Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montantea Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10393/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, VIA TRIPOLI N. 9, presso lo studio dell'Avv. FLACCOVIO ROBERTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE-
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, VIA G. CARDUCCI N.2, presso lo studio dell'Avv. MOSCATO ALESSANDRA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-parte resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione dell'udienza del
20/06/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con note in sostituzione di udienza del 20/06/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata da questo Giudice con ordinanza del
17/03/2025, alle seguenti condizioni:
“-affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minor con re- Per_1 Persona_2 sidenza prevalente dalla madre, presso l'abitazione familiare di via Lombardia n. 9 a Paler- mo, assegnata alla ricorrente per preservare l'habitat domestico degli ambienti a ciò desti- nati;
- obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di € 600,00, oltre ai 2/3 delle spese straordinarie come da protocollo del Tri- bunale di Palermo”.
Le modifiche alla proposta avanzate dalla ricorrente non hanno condotto ad una rivisitazione concordata dei termini della stessa, che è stata da ultimo quindi espressamente accettata anche nelle note in sostituzione dell'ultima udienza.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
• la separazione consensuale tra le parti è stata autorizzata dalla Procura di Palermo in data 06/03/2023, alle condizioni indicate nella convenzione di negoziazione assistita;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
Quanto alla richiesta di invio del nucleo al Consultorio familiare territorialmente competente, vertendosi in un caso di definizione consensuale della lite, le parti potrebbero aderire spontanemente al percorso (auspicabile nell'interesse dei figli).
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
16/12/2016, da , nata a [...], in data [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...], in data [...], iscritto nei registri dello Stato CP_1 civile di detto Comune al n.58, parte I, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona e dal Giudice relatore Dott.ssa Do- nata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.