Sentenza breve 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 10/03/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2026, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato SI De LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento della Prefettura di Bari - Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari - cod. pratica P-BA/L/N/2025/100088, notificato in data 20.11.2025 a mezzo pec al sottoscritto difensore, ove veniva decretato il rigetto dell'istanza
de qua, rifiutando così la possibilità che il lavoratore convertisse il proprio permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. NZ ND e uditi per le parti i difensori SI De LI per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio per il Ministero intimato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in data 17 gennaio 2025 ha chiesto la conversione del proprio titolo di soggiorno da stagionale a subordinato.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari in data 30 giugno 2025, ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 in cui ha osservato che “Dalla data di ingresso in Italia alla presentazione dell’istanza, non risulta svolta una prestazione lavorativa media di 13 giornate mensili (settore agricoltura), per un totale di 39 giornate in tre mesi. Si evidenzia altresì che non è stato possibile visualizzare il durc dal portale INAIL, in quanto la richiesta è stata annullata poiché il c.f. non risulta presente negli archivi”.
Nonostante la successiva memoria inviata in data 10 luglio 2025 dal difensore dello straniero, l’Amministrazione (Ispettorato territoriale del Lavoro-ITL), reiterava parere negativo osservando che “…in quanto, dalla data di ingresso in Italia (18/4/2024) alla data di presentazione dell’istanza in esame (17/01/2025), non risulta svolta una prestazione lavorativa media di 13 giornate mensili (settore agricoltura), per un totale di 39 giornate in tre mesi, come previsto dalle circolari di riferimento (in tal senso circolare congiunta Min. Interno; Min Lavoro, Min Agricoltura; Min Turismo reg. prot. n. 5969 del 27/10/2023 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10 del 05.05.2025) Considerate le 41 giornate lavorative svolte in 4 mesi (aprile luglio 2024), non sussiste il suddetto requisito di ammissibilità alla procedura di conversione”.
A seguito di ulteriori osservazioni presentare dall’interessato, l’Ispettorato ha emesso un terzo parere negativo: “…in quanto, dalla data di ingresso in Italia (18/4/2024) alla data di presentazione dell’istanza in esame (17/1/2025), non risulta svolta una prestazione lavorativa media di 13 giornate mensili (settore agricoltura), per un totale di 39 giornate in tre mesi, come previsto dalle circolari di riferimento (in tal senso circolare congiunta Min. Interno; Min Lavoro, Min Agricoltura; Min Turismo reg. prot. n. 5969 del 27/10/2023 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10 del 05.05.2025). Considerate le 41 giornate lavorative svolte in 4 mesi (aprile luglio 2024), non
sussiste il suddetto requisito di ammissibilità alla procedura di conversione. Le giornate vengono calcolate nel mese solare (periodo dal primo all’ultimo giorno del mese) per cui calcolando che il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-ha lavorato 8 giorni nel mese di aprile 2024, 15 giorni nel mese di maggio 2024, 12 giorni nel mese di giugno 2024, 8 giorni a luglio 2024, 0 giorni ad agosto 2024, 5 giorni a settembre 2024, 0 giorni ad ottobre 2024, 0 giorni a novembre 2024, 5 giorni a dicembre 2024 e sommando le giornate nei mesi in cui ha lavorato di più (15+12+8=35) non si raggiunge il requisito minimo delle 39 giornate nei tre mesi precedenti alla data della domanda di conversione. Non si possono tener conto delle giornate svolte nei 90 giorni e cioè delle giornate a cavallo fra un mese e l’altro”;
Quindi con provvedimento notificato il 20.11.2025 la Prefettura di Bari, recependo il parere dell’Ispettorato de quo , ha respinto l’istanza dallo stesso presentata.
Lo straniero, quindi, con ricorso depositato in data 27 gennaio 2026, ha impugnato il suddetto provvedimento di diniego chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1) violazione e falsa applicazione del D. Lgs 286/98 – Difetto di istruttoria;
2) Violazione art. 4 della Costituzione italiana;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea
4) Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di
fatto e di diritto;
5) Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità;
6) Violazione art. 8 CEDU.
Il ricorrente sarebbe in possesso del requisito della prestazione lavorativa media di almeno 13 gg. mensili nei tre mesi lavorativi (per un tot. 39 gg.), così come previsto dalla circolare 5969 del 27.10.2023, poiché per trimestre si deve intendere un periodo equivalente a circa 90 gg.
Sul punto, la Prefettura di Bari avrebbe errato nel ritenere che il ricorrente non aveva svolto 39 giornate lavorative nell’arco di tre mesi, requisito previsto dalla circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023;
In base al principio di ragionevolezza la Pubblica Amministrazione dovrebbe adottare un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire, supportato da appropriata motivazione e che tenga conto dell’interesse primario (nella fattispecie il lavoro), degli interessi con cui questo può venire in conflitto e di tutte le circostanze di fatto.
Il rispetto del principio di proporzionalità imporrebbe alla Pubblica Amministrazione di adottare la soluzione idonea e necessaria, comportante il minor sacrificio possibile per le posizioni dei privati coinvolti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una possibile decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti per una decisione con sentenza in forma semplificata.
1. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 24, comma 10, TUI, così come modificato dal D.L. n. 145/2024, il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
2. Tale disposizione non si attaglia pienamente alla fattispecie del lavoro agricolo, per cui, con una circolare congiunta il Ministero dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo (datata 27.10.2023) hanno chiarito che “...con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale…” .
La ratio di tale specificazione contenuta nella circolare ministeriale è da individuare anche nell’obiettivo di evitare fenomeni di abuso dell'istituto della conversione del permesso di soggiorno da parte di soggetti che potrebbero altrimenti beneficiarne senza aver svolto neppure per un breve periodo l'attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato (cfr. T.A.R. per le Marche 3 settembre 2018, n. 580; T.A.R. per la Lombardia, Sez. II, 27 giugno 2019 n. 1505) e di valutare in concreto la situazione.
In senso analogo, la giurisprudenza - tra cui, da ultimo, anche quella di questo Tribunale - ha chiarito che la disposizione normativa di cui all’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998, subordina la conversione del permesso di lavoro stagionale ai seguenti requisiti di natura sostanziale: “1) capienza delle quote fissate dal Decreto Flussi annuale [requisito oggi non più necessario in forza della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 6), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, n.d.r.]; 2) presenza di un'offerta di lavoro subordinato; 3) svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi (corrispondenti, nel settore dell'agricoltura, a 39 giornate nel trimestre, con una media di 13 giorni per ogni mese) dopo il primo ingresso in Italia. I suddetti presupposti devono tutti essere presenti al tempo in cui viene proposta la domanda di conversione (così, da ultimo, la sentenza del T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 319/2025, che richiama, a sua volta, T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 854/2018 e n. 40/2020; T.A.R. per l’Emilia Romagna, sentenza n. 653/2025).
3. La fattispecie in esame richiede alcune precisazioni attesa la sua peculiarità, in quanto il ricorrente risulta essere entrato in Italia il 18.4.2024 ed è stato assunto con decorrenza dal 20.4.2025 – per il periodo stagionale - come da documentazione allegata; circostanza che non è oggetto di contestazione.
Dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il titolare dell’azienda, il richiedente è stato assunto e ha lavorato (anche se non continuativamente) durante il periodo stagionale di 9 mesi.
In particolare secondo le deduzioni di parte ricorrente (non oggetto di specifica contestazione in questa sede), facendo decorrere il periodo trimestrale dal 20.4.2025 (primo giorno di lavoro effettivo), egli avrebbe svolto le seguenti attività:
- 8 giornate dal 20 al 30 aprile 2024, 11 giornate dal 1 al 20 maggio 2024, per cui secondo la tesi dell’interessato, nel primo mese (che intercorre dal 20.04.2024 al 20.05.2024) avrebbe lavorato per 19 giorni;
- nel secondo mese lavorativo (dal 21.05.2025 al 21.06.2025) avrebbe svolto 4 giornate dal 21 al 31 maggio 2024 e 5 giornate dal 1 al 21 giugno, per un totale di 9 giorni;
- nel terzo mese lavorativo (dal 22.06.2025 al 21.07.2025) avrebbe svolto 7 giornate dal 22 al 30 giugno 2024 e 6 giornate dal 1 al 21 luglio, per un totale di 13 giorni.
4. In proposito la citata circolare congiunta del 27.10.2023, al paragrafo 2.6 rubricato “Conversione di permessi di soggiorno” (art.6, commi 5 e 6 – pag. 11 e 12) prevede che: “ per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (modello VB), si richiama la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, che prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10, art.24 T.U.I.) ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare, secondo la prassi in uso, la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato.
Con riferimento al settore agricolo le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale ”.
5. Ciò premesso deve ritenersi che sussistano i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno stagionale.
Le disposizioni vigenti e la predetta circolare si limitano a prevedere che “ il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato ”.
Nel caso di specie il ricorrente è in possesso del requisito della prestazione lavorativa media di almeno
13 gg. mensili nei tre mesi lavorativi (per un totale di almeno 39 gg.), così come previsto dalla circolare 5969 del 27.10.2023, perché per trimestre -sulla base delle norme sopra richiamate- deve intendersi un periodo equivalente a circa 90 gg.
In particolare, il lavoratore ha iniziato a lavorare il 20 aprile 2025, per cui è da tale data che deve decorrere il periodo di riferimento di circa 90 giorni.
La tesi interpretativa dell’ITL di Bari, secondo cui il mese lavorativo dovrebbe coincidere con il “mese solare” (iniziando quindi, per quel che è dato comprendere dal terzo parere negativo dell’ITL, dal 1 di aprile 2025) con esclusione “delle giornate cavallo tra un mese e l’altro”, si rivela eccessivamente penalizzante e non ancorata ad una chiara previsione normativa, essa infatti impedisce di considerare alcune giornate lavorative comunque svolte nell’arco del trimestre, come quelle effettuate nel caso di specie a cavallo tra i mesi di giugno e luglio, finendo per far decorrere il mese lavorativo retroattivamente dal 1 aprile, quando l’istante non aveva fatto ancora ingresso in Italia.
6. In altri termini nel considerare il trimestre -attesa la genericità della previsione contenuta nell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998- deve ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi ad un periodo di circa 90 giorni, che non deve necessariamente coincidere con un arco di tre mesi intesi in senso solare (dal primo del mese all’ultimo giorno). Pertanto, il parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro, secondo cui le 39 (trentanove) giornate del lavoratore devono essere ricomprese nei primi tre “mesi solari” di permanenza sul territorio italiano, non si rivela coerente con il dato normativo e anche con la ratio della circolare congiunta del 2023 sopra accennata.
7. Alla luce di quanto precede, quindi, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, dovendo l’Amministrazione resistente rideterminarsi entro 30 (trenta) iorni in conformità a quanto sopra indicato dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.
8. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 2000,00 (duemila/00) oltre oneri dovuti per legge, in favore dell’avvocato SI De LI, dichiaratasi procuratore antistatario con dichiarazione resa in camera di consiglio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ ND, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NZ ND |
IL SEGRETARIO