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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 317/2019 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 11 marzo 2025 e vertente
TRA
- (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paoletti Giovanni, per delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (P.I , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ciavardini Luca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÈ
- Controparte_2
- Sig. Controparte_3
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 11 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 15 gennaio 2019 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la , il Sig. e
[...] Controparte_2 Controparte_3
la nella qualità rispettivamente di proprietaria, Controparte_4 conducente e assicuratrice dell'autocarro Volkswagen targato CN297WF, ritenuti responsabili dei danni patiti nel sinistro occorso il giorno 21.01.2017, nel territorio del
Comune di Aprilia (LT), in via Saffi. Deduceva:
a) che il alla guida del veicolo Kia Sportage targato Parte_1
DN456AL, percorreva via Saffi con direzione via Pantanelle, quando, all'altezza di via Montecchi, veniva urtato dall'autocarro Volkswagen targato CN297WF, condotto dal sig. , posto sulla sua stessa direzione di marcia Controparte_3
che improvvisamente retrocedeva in senso contrario alla circolazione dei veicoli;
b) che, essendo in prossimità di una curva, gli era impossibile compiere qualunque manovra di emergenza e/o di sorpasso per evitare l'urto;
c) che gli agenti della Polizia Municipale di Aprilia, intervenuti sul luogo, redigevano verbale e contestavano al conducente l'autocarro la violazione degli artt. 154, commi 1-8 e 80, comma 14° del Codice della Strada;
d) l'esclusiva responsabilità del conducente l'autocarro sig. Controparte_3 nella causazione del sinistro de quo;
e) che dal verbale delle autorità allegato risulta l'ammissione di responsabilità del er non essersi accorto che dietro avevo un'autovettura; CP_3 f) di aver inoltrato messa in mora ai sensi e agli effetti dell'artt. 145, del D.Lgs
209/2005 alla compagnia Genialloyd Ass.ni Spa, e, successivamente, alla
[...]
ai sensi dell'artt. 144 -148 D.Lgs 209/2005; CP_1
g) che, a causa dell'urto subito, il sig. riportava lesioni fisiche per le quali Parte_1
veniva condotto presso il PS “Casa di Cura Privata Città di Aprilia”, ove gli veniva diagnosticato “rottura cuffia dei rotatori con S.L.A.P. e lesione parziale del sottoscapolare spalla destra”, con 5 giorni di prognosi;
h) che in data 17.03.2018 si sottoponeva ad intervento chirurgico e successivamente eseguiva terapie di riabilitazione con esborso di annesse spese mediche e riabilitative;
i) di aver subito un'interruzione del proprio lavoro di operaio con danno a sé e alla propria famiglia;
j) che la compagnia assicuratrice del proprio veicolo, Genialloyd Ass.ni Spa, dopo averlo sottoposto a visita medico legale ha corrisposto un assegno di € 5.808,00, trattenuto a titolo di maggior avere sulle somme dovute (All. n.8);
k) che dalla consulenza medico legale svolta dalla dott.ssa per Genialloyd _1 emerge un danno biologico con percentuale di invalidità che supera il 9%;
l) di avere diritto ad agire nei confronti della compagnia del responsabile civile litisconsorte necessario, ai sensi dell'art. 144, 3° e 148 CdA;
m) di aver diritto all'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, dettagliati in atti, oltre l'aumento per personalizzazione massima del danno biologico, per complessivi € 55.102,00;
n) di aver subito un danno patrimoniale in termini di riduzione della capacità di guadagno e rinuncia ai premi produttivi di reddito e di partecipazione, quale operaio con la specifica mansione di manutentore presso la ditta “
[...]
”; CP_5
o) che dalla comparazione delle buste paga dell'anno 2016 (€ 42.810,00) e quelle del
2017 (€ 37.950,00) risulta una perdita economica di € 5.000,00;
p) che i tentativi di bonaria composizione della lite non hanno sortito alcun effetto.
Per quanto rappresentato, parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del Controparte_3
sinistro e dei conseguenti danni, ai sensi dell'art. 144 -148 CdA;
condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come quantificati in atti, detratto l'acconto di € 5.808,00 già versato per conto della Genialloyd Ass.ni Spa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, quanto all'estimatio del danno subito tenersi conto di quanto indicato nella relazione medica legale della dott.ssa
, incaricata dalla Genialloyd Ass.ni Spa. _1
Con comparsa in data 23 maggio 2019 si costituiva la Controparte_1 assicuratrice dell'autocarro Volkswagen targato CN297WF di proprietà della
[...]
e condotto dal Sig. , deducendo: CP_2 Controparte_3
a) in via pregiudiziale di rito, la carenza di legittimazione passiva della compagnia convenuta;
b) che ai sensi dell'art 149 C.d.A. legittimata passiva è unicamente la compagnia di assicurazione del richiedente (la Genialloyd) avendo lamentato una percentuale di invalidità inferiore al 9%;
c) di contestare la ricostruzione dei fatti come affermata nella domanda avversaria, generica, imprecisa ed erronea;
d) che il sinistro potrebbe essere ricostruito come tamponamento e potrebbe non essersi verificato così come riferito, non risultando tracce di rottami né tracce di frenata;
e) di contestare il quantum risarcitorio, eccessivo e non provato, in particolare per ciò che attiene il danno fisico e morale;
f) la mancata prova del danno da mancato guadagno e perdita di benefit.
Per quanto dedotto, la Compagnia concludeva chiedendo, previo accertamento della sussistenza di postumi inferiori al 9%, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della compagnia convenuta ex art.149 CdA, in via subordinata e nel merito, il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto ed in diritto, sfornita di prova.
Alla prima udienza del 18 giugno 2019 il giudice disponeva la rinnovazione della notifica della citazione al convenuto on andata a buon fine. CP_6
Con istanza in data 22 ottobre 2019 parte attrice, rilevato l'errore di trascrizione sul verbale redatto dalle Autorità del cognome indicato erroneamente e non CP_6 correttamente chiedeva di essere autorizzato al rinnovo della notifica nei CP_3
confronti del convenuto. Il giudice con decreto in data 5 novembre 2019 accoglieva l'istanza e rinviava l'udienza al
26 maggio 2020.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, veniva disposta la sospensione dei termini processuali dall'8 marzo 2020 all'11 maggio 2020, e, successivamente, con decreto in data 11 novembre 2020, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/, veniva disposta la trattazione in modalità figurata mediante deposito di note scritte pe l'udienza del 3 dicembre 2020.
Con ordinanza in data 3 dicembre 2020 il giudice, in accoglimento dell'istanza di parte attrice datata 29 luglio 2020, autorizzava la notifica dell'atto di citazione in rinnovazione al responsabile civile e rinviava all'udienza a trattazione scritta del 20 Controparte_3
maggio 2021.
Con note in data 12 maggio 2021 parte attrice allegava l'avvenuta notifica dell'atto di citazione al Sig. ai sensi dell'art. 143 cpc, precisava di aver promosso azione CP_3
risarcitoria nei confronti del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 CdA, avendo il sig. riportato un'invalidità permanente superiore al 9%. Parte_1
Con note in data 13 maggio 2021 la convenuta compagnia evidenziava l'assenza nel fascicolo telematico dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione finalizzato all'integrazione del contraddittorio.
Con ordinanza in data 20 maggio 2021 il giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti non costituiti, ne dichiarava la contumacia;
assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 7 dicembre 2021.
Con ordinanza assunta fuori udienza in data 26 novembre 2021 il giudice, sulle richieste istruttorie, ammetteva per parte attrice la prova testimoniale sui capi, 1,2,3, limitatamente al teste Sig. , esclusi gli agenti verbalizzanti intervenuti essendo in Testimone_1 atti la relazione di intervento;
si riservava sui capitoli 4,5,6 all'esito della prova sull'an e dell'eventuale CTU;
non ammetteva i capitoli successivi relativi a circostanza da provare con documenti;
non ammetteva l'interrogatorio formale del conducente CP_3 superfluo, essendo in atti il verbale delle dichiarazioni dallo stesse rese;
si riservava sulla richieste di ordine di esibizione e di CTU medico legale;
quanto alle richieste di parte convenuta, non ammetteva la prova per interpello dell'attore e la prova per testi dei verbalizzanti intervenuti, superflua, tenuto conto della produzione del verbale di intervento;
ammetteva parte convenuta alla prova contraria. Alla udienza del 11 ottobre 2022 veniva escusso il teste sui Testimone_1
capitoli della memoria istruttoria di parte attrice, dichiarava: Capitolo 1): è vero. A domanda del procuratore di parte convenuta: io ero alla pensilina di via Saffi in attesa dell'autobus. L'incidente è avvenuto a circa sei metri dalla mia persona. Capitolo 2): è vero.
Capitolo 3): è vero. A domanda del procuratore di parte convenuta: sono stato verbalizzato dalla polizia municipale e ho riferito ciò che ho visto.
A conclusione, il giudice ammetteva la CTU medico-legale nominando il dott.
[...] al quale conferiva incarico alla successiva udienza del 29 novembre 2022 con i Per_2
seguenti quesiti:
- descriva il CTU le lesioni riportate dall'attore nell'incidente per cui è causa, la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento e se il soggetto dovrà in futuro sottoporsi a cure mediche e/o ad interventi riabilitativi e/o medico-chirurgici, specificandone in caso positivo natura e caratteristiche;
descriva lo stato psico-fisico preesistente del soggetto onde tenerne conto nelle valutazioni elencate di seguito;
- stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, si sia verificata compromissione temporanea (totale e/o parziale) della validità psicofisica del soggetto, intesa come incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e ne determini la durata, rilevando altresì se il periziando, per il periodo di invalidità temporanea, abbia avuto la necessità di assistenza personale infermieristica o comunque generica a causa del tipo di lesioni riportate;
- stabilisca se, in conseguenza delle lesioni, sussistano esiti di compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto (con conseguente menomazione del modo di essere della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività anche soltanto potenziali, non escluse quelle del tempo libero e di svago), ne quantifichi la percentuale sotto il profilo del danno biologico e dica inoltre se il soggetto medesimo abbia riportato danno estetico;
- precisi la eventuale incidenza che tale compromissione della validità psicofisica del soggetto abbia avuto e/o abbia sulla capacità lavorativa propria del medesimo, sia temporanea che permanente, ed in riferimento sia alla capacità generica che a quella specifica eventuale;
- precisi se e quale attività lavorativa, diversa da quella precedentemente esercitata, sia in tutto o in parte compatibile con il predetto danno permanente alla validità, tenuto conto della personalità del soggetto, della sua età e di ogni altra circostanza soggettiva e obiettiva all'uopo ritenuta utile;
- riferisca quant'altro ritenuto utile ai fini dell'indagine …” Il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo in data 13.04.2023.
Con ordinanza in data 22 giugno 2023 il giudice, in considerazione dei rilievi sollevati alla
CTU da parte attrice con note in data 14 giugno 2023 e da parte convenuta con note in data
16 giugno 2023, ne disponeva il rinnovo, nominando il nuovo CTU dott. Persona_3
Con decreto in data 10 luglio 2023 il giudice conferiva al nuovo CTU l'incarico sui quesiti di cui al verbale del 29 novembre 2022.
Con istanza in data 30 ottobre 2023 il CTU chiedeva l'autorizzazione per l'acquisizione della risonanza magnetica alla spalla destra effettuata da parte attrice in data 31.01.2017 citata in atti ma non depositata. Il giudice sollecitava il contraddittorio delle parti sul punto, invitandole a depositare osservazioni in ordine alla richiesta del CTU.
Con note in data 9 novembre 2023 la convenuta assicuratrice si opponeva all'acquisizione della risonanza magnetica trattandosi di documentazione non presente in atti per inerzia addebitabile esclusivamente all'attore che ne aveva la piena disponibilità e su cui gravava l'onere probatorio ex art.2697 c.c..
Con decreto in data 13 novembre 2023 il giudice, lette le osservazioni di parte convenuta, rilevata la mancanza del consenso all'acquisizione della risonanza magnetica, che detto documento era già in possesso della parte attrice alla data dell'introduzione del giudizio, rigettava l'istanza del CTU.
In data 6 marzo 2024 il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo.
Con ordinanza in data 02 aprile 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 26 marzo 2024 e da parte convenuta in data 28 marzo 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 marzo 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con decreto in data 4 aprile 2024 il giudice rigettava ai sensi dell'art. 127 ter secondo comma l'istanza del 4 aprile 2024 con la quale parte attrice chiedeva lo svolgimento dell'udienza dell'11 marzo 2025 in presenza. Reiterata l'istanza, con decreto del 5 aprile
2024 il giudice la rigettava, rilevato che l'art. 127 ter comma secondo prevede: “in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti dispone in conformità”.
Con comparsa in data 21 gennaio 2025 per la convenuta si Controparte_1 costituiva in prosecuzione l'Avv. Luca Ciavardini, facendo proprie le difese e domande già svolte dal precedente difensore deceduto, Avv. Fernando Ciavardini, insistendo per il loro accoglimento. Con ordinanza in data 11 marzo 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 7 marzo 2025 e da parte convenuta in data 10 marzo 2025, concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 9 maggio 2025 e memoria di replica in data 27 maggio 2025 insistendo nel contestare la CTU esperita dal Dott. Per_3
relativamente alla valutazione del danno biologico, alla mancata considerazione del referto della risonanza magnetica, richiedendo obbligatamente la RMN, alla mancata valutazione delle cicatrici e del pregiudizio sulla capacità lavorativa specifica, all'omessa indicazione delle spese mediche ritenute congrue;
chiedeva rimettersi la causa sul ruolo per la sua sostituzione CTU e/o per la sua convocazione per rendere i chiarimenti dedotti già con le osservazioni del proprio CTP e con le relative note;
per espletare le prove testimoniali non ammesse, reiterandone la richiesta di assunzione di cui alle note ex art. 183 cpc VI C° N° 2 Capitoli n° 4-5-6-; nonché l'ordine di esibizione ex art. 320 alla compagnia convenuta della relazione della CTP dott. insisteva Persona_4
nell'accoglimento della domanda risarcitoria, richiamando quanto già formulato nell'atto introduttivo.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 8 maggio 2025 e comparsa conclusionale di replica in data 29 maggio 2025 insistendo nell'eccepire la propria carenza di legittimazione passiva ex art 149 C.d.S.; in via subordinata e nel merito, chiedeva respingere integralmente l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di valida prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alle eccezioni sollevata dalla Compagnia convenuta relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, si rileva che l'attore ha promosso azione risarcitoria nei confronti del presunto responsabile del sinistro e del suo assicuratore, per danni da sinistro stradale, i cui postumi permanenti sono assunti come superiore al 9% di I.P.
La questione, dunque, va correttamente ricondotta all'area della effettiva titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo, che non dà luogo a una pronuncia sulla legittimazione ma, piuttosto, ad una decisione sul merito del rapporto controverso.
Nel merito la domanda di parte attrice non può essere accolta. In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall' art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo in quanto non siano accertabili, mediante indagine specifica le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità o sia impossibile stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (Cass. n. 10304/2009; Cass. 6483/2013; Cass. n.
7061/2020; n. 13540/2023).
Ed inoltre, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione (Cass. n. 29927/2024).
Nel caso di specie è documentata la verificazione del sinistro stradale occorso in data 21 gennaio 2017, nel territorio del Comune di Aprilia (LT), lungo via Saffi, nel quale rimanevano coinvolti il veicolo condotto dall'attore e l' CP_7 CP_8
condotto da (rectius percorrenti la
[...] Controparte_9 CP_3
medesima direzione.
Dall'esame del rapporto di incidente della Polizia Municipale, intervenuta nell'immediatezza del fatto, risulta che il fatto si verificava in orario diurno (11.35), in assenza di condizioni critiche, su strada comunale (Via Saffi) a doppio senso di circolazione, all'altezza di un'intersezione (con via Montecchi).
Dal verbale, dai rilievi fotografici ad esso allegati e dai danni riportati dai mezzi coinvolti, risulta come si sia trattato di uno scontro tra la parte posteriore dell' CP_8
e la parte anteriore del .
[...] Parte_2
Gli agenti non rinvenivano tracce di frenata o scarrocciamento riconducibili ai veicoli coinvolti.
Nei confronti del conducente l'autocarro veniva elevata contravvenzione per violazione dell'art.154 c.
1-8 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) che impone al conducente che voglia eseguire una manovra di retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, e segnalare con sufficiente anticipo la manovra.
Quanto alla dinamica del sinistro, dal verbale e delle dichiarazioni rese agli agenti nell'immediatezza del fatto dai due conducenti coinvolti e da un testimone oculare, si evince che l'autocarro Volkswagen percorreva via Saffi, verso Pantanelle, e il suo conducente, appena superata l'intersezione con via Montecchi, accortosi di aver sbagliato direzione, effettuava retromarcia nel tentativo di tornare dietro e svoltare verso la Via
Montecchi, andando a sbattere contro la parte anteriore dell'auto Kia che gli stava di dietro.
È lo stesso conducente dell'Autocarro ad ammettere agli agenti di aver eseguito la manovra di retromarcia senza accorgersi del veicolo che lo precedeva;
mentre, il conducente del veicolo KIA dichiarava di aver notato l'autocarro dinanzi a se dapprima fermo che poi inseriva la retromarcia a tutta velocità e lo colpiva nella parte anteriore;
riferiva, inoltre, di aver suonato il clacson e tentato di fermarsi.
La dinamica del sinistro, come emergente dal verbale delle autorità, è stata confermata dal testimone escusso in giudizio , il quale ha dichiarato di aver Testimone_1 assistito all'evento, trovandosi fermo alla pensilina in attesa dell'autobus a circa sei metri dal luogo del sinistro;
ha confermato l'urto dell'autocarro in retromarcia ai danni del veicolo Kia sopraggiunto da tergo e la mancata preventiva segnalazione della manovra in retromarcia.
Dunque, alla luce di tutti gli elementi acquisiti dall'istruttoria, risulta che il conducente dell'autocarro abbia posto in essere una condotta di guida gravemente imprudente ed in violazione del codice della strada, da cui consegue una responsabilità nella causazione del sinistro nella misura prevalente dell'80%, per aver eseguito una manovra di retromarcia, in senso contrario alla circolazione, omettendo di assicurarsi di non creare pericolo o intralcio ad altri veicoli, senza avvedersi del veicolo Kia che gli stava dietro in marcia normale, e al quale avrebbe dovuto dare la precedenza, contravvenendo in tal modo a quanto prescritto dall'art. 154 del Codice della Strada.
La constatata condotta di guida gravemente colposa del conducente l'autocarro non consente di ritenere superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
considerato che
l'altro conducente, odierno attore, procedeva nella medesima corsia percorsa dall'autocarro e, come dallo stesso dichiarato agli agenti, si avvedeva sia della presenza dell'autocarro fermo dinanzi a se, sia che questi inseriva la retromarcia, limitandosi a suonare il clacson, senza, tuttavia, porre una manovra alternativa di spostamento a sinistra atta ad evitare la collisione.
È, infatti, ben visibile dalla documentazione fotografica prodotta, che mostra anche la posizione di quiete occupata dalle due vetture, come vi fosse a sinistra dei veicoli lo spazio idoneo a consentire al conducente del veicolo Kia di spostarsi di fianco all'autocarro dinanzi a se e tentare di evitarlo.
Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e dagli artt.
1175 e 1227 cod. civ. il conducente che abbia in tutto rispettato le norme del codice della strada, dinanzi alla scorrettezza altrui, deve comunque attivarsi per evitare che il sinistro si verifichi, secondo l'ordinaria diligenza, scegliendo la manovra che per il guidatore medio e con riferimento alla situazione concreta, valutata ex ante, appaia più idonea ad evitare ad attenuare il danno (in tal senso, Cass. n. 29927/2024 e n. 30089/2024, oltre alla risalente Cass. n. 2639/1998).
Ne consegue una corresponsabilità del conducente danneggiato in misura minoritaria nella causazione dell'evento lesivo del 20%, non avendo fornito la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Venendo all'accertamento ed alla quantificazione dei danni patiti dall'attore vanno condivisi gli esiti della CTU esperita dal Dott. Parte_1 [...]
privi di vizi logici e rilevanti a fini decisori. Per_3
Il CTU ha constatato che il periziando a seguito e per effetto del sinistro di cui è causa occorso il 21.01.2017 riportava un “trauma distorsivo spalla destra” con postumi comportante dolore e limitazione funzionale ai gradi estremi della spalla.
Per tali lesioni, il CTU ha riconosciuto un danno biologico complessivo nella misura del
2% di invalidità permanente, 5 giorni di inabilità temporanea totale, 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, ulteriori 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% necessari per trattamento riabilitativo.
Con riferimento al dedotto intervento chirurgico a cui il periziando veniva sottoposto in data 17 marzo 2017, a distanza di due mesi dal sinistro, per una successiva rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra, il CTU ha osservato come la mancanza nel fascicolo di parte della risonanza magnetica eseguita in data 31.01.2017, abbia comportato l'impossibilità di valutare la diretta riconducibilità dell'intervento al trauma subito nel sinistro o a alla condizione preesistente di usura e degenerazione della spalla.
Precisava inoltre:
- giusta quanto precede, in relazione ai quesiti 4, 5, 6, si precisa, riassuntivamente, che il periziando essendo attualmente pensionato tale condizione non appare avere nessuna incidenza sulla attività lavorativa specifica e o diversa da quella precedentemente esercitata. Del pari, non appaiono nemmeno coerenti con il predetto trauma tutte le ulteriori spese mediche offerte dall'attore (ad eccezione di quelle inerenti il trattamento fisioterapico riabilitativo dei 30 giorni di inabilita temporanea parziale), giacché non riconducibili all'evento di cui è causa.
In riscontro alle osservazioni formulate dal CT di parte attrice, il CTU ribadiva che la risonanza magnetica è dirimente e fondamentale al fine di verificare la diretta riconducibilità dell'intervento chirurgico al trauma subito nel sinistro stradale e che l'indagine medica attraverso la RMN consente di avere precise informazioni sulla lesione, valutare se essa sia “vecchia” o “recente”, mostrare la qualità dei tendini, dei muscoli della cuffia dei rotatori, dei legamenti e dell'osso.
Deve sul punto rilevarsi che gravava sul soggetto danneggiato ex art. 2697 c.c. fornire prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento dell'assunto del nesso causale tra il sinistro stradale e l'intervento chirurgico subito in data 17 marzo 2017, a distanza di due mesi dal sinistro, per successiva rottura cuffia dei rotatori spalla dx.
Dunque, l'esame diagnostico - risonanza magnetica - ritenuto decisivo dal CTU a fini della valutazione del nesso causale, quale documentazione medica formatasi precedentemente all'atto dell'introduzione del giudizio, già in possesso del danneggiato (che ne produceva la relativa fattura), avrebbe potuto e dovuto essere ritualmente prodotta dall'interessato nei termini di cui all'art 183 comma sei cpc..
Si osserva, inoltre, come già il precedente consulente d'ufficio dott. (CTU poi Per_2
Parte_ rinnovata) avesse evidenziato come il referto della mostrava la presenza di preesistente condizione cronica degenerativa alla spalla destra non compatibile, in termini probabilistici, con il trauma subito nel sinistro, avvalorato anche dal fatto che al periziato nell'immediatezza del sinistro vennero riconosciuti in pronto soccorso solo cinque giorni di prognosi senza che venisse praticata alcuna immobilizzazione della spalla;
si aggiunga che la preesistenza di una condizione degenerativa della spalla destra viene riconosciuta anche dal CT di parte attrice nelle note critiche alla CTU. Alla luce della richiamata carenza documentale (RMN), si ritiene, pertanto, corretto l'operato del CTU che ha limitato la quantificazione del danno biologico alle Per_3 lesioni ritenute causalmente riconducibile al sinistro sulla base della documentazione medica disponibile, cui consegue il riconoscimento dei soli danni conseguenza immediata e diretta del sinistro ai sensi dell'art.1223 c.c..
Quanto alla liquidazione equitativa, atteso che i postumi accertati (I.P. 2%) rientrano nella categoria delle microlesioni (fino al 9%), devono trovare applicazione le tabelle c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 del Cod. Ass. Private (aggiornate al D.M. 16.07.2024).
Non può essere riconosciuto in via autonoma ed ulteriore rispetto al danno biologico, il danno morale (sofferenza soggettiva interiore) dal momento che nulla a supporto è stato dedotto o provato, non conseguendo il dolore psicologico automaticamente da quello fisico né potendo la prova presuntiva rendere in re ipsa il danno. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, non sussiste, alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. n.
339/2016).
Per quanto accertato dal CTU, non risulta che gli esiti lesivi del sinistro abbiano compromesso la capacità lavorativa specifica dell'attore, il che è confermato anche dalle valutazioni espresse dalla dott.ssa nella relazione medica prodotta da parte attrice _1
(incidenza sulla specifica attività di lavoro pari a 0), oltre che dalla documentata prosecuzione della medesima attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro almeno sino al dicembre
2020.
Tuttavia, ai fini del risarcimento del danno alla persona ex art. 2059 cod. civ. che tenga conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima (Sez. U n. 26972/2008), in considerazione delle inevitabili conseguenze che le accertate limitazioni funzionali ai gradi estremi della spalla hanno comportato in termini di maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa (danno da lesione della "cenestesi lavorativa") prettamente manuale svolta dal danneggiato all'epoca del fatto (operaio – manutentore), si ritiene doversi riconoscere l'aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione, nella misura del 15%.
Quanto alle spese mediche sostenute vanno riconosciute i soli esborsi documentati riconducibili all'evento di cui è causa e per il trattamento fisioterapico riabilitativo dei 30 giorni di inabilita temporanea parziale, per un totale di € 1.261,50 (€
85+102+102+68,50+452+452), escluse, invece, le fatture riferite all'intervento chirurgico ed ai trattamenti ad esso riconducibili, per come rilevato dal CTU.
Pertanto, considerato che al momento del sinistro aveva 55 Parte_1 anni, l'importo da liquidare sarà il seguente:
Danno biologico permanente € 1.615,15
Invalidità temporanea totale € 276,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45
Invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 1.311,95
TOTALE GENERALE: € 2.927,10 aumento personalizzazione del 15% € 3.366,16 spese mediche € 1.261,50
L' ammontare complessivo pari a € 4.627,67 va devalutato alla data dell'evento lesivo
(21.01.2017) e, quindi, nuovamente aumentato con gli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata di anno in anno (indice FOI), fino alla pubblicazione della presente sentenza, per un importo di € 5.106,23.
Non può essere riconosciuto il danno da contrazione del reddito da lavoro che l'attore ritiene di aver subito a seguito delle assenze dal lavoro e alla rinuncia dei benefici economici (premi di partecipazione, premio di produzione, straordinari), quantificato dal danneggiato in € 5.000, pari alla differenza tra il reddito annuo percepito nel 2016 e quello di fatto conseguito nel 2017, tenuto conto che un tale decremento non può ritenersi in termini di serietà, apprezzabilità e riferibilità eziologica, direttamente conseguente alla modesta entità dei postumi permanenti (I.P.2%) e al reale periodo di inabilità temporanea assoluta di 5 giorni e parziale 30 giorni, derivati dal sinistro;
si aggiunga che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice, dalla documentazione prodotta in atti risulta come i giorni di convalescenza post-ricovero siano esclusi dal calcolo della percentuale di assenteismo utile al riconoscimento del premio di partecipazione ex art.26 CCNL che, di fatto, risulta erogato all'attore anche per l'annualità
2017 (cedolino febbraio 2018 voce 2439).
In conclusione, in ragione dell'incidenza del concorso di colpa del danneggiato del 20 %, in applicazione dell'art.1227 c.c. primo comma, l'importo spettante al danneggiato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale va ridotto ad € 4.084,98 (80% di
5.106,23), già stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Pertanto, l'importo di € 5.808,00 che la Genialloyd Ass.ni Spa - compagnia assicuratrice del danneggiato - ha corrisposto ante causam, a titolo di mandataria dell'assicuratrice del responsabile civile (assegno all.8 atto di citaz.), trattenuto dall'attore a titolo di acconto sul maggior danno, risulta ampiamente satisfattivo dei pregiudizi subiti dall'attore per il sinistro di causa.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria azionata da parte attrice sul presupposto di un preteso maggior danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate, in ragione del decisum, come in dispositivo nella misura media, sulla base del D.M. 55/14, aggiornato al
D.M.147/22.
Le spese delle due CTU medico legale, già liquidate come da decreto in data 3 maggio
2023 e 7 marzo 2024, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice che le ha richieste.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
317/2019, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento di parte attrice in quanto già integralmente soddisfatta;
- condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di Controparte_1 lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- pone le spese delle due CTU, come liquidate con decreto del 3 maggio 2023 e 7 marzo
2024, definitivamente a carico di parte attrice che le ha richieste. Lì, 5 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava