzo UNEP, con spedizione avvenuta in data 19.02.2021, giusto quanto evincibile dal timbro apposto alla relata di notifica, ricevuto da in data 27.02.2021 e da in data Parte_1 Controparte_2
23.2.2021, come da avvisi di ricevimento allegati, la in p.l.r.p.t., intimava Controparte_1
e faceva precetto al IG. , in forza del decreto ingiuntivo n. 1363/2019 la complessiva Parte_1
somma di euro 21.924,24, oltre interessi legali da determinarsi sul complessivo importo di euro
17.430,96 a far data dal 13.02.2021 sino al soddisfo. Parimenti intimava e faceva precetto al IG.
e alla IG.ra , in forza del decreto ingiuntivo n. 6299/2019, la Parte_1 Controparte_2
complessiva somma di euro 13.055,77, oltre interessi legali da determinarsi sul complessivo importo di euro 10.185,17 a far data dal 13.02.2021 sino al soddisfo. La parte intimante premetteva, infatti, che il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dalla aveva emesso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 1363/2019 del 25.02.2019, successivamente emendato dall'errore materiale in data 6.3.2019, con il quale veniva ingiunto al IG. di pagare la somma di euro Parte_1
20.798,24, oltre interessi legali da determinarsi sull'importo di euro 16.814,46, a far data dal
15.08.2018 sino al soddisfo per l'esposizione debitoria derivante dal contratto n. 14131816, nonché oltre interessi legali da determinarsi sull'importo di euro 616,50 a far data dall'1.07.2018, sino al soddisfo, per l'esposizione debitoria derivante dal contratto n. 18144945, unitamente alle spese e competenze della procedura monitoria. Evidenziava che detto decreto era stato notificato al debitore unitamente al provvedimento di correzione di errore materiale in data 15.3.2019, avverso il quale era stata proposta opposizione. Detto decreto ingiuntivo, nel proc. n. 13269/2019 r.g. veniva dichiarato esecutorio, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., munito successivamente di formula esecutiva in data
2.12.2019. Il medesimo istante, premetteva che il Tribunale di Napoli, con altro decreto ingiuntivo,
n. 6299/2019 aveva ingiunto al IG. e alla IG.ra il pagamento, Parte_1 Controparte_2
in solido tra loro, della somma di euro 11.731,47, oltre interessi legali;
decreto ingiuntivo poi notificato al IG. in data 13/09/2019 e ad in data 16/09/2019, Parte_1 Controparte_2
verso il quale era stata proposta opposizione. Nel relativo giudizio, iscritto al numero 27164/2019 r.g. del Tribunale di Napoli, con provvedimento del 09/10/2020, detto decreto era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. e munito di formula esecutiva in data
30/10/2020.
Con decreto ingiuntivo n. 1363/2019 del 25/02/2019, emesso all'esito del giudizio monitorio iscritto al n. 5050/2019, il Tribunale di Napoli, letto il ricorso presentato, ingiungeva a il Parte_1
3 pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 20.798,24 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del procedimento monitorio. Detto decreto è stato poi oggetto di correzione di errore materiale con provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione del 06/03/2019, nella parte relativa ai dati anagrafici dell'ingiunto. A fondamento del ricorso monitorio, la deduceva di essere creditrice del IG. CP_1 CP_1 Parte_1
della somma di euro 20.000,94 per rate scadute e non pagate, residuo capitale ed interessi, come da estratto conto e lista movimenti. Evidenziava, in particolare, che tale esposizione conseguiva al mancato pagamento delle rate relative al finanziamento del prestito personale, contraddistinto con n.
14131816, richiesto in data 25/09/2014 dal SI dell'importo di 31.649,84, il cui importo Pt_1
di euro 1.649,84 era stato versato direttamente alla compagnia assicurativa per il pagamento anticipato della polizza sottoscritta dal cliente. Evidenziava che in ragione delle condizioni regolatrici del rapporto, il prestatario si era impegnato a restituire l'importo finanziato mediante il versamento di
84 rate mensili consecutive, tramite SDD dell'importo di euro 529,58 cadauna, con scadenza dal
15/10/2014 al 15/09/2021, secondo il piano di ammortamento stabilito. Evidenziava, inoltre, che la era, altresì, creditrice di della somma di euro 797,30, per rate scadute e CP_1 Parte_1
non pagate, residuo capitale di interessi, come da estratto conto e lista movimenti e che tale esposizione conseguiva al mancato pagamento delle rate relative al finanziamento del prestito finalizzato, contraddistinto con n. 18144945, richiesto in data 26/09/2017 da per il Parte_1
tramite della Tufano RE s.r.l. della somma di euro 879,99, per procedere all'acquisto di uno smartphone. In ragione delle condizioni regolatrici del rapporto, il prestatario si impegnava a restituire l'importo finanziato mediante il versamento di 20 rate mensili consecutive tramite SDD, dell'importo di euro 43,99 cadauna, con scadenza dal 30/01/2018 al 30/08/2019, secondo il piano di ammortamento stabilito e che in ragione dei prolungati ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento la ricorrente si era vista costretta a comunicare al debitore la decadenza dal beneficio del termine e richiedere rimborso in un'unica soluzione dell'intero credito vantato con nota del
14/08/2018, con riferimento al contratto n. 14131816, e con nota del 30.06.2018 in riferimento al contratto n. 18144945. Non avendo il debitore adempiuto, nonostante i successivi invii rivolti, dato atto che la aveva assunto nuova denominazione che non si traduceva nell'estinzione del CP_1
precedente soggetto, ritenendo, inoltre, fornita la prova del credito, si ricorreva al fine di ottenere il provvedimento monitorio. Il ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente al pedissequo decreto, alla procura alle liti, al provvedimento di correzione dell'errore materiale, risultano notificati al SI
a mani della moglie capace e convivente in data 15/03/2019. Parte_1
Con decreto ingiuntivo n. 6299/2019 del 4/09/2019, emesso all'esito del giudizio monitorio iscritto al n. 24132/2019 r.g., il Tribunale di Napoli, letto il ricorso presentato dalla Controparte_1
4 ingiungeva a e di pagare, in solido tra loro, in favore della Parte_1 Controparte_2
ricorrente, la somma di euro 11.731,47, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi, nonché le spese del procedimento monitorio. A fondamento del ricorso monitorio, la educeva Controparte_1
di essere creditrice del SI , nonché della IG.ra , della Parte_1 Controparte_2
somma di euro 11.731,47 per rate scadute e non pagate, residuo capitale ed interessi, come da estratto conto e lista movimenti. Evidenziava, in particolare, che tale esposizione conseguiva al mancato pagamento delle rate relative al finanziamento del prestito personale, contraddistinto con n.
17571061, richiesto in data 3/05/2017 dal SI con l'intervento in veste di coobbligata Pt_1 della IG.ra , dell'importo di 11.512,00, il cui importo di euro 1.512,00 era stato Controparte_2
versato direttamente alla compagnia assicurativa per il pagamento anticipato della polizza sottoscritta dai clienti. Evidenziava che in ragione delle condizioni regolatrici del rapporto i debitori si erano impegnati a restituire l'importo finanziato mediante il versamento di 84 rate mensili consecutive, tramite SDD dell'importo di euro 219,40 cadauna, con scadenza dal 15/6/2017 al 15/05/2024, secondo il piano di ammortamento stabilito. Rappresentava che in ragione dei prolungati ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento la ricorrente si era vista costretta a comunicare al debitore la decadenza dal beneficio del termine e richiedere rimborso in un'unica soluzione dell'intero credito vantato con nota del 15/10/2018. Non avendo il debitore adempiuto, nonostante i successivi invii rivolti, ritenendo, inoltre, fornita la prova del credito, la ricorreva al fine di ottenere il CP_1
provvedimento monitorio. Il ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente al pedissequo decreto, alla procura alle liti, al provvedimento di correzione dell'errore materiale, risultano notificati al SI
a mani della moglie in data 13/09/2019, come da ricevuta allegata. Parte_1
Con ordinanza del 9.10.2020, il Tribunale di Napoli, nel relativo giudizio di opposizione, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 6299/2019, che veniva munito di formula esecutiva in data 30.10.2022.
Con ordinanza del 22.11.2019, il Tribunale di Napoli, nel relativo giudizio di opposizione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1363/2019 cui veniva, dunque, apposta formula esecutiva in data 2.12.2019.
Il IG. , nella qualità di richiedente, e la IG.ra , nella qualità di Parte_1 Controparte_2
coobbligata, stipulavano con in data 3.5.2017, contratto di prestito personale Controparte_1
n. 17571061. Da detto contratto risulta che l'importo veniva richiesto per , per un Parte_2
ammontare di euro 10.000,00 richiesto e per un totale di credito pari a 11.512,00, di cui euro 1.512,00 quale costo del premio di polizza n. 35499Q. Nella sezione relativa al costo totale del credito, pari ad euro 7.074,96, risulta che euro 6.687,60 erano dovuti per interessi, euro 16,00 per imposta di bollo sul contratto, euro 126,00 per totale spese di incasso e di gestione pratica, euro 3,35 per spese di invio
5 comunicazioni periodiche, euro 12,00 per imposta di bollo su comunicazioni periodiche, euro 230,00 per spese di istruttoria finanziate, per un totale dovuto pari a € 18.586,96. Nel contratto di finanziamento era stato convenuto un taeg pari a 15,94% e un teg pari a 15,86%. Il finanziamento era da rimborsarsi in 84 rate dell'importo di € 219,40 cadauna ad un Tan fisso di 13,90%, da versarsi il
15 di ogni mese, dal 15 giugno 2017 e mediante rimborso tramite SDD. In particolare, nella sezione dedicata alle rate si specifica l'applicazione dell'articolo 1194 c.c., ossia la corresponsione da parte del cliente di interessi e/o spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprendeva una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese e, indipendentemente dalla modalità di pagamento, era maggiorata delle spese di incasso e di gestione pratica nella misura indicata nel box “costi del credito”. L'importo della prima rata avrebbe incluso gli oneri fiscali applicati al contratto nella misura indicata, nonché il costo di produzione e invio carnet bollettini postali, qualora il cliente lo avesse prescelto, oltre al costo dell'invio annuale delle comunicazioni periodiche di trasparenza. Si specifica che il taeg, pari al 15,94%, era stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed includendo, oltre agli interessi calcolati al
TAN indicato, le seguenti spese: le spese di istruttoria finanziate pari a 230,00 €, l'imposta di bollo applicata al contratto pari a 16,00 €, le spese di incasso e di gestione pratica pari a 1,50 euro al mese, le spese di invio di ciascuna comunicazione periodica di trasparenza pari a 0,56 euro, ove prevista l'imposta di bollo applicata a ciascuna comunicazione periodica di trasparenza pari a € 2,00. Nel contratto si specifica che in caso di decadenza dal beneficio del termine sarebbero stati addebitati al cliente gli importi: indennizzo a seguito di interventi di recupero stragiudiziale: 5% della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente eIGibile, per interventi legali in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da gli interessi mensili di mora al tasso dell'1%, calcolati CP_1
sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente eIGibile. Si specifica che il tasso degli interessi di mora non poteva essere modificato in presenza di nessuna condizione. Nelle condizioni di contratto all'art. 12, rubricato “decadenza del beneficio del termine risoluzione del contratto” si specifica che avrebbe potuto comunicare al cliente la decadenza dal beneficio CP_1
del termine o la risoluzione del contratto nei seguenti casi: ritardato o mancato pagamento di una o più rate, pagamento parziale di uno o più rate, mancata comunicazione di qualsiasi variazione dei dati forniti indicati nel contratto, falsa dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite e indicate nel contratto, accertamento di protesti cambiari, decreti ingiuntivi o azioni esecutive a carico del cliente, diminuzione delle garanzie prestate, mancata prestazione delle garanzie promesse. Il contratto si sarebbe inteso risolto di diritto se dopo la conclusione del contratto, ma prima CP_1
dell'erogazione dell'importo previsto, verificava che il cliente o il coobbligato o garante non avevano fornito la documentazione anagrafica e/o reddituale richiesta da avevano fornito CP_1
6 documentazione falsa o contraffatta. A seguito della decadenza dal beneficio del termine il cliente avrebbe dovuto versare a in un'unica soluzione gli interessi maturati relativi alle rate scadute CP_1
e non pagate, gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente eIGibile nella misura indicata nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che costituivano il frontespizio del contratto, il capitale residuo e nella misura indicata nelle informazioni europee, gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale e interventi legali. Il Contratto risulta sottoscritto, anche nella sezione relativa al trattamento dei dati personali, tanto dal quanto dalla IG.ra . Pt_1 CP_2
All'esito del giudizio iscritto al n. 13269/2019 r.g., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1363/2019 emesso in data 24.02.2019 e pubblicato in data 25.02.2019, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il d.i. opposto, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite. In parte motiva, l'autorità giudiziaria esponeva che parte opponente non aveva contestato o negato la documentazione sottoscritta, ritenendo, peraltro, che la contestazione sul superamento dei tassi soglia fosse generica.
Il CTU ha preliminarmente constatato che non era disponibile nei fascicoli di parte il contratto relativo al prestito personale n°14131816 del 25/09/2014 di € 31.649,84, né quello relativo al prestito finalizzato all'acquisto di smartphone n. 18144945 del 26/09/2017, richiesto per il tramite della
Tufano RE SRL, concesso per complessivi 879,79; mentre era disponibile ed è stato esaminato il contratto relativo al prestito personale n°17571061 del 03/05/2017 di €11.512,00. Pertanto, considerato che, preliminarmente, veniva richiesto al CTU di accertare la sussistenza o meno dell'usurarietà originaria dei tassi applicati ai finanziamenti oggetto di causa e che tale verifica richiedeva la consultazione dei contratti di finanziamento, l'analisi peritale si riferiva al solo contratto di finanziamento n. 17571061 del 03/05/2017. Con riferimento a detto ultimo contratto, il CTU rilevava i seguenti dati dal contratto: “- DATA DI STIPULA: 03/05/2017; - IMPORTO FINANZIATO: euro 11.512,00; - TIPOLOGIA AMMORTAMENTO: "alla francese", ossia prevede un rimborso a rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
-
PREAMMORTAMENTO: non previsto;
- DURATA: 84 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 15/06/2017; - IMPORTO RATA
MENSILE: €219,40; - METODO DI PAGAMENTO: addebito SDD - TAN pattuito: 13,90% - fisso;
-
TEG indicato in contratto: 15,86%; - TAEG indicato in contratto: 15,94%, calcolato tenuto conto delle seguenti spese pattuite: spese di istruttoria finanziate pari ad €230,00; spese di imposta di bollo applicate al contratto pari ad €16,00; spese di incasso e gestione pratica pari ad €1,50/mese (totale
7 €126,00); spese di invio di ciascuna comunicazione periodica di trasparenza pari ad €0,56; ove prevista, l'imposta di bollo applicata a ciascuna comunicazione periodica di trasparenza pari ad
€2,00- TASSO DI MORA: per ritardati pagamenti per primo insoluto è pari al 12% dell'importo scaduto;
per ciascuno dei successivi insoluti, al 20% dell'importo scaduto. Ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare la conformità dei seguenti parametri rispetto ai limiti imposti dalla legge:- TAEG dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite;
- Valore alla stipula del tasso di interesse da applicare in caso di ritardato paga- mento della rata (anche detto tasso di mora).”
Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di usura, il consulente ha constatato che il
“tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 13,90%. Sono state considerate le spese iniziali e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime, riferite alle spese di istruttoria, ammontano a complessivi €230,00, mentre le seconde, riferite alle spese di incasso e gestione pratica, incidono su ogni rata per euro 1,50”. Sicché, applicata la relativa formula, il CTU è pervenuto ad un
TAEG pari al 15,867%, che così determinato risultava inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca
d'Italia per il periodo 01/04/2017 - 30/06/2017, per le operazioni classificate come crediti personali, come risultante dal Decreto ministeriale prot. DT 24126 – 27/03/2017 acquisito dal medesimo consulente e allegato nel fascicolo. Dal contratto di finanziamento, il CTU ha poi rilevato che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 12,00%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 03/05/2017, risultava inferiore al tasso soglia rilevato da
Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati.
Il consulente, dunque, nel rispondere ai quesiti posti dal giudice ha così concluso: “non è stato possibile accertare la sussistenza di usura ab origine in riferimento al prestito personale n°14131816 del 25/09/2014 di €31.649,84, in quanto non è disponibile il contratto sottoscritto tra le parti;
- non
è stato possibile accertare la sussistenza di usura ab origine in riferimento al prestito finalizzato
n°18144945 del 26/09/2017, richiesto per il tramite della Tufano RE SRL, concesso per complessivi € 879,79, in quanto non è disponibile il contratto sottoscritto tra le parti;
- sulla base dell'analisi del contratto sottoscritto tra le parti, relativo al prestito personale n°17571061 del
03/05/2017 di €11.512,00, è stata accertata la non sussistenza di usura ab origine, in quanto si è calcolato un TAEG pari al 15,867%, ossia inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2017 - 30/06/2017, per le operazioni classificate come crediti personali, come risultante dal Decreto ministeriale prot. DT 24126 – 27/03/2017 (allegato 2). Inoltre, per quanto attiene il tasso di mora stabilito nella misura del 12%, risulta essere inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati. Viste le verifiche effettuate
8 in merito alle condizioni pattuite e all'usurarietà del contratto oggetto del presente lavoro, il CTU non rileva le condizioni secondo le quali sarebbe opportuno calcolare il credito di parte opponente per rimborso degli interessi usurari, in quanto non si è riscontrato il superamento del tasso soglia di riferimento, ossia quello vigente al momento di stipula del contratto ex L. n. 108/96 e relativi D.M.”
Va preliminarmente osservato che il debitore può proporre l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con cui contesta l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata ovvero, ex art. 617 avverso gli atti esecutivi.
Da ciò discende che va preliminarmente chiarito che il giudice di merito deve qualificare l'azione sulla base di un'analisi sostanziale del petitum e della causa petendi, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti (cfr. ex plurimis Cass. 17 settembre 2007 n. 19331, Cass. 10 febbraio 2010 n.
3012, Cass. 14 novembre 2011 n.23794). Al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13381 del 26 maggio 2017).
L'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, prima dell'inizio del processo esecutivo, ossia prima della notificazione del pignoramento, ai sensi degli artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., si propongono entrambe con atto di citazione. Tuttavia, la prima ha ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, mentre la seconda la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto e deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dei medesimi.
Nel caso di specie, la domanda proposta si configura in parte quale opposizione agli atti esecutivi ed in parte come opposizione all'esecuzione.
Precisamente, nella parte in cui ha ad oggetto la contestazione della regolarità formale del precetto, per mancata trascrizione della procura alle liti nella copia notificata da parte del procuratore dell'opponente, rientra nell'alveo applicativo dell'art. 617 comma 1 c.p.c. ed è ammissibile.
L'atto di precetto opposto, infatti, è stato notificato agli opponenti in data 25.02.21 e l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, datato 09.03.21, è stato notificato ai sensi della legge n.53 del 1994, il 09.03.21, con conseguente ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta nel rispetto del termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 comma 1 c.p.c.
La parte che ha ad oggetto la contestazione delle poste di debito precettate e l'esistenza di un contro credito per ottenere il rimborso ex art. 1815 c.c. degli interessi usurari già liquidati, rientra nell'alveo dell'art. 615 c.c.
Tanto chiarito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata per i seguenti motivi.
9 Riguardo alla prima doglianza di parte opponente relativa alla mancata trascrizione nella copia notificata della procura alle liti conferita dalla si osserva come la Controparte_1
giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia fornito in più occasioni chiarimenti, evidenziando che la mancata trascrizione della procura sulla copia notificata dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto, dovendosi anzi rilevare come la disposizione di cui all'art. 125 c.p.c., comma 1, - che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti – non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nello stesso ed è valida anche se non trascritta nella copia notificata (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31/03/2006, n.7611; Cass. 4/9/2002,
n.12888; Cass. 29/4/1993, n.5028). La procura alle liti è richiesta affinché il difensore possa esercitare lo jus postulandi in rappresentanza della parte che la ha conferita e non è necessario che ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell'atto notificata alla controparte, occorrendo invece che la procura figuri sull'originale dell'atto stesso depositato in cancelleria, perché risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall'art. 125 c.p.c comma 2 (cfr. già citata Cass., Civ., Sez. III,
31/03/2006, n.7611, secondo cui “la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto perché la disposizione di cui all'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. - che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata”).
Parimenti infondata è la lamentata mancata elezione di domicilio presso il Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. L'art. 480, comma 3, c.p.c. prevede un meccanismo di individuazione della competenza per territorio in ordine all'opposizione preventiva all'esecuzione, sulla base di una indicazione del creditore intimante, che nell'atto di precetto deve effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune del giudice competente per l'esecuzione. Diversamente da quanto enunciato da parte opponente l'omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio non è motivo di nullità del precetto, ma ha la conseguenza di spostare la competenza del giudice dell'opposizione al precetto davanti al giudice del luogo in cui il precetto sarà notificato, e la parte istante che non ha dichiarato la residenza o il domicilio riceverà le notificazioni nella fase esecutiva presso la cancelleria del giudice del luogo in cui ha notificato il precetto (Cfr. Cass., Sez. III, 11/05/1989, n.2151) . Ed ancora, “l'omessa dichiarazione di residenza
o elezione di domicilio non costituisce una difformità dell'atto dal modello individuato dal precetto normativo, ma una facoltà del creditore intimante, ed è una situazione espressamente regolata dalla legge, che ne fa conseguire la competenza del giudice del luogo di notifica del precetto per l'opposizione preventiva (nonché la possibilità di notificare l'opposizione presso la Cancelleria di
10 quest'ultimo giudice, senza alterare la parità processuale tra le parti)” (Cass., Ord., n.8024 del
22.3.2021).
Venendo all'esame del terzo motivo di doglianza, ossia l'asserita violazione della normativa sulla privacy per aver la notificato l'atto di precetto, contenente due diverse pretese CP_1 creditorie, l'una nei confronti del IG. e relativa al D.I. n.1363/2019 del 25.2.2019, Parte_1
l'altra nei confronti del medesimo e della garante e relativa al D.I. n.6299/2019 Controparte_2
del 4.9.2019, notificato anche alla IG.ra , violando la vigente normativa, poiché Controparte_2 quest'ultima estranea al primo rapporto debitorio, la censura è destituita di fondamento.
Infatti due sono le considerazioni che emergono: la prima circostanza da tenere presente è che sia il debitore che la IG.ra hanno fornito il proprio consenso al trattamento dei dati Controparte_2 personali all'atto della stipula del contratto di prestito con la la seconda, è che, a CP_1 seguito dell'adeguamento del codice privacy alle regole dettate dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (GDPR), uno dei casi in cui non è necessario il consenso è l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte. Ma la notifica del precetto alla persona che ha prestato garanzia
è un atto necessario per informarlo dell'avvio dell'azione esecutiva e per metterlo in condizioni di adempiere o di tutelare ed esercitare i propri diritti.
L'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte di eIGenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio. Unica condizione richiesta è che l'utilizzazione dei dati personali sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità (in tal senso Cass., Sez. III, 03/04/2014, n.7783).
In definitiva non incide sull'an della pretesa creditoria né sulla regolarità formale del precetto la dedotta violazione della normativa sulla privacy, che, ove effettivamente sussistente, potrà eventualmente assumere rilievo, qualora l'interessato intenda promuovere azione per danni, così come, d'altra parte, si è riservato di fare.
Parte opponente ha poi evidenziato la mancata allegazione di documenti comprovanti le poste di debito precettate. Tale eccezione non può essere accolta. Invero, i decreti ingiuntivi n.1363/2019 del
25.02.2019, per l'importo di € 21.924,24, e n.6299/2019 del 04.09.2019, per l'importo di € 13.055,77, emessi entrambi dal Tribunale di Napoli e dichiarati esecutivi nell'ambito dei due giudizi di opposizione a decreto e muniti di formula esecutiva, sui quali il precetto impugnato fonda la sua ragione giuridica, risultano acquisiti agli atti.
In merito all'ultima censura sollevata da parte opponente e relativa all'esistenza di un controcredito derivante da interessi usurari liquidati, è stata disposta apposita CTU.
La Consulenza Tecnica ha, innanzitutto, accertato il mancato riscontro nei fascicoli di parte del contratto relativo al prestito personale n° 14131816 del 25/09/2014 di € 31.649,84, ed al contratto
11 relativo al prestito n° 18144945 del 26/09/2017 di € 879,79, ragione per cui l'analisi peritale è riferibile al solo contratto di prestito personale n° 17571061 del 03/05/2017 di € 11.512,00, documento reperibile agli atti.
La parte attrice che ritiene che un contratto di finanziamento contenga clausole relative a interessi usurari ha l'onere di produrlo. Questo documento è fondamentale per l'analisi tecnica e la valutazione della legittimità degli interessi pattuiti. L'attore/opponente deve allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (cfr. da ultimi, Tribunale Perugia, sez. II, 28/02/20222,
n.290; Corte di Appello Perugia, 01/10/2021, n.560; Tribunale Ivrea, 07/09/20121, n.836; Corte di
Appello L'Aquila, 20/07/2021, n.1146). In ragione di ciò, alla dedotta applicazione di interessi usurari, deve fare riscontro la specifica allegazione dei presupposti dell'usura e la produzione tempestiva della documentazione idonea a consentirne l'accertamento. Tale allegazione specifica e produzione tempestiva, nella fattispecie, sono mancate, né tantomeno l'attrice ha formulato, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., evidenziando, peraltro, che esso presenta carattere residuale ed è comunque subordinato alla prova del tentativo infruttuoso dell'istante di acquisire la documentazione richiesta.
Inoltre, come chiarito da una recente pronuncia di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1763 del
17/01/2024), “nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza”.
Tanto precisato, dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio, relativamente al contratto per il quale è stata rinvenuta la documentazione utile alla risposta ai quesiti formulati, emerge che “è stata accertata la non sussistenza di usura ab origine, in quanto si è calcolato un TAEG pari al 15,867%, ossia inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/04/2017 – 30/06/2017, per le operazioni classificate come crediti personali, come risultante dal Decreto ministeriale prot. DT
24126 – 27/03/2017… Inoltre, per quanto attiene il tasso di mora” “stabilito nella misura del 12%, risulta essere inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati”.
In conseguenza di tale valutazione si condivide anche la risposta al secondo quesito, per cui “il CTU non rileva le condizioni secondo le quali sarebbe opportuno calcolare il credito di parte opponente
12 per rimborso degli interessi usurari, in quanto non si è riscontrato il superamento del tasso soglia di riferimento, ossia quello vigente al momento di stipula del contratto ex L. n.108/96 e relativi D.M.”.
Non si ritiene di accogliere, infine, la richiesta di applicazione dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, atteso che la condanna per responsabilità aggravata presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno. In altri termini, è sanzionata la condotta di colui che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè, abusando del diritto di azione e impiegando il processo per fini che esulano dal suo scopo tipico.
L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass. Civ., Sez. Unite, Ordinanza 16/09/2021,
n.25041).
“La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto dalla lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sull'antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (Cass civ., Sez. III, Ordinanza 30/09/2021, n.26545; cfr. anche Cass. 20/07/2023,
n.216667).
Non ritenendosi provato il presupposto soggettivo comune ad entrambe le ipotesi menzionate, va disattesa la richiesta di accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del
13/08/2022 (scaglione da € 26.001 a € 52.000), seguono la soccombenza di parte attrice.
Parimenti a carico di quest'ultima vanno poste le spese della CTU espletata.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 327/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese della CTU espletata a carico di parte attrice lì 29.5.25 Pt_3
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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