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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 14.5.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 794 /2024 r.g., ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Chieti, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Santoleri del Foro di Chieti
opponente e
(P. IVA , C.F. ), con sede a Milano in piazza della Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, entrambi del Foro di La Spezia
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: revoca del decreto opposto
Conclusioni dell'opposta: rigetto dell'opposizione, conferma del decreto ingiuntivo, in subordine condanna del sig. al pagamento della somma risultante come dovuta. Pt_1
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 207 del 15.5.2024 questo Tribunale ha ingiunto al sig. il pagamento in Parte_1
favore della della somma di € 14.884,47 (oltre interessi e spese della procedura), dovuta in Controparte_1
virtù di un contratto di finanziamento concluso con la AN AR di NA (finalizzato all'acquisto di un'autovettura), banca che aveva successivamente ceduto il suo credito mediante un'operazione di cartolarizzazione.
Il sig. si è opposto al decreto, eccependo l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, e Pt_1
chiedendone la revoca. Si è costituita in giudizio la contestando l'eccezione di prescrizione, avendo il sig. Controparte_1
riconosciuto il suo debito in data 3.5.2005 ed effettuato due versamenti di € 300,00 in data Pt_1
12.10.2016 e 16.11.2016, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto, o in subordine la condanna del sig. al pagamento della somma risultante come dovuta. Pt_1
Respinta con ordinanza del 10.1.2025 l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, parte opposta ha omesso di esperire la procedura di mediazione, e, in mancanza di richieste istruttorie, la causa è
stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.5.2025.
1. La mancata presentazione da parte della opposta della domanda di mediazione Controparte_1
obbligatoria (in ragione del titolo della domanda, costituito da un contratto di finanziamento),
nonostante l'invito rivoltole in tal senso con l'ordinanza del 10.1.2025, impone la dichiarazione di improcedibilità della domanda, e la revoca del decreto opposto (art. 5bis d. lgs. n. 28/2010).
2. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori minimi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2
allegata al d.m. n. 55/2014, vista la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e la natura documentale della lite (fase di studio € 459,50, fase introduttiva € 388,50, fase istruttoria €
840,00, fase decisionale € 850,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della così decide: Controparte_1
• dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo;
• revoca il decreto opposto;
• condanna parte opposta a rifondere le spese di lite sostenute dall'opponente, liquidate in complessivi € 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 145,50 per esborsi.
Chieti, lì 12.6.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino