Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6138 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 1.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 08/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6138/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_2 C.F._1 atti, dall'Avv. E. Caridi;
CONTRO
, anche in qualità di mandatario di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A.M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P. P. CP_3
Cianci, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Romano,
[...] in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.12.2024 la ricorrente in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249015641986000, notificata a mezzo pec il 5.11.2024, in relazione alla cartella di pagamento n. 09420190019860750000 e agli avvisi di addebito nn.
39420170003582341000, 39420180001452220000, 39420180001540667000,
39420180003110145000, 39420190000650678000, 39420190000970421000,
In particolare, oltre a rilevare l'omessa notifica dei suindicati atti, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche con riguardo al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento previo accertamento dell'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva di _2
, ha rilevato la tardività della domanda la quale, esperita altresì ex art. 615 c.p.c., comporterebbe
[...] un aggiramento del disposto dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che, oltre a rilevare la Controparte_6 correttezza della notifica a mezzo pec degli atti dell' in ragione della legittimità dell'indirizzo CP_4 email del mittente, ha evidenziato l'attualità del credito contributivo rappresentando l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito in giudizio l' che ha rilevato la tardività della domanda ex art. 24, comma 5, CP_3
d.lgs. 46/99, nonché, in ordine alla prescrizione, l'attribuibilità di ogni forma di eventuale responsabilità all' quale ente incaricato della riscossione. Controparte_4
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di _2
non essendo presente in atti prova della cessione del credito.
[...]
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Con riguardo alla notifica a mezzo pec degli atti interruttivi della prescrizione da parte dell'
[...]
, va osservato come alcuna eccezione sia stata mossa dalla ricorrente nell'atto CP_4 introduttivo del giudizio sicchè l'ente è incorso in errore nell'argomentare sul tema Controparte_7
nella propria memoria di costituzione e risposta.
In ogni caso giova osservare che l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, d.l. 1983/2016, convertito in l. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile
e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005,
n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)".
Appare evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI-PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente.
Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla è previsto dall'60, D.P.R.
600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397). CP_ Nella specie, ferma restando la prova, fornita dall' e dall' sulla Controparte_4
notifica degli avvisi di addebito e della cartella opposta, dalle allegazioni prodotte in atti, nello specifico dall'intimazione di pagamento n. 09420209003492222000, notificata a mezzo pec il
12.02.2020, e n. 09420239007275344000, notificata via pec il 26.07.2023, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alla cartella e agli avvisi di addebito opposti.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 55/14, modificato dal DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di
CP_ lite che si liquidano in favore di ognuno dei resistenti, e CP_3 Controparte_4
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in €. 2.690,00 per spese e onorari,
[...]
oltre accessori come per legge. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 08/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo