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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 24.3.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 10488 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, con gli avv.ti Arcangelo Sannicandro e Salvatore Terlizzi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Luigi Lorusso)
RESISTENTE
Fatto e diritto
1.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, deve darsi atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, in ragione del pagamento della trattenuta operata sul Tfr maturato dalla ricorrente, oggetto del presente ricorso (cfr. note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente per l'odierna udienza).
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
1.1.Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass.
Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass.
S.U. 28.9.2000 n. 1048; Cass. 19160/07).
2.Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
CP_
3.Nel caso di specie, la ricorrente aveva chiesto la condanna dell resistente al pagamento della differenza sul Tfr maturato, sul quale erano state operate trattenute pari ad € 3.413,79 a titolo di compensazioni di importi erogati alla stessa a titolo di prestazioni temporanee.
L , nella propria memoria di costituzione, ha dedotto che aveva riesaminato le domande di Ds CP_3
Agr 2001 e 2002 con conseguenziale rigetto delle stesse ed accertamento dell'indebito n. 12020141 relativo alla Ds Agr 2001 per l'importo di € 1.706,76 e dell'indebito n. 12021218 relativo alla Ds
Agr 2002 per l'importo di € 1.707,03, oggetto entrambi del presente giudizio.
Successivamente, con disposizione n° 310001-25-0031 del 27/02/2025, avente ad oggetto:
“Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 16/09/2015, ha disposto “l'annullamento del provvedimento in oggetto Annullamento indebito n. 12021218 e indebito n. 12020141 e restituzione somme trattenute” ( cfr doc. 03 autotutela allegato al fascicolo di parte resistente). Pertanto, si è provveduto ad annullare l'indebito n. 12021218 e l'indebito n.
12020141 relativi alla Ds Agr 2001 e Ds Agr 2002 ed è stato predisposto il rimborso della somma trattenuta pari ad € 3.413,79 con data valuta 11.03.2025.
Con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il pagamento disposto, associandosi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Così raggiunta, nel caso specifico, la prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell in data CP_3
successiva al deposito (27.11.2024) ed alla notifica del ricorso introduttivo (8.1.2025) -nonché decorso il termine per la definizione in via amministrativa dell'istanza- si stima equo ed opportuno porre a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri minimi stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.312,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Arcangelo Sannicandro e Salvatore
Terlizzi.
Foggia, 24.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli