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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani ConIGliere
dott.ssa Matilde Carpinella ConIGliere
riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 576 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-7-2025, vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Viale di Villa Massimo n. 39, presso lo studio dell'Avv. Adriano Screponi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante - 2
e
(C.F.: , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ,), elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n. 11, presso P.IVA_2
lo studio dell'Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori Controparte_3
in virtù di procura generale “ad lites” in atti;
-Appellata -
Oggetto: Opposizione a precetto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la (nel prosieguo, Controparte_1
“ ), nella sua qualità di cessionaria dell'originaria creditrice Banca Nazionale _1 dell'Agricoltura S.p.a., le aveva intimato il pagamento di complessivi Euro
1.003.985,98, in forza dei decreti ingiuntivi n. 18701/1992 e n. 4603/1993.
L'opponente, “in primis”, contestava l'esistenza e, comunque, l'omessa/irregolare notifica dei titoli esecutivi indicati nel precetto;
in ogni caso eccepiva la prescrizione dei pretesi crediti, in quanto, a suo dire, la notifica di un precedente precetto, asseritamente avvenuta in data 24/4/2013 in virtù dei medesimi titoli esecutivi, era intervenuta a prescrizione decennale già maturata;
inoltre, deduceva l'inapplicabilità dell'art. 1310 c.c., stante la mancanza di prova della natura solidale e non autonoma dell'eventuale obbligazione di garanzia della;
contestava l'assenza di prova Pt_1 della titolarità del credito e della conseguente legittimazione ad esercitarlo, in quanto la pubblicazione in G.U. non era sufficiente a provare la cessione del credito e il suo 3
specifico contenuto;
eccepiva, inoltre, l'assenza di prova dei poteri del procuratore generale al rilascio della procura generale alle liti per conto della Controparte_2 deduceva la natura di consumatore della debitrice;
rilevava che la rinuncia tacita del creditore, rimasto inerte per decenni, aveva ingenerato il legittimo affidamento che il debito, se esistente, fosse estinto o comunque rinunciato;
infine, dopo aver sottolineato l'indeterminatezza del precetto, concludeva chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, di dichiarare la nullità del precetto, e in ogni caso, di accertare l'assenza del diritto dell'opposta di promuovere azione esecutiva, con vittoria di spese da distrarsi a favore del legale antistatario.
Costituitasi in giudizio, la contestava le asserzioni dell'opponente, chiedendo il _1 rigetto delle domande avversarie e la conferma dell'atto di precetto, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
16182/23, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle competenze professionali in favore dell'opposta _1
Il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda come opposizione ex art. 615, comma 1,
c.p.c., con riferimento ai motivi riguardanti l'esistenza dei titoli, la prescrizione del credito, la legittimazione attiva del creditore attuale, la natura di consumatore del soggetto intimato, il legittimo affidamento dell'opponente, e come opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., in relazione alle altre doglianze, riteneva fornita la prova in ordine alla esistenza e validità dei titoli azionati, considerandoli regolarmente notificati all'opponente; inoltre, accertata l'inesistenza di preclusioni all'applicazione dell'art. 1310 c.c., reputava dimostrato documentalmente che le azioni esecutive succedutesi nel tempo nei confronti dei fideiussori avevano impedito la caducazione dei titoli e la prescrizione dell'azione creditoria;
quindi, dato atto della sussistenza del contratto di cessione intervenuto tra la UL S.p.a. e la (in virtù della pubblicazione _1 dell'avviso in G.U. del 26/3/2022 e della nota del 14/3/2022, contenente copia del contratto sottoscritto dalla UL per accettazione) e del precedente contratto tra Banca
PO EN S.p.a. (già BNA) ed SO Finance S.r.l. (alla luce del verbale del CdA di quest'ultima del 13/12/2007 e dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. del
20/12/2007), affermava che poteva ritenersi raggiunta la prova circa la titolarità del 4
credito; infine, il Tribunale rigettava le eccezioni relative al vizio della procura legittimante il procuratore generale della società a rilasciare mandato al legale incaricato, alla natura di consumatore dell'opponente e alla indeterminatezza dell'atto di precetto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto Parte_1 appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, la lamenta il mancato rispetto dei principi di Pt_1 diritto in materia e l'omessa considerazione delle proprie deduzioni, in quanto, a suo dire, l'odierna appellata, su cui incombeva l'onere di provare di essere titolare del credito azionato, non aveva provveduto a tanto.
In particolare, l'appellante ha sostenuto, in merito alla prima e alla terza cessione, che la documentazione non era “esaustiva (a maggior ragione perché priva della prova del deposito al Registro Imprese della cessione)” e, relativamente alla seconda cessione, intervenuta tra la SO e la UL, “che non risulta essere effettuata ex art.
58 TUB e di cui agli atti altro non vi è che la lettera di comunicazione, tra l'altro dell'asserito cessionario”.
Quindi, dopo aver richiamato, a conferma di quanto sostenuto, i principi giuridici recentemente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
17944/2023, l'appellante ha rilevato, in merito alla prima cessione CP_4
SO, che “nella pubblicazione della G.U. allegata la n. 147 del 20-12-2007 il
[...] cedente risulta essere altro soggetto cioè BA S.P.A. e non né CP_4 viene dedotta (e tantomeno fornita prova) del legame tra dette società. “Acquisito pro soluto da ER… crediti vantati da ER ….” nonché che “per quanto possa valere la mera indicazione di un ndg, va evidenziato che tra quelli indicati non
c'è il n. 489261, indicato nella terza cessione come riferibile al credito di cui è causa”.
Inoltre, “Il verbale del CdA, che comunque non può certo assurgere in tale contesto a prova nemmeno indiziaria di alcunché, è un documento pieno di omissis, in cui l'ODG risulta essere “acquisizione di un portafoglio di crediti” e si “approva la conclusione dei contratti di cessione”…..insomma un documento privo di qualsiasi elemento probatorio”. 5
Per quanto concerne la seconda cessione, SO/UL, l'appellante ha lamentato che il
Giudice, pur in presenza di contestazioni, aveva addirittura omesso di motivare sul punto.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che di detta cessione non era neanche indicato come fosse avvenuta;
a suo dire, l'unico elemento a supporto della sua esistenza (e inclusione nella stessa del credito di cui è causa) era una lettera di comunicazione di avvenuta cessione, datata 16/3/2022 a firma dell'asserito cessionario che, tuttavia, non era in alcun modo idonea né a provare la cessione del credito né a produrre l'effetto della notificazione.
Relativamente alla terza cessione, intervenuta tra UL e l'appellante ha _1 dedotto che la UL non risultava essere una società autorizzata all'attività bancaria o società veicolo, ma semplicemente dotata di licenza per l'attività di recupero crediti;
inoltre, il credito dell'opponente, a suo dire, non rientrava tra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione in quanto la cessione, come indicato nella G.U. n.
35 parte seconda del 26/3/2022, riguardava “…i crediti ….a qualsiasi titolo di titolarità della cedente nei confronti di Promos s.p.a. ed SO Finance s.r.l. ( i “Debitori”) che alla data del….”.
Ha sostenuto ancora l'appellante che, in ogni caso, “i successivi requisiti indicati ai punti A B C e D che devono ricorrere congiuntamente permettono in alcun modo di identificare tra i crediti ceduti quello di cui è causa atteso che si riferisce a crediti derivanti (…) da contratti bancari originariamente stipulati dai debitori ceduti con
Banca Monte dei Paschi di Siena o Banca Promos S.p.A.”.
Per di più, secondo l'appellante, il contratto di cessione depositato era un atto unilaterale prodotto dall'asserito cessionario, di alcuna valenza probatoria poiché trattasi di una lettera di accettazione di una proposta di cessione, peraltro neanche fornita, di cui non risultava né la ricezione né la spedizione;
inoltre, l'NDG assegnato al credito della non coincideva con nessuno degli NDG indicati nella Controparte_5 pubblicazione della prima cessione. 6
Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante ha lamentato la genericità e la superficialità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che non vi fosse prova della asserita notifica del precetto alla debitrice solidale/coobbligata in data 24/4/2013 e che, Controparte_6 in ogni caso, tale notifica era intervenuta a prescrizione decennale già maturata, in quanto la procedura esecutiva rge 61277/1988 si era estinta in data 6/3/2008, sicché era venuto meno l'effetto interruttivo permanente della prescrizione.
Inoltre, l'appellante ha affermato che i documenti depositati da parte opposta non provavano che l'ulteriore procedura esecutiva rge 85290/1995, e le altre riunite, si fossero svolte nei confronti dei debitori solidali.
Pertanto, tra il riparto approvato il 25/1/2011 e il primo valido atto interruttivo successivo (ossia la lettera di comunicazione di cessione del credito SO/UL, datata 29/3/2022) erano decorsi i dieci anni per la maturazione della prescrizione.
Con un terzo motivo di doglianza, infine, l'appellante ha denunciato l'omessa decisione del Giudice sull'eccezione concernente la rinuncia del creditore per fatti concludenti ed il legittimo affidamento insorto nell'opponente.
In particolare, l'appellante, dopo aver richiamato quanto già sostenuto nell'atto di opposizione, sosteneva che, secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte, “la prolungata inerzia del creditore o del titolare di una situazione potestativa che, essendo stata per lungo tempo trascurata ha ingenerato nella controparte un legittimo affidamento nell'abbandono della relativa pretesa, è idonea a determinare la perdita della situazione soggettiva nella misura in cui il suo esercizio si rilevi un abuso, posto che il principio di buona fede, regolando la dinamica dei rapporti contrattuali, impedisce che i diritti siano esercitati in modalità astratte, imponendo, invece, il rispetto dell'affidamento che questa ha acquisito in conseguenza della modalità fino ad allora praticata”, sicché doveva ritenersi abbandonata la posizione soggettiva (credito) azionata, stante l'inerzia dei creditori succedutisi nel tempo. 7
Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva dei titoli, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la declaratoria della nullità del precetto opposto e, in ogni caso, l'accertamento dell'assenza del diritto dell'opposta di promuovere azione esecutiva;
il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità _1 dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione/titolarità del credito ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., ovvero, in subordine, l'infondatezza della eccezione sollevata;
nel merito, l'appellata si è limitata a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 17/5/2024, l'appellante ha chiesto lo stralcio dei nuovi documenti prodotti dall'appellato, denominati, come specificato poi nelle note conclusionali depositate in data 20/5/2024, “1 visura camerale UL” e “2 contratto cessione”.
Con ordinanza del 17/5/2024, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/6/2025 (poi differita, dopo due rinvii d'ufficio, al 26/11/2026).
Su istanza dell'appellante, la causa è stata anticipata, per gli stessi incombenti, all'udienza del 17/7/2025 e, all'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ex art. 348 c.p.c. _1
Infatti, tale eccezione è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni 8
e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(cfr. Cass. n. 37272/2021).
Analogamente, poi, dev'essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla con specifico riferimento al primo motivo di gravame, secondo cui la _1
, nel primo grado di giudizio, non avrebbe sollevato alcuna obiezione sulla Pt_1 titolarità del credito in capo alla odierna appellata, introducendo in tal modo nel presente giudizio “un nuovo thema probandum che mette in dubbio l'esistenza del fatto-diritto di credito ritenuto invece dal Tribunale pacifico ex art. 115 cpc”.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla la con la censura in _1 Pt_1 questione non ha proposto alcuna eccezione nuova rispetto a quanto già dedotto nel precedente giudizio.
In particolare, si evidenzia che l'odierna appellante aveva già contestato la titolarità dei crediti in capo alla nell'atto di citazione in opposizione, affermando _1 esplicitamente che la pubblicazione in G.U. non era sufficiente a provare la cessione del credito (cfr. pag. 4 e 5).
Successivamente, all'udienza del 17/5/2023, nel riportarsi all'opposizione, aveva anche contestato quanto dedotto da controparte e la produzione documentale.
Infine, nelle note conclusive depositate in data 28/9/2023, l'opponente aveva analiticamente confutato la titolarità/legittimazione dell'opposta “anche alla luce delle diverse indicazioni (e produzioni) fornite in comparsa”.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellata, va escluso che la titolarità del credito non fosse stata contestata dalla IG.ra nel primo grado di giudizio, tanto Pt_1 che il Tribunale ha specificamente motivato sul punto, ritenendo raggiunta la prova rispetto alla legittimazione del creditore attuale.
Al contrario, sempre in via preliminare, va accolta la richiesta dell'appellante di stralcio dei nuovi documenti prodotti dalla (con riferimento agli atti nominati “1 visura _1 camerale UL” e “2 contratto cessione”), allegati alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio e non presenti nel fascicolo di primo grado. 9
Infatti, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma comunque per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 09/11/2017; Cass. n. 16289 del 12/06/2024).
Sul punto, si osserva che, nel caso di specie, l'appellata non solo non ha mai dedotto un'impossibilità di produrre tali atti nel giudizio di primo grado ma, all'udienza del
17/5/2024, ha finanche negato di aver prodotto documenti nuovi, con la conseguenza che l'odierno deposito non può che ritenersi inammissibile.
Nel merito va immediatamente rilevato che la IG.ra non ha impugnato le Pt_1 statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza e la validità dei titoli azionati, l'insussistenza di preclusioni all'applicazione dell'art. 1310 c.c. e la non configurabilità della qualità di consumatore in capo all'opponente, con la conseguenza che, in relazione a detti profili, oramai deve ritenersi intervenuto il giudicato.
Ciò detto, il primo motivo di appello è fondato.
Giova ricordare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in presenza di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni “medio tempore” intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Orbene, per quanto attiene alla prima delle cessioni che ne occupano, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risulta provata la fusione per incorporazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura nella Controparte_7
detta anche (sul punto, vedi l'all. n. 6 del fascicolo di parte
[...] CP_4 dell'appellata).
Inoltre, riguardo alla pubblicazione nella G.U., si rileva che quella da prendere in considerazione è quella di cui all'allegato 7 del fascicolo di parte dell'appellata, che riporta l'avviso di cessione dei crediti tra ed SO, e Controparte_7 non quella di cui al successivo all'allegato 8, cui invece si riferisce l'appellante e che, per un evidente errore, è stata presa in considerazione anche dal giudicante di prime cure, come comprovato dal fatto che il Tribunale ha fatto riferimento ad un “elenco delle posizioni debitorie acquisite debitamente corredate di Ndg utile ai fini dell'esatta 10
identificazione del credito ceduto”, elenco che, invece, è rinvenibile solo nell'avviso di cessione dei crediti tra ER S.p.A. (soggetto estraneo alla fattispecie in esame) ed
SO.
In ogni caso, però, pur avendo malamente individuato la pubblicazione nella G.U., il
Tribunale ha ritenuto l'idoneità dell'avviso di cessione -e del verbale del 13.12.2007 del
CdA della SO- a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione intervenuto tra e la SO. Controparte_8
Orbene, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, richiamati nell'impugnata sentenza e a cui anche questa Corte di merito aderisce, l'avviso di cessione può essere eventualmente valutato, unitamente ad altri elementi, solo alla stregua di un mero indizio in vista del raggiungimento della prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (Cass. n. 17944/2023).
Nel caso di specie, ad avviso di questa Corte, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale, tale prova non può ritenersi raggiunta.
Infatti, riguardo all'avviso di cessione della SO del 17/12/2007, esso si caratterizza per la sua laconicità, recando solo la generica informazione circa l'avvenuta acquisizione “pro soluto”, da di “… tutti i Controparte_9 crediti, per capitale, interessi, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro eventualmente dovuto in base al relativo contratto e/o ai successivi provvedimenti giudiziali, dipendenti da finanziamenti secondo diverse forme tecniche vantati al 14 dicembre 2007 da che alla data del 31 luglio 2007 risultavano “in sofferenza “ o _10
“in incaglio” nella accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banda d'Italia….”, senza che risulti alcun riferimento al credito vantato nei confronti della IG.ra ; Pt_1 inoltre tale obiettiva lacuna non risulta colmata neanche dal precedente verbale della riunione tenutasi in data 13 dicembre 2007 (peraltro neanche menzionato nell'avviso di cessione del 17/12/2007), con il quale il C.d.A. della SO Finance s.r.l. deliberò
l'acquisizione “di un portafoglio di crediti” da e, Controparte_11 segnatamente, “l'acquisto in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario
358/1993 di quattro portafogli di crediti pecuniari “non performing”, in quanto la 11
copia prodotta di tale delibera è priva di qualsiasi riferimento ai crediti ceduti, caratterizzandosi, al contrario, per la presenza di numerosi “omissis”.
Sul punto, balza all'occhio la differenza di contenuti esistente con l'avviso di cessione reso da SO Finance s.r.l. in occasione dell'acquisto “pro soluto” dei crediti da
ER (di cui all'allegato 8 del fascicolo di parte dell'appellata, erroneamente preso in considerazione dal Tribunale), che invece reca tutte le informazioni mancanti nell'avviso di cessione in esame e, segnatamente, i singoli numeri di NDG ed i Codici di
Impiego dei singoli rapporti ceduti.
Per quanto concerne, poi, la seconda delle cessioni oggetto di causa, intercorsa tra la
SO e la UL, si osserva che, come dedotto dall'appellante, il Tribunale non risulta aver esaminato le specifiche contestazioni sollevate dall'opponente che, in questa fase del giudizio, nel lamentare la loro pregressa mancata valutazione, le ha puntualmente riproposte.
Sul punto si osserva che, effettivamente, nel giudizio di primo grado l'opposta aveva prodotto soltanto una nota A/R con la quale la UL aveva comunicato alla IG.ra l'asserito trasferimento del credito, avvenuto con contratto di cessione Pt_1 stipulato con la cedente SO ai sensi dell'art. 1260 c.c. (in proposito, vedi il documento n. 9 allegato al fascicolo di parte); detta comunicazione, però, sebbene debitamente notificata alla debitrice in data 29/3/2022 (evidentemente ai sensi dell'art. 1264 c.c., stante l'assenza dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 58 T.U.B., neanche allegato dalla , non costituisce -secondo il consolidato _1 orientamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce- idonea prova del contratto di cessione, poiché priva anche della sottoscrizione del cedente (sul punto cfr. Cass. n. 108/2023 e, da ultimo, Cass. n. 17944/2023, citata, secondo cui “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata”).
A ciò, poi, “ad abundantiam” va aggiunto che anche il NDG 14587694, riportato nello
“oggetto” della comunicazione notificata dalla UL alla debitrice, non corrisponde ad alcuno di quelli indicati nella successiva cessione UL/Pulsar (cfr. doc. 10 e 11 allegati 12
al fascicolo di parte di primo grado), dove la posizione della IG.ra è identificata Pt_1 dal codice NDG 489261, come del resto ammesso anche dalla stessa (vedi pag. 7, _1 rigo n. 4, della comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio).
Ne consegue che, alla luce del principio secondo cui grava sull'ultimo cessionario l'onere di dimostrare la “catena” delle cessioni effettivamente intervenute, e non soltanto l'ultima, deve ritenersi che la non abbia offerto elementi idonei a _1 provare di essere titolare del credito azionato;
né può validamente sopperire a tale carenza probatoria la disponibilità dei titoli esecutivi in capo alla che, di per sé, _1 non è in grado di superare le precedenti obiezioni di tipo formale e sostanziale, osservandosi, peraltro, che nel precedente di legittimità richiamato dall'odierna società appellata (Cass. n. 10200/2021) vi era stata pubblicazione della cessione del credito nella G.U. ed era stata depositata, come ulteriore prova documentale, anche la dichiarazione del cedente, elemento mancante in entrambe le cessioni sinora esaminate.
La fondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo di doglianza è sufficiente per l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, cui consegue, in accoglimento dell'opposizione originariamente spiegata avverso il precetto notificato in data 2/1/2023, la declaratoria d'inesistenza del diritto della (e per essa della mandataria di procedere Controparte_1 Controparte_2 all'esecuzione nei confronti della IG.ra . Parte_1
A tale statuizione consegue, quale logico corollario giuridico, l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'avvenuta ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidate, come da dispositivo, in favore Pt_1 dell'RI (confronta, sul punto, Cass. n. 14688/23), facendo applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro
1.000.001,00 ad Euro 2.000.000,00.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
(e per essa della mandataria avverso la sentenza n. _1 Controparte_2
16182/23 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatole Parte_1 13
dalla in data 2/1/2023, dichiarando l'inesistenza del diritto della stessa Controparte_1
(e per essa della mandataria di procedere all'esecuzione nei Controparte_2 confronti di;
Parte_1 condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate in Euro 37.951,00 per compensi professionali e in Euro 545,00 per esborsi, e per il grado di appello in Euro 34.001,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da effettuarsi in favore dell'RI.
Così deciso in Roma, lì 17/7/2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Staglianò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani ConIGliere
dott.ssa Matilde Carpinella ConIGliere
riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 576 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-7-2025, vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Viale di Villa Massimo n. 39, presso lo studio dell'Avv. Adriano Screponi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante - 2
e
(C.F.: , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ,), elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n. 11, presso P.IVA_2
lo studio dell'Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori Controparte_3
in virtù di procura generale “ad lites” in atti;
-Appellata -
Oggetto: Opposizione a precetto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la (nel prosieguo, Controparte_1
“ ), nella sua qualità di cessionaria dell'originaria creditrice Banca Nazionale _1 dell'Agricoltura S.p.a., le aveva intimato il pagamento di complessivi Euro
1.003.985,98, in forza dei decreti ingiuntivi n. 18701/1992 e n. 4603/1993.
L'opponente, “in primis”, contestava l'esistenza e, comunque, l'omessa/irregolare notifica dei titoli esecutivi indicati nel precetto;
in ogni caso eccepiva la prescrizione dei pretesi crediti, in quanto, a suo dire, la notifica di un precedente precetto, asseritamente avvenuta in data 24/4/2013 in virtù dei medesimi titoli esecutivi, era intervenuta a prescrizione decennale già maturata;
inoltre, deduceva l'inapplicabilità dell'art. 1310 c.c., stante la mancanza di prova della natura solidale e non autonoma dell'eventuale obbligazione di garanzia della;
contestava l'assenza di prova Pt_1 della titolarità del credito e della conseguente legittimazione ad esercitarlo, in quanto la pubblicazione in G.U. non era sufficiente a provare la cessione del credito e il suo 3
specifico contenuto;
eccepiva, inoltre, l'assenza di prova dei poteri del procuratore generale al rilascio della procura generale alle liti per conto della Controparte_2 deduceva la natura di consumatore della debitrice;
rilevava che la rinuncia tacita del creditore, rimasto inerte per decenni, aveva ingenerato il legittimo affidamento che il debito, se esistente, fosse estinto o comunque rinunciato;
infine, dopo aver sottolineato l'indeterminatezza del precetto, concludeva chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, di dichiarare la nullità del precetto, e in ogni caso, di accertare l'assenza del diritto dell'opposta di promuovere azione esecutiva, con vittoria di spese da distrarsi a favore del legale antistatario.
Costituitasi in giudizio, la contestava le asserzioni dell'opponente, chiedendo il _1 rigetto delle domande avversarie e la conferma dell'atto di precetto, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
16182/23, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle competenze professionali in favore dell'opposta _1
Il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda come opposizione ex art. 615, comma 1,
c.p.c., con riferimento ai motivi riguardanti l'esistenza dei titoli, la prescrizione del credito, la legittimazione attiva del creditore attuale, la natura di consumatore del soggetto intimato, il legittimo affidamento dell'opponente, e come opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c., in relazione alle altre doglianze, riteneva fornita la prova in ordine alla esistenza e validità dei titoli azionati, considerandoli regolarmente notificati all'opponente; inoltre, accertata l'inesistenza di preclusioni all'applicazione dell'art. 1310 c.c., reputava dimostrato documentalmente che le azioni esecutive succedutesi nel tempo nei confronti dei fideiussori avevano impedito la caducazione dei titoli e la prescrizione dell'azione creditoria;
quindi, dato atto della sussistenza del contratto di cessione intervenuto tra la UL S.p.a. e la (in virtù della pubblicazione _1 dell'avviso in G.U. del 26/3/2022 e della nota del 14/3/2022, contenente copia del contratto sottoscritto dalla UL per accettazione) e del precedente contratto tra Banca
PO EN S.p.a. (già BNA) ed SO Finance S.r.l. (alla luce del verbale del CdA di quest'ultima del 13/12/2007 e dell'avviso di cessione pubblicato nella G.U. del
20/12/2007), affermava che poteva ritenersi raggiunta la prova circa la titolarità del 4
credito; infine, il Tribunale rigettava le eccezioni relative al vizio della procura legittimante il procuratore generale della società a rilasciare mandato al legale incaricato, alla natura di consumatore dell'opponente e alla indeterminatezza dell'atto di precetto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto Parte_1 appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, la lamenta il mancato rispetto dei principi di Pt_1 diritto in materia e l'omessa considerazione delle proprie deduzioni, in quanto, a suo dire, l'odierna appellata, su cui incombeva l'onere di provare di essere titolare del credito azionato, non aveva provveduto a tanto.
In particolare, l'appellante ha sostenuto, in merito alla prima e alla terza cessione, che la documentazione non era “esaustiva (a maggior ragione perché priva della prova del deposito al Registro Imprese della cessione)” e, relativamente alla seconda cessione, intervenuta tra la SO e la UL, “che non risulta essere effettuata ex art.
58 TUB e di cui agli atti altro non vi è che la lettera di comunicazione, tra l'altro dell'asserito cessionario”.
Quindi, dopo aver richiamato, a conferma di quanto sostenuto, i principi giuridici recentemente espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
17944/2023, l'appellante ha rilevato, in merito alla prima cessione CP_4
SO, che “nella pubblicazione della G.U. allegata la n. 147 del 20-12-2007 il
[...] cedente risulta essere altro soggetto cioè BA S.P.A. e non né CP_4 viene dedotta (e tantomeno fornita prova) del legame tra dette società. “Acquisito pro soluto da ER… crediti vantati da ER ….” nonché che “per quanto possa valere la mera indicazione di un ndg, va evidenziato che tra quelli indicati non
c'è il n. 489261, indicato nella terza cessione come riferibile al credito di cui è causa”.
Inoltre, “Il verbale del CdA, che comunque non può certo assurgere in tale contesto a prova nemmeno indiziaria di alcunché, è un documento pieno di omissis, in cui l'ODG risulta essere “acquisizione di un portafoglio di crediti” e si “approva la conclusione dei contratti di cessione”…..insomma un documento privo di qualsiasi elemento probatorio”. 5
Per quanto concerne la seconda cessione, SO/UL, l'appellante ha lamentato che il
Giudice, pur in presenza di contestazioni, aveva addirittura omesso di motivare sul punto.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che di detta cessione non era neanche indicato come fosse avvenuta;
a suo dire, l'unico elemento a supporto della sua esistenza (e inclusione nella stessa del credito di cui è causa) era una lettera di comunicazione di avvenuta cessione, datata 16/3/2022 a firma dell'asserito cessionario che, tuttavia, non era in alcun modo idonea né a provare la cessione del credito né a produrre l'effetto della notificazione.
Relativamente alla terza cessione, intervenuta tra UL e l'appellante ha _1 dedotto che la UL non risultava essere una società autorizzata all'attività bancaria o società veicolo, ma semplicemente dotata di licenza per l'attività di recupero crediti;
inoltre, il credito dell'opponente, a suo dire, non rientrava tra quelli oggetto dell'operazione di cartolarizzazione in quanto la cessione, come indicato nella G.U. n.
35 parte seconda del 26/3/2022, riguardava “…i crediti ….a qualsiasi titolo di titolarità della cedente nei confronti di Promos s.p.a. ed SO Finance s.r.l. ( i “Debitori”) che alla data del….”.
Ha sostenuto ancora l'appellante che, in ogni caso, “i successivi requisiti indicati ai punti A B C e D che devono ricorrere congiuntamente permettono in alcun modo di identificare tra i crediti ceduti quello di cui è causa atteso che si riferisce a crediti derivanti (…) da contratti bancari originariamente stipulati dai debitori ceduti con
Banca Monte dei Paschi di Siena o Banca Promos S.p.A.”.
Per di più, secondo l'appellante, il contratto di cessione depositato era un atto unilaterale prodotto dall'asserito cessionario, di alcuna valenza probatoria poiché trattasi di una lettera di accettazione di una proposta di cessione, peraltro neanche fornita, di cui non risultava né la ricezione né la spedizione;
inoltre, l'NDG assegnato al credito della non coincideva con nessuno degli NDG indicati nella Controparte_5 pubblicazione della prima cessione. 6
Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante ha lamentato la genericità e la superficialità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione del credito azionato.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che non vi fosse prova della asserita notifica del precetto alla debitrice solidale/coobbligata in data 24/4/2013 e che, Controparte_6 in ogni caso, tale notifica era intervenuta a prescrizione decennale già maturata, in quanto la procedura esecutiva rge 61277/1988 si era estinta in data 6/3/2008, sicché era venuto meno l'effetto interruttivo permanente della prescrizione.
Inoltre, l'appellante ha affermato che i documenti depositati da parte opposta non provavano che l'ulteriore procedura esecutiva rge 85290/1995, e le altre riunite, si fossero svolte nei confronti dei debitori solidali.
Pertanto, tra il riparto approvato il 25/1/2011 e il primo valido atto interruttivo successivo (ossia la lettera di comunicazione di cessione del credito SO/UL, datata 29/3/2022) erano decorsi i dieci anni per la maturazione della prescrizione.
Con un terzo motivo di doglianza, infine, l'appellante ha denunciato l'omessa decisione del Giudice sull'eccezione concernente la rinuncia del creditore per fatti concludenti ed il legittimo affidamento insorto nell'opponente.
In particolare, l'appellante, dopo aver richiamato quanto già sostenuto nell'atto di opposizione, sosteneva che, secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte, “la prolungata inerzia del creditore o del titolare di una situazione potestativa che, essendo stata per lungo tempo trascurata ha ingenerato nella controparte un legittimo affidamento nell'abbandono della relativa pretesa, è idonea a determinare la perdita della situazione soggettiva nella misura in cui il suo esercizio si rilevi un abuso, posto che il principio di buona fede, regolando la dinamica dei rapporti contrattuali, impedisce che i diritti siano esercitati in modalità astratte, imponendo, invece, il rispetto dell'affidamento che questa ha acquisito in conseguenza della modalità fino ad allora praticata”, sicché doveva ritenersi abbandonata la posizione soggettiva (credito) azionata, stante l'inerzia dei creditori succedutisi nel tempo. 7
Pertanto, l'appellante ha concluso chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva dei titoli, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la declaratoria della nullità del precetto opposto e, in ogni caso, l'accertamento dell'assenza del diritto dell'opposta di promuovere azione esecutiva;
il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità _1 dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione/titolarità del credito ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., ovvero, in subordine, l'infondatezza della eccezione sollevata;
nel merito, l'appellata si è limitata a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 17/5/2024, l'appellante ha chiesto lo stralcio dei nuovi documenti prodotti dall'appellato, denominati, come specificato poi nelle note conclusionali depositate in data 20/5/2024, “1 visura camerale UL” e “2 contratto cessione”.
Con ordinanza del 17/5/2024, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 20/6/2025 (poi differita, dopo due rinvii d'ufficio, al 26/11/2026).
Su istanza dell'appellante, la causa è stata anticipata, per gli stessi incombenti, all'udienza del 17/7/2025 e, all'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ex art. 348 c.p.c. _1
Infatti, tale eccezione è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni 8
e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(cfr. Cass. n. 37272/2021).
Analogamente, poi, dev'essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla con specifico riferimento al primo motivo di gravame, secondo cui la _1
, nel primo grado di giudizio, non avrebbe sollevato alcuna obiezione sulla Pt_1 titolarità del credito in capo alla odierna appellata, introducendo in tal modo nel presente giudizio “un nuovo thema probandum che mette in dubbio l'esistenza del fatto-diritto di credito ritenuto invece dal Tribunale pacifico ex art. 115 cpc”.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla la con la censura in _1 Pt_1 questione non ha proposto alcuna eccezione nuova rispetto a quanto già dedotto nel precedente giudizio.
In particolare, si evidenzia che l'odierna appellante aveva già contestato la titolarità dei crediti in capo alla nell'atto di citazione in opposizione, affermando _1 esplicitamente che la pubblicazione in G.U. non era sufficiente a provare la cessione del credito (cfr. pag. 4 e 5).
Successivamente, all'udienza del 17/5/2023, nel riportarsi all'opposizione, aveva anche contestato quanto dedotto da controparte e la produzione documentale.
Infine, nelle note conclusive depositate in data 28/9/2023, l'opponente aveva analiticamente confutato la titolarità/legittimazione dell'opposta “anche alla luce delle diverse indicazioni (e produzioni) fornite in comparsa”.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellata, va escluso che la titolarità del credito non fosse stata contestata dalla IG.ra nel primo grado di giudizio, tanto Pt_1 che il Tribunale ha specificamente motivato sul punto, ritenendo raggiunta la prova rispetto alla legittimazione del creditore attuale.
Al contrario, sempre in via preliminare, va accolta la richiesta dell'appellante di stralcio dei nuovi documenti prodotti dalla (con riferimento agli atti nominati “1 visura _1 camerale UL” e “2 contratto cessione”), allegati alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio e non presenti nel fascicolo di primo grado. 9
Infatti, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma comunque per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 09/11/2017; Cass. n. 16289 del 12/06/2024).
Sul punto, si osserva che, nel caso di specie, l'appellata non solo non ha mai dedotto un'impossibilità di produrre tali atti nel giudizio di primo grado ma, all'udienza del
17/5/2024, ha finanche negato di aver prodotto documenti nuovi, con la conseguenza che l'odierno deposito non può che ritenersi inammissibile.
Nel merito va immediatamente rilevato che la IG.ra non ha impugnato le Pt_1 statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto provata l'esistenza e la validità dei titoli azionati, l'insussistenza di preclusioni all'applicazione dell'art. 1310 c.c. e la non configurabilità della qualità di consumatore in capo all'opponente, con la conseguenza che, in relazione a detti profili, oramai deve ritenersi intervenuto il giudicato.
Ciò detto, il primo motivo di appello è fondato.
Giova ricordare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in presenza di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni “medio tempore” intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Orbene, per quanto attiene alla prima delle cessioni che ne occupano, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, risulta provata la fusione per incorporazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura nella Controparte_7
detta anche (sul punto, vedi l'all. n. 6 del fascicolo di parte
[...] CP_4 dell'appellata).
Inoltre, riguardo alla pubblicazione nella G.U., si rileva che quella da prendere in considerazione è quella di cui all'allegato 7 del fascicolo di parte dell'appellata, che riporta l'avviso di cessione dei crediti tra ed SO, e Controparte_7 non quella di cui al successivo all'allegato 8, cui invece si riferisce l'appellante e che, per un evidente errore, è stata presa in considerazione anche dal giudicante di prime cure, come comprovato dal fatto che il Tribunale ha fatto riferimento ad un “elenco delle posizioni debitorie acquisite debitamente corredate di Ndg utile ai fini dell'esatta 10
identificazione del credito ceduto”, elenco che, invece, è rinvenibile solo nell'avviso di cessione dei crediti tra ER S.p.A. (soggetto estraneo alla fattispecie in esame) ed
SO.
In ogni caso, però, pur avendo malamente individuato la pubblicazione nella G.U., il
Tribunale ha ritenuto l'idoneità dell'avviso di cessione -e del verbale del 13.12.2007 del
CdA della SO- a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione intervenuto tra e la SO. Controparte_8
Orbene, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, richiamati nell'impugnata sentenza e a cui anche questa Corte di merito aderisce, l'avviso di cessione può essere eventualmente valutato, unitamente ad altri elementi, solo alla stregua di un mero indizio in vista del raggiungimento della prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (Cass. n. 17944/2023).
Nel caso di specie, ad avviso di questa Corte, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale, tale prova non può ritenersi raggiunta.
Infatti, riguardo all'avviso di cessione della SO del 17/12/2007, esso si caratterizza per la sua laconicità, recando solo la generica informazione circa l'avvenuta acquisizione “pro soluto”, da di “… tutti i Controparte_9 crediti, per capitale, interessi, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro eventualmente dovuto in base al relativo contratto e/o ai successivi provvedimenti giudiziali, dipendenti da finanziamenti secondo diverse forme tecniche vantati al 14 dicembre 2007 da che alla data del 31 luglio 2007 risultavano “in sofferenza “ o _10
“in incaglio” nella accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banda d'Italia….”, senza che risulti alcun riferimento al credito vantato nei confronti della IG.ra ; Pt_1 inoltre tale obiettiva lacuna non risulta colmata neanche dal precedente verbale della riunione tenutasi in data 13 dicembre 2007 (peraltro neanche menzionato nell'avviso di cessione del 17/12/2007), con il quale il C.d.A. della SO Finance s.r.l. deliberò
l'acquisizione “di un portafoglio di crediti” da e, Controparte_11 segnatamente, “l'acquisto in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario
358/1993 di quattro portafogli di crediti pecuniari “non performing”, in quanto la 11
copia prodotta di tale delibera è priva di qualsiasi riferimento ai crediti ceduti, caratterizzandosi, al contrario, per la presenza di numerosi “omissis”.
Sul punto, balza all'occhio la differenza di contenuti esistente con l'avviso di cessione reso da SO Finance s.r.l. in occasione dell'acquisto “pro soluto” dei crediti da
ER (di cui all'allegato 8 del fascicolo di parte dell'appellata, erroneamente preso in considerazione dal Tribunale), che invece reca tutte le informazioni mancanti nell'avviso di cessione in esame e, segnatamente, i singoli numeri di NDG ed i Codici di
Impiego dei singoli rapporti ceduti.
Per quanto concerne, poi, la seconda delle cessioni oggetto di causa, intercorsa tra la
SO e la UL, si osserva che, come dedotto dall'appellante, il Tribunale non risulta aver esaminato le specifiche contestazioni sollevate dall'opponente che, in questa fase del giudizio, nel lamentare la loro pregressa mancata valutazione, le ha puntualmente riproposte.
Sul punto si osserva che, effettivamente, nel giudizio di primo grado l'opposta aveva prodotto soltanto una nota A/R con la quale la UL aveva comunicato alla IG.ra l'asserito trasferimento del credito, avvenuto con contratto di cessione Pt_1 stipulato con la cedente SO ai sensi dell'art. 1260 c.c. (in proposito, vedi il documento n. 9 allegato al fascicolo di parte); detta comunicazione, però, sebbene debitamente notificata alla debitrice in data 29/3/2022 (evidentemente ai sensi dell'art. 1264 c.c., stante l'assenza dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 58 T.U.B., neanche allegato dalla , non costituisce -secondo il consolidato _1 orientamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce- idonea prova del contratto di cessione, poiché priva anche della sottoscrizione del cedente (sul punto cfr. Cass. n. 108/2023 e, da ultimo, Cass. n. 17944/2023, citata, secondo cui “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata”).
A ciò, poi, “ad abundantiam” va aggiunto che anche il NDG 14587694, riportato nello
“oggetto” della comunicazione notificata dalla UL alla debitrice, non corrisponde ad alcuno di quelli indicati nella successiva cessione UL/Pulsar (cfr. doc. 10 e 11 allegati 12
al fascicolo di parte di primo grado), dove la posizione della IG.ra è identificata Pt_1 dal codice NDG 489261, come del resto ammesso anche dalla stessa (vedi pag. 7, _1 rigo n. 4, della comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio).
Ne consegue che, alla luce del principio secondo cui grava sull'ultimo cessionario l'onere di dimostrare la “catena” delle cessioni effettivamente intervenute, e non soltanto l'ultima, deve ritenersi che la non abbia offerto elementi idonei a _1 provare di essere titolare del credito azionato;
né può validamente sopperire a tale carenza probatoria la disponibilità dei titoli esecutivi in capo alla che, di per sé, _1 non è in grado di superare le precedenti obiezioni di tipo formale e sostanziale, osservandosi, peraltro, che nel precedente di legittimità richiamato dall'odierna società appellata (Cass. n. 10200/2021) vi era stata pubblicazione della cessione del credito nella G.U. ed era stata depositata, come ulteriore prova documentale, anche la dichiarazione del cedente, elemento mancante in entrambe le cessioni sinora esaminate.
La fondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo di doglianza è sufficiente per l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, cui consegue, in accoglimento dell'opposizione originariamente spiegata avverso il precetto notificato in data 2/1/2023, la declaratoria d'inesistenza del diritto della (e per essa della mandataria di procedere Controparte_1 Controparte_2 all'esecuzione nei confronti della IG.ra . Parte_1
A tale statuizione consegue, quale logico corollario giuridico, l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'avvenuta ammissione della IG.ra al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidate, come da dispositivo, in favore Pt_1 dell'RI (confronta, sul punto, Cass. n. 14688/23), facendo applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dei valori medi stabiliti per lo scaglione da Euro
1.000.001,00 ad Euro 2.000.000,00.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
(e per essa della mandataria avverso la sentenza n. _1 Controparte_2
16182/23 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatole Parte_1 13
dalla in data 2/1/2023, dichiarando l'inesistenza del diritto della stessa Controparte_1
(e per essa della mandataria di procedere all'esecuzione nei Controparte_2 confronti di;
Parte_1 condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate in Euro 37.951,00 per compensi professionali e in Euro 545,00 per esborsi, e per il grado di appello in Euro 34.001,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da effettuarsi in favore dell'RI.
Così deciso in Roma, lì 17/7/2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Staglianò