Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Francesca Tritto Consigliere avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello all'esito della camera di consiglio del 3 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 216/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata Parte_1
e difesa come in atti dall'Avv. SARNICOLA VINCENZO con domicilio eletto in
Vallo della Lucania (SA) alla via G. Murat, n. 25
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv.
BOVE FRANCESCO con domicilio eletto in Salerno al C.so Garibaldi, n. 38
PARTE APPELLATA
NONCHE'
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. CASTELLUCCI TERESA con domicilio eletto in Salerno alla via De Leo,
n. 12
PARTE APPELLATA
1
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t.
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 2100/2023 pubblicata in data 19 dicembre 2023 il Tribunale di
Salerno, in funzione di G.L., ha respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, la domanda proposta da in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 3 novembre
2022 nei confronti di e , in persona dei CP_1 CP_2 CP_4 CP_5
rispettivi l.r.p.t., avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 100 2022 900 63240 58 / 000, notificata in data 2 novembre 2022, per l'intervenuta prescrizione dei crediti in essa contenuti e relativi alle cartelle di pagamento n. 10020140032368357 000, n. 10020150022290473 000, n.
40020140002976308 000 e n. 40020140005957964 000.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che “ Infondata , innanzitutto , è l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' e relativa alla Controparte_3 mancata notifica degli atti prodromici . Nel costituirsi in giudizio , infatti , l' ha CP_4
documentato la rituale notifica delle cartelle esattoriali n. n. 10020140032368357
000 e n. 10020150022290473 000, rispettivamente in data 22.5.2015 e 1.12.2015
e lo stesso ha fatto l' documentando la rituale notifica degli avvisi di addebito CP_1
n. n. 40020140002976308000 e n. 40020140005957964000 con il deposito della
2 cartoline di ritorno delle raccomandate recanti la sottoscrizione per ricevuta del destinatario. (…)
L'opposizione , tuttavia , è qualificabile anche come opposizione all'esecuzione , atteso che la ricorrente eccepisce innanzitutto la insussistenza dei crediti oggetto della minacciata esecuzione in quanto estinti per prescrizione. Deve osservarsi che, in punto al motivo di opposizione relativo alla prescrizione, è necessario distinguere l'eventuale prescrizione già maturata al momento della notifica della cartella esattoriale e quella eventualmente maturata successivamente. Ebbene, per quanto attiene al primo profilo, l'eccezione è comunque tardiva. (…) Nella specie, tuttavia, le parti convenute in giudizio hanno documentato di aver ritualmente notificato all'opponente gli atti prodromici alla intimazione di pagamento, atti che non sono stati impugnati nel termine di quaranta giorni. (…)
Detta natura perentoria comporta che la pretesa creditoria portata dal ruolo esattoriale - di cui la cartella esattoriale tardivamente opposta è estratto - non è più contestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. (…)
Con riferimento, invece, al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle esattoriali, l'opposizione è ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Ma nella specie l'opposizione è infondata atteso che l' ha documentato di aver interrotto i Controparte_3
termini di prescrizione con la notifica di una precedente intimazione di pagamento
, la n. 10020179000508722000 , avvenuta a mezzo PEC all'indirizzo della società. ”.
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data 30 aprile 2024, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare:
- “ error in procedendo del giudice di prime cure per errata pronuncia sulla non impugnabilita' della intimazione di pagamento ” ;
3 - “ error in procedendo del giudice di prime cure per errata e/o omessa pronuncia sulla regolarita' della notifica a mezzo pec della intimazione di pagamento n. 10020179000508722000. violazione dell'art. 60 comma 7° dpr
600/73 ”;
- “ error in procedendo del giudice di prime cure per errata pronuncia sulla prescrizione dei crediti evidenziati nella intimazione di pagamento ” ;
- “ error in procedendo del giudice di prime cure per aver condannato parte ricorrente alle spese legali in favore delle parti resistenti ”.
4. Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituita con memoria del 22 CP_1 gennaio 2025 e l' con memoria del 31 gennaio 2025, con le quali entrambe CP_2
hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. All'esito dell'odierna udienza svolta in forma “cartolare”, lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
6. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' , non costituita nel CP_4 presente grado di giudizio nonostante la ritualità della notificazione dell'appello.
7. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha qualificato la domanda quale opposizione agli atti esecutivi “ proposta nei confronti dell' e relativa alla Controparte_3 mancata notifica degli atti prodromici “ ritenendola poi infondata a seguito del vaglio della documentazione prodotta in giudizio dall'Agente. Afferma l'appellante
“ … alla stregua dei motivi proposti, la domanda andava qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte
a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, e quale opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti la regolarità del procedimento di notificazione della prodromica cartella di pagamento. ”.
La censura appare contraddittoria nella misura in cui il primo giudice ha richiamato la fattispecie ex art. 617 c.p.c, con riferimento alla verifica di regolarità del procedimento di notifica delle pregresse cartelle (per poi inferire, in successiva fase argomentativa, la infondatezza dell'eccezione di estinzione del credito – e quindi di infondatezza della pretesa - sollevata dal contribuente) come
4 del pari l'appellante argomenta nel suo primo motivo di censura. Fondatamente il primo giudice ha qualificato quale opposizione agli atti esecutivi la censura afferente alla regolarità degli atti della riscossione.
8. Il primo giudice ha respinto la censura sulla irregolarità del procedimento di notifica ritenendo corretta la notifica eseguita in data 22 maggio 2015, in data 1^ dicembre 2025 da come pure le notifiche eseguite dall' , richiamando il CP_4 CP_1
regolare ed utile ricorso alla procedura di invio diretto ex art. 26 d.P.R. nr.
602/1973 ( cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 4160 del 09/02/2022 ).
9. Con il secondo motivo di censura l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto regolare la notifica dell'intimazione nr.100
2017 9000508722 000 e deduce : “ la notifica dell'intimazione è avvenuta in data
20/02/2017 (NON CONSEGNATA PERCHE' INDIRIZZO NON VALIDO), così come da ricevuta che si produce …. L' avrebbe dovuto provare la notifica CP_4 del 2° invio che doveva avvenire in data 28/02/2017 ( DI CIO' NON VI E'
PROVA)Quindi l' avrebbe dovuto depositare l'atto presso la Camera di CP_4
Commercio dalla data del 29/02/2017, così non è stato . E' di palmare evidenza che la notifica è affetta da NULLITA' assoluta perché è stata effettuata in netta violazione dell'art.60 COMMA 7° DPR 600/73 “
10. Il primo giudice ha affermato “ Ebbene , nella specie , non avendo rinvenuto nell' alcun valido indirizzo di posta elettronica certificata riferibile alla CP_6 odierna ricorrente, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'Agente provvedeva ad eseguire la notificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 602/73 all'epoca vigente
e, quindi, mediante il deposito telematico dell'atto presso gli uffici della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno, provvedendo, altresì, a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima Camera di Commercio. L'Agente, di seguito, con raccomandata a.r. , ricevuta in data 28.3.2017 ,informava l'odierna ricorrente dei motivi per i quali non era stato possibile eseguire la notifica dell'intimazione a mezzo p.e.c., così come richiesto dalla norma, al contempo avvertendolo di aver provveduto a depositare telematicamente il predetto atto presso gli uffici della Camera di Commercio
5 Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima
Camera di Commercio. ”. L'appellante non si duole dell'omessa comunicazione a mezzo relativa alla notifica dell'intimazione, ma si duole del mancato CP_7
deposito presso la competente CCIAA nel termine del 29 febbraio 2017 dell'intimazione .La censura è infondata per difetto di allegazione nella misura in cui il contribuente, ricevuta la comunicazione in data 23 febbraio 2017 e non contestatane la notifica a mani proprie, non ha provato, tramite l'accesso alla
CCIAA il mancato deposito o il tardivo deposito dell'intimazione. In altre parole l'affermazione “ Così non è stato” già ai limiti dell'ammissibilità, è infondata perché smentita dalla prova dell'avvenuta regolare comunicazione da parte dell'Agente per la riscossione e non suffragata dal contrario esito dell'accesso al sito dell'Ente la cui area pubblica è ovviamente liberamente consultabile dal contribuente. Né la parte ha articolato prova costituenda sul punto ( ad. es. richiesta di informazioni, ordine di esibizione) né ne ha fatto richiesta né nel corpo dell'atto di appello né in corso di discussione.
11. Ritenuta validamente notificata l'intimazione nr.100 2017 9000508722 000 in data 28 marzo 2017, ne consegue la tempestività, entro il termine quinquennale come prorogato e sospeso ex art. 82 D.L.nr.18/2020, della intimazione quivi opposta avvenuta in data 2 novembre 2022
12. Con l'ultimo motivo di censura l'appellante censura la decisione quanto alla liquidazione dei “ compensi legali di cui al D.M. “ nelle spese di lite di primo grado in favore di ed : “ in quanto si è costituita con un proprio funzionario”; CP_1 CP_2
la censura è infondata essendosi costituiti gli enti a ministero della rispettiva avvocatura interna e non già a mezzo funzionario abilitato direttamente delegato.
13. L'appello va quindi respinto.
14. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
147/2022, seguono la soccombenza
15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
P. Q. M.
6 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , ed il 30 aprile Controparte_3 CP_1 CP_2
2024, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr. 2100/2023 pubblicata in data 19 dicembre 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione in favore di ed delle spese di lite del CP_1 CP_2 presente grado che liquida in complessivi €3.473,00 ciascuno oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
Nulla per le spese nei confronti di;
CP_4
Dichiara astrattamente applicabile a la sanzione erariale ex Parte_1
art.13 co I quater T.U. nr.115/2002.
Salerno, 3 febbraio 2025 il presidente
M. Stassano
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