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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile All'udienza del 20 marzo 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 4680/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'Avv. Angela Martelli, giusta procura in atti, opponenti contro P. Iva e c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc); opposizione a decreto ingiuntivo;
Sono comparsi l'avv. N. Nastasi per delega degli avv.ti Zurlo e Ornati e l'avv. Martelli i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione L'avv. Martelli si riserva di depositare l'istanza di liquidazione per i propri compensi essendo la parte ammessa a gratuito patrocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
In fatto e in diritto
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1000/23 del 19.09.23 con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento in favore della CP_2
cessionaria del credito maturato da della somma di €
[...] Controparte_3
15.603,03 oltre interessi e spese della fase monitoria a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dai contratti n. 912904001 intrattenuti ab origine con CP_3
[...]
A fondamento dell'opposizione svolta hanno censurato l'inesistenza del rapporto contrattuale, la nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione dell'intermediario finanziario, la previsione in contratto di clausole vessatorie, l'applicazione di interessi anatocistici ed ancora il superamento tasso soglia usura. Hanno, pertanto, convenuto in giudizio chiedendo accertarsi e Controparte_2 dichiararsi le nullità contrattuali censurate e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 pretese avversarie, chiedendone il rigetto insistendo nella conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono. In via preliminare, è opportuno ricordare che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso. ha prodotto in sede monitoria i contratti bancari, di Controparte_1 corrispondenza sottoscritta ab origine dagli odierni opponenti con e Controparte_3 gli estratti conto relativi al periodo 2008-2014.
In sede di opposizione, tuttavia, parte opponente ha censurato, tra le altre, l'illegittimità dell'anatocismo, che in effetti risulta essere stato applicato come da estratto conto in atti. Tale doglianza è, pertanto, fondata, vertendosi nella specie in ipotesi di contratto di corrispondenza stipulato nel 1996, ovvero, in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, sicchè, l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario.In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845)Tale orientamento è
2 stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche
(Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”) La nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c. II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). Nel caso di specie l'anatocismo risulta pattuito all'art. 7 sicchè tale clausola è illegittima ed il saldo debitorio va epurato delle somme illegittimamnete contabilizzate a tale titolo. A fronte di tale contestazione era onere, pertanto, dell'istituto di credito produrre la serie integrale degli estratti conto nei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.: integrazione documentale invero non effettuata.
Per orientamento giurisprudenziale condiviso dal presente Giudice, in particolare, “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità di pattuizioni inerenti al conto, la rideterminazione del saldo dello stesso deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (Cass. Civ., sez. I, 31.05.2019, n. 14927; v. Cass. Civ., sez. VI, 01/12/2021, n. 37776).
3 Deve, pertanto, concludersi che, constatata l'invalidità delle clausole apposte al richiamato rapporto contrattuale, l'omessa produzione da parte della società opposta degli estratti conto e di altra documentazione utile (in assenza di una domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito) e in presenza della specifica contestazione da parte dell'opponente in ordine alla quantificazione del credito operata dalla società opposta non consente (considerato che il conto corrente costituisce un rapporto unitario nell'ambito del quale le parti possono porre in essere in continuazione operazioni sia di accredito che di addebito) di ricostruire tutta la movimentazione del conto e quindi di accertare la fondatezza e la corretta quantificazione del credito per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, con la conseguenza che non può ritenersi fondata la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 01/12/2021, n. 37776; conf. Cassazione civile sez. I, 16/05/2024, n. 13624). Deve ritenersi, pertanto, che il credito preteso dall'opposta non può ritenersi adeguatamente provato, non essendovi prova dell'entità dell'esposizione matura al netto delle somme illegittimamnete contabilizzate già solo a titolo di interessi anatocistici, prescindendo pe rla ragione più liquida dall'esame delle ulteriori doglianze. Per quanto fin qui dedotto, in assenza di prova da parte della opposta in ordine all'effettiva esposizione debitoria del correntista, l'opposizione proposta va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni altra questione è resta assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta ed in favore dell'opponente e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, pronunciando nella causa iscritta al n. 4680/23 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, e liquidati in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile All'udienza del 20 marzo 2025, innanzi al Giudice della seconda sezione civile, dott.ssa Emanuela Lo Presti, viene chiamata la causa n. 4680/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'Avv. Angela Martelli, giusta procura in atti, opponenti contro P. Iva e c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dagli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc); opposizione a decreto ingiuntivo;
Sono comparsi l'avv. N. Nastasi per delega degli avv.ti Zurlo e Ornati e l'avv. Martelli i quali precisano le conclusioni riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa nelle cui domande, difese ed eccezioni insistono e chiedono la decisione L'avv. Martelli si riserva di depositare l'istanza di liquidazione per i propri compensi essendo la parte ammessa a gratuito patrocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
In fatto e in diritto
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1000/23 del 19.09.23 con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento in favore della CP_2
cessionaria del credito maturato da della somma di €
[...] Controparte_3
15.603,03 oltre interessi e spese della fase monitoria a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dai contratti n. 912904001 intrattenuti ab origine con CP_3
[...]
A fondamento dell'opposizione svolta hanno censurato l'inesistenza del rapporto contrattuale, la nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione dell'intermediario finanziario, la previsione in contratto di clausole vessatorie, l'applicazione di interessi anatocistici ed ancora il superamento tasso soglia usura. Hanno, pertanto, convenuto in giudizio chiedendo accertarsi e Controparte_2 dichiararsi le nullità contrattuali censurate e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle Controparte_1 pretese avversarie, chiedendone il rigetto insistendo nella conferma del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono. In via preliminare, è opportuno ricordare che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere probatorio gravante sullo stesso. ha prodotto in sede monitoria i contratti bancari, di Controparte_1 corrispondenza sottoscritta ab origine dagli odierni opponenti con e Controparte_3 gli estratti conto relativi al periodo 2008-2014.
In sede di opposizione, tuttavia, parte opponente ha censurato, tra le altre, l'illegittimità dell'anatocismo, che in effetti risulta essere stato applicato come da estratto conto in atti. Tale doglianza è, pertanto, fondata, vertendosi nella specie in ipotesi di contratto di corrispondenza stipulato nel 1996, ovvero, in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, sicchè, l'anatocismo deve, in ogni caso, presumersi illegittimamente applicato dall'istituto bancario.In tema di anatocismo, infatti, è ormai costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere la sua illiceità per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283 c.c., in tutti quei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del 7 febbraio 2000 (cfr. Cass. Civ., sez. I, 16.03.1999, n. 2374, per la quale “la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”; conf. Cass. Civ., sez. III, 30.03.1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. I, 17.04.1999, n. 3845)Tale orientamento è
2 stato confermato dalle Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, che hanno ben evidenziato come la reiterazione del comportamento delle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi non sarebbe accompagnata dall'opinio juris ac necessitatis, sia perché le precedenti pronunce giurisprudenziali in tal senso non avrebbero comunque il potere di normativizzare una consuetudine contra legem, sia perché i clienti avrebbero percepito la necessità di dover sottostare ad una pratica scorretta (data la differenza tra la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi), non perché giuridicamente obbligati, ma perché prevista unilateralmente dalle banche
(Cass. Civ., sez. III, 13.06.2002, n. 8442; Cass. Civ., sez. I, 28.03.2002, n. 4490; Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480: “siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo – dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”) La nullità della clausola anatocistica, che presenta natura parziale, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione. A tale conclusione è pervenuta la giurisprudenza maggioritaria, evidenziando sia l'eventuale assenza di previsioni contrattuali in tale senso, sia il difetto di una norma imperativa che ne preveda l'applicabilità ex art. 1419, c. II, c.c. in sostituzione della clausola nulla (cfr. Tribunale Roma, 17.01.2007; Tribunale Monza, 04.12.2007). Né può argomentarsi in base al disposto di cui all'art. 1283 c.c., il quale riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale conclusione è stata, d'altronde, da ultimo avallata dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418, che hanno definitivamente escluso l'applicazione di qualsivoglia tipo di capitalizzazione, anche annuale (Cass. Civ., sez. I, 14.03.2018, n. 6251). Nel caso di specie l'anatocismo risulta pattuito all'art. 7 sicchè tale clausola è illegittima ed il saldo debitorio va epurato delle somme illegittimamnete contabilizzate a tale titolo. A fronte di tale contestazione era onere, pertanto, dell'istituto di credito produrre la serie integrale degli estratti conto nei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.: integrazione documentale invero non effettuata.
Per orientamento giurisprudenziale condiviso dal presente Giudice, in particolare, “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità di pattuizioni inerenti al conto, la rideterminazione del saldo dello stesso deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (Cass. Civ., sez. I, 31.05.2019, n. 14927; v. Cass. Civ., sez. VI, 01/12/2021, n. 37776).
3 Deve, pertanto, concludersi che, constatata l'invalidità delle clausole apposte al richiamato rapporto contrattuale, l'omessa produzione da parte della società opposta degli estratti conto e di altra documentazione utile (in assenza di una domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito) e in presenza della specifica contestazione da parte dell'opponente in ordine alla quantificazione del credito operata dalla società opposta non consente (considerato che il conto corrente costituisce un rapporto unitario nell'ambito del quale le parti possono porre in essere in continuazione operazioni sia di accredito che di addebito) di ricostruire tutta la movimentazione del conto e quindi di accertare la fondatezza e la corretta quantificazione del credito per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, con la conseguenza che non può ritenersi fondata la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 01/12/2021, n. 37776; conf. Cassazione civile sez. I, 16/05/2024, n. 13624). Deve ritenersi, pertanto, che il credito preteso dall'opposta non può ritenersi adeguatamente provato, non essendovi prova dell'entità dell'esposizione matura al netto delle somme illegittimamnete contabilizzate già solo a titolo di interessi anatocistici, prescindendo pe rla ragione più liquida dall'esame delle ulteriori doglianze. Per quanto fin qui dedotto, in assenza di prova da parte della opposta in ordine all'effettiva esposizione debitoria del correntista, l'opposizione proposta va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Ogni altra questione è resta assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta ed in favore dell'opponente e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, pronunciando nella causa iscritta al n. 4680/23 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, e liquidati in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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