Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACQUISTAPACE Parte_1 C.F._1
PAMELA
e
DO CO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
ACQUISTAPACE PAMELA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), nata il 14 Parte_1 C.F._1 giugno 1961 a Bellano (LC) ed il signor DO CO (C.F.: ), nato l'8 agosto C.F._2
pagina 1 di 6
ordinare al Comune di OS EL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 18 ottobre 1980 ed iscritto presso il proprio registro degli atti di matrimonio per l'anno 1980, numero 17, parte II, Serie A, Ufficio 1;
omologare le seguenti
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) la casa coniugale, sita a OS EL (SO), Via Adda n. 81, di proprietà di entrambi i coniugi nella quota di ½ ciascuno, continuerà ad essere abitata dalla signora , esclusiva proprietaria di tutti gli arredi ivi Pt_1 presenti;
3) su accordo delle parti il signor LL, che ha già lasciato la casa coniugale trasferendosi a OS
EL (SO), Via Neresina n. 16, in un'abitazione di sua esclusiva proprietà, si impegna ad asportare dalla stessa la propria residenza e tutti i beni di sua proprietà ancora ivi depositati entro il termine di 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso;
4) i coniugi convengono che nessuno dei due dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento in favore dell'altro, in quanto entrambi sono autosufficienti;
5) quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi insorta ed a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi, per loro espressa volontà, si impegnano a cedere a titolo gratuito, ciascuno per la propria quota, ai figli (C.F.: , nato a [...] il 19 CP_1 CodiceFiscale_3 ottobre 1978 e residente a [...] e (C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
189/E, con riserva di usufrutto vita natural durante a favore della signora , la nuda proprietà Parte_1 degli immobili distinti al Catasto dei Fabbricati ed al Catasto dei Terreni del Comune di OS EL come segue:
Foglio 14, particella 785, subalterno 1, Via Adda Piano T - 1, categoria A/7, classe 1, consistenza 9,5 vani, rendita € 883,14 (abitazione);
Foglio 14, particella 785, subalterno 2, Via Adda Piano S1, categoria C/6, classe 4, consistenza 24 mq, rendita € 63,21 (box auto);
Foglio 14, particella 804, qualità VIGNETO, superficie 463 mq, reddito dominicale € 3,35, reddito agrario €
2,87 (terreno confinante);
6) i coniugi si impegnano a formalizzare e perfezionare la cessione di cui al punto che precede (con riserva di usufrutto vitalizio) entro e non oltre 60 giorni dal deposito in cancelleria della sentenza di omologa della pagina 2 di 6 separazione consensuale, innanzi ad un notaio scelto di comune accordo e con spese (onorari del notaio, imposte, e ogni occorrenda) da suddividere tra loro in egual misura;
7) gli stessi chiedono sin d'ora che ai trasferimenti immobiliari sopra previsti siano applicati i benefici fiscali previsti dall'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74 (Circolare 18/E 29.5.2013 e 27/E 21.6.2012 dell'Agenzia delle
Entrate);
8) i coniugi dichiarano di aver già diviso fra loro qualsivoglia bene comune (fatta eccezione per gli immobili sopra indicati), di aver definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente, di ritenersi pienamente soddisfatti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione delle obbligazioni di cui ai precedenti punti 5 e 6;
9) le parti ritengono valide e vincolanti le determinazioni di cui al presente scritto e, pertanto, si impegnano a rispettarle sin dalla data del suo deposito;
10) le spese ed i compensi legali della presente procedura sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
*** **** ***
I signori e LL AR, come sopra rappresentati, Parte_1 difesi e domiciliati,
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori (C.F.: Parte_1
), nata il [...] a [...] e DO CO (C.F.: C.F._1
), nato l'[...] a [...], entrambi residenti a [...], C.F._2
Via Adda n. 81, a OS EL in data 18 ottobre 1980 ed iscritto presso il registro degli atti di matrimonio del medesimo comune per l'anno 1980, numero 17, parte II, Serie A, Ufficio 1;
ordinare al Comune di OS EL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti
CONDIZIONI DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO pagina 3 di 6 1) la casa coniugale, sita a OS EL (SO), Via Adda n. 81, di proprietà di entrambi i coniugi nella quota di ½ ciascuno, continuerà ad essere abitata dalla signora , esclusiva proprietaria di tutti gli arredi ivi Pt_1 presenti;
2) su accordo delle parti il signor LL, che ha già lasciato la casa coniugale trasferendosi a OS
EL (SO), Via Neresina n. 16, in un'abitazione di sua esclusiva proprietà, si impegna ad asportare dalla stessa la propria residenza e tutti i beni e di sua proprietà ancora ivi depositati entro il termine di 30 giorni dalla data del deposito del presente ricorso;
3) i coniugi convengono che nessuno dei due dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento in favore dell'altro, in quanto entrambi sono autosufficienti;
4) i coniugi dichiarano di aver già diviso fra loro qualsivoglia bene comune (fatta eccezione per gli immobili sopra indicati), di aver definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente, di ritenersi pienamente soddisfatti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato nel presente atto;
5) le parti ritengono valide e vincolanti le determinazioni di cui al presente scritto e, pertanto, si impegnano a rispettarle sin dalla data del suo deposito;
6) le spese ed i compensi legali della presente procedura sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
*** **** ***
I coniugi rinunciano a comparire fisicamente avanti all'Ill.mo Tribunale adito alle udienze che verranno fissate e, pertanto, ai sensi dell'articolo 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., si avvalgono espressamente della facoltà di sostituire le stesse con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione, sia per la fase relativa alla pronunzia di divorzio, dichiarando di non volersi riconciliare.
Le parti, inoltre, danno atto di conoscere la reciproca posizione economica e finanziaria, di tal che di comune accordo omettono la produzione dei documenti indicati all'art. 473bis.12, commi 3 e 4, c.p.c., rimanendo comunque a disposizione per ogni eventuale integrazione che il Tribunale riterrà necessaria.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.01.2025 e DO CO, premesso di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario in OS EL (SO) in data 18.10.1980, trascritto presso i registri del predetto Comune dalla cui unione erano nati i figli il 19 ottobre 1978 e CP_1
il 4 dicembre 1985, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, esponevano Parte_2
che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della pagina 4 di 6 separazione, alle condizioni indicate in ricorso, nonché della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Con note scritte del 22.01.2025 i coniugi rinunciavano alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermavano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni della separazione.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e DO CO;
Parte_1
pagina 5 di 6 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OS EL (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n. 4, parte I, Serie,
Ufficio 1, anno 2020;
- omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 07.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 6 di 6