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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/05/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1639/2017 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- , rappresentato, difeso ed assistito, dall'Avv. Tiziano OTTAVI, e Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Terracina (LT), Via Roma n. 104;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Controparte_1
NAPOLITANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Viale
Augusto 16;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 14 marzo 2017 deduceva: Parte_1
a) in data 27.9.2012, ore 13,00 circa, nel Comune di Roccasecca dei Volsci (LT) alla guida del proprio velocipede professionale percorreva in fase di discesa, Località
NI- direzione Via NI-Via Fornace. Giunto all'altezza dell'ultima semicurva, causa l'irregolarità della predetta strada, priva di ogni segnaletica verticale, a causa del dislivello del manto stradale, dalla presenza di un' elevata quantità di acqua mista a materiale terroso e breccioso proveniente dalla parte discendente di sinistra adiacente alla suindicata arteria, azionava l'impianto frenante e, nonostante l'andatura commisurata allo stato dei luoghi, rovinava a terra per poi cadere nell'adiacente fossato presente oltre la sede stradale. La violenta caduta cagionava all'attore un politrauma multiplo di entità tale da dover essere trasportato, presso il P.S. del Presidio Ospedaliero “A. Fiorini” dove veniva accertata la diagnosi di “trauma cranico facclale, pnx bilaterale con fratture costali multiple ed emotorace bilaterale, frattura D10, frattura apofisi spinose multiple, frattura scapola sn, contusioni ed escoriazioni multiple”, necessitando della somministrazione di naci (voluvent e tranex), nonché alla trasfusione di una sacca di sangue RH positivo. Nonostante le terapie praticate, il decadimento delle condizioni inducevano il personale medico-sanitario a richiederne il trasferimento presso Ospedale “San Camillo-Forlanini” di Roma, con prognosi “riservata”, mediante elitrasporto. L'attore, pertanto, era accettato presso il suindicato presidio con diagnosi di accettazione “fratture costali multiple bilaterali e dello sterno con volet ed emopneumotorace bilaterale e frattura della scapola sinistra, frattura da scoppio MDI D10 E3 e delle apofisi spinose e trasverse di varie vertebre cervicali e dorsali” con prognosi di giorni 60. Previ esami specialistici e indagini clinico- strumentati (DEA e Te Total Body) ed il riscontro di una trombosi profonda dell'asse popliteo-femoro-iliaco in data 8.10.2012, l'attore veniva trasferito presso il reparto di “Anestesia e Rianimazione” dell'Ospedale “San Camillo Fortanini” in cui erano riscontrate le seguenti lesioni: frattura dei processi spinosi C4-C7; Frattura del manubrio sternale;
frattura clavicola sinistra;
fratture costali multiple (dalla 1 alla 11 di sinistra, dalla 2 alla 10 a dx); contusioni polmonari;
tensione pneumotorace sinistro;
contusioni polmonari frattura da scoppio di D10 e dei processi spinosi da
D1 a D11 per essere poi dimesso in data 31.10.2012 con terapia farmacologica.
Sempre presso la menzionata struttura ospedaliera, l'attore si sottoponeva a diversi interventi chirurgici. In data 10.4.2013 l'attore era dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutarsi in sede di visita medico-legale, come accertato da certificazione medica rilasciata dal Dott. Persona_1
b) a seguito dell'accaduto, si recava sul luogo dell'occorso una pattuglia dei
Carabinieri di Sonnino (LT) per gli accertamenti di rito;
c) aon nota a.r. del 27.11.2012, diffidava il quale Controparte_1 ente gestore della strada presente in località NI al fine di ristorare l'attore di ogni pregiudizio di natura patrimoniale e non. Interveniva a riscontro della diffida di cui innanzi, la quale mandataria incaricata dal CP_2 CP_1
di gestire il sinistro nella fase stragiudiziale. Con successive
[...] CP_1
diffide datate 25.6.2013 e 30.3.2015, reiterava la domanda risarcitoria verso il
Comune di per la realizzazione di un ponticello sulla strada Controparte_1
denominata “Via NI”. In seguito con nota pec del 13.4.2015 l'attore formulava espressa richiesta di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990, negata dal
[...] che con nota prot. 0002491 del 26.6.2015 respingeva ogni Controparte_1
responsabilità in ordine all'accaduto;
d) la responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_1
ex combinato disposto di cui all'art. 2051 c.c. e artt. 14 e 15 ex d. lgs. 285/1992.
Invero, il luogo dell'incidente come, peraltro, documentato dalla redazione tecnica di parte redatta dal CTP acclusa in atti, era costituito da un tratto di Persona_2
strada che, oltre all'assenza di segnaletica verticale, presentava particolari anomalie ed in particolare la presenza di elevata quantità di acqua mista a brecciolino e pietrisco aveva reso il manto stradale scivoloso costituendo, pertanto, insidia e/o trabocchetto. Oltre a ciò alla data del sinistro o in epoca successiva, il CP_1 aveva commissionato la realizzazione su Via NI di un ponticello in cemento armato, al fine di convogliare le acque piovane provenienti dalla scarpata di sinistra, al di sotto ed oltre la strada, nel terreno posto ad una quota inferiore, per evitare anche l'allagamento della carreggiata con conseguente apporto di materiale breccioso e terroso e, con elevato grado di probabilità, di rendere più sicura la circolazione stradale. All'attore era poi stato negato l'accesso agli atti ex art, 22 L.
241/1990, al fine di verificare l'esatto momento temporale dell'inizio dei lavori, nonché le modalità della loro esecuzione. Spettava dunque all' convenuto, CP_3 segnalare il pericolo dovuto alla presenza di materiale terroso e breccioso nei confronti degli utenti della strada, ovvero, eseguire, anche in virtù delle opere straordinarie realizzate successivamente all'epoca del sinistro, il generale obbligo di manutenzione e pulizia delle strade ed apposizione di segnaletica prescritta previsti dall'art. 14 D.lgs. 285/1992 nonché del divieto di creare stati di pericolo alla circolazione di cui al successivo art. 15 del medesimo decreto;
e) il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 576.890,84 conseguente al sinistro con personalizzazione del danno biologico relativamente alla tipologia delle lesioni subite, le quali, avevano influito sulle attività ricreative e di svago
(ciclista amatoriale) e sulle normali abitudini di vita, con evidenti riflessi di carattere psicologico sulla sua personalità, nonché sulla propria attività lavorativa;
f) per quanto atteneva la valutazione del danno patrimoniale pari ad € 170.721,93, era provato per tabulas come il velocipede professionale dell'attore fosse andato completamente distrutto ed il pregiudizio da questo subito era quantificato in €
4.220,00 a titolo di danno emergente. Inoltre l'attore deduceva la perdita di capacità lavorativa specifica considerata altresì come perdita di chance in virtù del decremento della propria attività professionale determinato sulla base delle risultanze emerse dalla CTP contabile del Dott. e il cui ammontare, CP_4
risultava essere di € 90.000,00;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'lll.mo Tribunale adito, contraria ogni istanza e deduzione avversa: In via principale: accertato che il sinistro narrato in premessa si è verificato su pubblica strada - Via NI - in custodia al e cagionato da Controparte_1 insidia stradale impercettibile ed imprevedibile costituita dall'omessa dalla presenza di terriccio è materiale breccioso, dovuta all'omissione delle prescritte cautele di manutenzione del manto stradale e, pertanto, costituente situazione di pericolo per gli utenti della strada, peraltro non indicata mediante apposita segnaletica verticale, dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c. che l'evento dannoso di cui è causa è ascrivibile all'esclusiva responsabilità del per i danni Controparte_1 patrimoniali ¢ non patrimoniali patiti nell'occasione dal Sig. , per l'effetto, Parte_2 condannare il convenuto al risarcimento del complessivo danno patrimoniale e non CP_5 patrimoniale subito e subendo dal Sig. che dovrà essere necessariamente liquidato Parte_1 in corso di causa, e che indicativamente si quantifica complessivamente come segue: a) danno non patrimoniale pari ad €. 576.922,51 per l'invalidità biologica permanente pari al 60%; €. 8.640,00 per LT.A. di gg. 90, €. 4.320,00 quale danno patrimoniale da danno emergente per la distruzione del velocipede professionale dell'attore, somma interamente comprovata per tabulas ed € 166.501,93 per danno patrimoniale da lucro cessante dovuto alla perdita della capacità lavorativa specifica, e/o in quella diversamente qualificabile come perdita di chance, ossia in quelle differenziali che saranno ritenute di giustizia anche in via equitativa. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dal dì della costituzione in mora dell'appellata compagnia sino all'effettivo soddisfo, danno per mancata disponibilità delle somme pari al 4% del tasso annuo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA e spese forfettarie di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Con comparsa del 21 giugno 2017 il si Controparte_1 costituiva in giudizio deducendo:
a) la carenza di legittimazione passiva del poiché Controparte_1
non vi era prova del nesso causale tra le lesioni lamentate e la dinamica descritta, ed in più le lesioni lamentate dall'attore non erano state causate da alcuna anomalia e/o insidia del manto stradale, come emergeva dal Verbale di Carabinieri intervenuti sul posto, ma dallo scontro, probabilmente in diverso luogo, del velocipede contro un'autovettura, come emergeva dalla documentazione medica;
b) la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, 163 co.
3° n. 3, 4, 5 e co. 4° e 164 co. 4° cod. proc. civ. poiché parte attrice non aveva disposto una compiuta esposizione dei fatti, delle circostanze e delle modalità relative alla verificazione del sinistro de quo delineando in danno di parte convenuta la violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, 2° co. Cost;
c) l'inammissibilità della descrizione del foliario e dei documenti allegati dall'attore stante la mancata produzione degli stessi in originale in spregio all'art.2719 c.c.; d) contestava la ricostruzione fattuale attorea poiché alle ore 17.42 del 27 settembre
2012 preveniva presso il Comando della Legione Carabinieri della Stazione di
Priverno una nota informativa relativa alle lesioni patite da inviata Parte_1 dalla Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Terracina, dalla quale si evinceva che alle ore 12,50 dello stesso giorno in Roccasecca dei Volsci (LT), nei pressi di un negozio di ceramiche, si era verificato un sinistro stradale con feriti. Sul posto veniva inviata una pattuglia del comando stazione dei Carabinieri di Sonnino
(LT) che, percorsa la Via NI, non rilevava alcuna traccia del sinistro segnalato.
Inoltre le gravi lesioni riportate erano assolutamente incompatibili sia con una autonoma caduta da velocipede, sia con un'andatura moderata e/o commisurata allo stato dei luoghi. Per di più nella documentazione medica si leggeva a più riprese il termine “politrauma da investimento” e nella cartella clinica era invece riportato chiaramente “politrauma della strada con dinamica denunciata auto contro bicicletta”. Anche la dichiarazione di di cui al verbale di Testimone_1 sommarie informazioni dei Carabinieri della Stazione di Terracina, destava perplessità poiché quest'ultimo pur trovandosi dietro l'attore nel momento del sinistro non era invece scivolato sul pietrisco, pertanto l'incidente poteva essere evitato utilizzando l'ordinaria diligenza escludendo pertanto la responsabilità del ex artt. 2043 e 2051 c.c.; CP_1
e) la richiesta di CTU medica, biodinamica e tecnica al fine di quantificare i danni subiti dall'attore, di contestare le lesioni personali subite da questo e valutare il nesso causale di queste con il sinistro;
f) contestava nel quantum le richieste avanzate dall'attore pari ad € 576.922,51 a titolo di danno non patrimoniale e € 170.721,93 a titolo di danno patrimoniale poiché le lesioni erano carenti della necessaria analitica descrizione e le spese mediche non erano supportate da alcuna documentazione prodotta in atti e a nulla rilevava la perizia di parte attrice. Altresì, qualunque patimento di natura psichica rientrava nella voce del danno biologico, pertanto era esclusa ogni duplicazione della liquidazione. Inoltre, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali subiti era fumosa e generica ciò in quanto quest'ultimo non aveva provato di essere l'effettivo proprietario della bicicletta condotta al momento del sinistro;
Concludeva pertanto chiedendo: “Affinché l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere: In via pregiudiziale 1. dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
Convenuto atteso il difetto di legittimazione della stessa per tutti i gravi e Controparte_6 rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
In via preliminare:
2. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e
5 cod. proc. civ.; Nel merito:
3. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
4. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medica sulla persona del Sig. nonché biodinamica e tecnica, si richiede sottoporsi al nominando Parte_1 consulente tutti i quesiti formulati nel corpo del presente atto;
5. accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del Convenuto Ente nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione, per assenza dei requisiti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c.; 6. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
7. condannare gli attori alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore del di Controparte_1 una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.; 8. emettere ogni altro provvedimento del caso;
In via istruttoria:
9. chiede l'acquisizione in copia conforme all'originale del certificato di P.S. dell'Ospedale ove ebbe a ricevere le prime cure in formato integrale ex art. 213 cpc;
10. ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito di copia conforme della cartella clinica emessa dal P.S. dell'Ospedale ove ebbe a ricevere le prime cure;
11. ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito degli originali delle fatture attestanti il pagamento delle prestazioni mediche ricevute;
12. nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito intenda ammettere la prova così come articolata da parte avversa, alla quale ci si oppone per avere parte attrice omesso l'indicazione dei testi e per essere la stessa articolata su capi che esprimono valutazioni e non su circostanze direttamente riferibili dai testi, la comparente chiede essere ammessa alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi che verranno indicati da parte attrice”.
All'udienza del 11 luglio 2017 parte convenuta si riportava alla comparsa e chiedeva la concessione dei termini istruttori. Parte attrice contestava invece le eccezioni sollevate dal convenuto sia nel corpo dell'atto che nelle conclusioni, eccepiva la nullità, indeterminabilità ed incomprensibilità dell'atto, chiedeva l'estromissione dal giudizio della controparte atteso che la sua costituzione era infondata e infine richiedeva la concessione dei termini ex art 183 6 comma cpc. Il Giudice concedeva i termini e rinviava all'udienza del 13 febbraio 2018.
Con memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. di primo termine del 12 ottobre 2017 parte convenuta in considerazione delle contraddizioni emerse circa il coinvolgimento di un'autovettura nel sinistro de quo, formulava richiesta di acquisizione presso la Struttura Sanitaria ove l'attore fu condotto, ovvero presso il Servizio 118 intervenuto, la doppia scheda di intervento relativa all'attore. Inoltre parte convenuta evidenziava l'illegittimità di duplicazione risarcitoria in favore dell'attore giacchè quest'ultimo in virtù di una polizza infortuni stipulata con la aveva già ricevuto per il sinistro un congruo CP_7
risarcimento come emergeva dal Casellario Centrale infortuni che si versava in atti. Infine, nell'ipotesi di ammissione della prova di parte avversa, parte convenuta chiedeva di essere ammessa alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi indicati da parte attrice.
Con memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. di primo termine del 13 ottobre 2017 parte attrice rilevava la nullità e/o annullabilità della comparsa di costituzione per incertezza assoluta sull'identità del costituito convenuto giacchè nelle conclusioni allegate da questo si leggeva “…omissis…In via pregiudiziale 1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
Convenuto atteso il difetto di legittimazione della stessa per tutti i gravi e Controparte_6 rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto…”. Parimenti eccepiva l'irritualità dell'istanza datata 2.9.2017 spiegata da parte convenuta e volta ad acquisire l'originale della documentazione medica. In più sulla richiesta di acquisizione del convenuto del verbale del personale paramedico intervenuto durante il sinistro, nonché di quello redatto dall'operatore telefonico al momento della chiamata di soccorso precisava che le certificazioni emesse dagli venivano emesse sulla scorta di voci prefissate Parte_3 dal software e spesso costernate da evidenti errori di trascrizione. Oltre a ciò il Sig. come confermato dal verbale di sommarie informazioni redatto dalla locale Testimone_1
Stazione dei CC di Priverno (LT), nonché dalla nota prot. 69/22 avente ad oggetto l' informativa di reato per lesioni colpose contro ignoti inoltrata dal predetto Comando, con allegato il verbale di P.S. n. 825 del 27.9.2012, aveva personalmente accompagnato l'attore presso il pronto soccorso. Altresi andava rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto per violazione dell'art. 163 c.p.c., commi 3 e 4, ed dell'art. 164 c.p.c., comma 4, poiché l'attore aveva doviziosamente esposto i fatti, le circostanze e le modalità relative al sinistro. Irrisorie erano anche le avverse censure in ordine alla mancata produzione in originale della prodotta documentazione attorea e all'errata indicazione di foliario, poiché parte attrice aveva prodotto le dichiarazioni di conformità all'originale di ogni documentazione dovendosi altresì rigettare qualsivoglia istanza volta all'acquisizione degli originali ai sensi dell'art. 210 c.p.c..
Con memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. di secondo termine del 14 novembre 2017 parte convenuta evidenzia come l'eccezione di carenza di legittimazione passiva fosse correttamente formulata. Altresì formulava richiesta di CTU tecnica e biodinamica sul velocipede condotto dall'attore al fine di comprendere la velocità di percorrenza dello stesso, l' adeguatezza di questa allo stato dei luoghi e l'eventuale compatibilità dei danni riportati dal mezzo con uno scontro contro un'autovettura.
Con memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. di secondo termine del 14 novembre 2017 parte attrice contestava l'eccezione del convenuto di impossibilità di cumulare le somme erogate a titolo di risarcimento con quelle spettanti come indennizzo in virtù di polizza danni/infortuni con esiti non mortali e chiedeva l'ammissione della prova per testi ed interrogatorio libero del sig. sull'an, indicando quale teste il Sig. Parte_1 Tes_1
sui capitoli di prova ivi indicati. Richiedeva inoltre prova per testi con il perito
[...] [...]
a conferma della perizia in atti, CTU medica, CTU cinematica e CTU contabile Per_2
per la determinazione del pregiudizio patrimoniale patito dal Sig. a Parte_1
seguito dell'occorso. Inoltre, formulava richiesta di esibizione ex art. 210 cpc al 118 di copia conforme del referto di intervento che era stato rilasciato in copia poco visibile,
l'acquisizione di ogni documentazione afferente il procedimento amministrativo del
Comune di in ordine ai lavori straordinari eseguiti sulla via NI Controparte_1
e la prova contraria sui capitoli e con i testi ammessi alla controparte
Con memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. di terzo termine del 5 dicembre 2017 parte convenuta evidenziava l'assenza di prova circa le opere straordinarie realizzate successivamente all'epoca del sinistro citate da controparte e impugnava la prova per testi articolata da questa sui capi da 1) a 22) in quanto inammissibili.
Con memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. di terzo termine del 5 dicembre 2017 parte attrice produceva a prova contraria di quanto contestato da controparte nella 2° memoria 183 comma 6 cpc la dichiarazione scritta redatta dalla Controparte_8
attestante l'acquisto del velocipede danneggiato nel sinistro ed a tal fine chiedeva l'ammissione della prova per testi con il titolare rappresentate legale della omonima ditta
Sig. sui capitoli ivi indicati. Altresì produceva, sempre a prova contraria Controparte_8
ex art. 183 cpc comma 6 terzo temine, copia conforme leggibile dell'intervento del 118 n.
307468 anno 2012 effettuato sul posto il giorno del sinistro
All'udienza del 13 febbraio 2018 il Giudice provvedendo in ordine alle istanze istruttorie articolate dalle parti;
ritenuta ammissibile e rilevante la prova per testi richiesta dall'attore limitatamente alle sole circostanze del sinistro e con il teste , apparendo generiche Tes_1
e comunque superflue quelle attinenti alla c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale;
documentali invece quelle relative al danno patrimoniale;
ritenuto di dover ammettere parte convenuta alla prova contraria con i medesimi capitoli e sui medesimi testi indicati a prova diretta;
rilevata l'opportunità di calendarizzare anche la CTU medico legale, per la quantificazione del danno alla persona, comprensivo di quello alla capacità lavorativa, anche sulla compatibilità delle lesioni con la dinamica allegata;
rilevata la necessità di verificare l'importo ricevuto dall'attore in forza di polizza infortuni;
ritenuta superflue le ulteriori istanze di prova, risultando del tutto esplorative le ulteriori richieste di esibizione documentale, alle quali peraltro le parti potevano accedere autonomamente;
autorizzava il Comune di all'acquisizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Controparte_1
presso la Compagnia UnipolSai S.p.A. della documentazione (completa di attestazione dell'importo indennizzato) relativa al sinistro del 27/09/2012 nel quale riportò lesioni
, con esonero da ogni responsabilità per il rilascio di detta documentazione;
Parte_1
ammetteva la prova per testi come in motivazione;
rinviava all'udienza del 3.7.2018 per l'escussione del teste e l'esame della documentazione esibenda;
fissava l'udienza Tes_1 del 25.9.2018 per il conferimento della CTU, quella del 7.5.2019 per il definitivo esame della CTU;
e quella del 19.12.2019 per la precisazione delle conclusioni
Con istanza del 16 febbraio 2018 parte convenuta formulava richiesta al Giudice di modifica parziale dell'ordinanza del 13.02.2018, al fine di autorizzarlo all'acquisizione del doppio verbale del servizio 118 intervenuto.
Con ordinanza del 19 febbraio 2018 il Giudice letta l'istanza di modifica di parte convenuta dell'ordinanza ammissiva di prova;
considerato che
la rilevanza dell'istanza poteva essere meglio apprezzata nel corso dell'istruttoria già ammessa la rigettava.
All'udienza del 3 luglio 2018 veniva introdotto il teste di parte attrice sig. Testimone_1
che dichiarava: adr: sono e mi chiamo nato a [...] il [...] residente Testimone_1 in Terracina alla via Guardiola n. 5 identificato con carta dii identità n. Numero_1
rilasciata dal comune di Terracina il 5.6.2017 in corso di validità. Indifferente. Sul capo 1 Contr della memoria di parte attrice ex art. 183 VI c c.p.c. n. 2 è vero. Tanto so perché ero presente. Stavamo facendo una passeggiata in bici. Ero circa 15 metri dietro l'attore, percorrevamo la strada in fila indiana. Ad un certo punto l' ha gridato che c'era Pt_1
ghiaia sulla strada. Io sono riuscito a frenare, mentre lui si è impuntato sull'erba ed è caduto nel fossato laterale sinistro alla strada. La strada è a doppio senso di marcia. Sul capo 2 adr: andavamo entrambi a circa 15 km orari, essendo una strada nuova mai percorsa prima. Era una bella giornata e non aveva piovuto di recente. Sul capo 3 adr: è vero. Riconosco le foto che mi si mostrano affoliate ai numeri 1-6 della memoria n. 2 di parte attrice. Ritraggono lo stato dei luoghi al momento del sinistro. Preciso che la cancellata di cui alle foto è immediatamente dietro il fossato. Sul capo 4 adr: è vero. Preciso che il manto stradale era pieno di ghiaia. Preciso che il resto della strada era regolarmente asfaltato. Sul capo 5 adr: non c'era alcuna segnalazione stradale di tipo orizzontale o verticale. Sul capo 6 adr: è vero. Preciso che il tratto sconnesso su cui è accaduto il sinistro era immediatamente dopo la curva. Il tratto precedente era sconnesso e stretto, ma non presentava ghiaia e brecciolini sul manto. Sul capo 7 adr: è vero. Quando è caduto si è frantumato. Sul capo 8 adr: i soccorsi sono stati chiamati da un contadino che lì vicino stava lavorando la terra con il proprio cellulare. Dopo circa dieci minuti è giunta l'ambulanza. Nelle more è sopraggiunta un'autovettura che si è fermata quando era già sopraggiunta l'ambulanza. Sono stato accompagnato all'ospedale da costoro, mentre l' era trasportato dall'ambulanza all'ospedale di Terracina. Sul capo 9 adr: è vero. Pt_1
Sono transitato per la medesima via dopo circa un mesetto ed ho constatato il rifacimento del manto stradale e la segnaletica verticale di pericolo. Sul capo 10 e 11 il Giudice non ammetteva la prova in quanto valutativa. Sul capo 12 adr: è vero. Ribadisco quanto già detto, che la prima auto è giunta dopo l'ambulanza ed è quella che mi ha accompagnato all'ospedale. Sul capo 13 adr: ho visto l' porre in essere le manovre di frenata, ma Pt_1
l'ho visto comunque slittare e cadere. Sul capo 14 adr: preciso che non ho scattato io le foto. A questo punto parte attrice insisteva per la chiesta modifica dell'ordinanza istruttoria e per l'espletamento dell'ammessa CTU. Parte convenuta si opponeva alla richiesta di modifica e si riportava alle memorie istruttorie. Il Giudice si riservava. Con ordinanza del 7 agosto 2018 il Giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.7.2018; vista l'istanza di revoca/modifica dell'ordinanza istruttoria del
13.2.2018; ritenuto di confermare la predetta ordinanza ritenuta, altresì di sottoporre al
CTU i seguenti quesiti : 1) descriva il CTU la persona del periziando sulla base di dati obiettivamente rilevabili dall'esame della stessa, dai documenti in atti e dalle informazioni sanitarie acquisite dalle parti (indicando in particolare l'età, i precedenti stati morbosi - solo se rilevanti -); 2) verifichi la presenza della lesione, allegata come in atti, che si assume riportata in conseguenza del fatto per cui è causa;
descriva dettagliatamente la morfologia e l'entità di essa;
3) accerti se la lesione denunciata sia obiettivamente e casualmente riconducibile alla dinamica del fatto dannoso quale assunto nell'atto di citazione - in base a criteri che vorrà specificare ed in base a tutti gli altri elementi obiettivamente rilevabili
(tenendo in particolare presenti i dati desumibili dalla documentazione sanitaria in atti) ;
4) evidenzi come essa si presentava al momento del fatto stesso, la sua evoluzione;
5) accerti la durata dell'eventuale malattia derivata dalla lesione, e determini la durata dell'eventuale inabilità temporanea assoluta o parziale indicando la percentuale di quest'ultima; 6) tenuto conto di tutte le circostanze di cui sopra, esprima con distinte percentuali la riduzione dell'integrità psico-fisica del soggetto (nella sua accezione morfo- funzionale a prescindere dalla riduzione di capacità reddituale), se rilevata, indicando, in particolare, il grado percentuale complessivo di danno biologico permanente precisandone i criteri di determinazione;
7) dica se i postumi: impediscano del tutto o in parte l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro, ovvero se dopo il sinistro il lavoro possa essere divenuto usurante;
ove il danneggiato non lavorasse al momento del sinistro, dica se i postumi gli impediscano del tutto ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabile attività non possa impiegare le energie residue. 8) verifichi la congruità delle spese mediche e di assistenza già documentate in atti e ne quantifichi l'ammontare; 9) riferisca quant'altro utile ai fini di giustizia;
10) dia conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte alle operazioni peritali, e dell'adesione o dell'eventuale dissenso di costoro rispetto alle argomentazioni sostenute dal CTU;
in caso di dissenso non generico dei consulenti di parte, il C.TU. ne esponga le motivazioni e le sottoponga a dettagliato vaglio critico. Nominava quale CTU il dott. e rinviava per il giuramento Persona_3 all'udienza del 25.9.2018. All'udienza del 25 settembre 2018 parte attrice insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e non ammessi. Il Giudice conferiva al C.T.U. l'incarico come da ordinanza del 7.8.2018. Il C.t.u. dichiarava di accettare l'incarico e che l'inizio delle operazioni peritali era per il giorno 2.10.2018, chiedeva termine di giorni 150 dall'inizio delle operazioni per rispondere ai quesiti assegnati con deposito di relazione scritta. Il
Giudice dato atto di quanto sopra, concedeva al consulente il termine richiesto per il deposito della relazione scritta;
assegnava allo stesso, la somma di euro 300,00 che poneva provvisoriamente a carico delle parti in solido;
letto l'art. 201 c.p.c., autorizzava ciascuna parte a nominare un proprio consulente tecnico sino alla data di inizio delle operazioni;
parte convenuta nominava ctp il dott. Il Giudice, ai sensi dell'art. 195 Persona_4
c.p.c., disponeva che il CTU redigesse relazione scritta da trasmettersi telematicamente alle parti entro i primi 120 giorni. Le parti potevano trasmettere le proprie deduzioni entro 15 gg. dalla ricezione della relazione;
il consulente poteva invece depositare telematicamente la relazione finale, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse nei
15 gg. successivi. Infine, il Giudice rinviava per le determinazioni conseguenti al deposito dell'elaborato peritale all'udienza del 7.5.2019.
Con relazione finale del 18 febbraio 2019 il CTU concludeva che il sig. di Parte_1
anni 65, a seguito di un'incidente stradale del g. 27/09/2012 riportava lesioni di natura traumatica, riferibili cronologicamente, dinamicamente e clinicamente al sinistro de quo.
Esse erano consistite in severo deficit ventilatorio di tipo restrittivo secondario a trauma toracico e dorsale con frattura del manubrio sternale e fratture costali multiple bilateralmente (dalla I alla XI costa sinistra e dalla I alla X costa di destra), complicati da contusioni polmonari e pneumo -torace massivo bilaterale con pleurite essudativo- emorragica organizzati e sottoposti ad applicazione di drenaggi pleurici ed a decorticazione pleuro-polmonare bilaterale in VATS;
frattura da scoppio di D10 trattata con intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale con osteosintesi metallica tra D7 e
D12, frattura pluriframmentaria delle apofisi spinose da C4 a C7, frattura apofisi spinose da D1 a D5 e frattura processi trasversi di sinistra da D8 a D11 e trasversi di destra di D10
e D11 con gravi limitazioni funzionali;
frattura scapola sin e frattura clavicola sin con limitazioni funzionali;
esiti cicatriziali multipli. Non vi erano precedenti morbosi che avevano influito sulle lesioni. Le lesioni di cui sopra avevano ingenerato il seguente danno. ITT. g 90 (novanta) ITP mediamente valutabile al 50% g 90 (novanta) danno biologico permanente 60 % (sessanta per cento). Detti postumi determinavano una incidenza media sulla capacità lavorativa specifica esercitata dal sig. . Le Parte_1
spese mediche sostenute ammontavano a 2.239,84 € ed erano necessarie e congrue. Per quanto riguardava il danno patrimoniale si rimetteva al Giudice.
All'udienza del 28 maggio 2019 parte convenuta contestava l'elaborato peritale e chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni. Parte attrice insisteva nelle proprie richieste istruttorie e chiedeva che le stesse venissero esaminate in ragione del valore della causa. Il
Giudice rinviava all'udienza del 17 dicembre 2019.
All'udienza del 17 dicembre 2019 parte attrice si riportava integralmente alle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori ivi articolati, richiesti e non ammessi. Rappresentava altresì che il Ctu non aveva provveduto a depositare la documentazione cartacea contenuta nei fascicoli di parte, unitamente al deposito della consulenza. Parte convenuta si opponeva alle richieste della controparte, chiedeva che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni ed insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti riportandosi ai propri atti. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 20 gennaio 2020 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 dicembre 2019, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, ritenuto che non sussistevano ragioni per rivedere le valutazioni già svolte, atteso che i residui capitoli di prova richiesti dalla parte attrice e non ammessi attenevano a circostanze generiche o valutative e, pertanto, inammissibili, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, che fosse necessario distribuire in modo equilibrato nel tempo le cause destinate ad essere decise considerato il complessivo carico di lavoro e tenuto conto della necessità di definire i procedimenti di più remota iscrizione, rinviava la causa all'udienza del 23 marzo 2021 per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza del 10 febbraio 2020 parte attrice chiedeva l' anticipazione dell'udienza fissata per il 23 marzo 2021 con una diversa entro il 2020 al fine di precisare le conclusioni e prendere la causa in decisione.
Con ordinanza del 21 aprile 2020 il Giudice, letta l'istanza di anticipazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, tenuto conto del complessivo carico di lavoro e della necessità di dare precedenza, oltre che alla definizione dei procedimenti già da tempo destinati a sentenza, anche alla definizione di quelli di più remota iscrizione, che le condizioni del ruolo non consentivano allo stato di accogliere la richiesta di anticipazione dell'udienza, rigettava l'istanza e confermava l'udienza già fissata.
Con ordinanza del 5 marzo 2021 il Giudice, rilevato che con provvedimento del 21 marzo
2020 la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 marzo 2021, considerato il carico di ruolo decisorio, dovuto alle numerose cause già assegnate in decisione e a quelle fissate per la precisazione delle conclusioni anche dai precedenti giudici e destinate a rimanere in tale fase secondo un piano di redistribuzione equilibrata dei procedimenti da decidere, tenuto altresì conto degli ulteriori rinvii disposti durante il periodo della sospensione delle attività processuali prevista per legge a fronte dell'emergenza sanitaria in atto e considerata la necessità di definire prioritariamente le cause di più remota iscrizione e che avevano già subito plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, fissava l'udienza del 26 aprile 2022, per i medesimi incombenti.
Con istanza del 10 giugno 2021 parte attrice chiedeva l'anticipazione dell'udienza fissata per il 26 aprile 2022 con una diversa entro l'anno 2021 in corso al fine di precisare le conclusioni e prendere la causa in decisione.
Con decreto del 27 giugno 2021 il Giudice, letta l'istanza di anticipazione dell'udienza per la definizione della controversia, reiterata con le note del 10 giugno 2021, ritenuta la stessa meritevole di accoglimento fissava l'udienza del 2 dicembre 2021 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con memoria conclusiva ex art. 281 sexies c.p.c. del 19 novembre 2021 parte convenuta evidenziava che all'esito della raccolta prova orale, il teste , ascoltato all'udienza Tes_1
del 3 luglio 2018, affermava che le condizioni climatiche era buone nei giorni precedenti al sinistro e affermava inoltre la non presenza di acqua sulla strada che, a dire dell'attore costituiva la cd. Insidia e/o trabocchetto. Dalla documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi nell'imminenza del fatto noltre il manto appariva asciutto e, come riferito e verbalizzato, il tempo era sereno. In citazione, nella perizia di parte e nel verbale di SIT agli atti, si alludeva a una semi-curva destrorsa e si assumeva che i due ciclisti e Pt_1
procedendo in discesa e in fila indiana, giunti all'ultima semi-curva si sarebbero Tes_1 trovati di fronte alla “famigerata insidia”. Nel verbale di sommarie informazioni raccolto a circa due mesi dal fatto, il , dichiarava “Giunti all'ultima semicurva (scendendo) di Tes_1 via NI…omissis…”, tuttavia durante il raccoglimento della prova, individuava il punto di accadimento del sinistro “immediatamente dopo una curva”. Inoltre non era chiaro dove l'attore fosse finito in seguito allo scivolamento poiché sul punto erano state fornite tre versioni diverse: una prima versione “in un fossato sulla sinistra” fornita in citazione;
una seconda versione “sull'erba” riferita dal in sede in SIT ed una terza Pt_4
versione “contro una rete metallica” nella consulenza tecnica di parte.
Con ordinanza del 5 settembre 2024 il Giudice, a seguito di diversi rinvii visti gli atti, visto l'art. 127 ter c.p.c. disponeva che l'udienza del 18 febbraio 2025 venisse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Assegnava alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle note.
Con note di trattazione del 10 febbraio 2025 parte convenuta ribadiva quanto già dedotto in precedenza.
Con note di trattazione del 12 febbraio 2025 parte attrice ribadiva quanto già dedotto in precedenza.
Con ordinanza del 18 febbraio 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 12 febbraio 2025 e da parte convenuta in data 10 febbraio 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte attrice depositava comparsa conclusionale in data 22 aprile 2025 così concludendo:
“IN VIA PRELIMINARE: previa declaratoria della nullità dell'atto di costituzione in giudizio da parte del ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 Controparte_1
c.p.c., dichiarare la contumacia e/o del SEMPRE IN VIA Controparte_1
PRELIMINARE: rigettare le avverse eccezioni afferenti la nullità dell'atto di citazione per violazione del principio dell'edictio actionis, l'inutilizzabilità degli atti prodotti in copia fotostatica e del mancato indice documentale ex art. 2719 c.c.. IN VIA PRINCIPALE: accertato che il sinistro narrato in premessa si è verificato su pubblica strada – Via NI – in custodia al
[...]
e cagionato da insidia stradale impercettibile ed imprevedibile costituita Controparte_1 dall'omessa dalla presenza di terriccio e materiale breccioso, dovuta all'omissione delle prescritte cautele di manutenzione del manto stradale e, pertanto, costituente situazione di pericolo per gli utenti della strada, peraltro non indicata mediante apposita segnaletica verticale, dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c. che l'evento dannoso di cui è causa è ascrivibile all'esclusiva responsabilità del per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti nell'occasione Controparte_1 dal Sig. e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento del Parte_1 CP_5 complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo dal Sig. che Parte_1 dovrà essere necessariamente liquidato in corso di causa, e che indicativamente si quantifica complessivamente come segue: a) danno non patrimoniale pari ad €. 756.302,83 = per l'invalidità biologica permanente pari al 75%; €. 23.052,60= per I.T.A. di gg. 180, €. 5.763,15= per I.T.R al
75% di giorni 60, €. 2.561,40= per I.T.R al 50% di giorni 40, oltre spese mediche sostenute pari ad
€. 2.239,84=, per una totale di €. 789.919,82=, ovvero nelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia anche in via equitativa;
b) danno patrimoniale pari ad €. 170.721,93=, di cui €.
4.220,00= quale danno patrimoniale da danno emergente per la distruzione del velocipede professionale dell'attore, somma interamente comprovata per tabulas ed €. 166.501,93= per danno patrimoniale da lucro cessante dovuto alla perdita della capacità lavorativa specifica e/o in quella diversamente qualificabile come perdita di chance, ossia in quelle maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia anche in via equitativa. IN VIA SUBORDINATA: accertato che il sinistro narrato in premessa si è verificato su pubblica strada – Via NI – in custodia al
[...]
e cagionato da insidia stradale impercettibile ed imprevedibile costituita Controparte_1 dall'omessa dalla presenza di terriccio e materiale breccioso, dovuta all'omissione delle prescritte cautele di manutenzione del manto stradale e, pertanto, costituente situazione di pericolo per gli utenti della strada, peraltro non indicata mediante apposita segnaletica verticale, condotte ascrivibili all'esclusiva responsabilità per dolo e/o per colpa del Controparte_1 dichiarare ai sensi dell'art. 2043 c.c. che l'evento dannoso di cui è causa è attribuibile all'esclusiva responsabilità del per i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 patiti nell'occasione dal Sig. e, per l'effetto, condannare il convenuto Parte_1 [...] al risarcimento del complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo CP_5 dal Sig. che dovrà essere necessariamente liquidato in corso di causa, e che Parte_1 indicativamente si quantifica complessivamente come segue: a) danno non patrimoniale pari ad €.
756.302,83 = per l'invalidità biologica permanente pari al 75%; €. 23.052,60= per I.T.A. di gg. 180,
€. 5.763,15= per I.T.R al 75% di giorni 60, €. 2.561,40= per I.T.R al 50% di giorni 40, oltre spese mediche sostenute pari ad €. 2.239,84=, per una totale di €. 789.919,82=, ovvero nelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia anche in via equitativa;
b) danno patrimoniale pari ad €. 170.721,93=, di cui €. 4.220,00= quale danno patrimoniale da danno emergente per la distruzione del velocipede professionale dell'attore, somma interamente comprovata per tabulas ed
€. 166.501,93= per danno patrimoniale da lucro cessante dovuto alla perdita della capacità lavorativa specifica e/o in quella diversamente qualificabile come perdita di chance, ossia in quelle maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia anche in via equitativa. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dal dì della costituzione in mora dell'appellata compagnia sino all'effettivo soddisfo, danno per mancata disponibilità delle somme pari al 4% del tasso annuo. Con Vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA e spese forfettarie di giudizio da distrarsi. in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario come da allegata nota spese”.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 9 maggio 2025 reiterando le richieste istruttorie non ammesse ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Parte convenuta depositava comparsa conclusionale in data 17 aprile 2025 così concludendo: “Per tutto quanto sopra esposto, il ut supra, Controparte_1 conclude riportandosi alle già estese conclusioni e richieste anche istruttorie, tra cui il rinnovo delle operazioni peritali sulla scorta dei quesiti formulati nelle memorie istruttorie depositate e valutando, all'esito, di disporre CTU tecnica e biodinamica sul velocipede condotto dall'istante, insistendo per il rigetto della infondata e inammissibile domanda. Solo in via subordinata, Voglia il
Tribunale accertare la corresponsabilità predominante dell'attore e, comunque, compensare il quantum liquidatorio con quanto dall' già ricevuto a titolo di indennizzo”. Pt_1
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 8 maggio 2025 contestando il calcolo del danno e ribadendo la richiesta di rigetto della domanda attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente in merito all'eccezione sollevata da parte attrice sulla nullità della comparsa di costituzione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., poiché nelle conclusioni rassegnate da quest'ultima si evinceva “…omissis…In via pregiudiziale 1. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Convenuto Controparte_6
atteso il difetto di legittimazione della stessa per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel
[...]
corpo del presente atto…” derivandone pertanto l'assoluta incertezza del soggetto dichiaratosi quale convenuto, deve osservarsi che l'art. 156 cpc, in tema di salvezza degli atti processuali per raggiungimento dello scopo e il generale principio di conservazione degli atti, portano a ritenere che la nullità dell'atto processuale- nel caso di specie la comparsa costituzionale- possa essere dichiarata solo quando manca, ovvero risulta assolutamente impossibile, l'individuazione dei soggetti processuali (cfr. Cass., 21 agosto
2013, n. 19370; Cass., 11 maggio 2005, n. 9928). Dunque sulla base di tale orientamento l'eccezione deve ritenersi infondata poiché si tratta di un mero refuso che non determina alcuna l'incertezza sulla provenienza dell'atto; tenuto conto che nella comparsa sono riportate le sue generalità, compreso il codice fiscale (e l'indirizzo di posta elettronica certificata) in conformità dell'art. 167 c.p.c. e la stessa identità dell'Ente è evidenziata dalla procura alle liti allegata alla comparsa stessa.
Con riferimento invece all'eccezione sollevata dall'Ente convenuto di nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 4 e 163, comma 3 n. 4
c.p.c., per eccessiva genericità ed indeterminatezza dei fatti, delle circostanze e delle modalità relative alla verificazione del sinistro de quo, onde verificare quale sia il grado di specificità di cui necessita l'onere di allegazione delle parti, perché possa ritenersi determinato l'oggetto dell'atto di citazione, occorre richiamare il costante orientamento della Suprema Corte che con sentenza n. 15895/2019 ha stabilito: “L'art. 163 n. 4 c.p.c. impone all'attore l'allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, e ne sanziona con la nullità, ex art. 164, co 4, c.p.c., l'omessa esposizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la relativa indagine va compiuta caso per caso, tenuto conto che l'adempimento dell'onere di allegazione può mutare in relazione alle caratteristiche degli elementi costitutivi della domanda (cfr.
SU n. 26242 del 2014 in tema di diritti autodeterminati ed eterodeterminati), e che l'incertezza dei fatti costitutivi della domanda deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede, principalmente, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, oltre che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. n. 11751 del 2013; n. 29241 del 2008).”
Nel caso di specie deve ritenersi che dal contenuto dell'atto di citazione è possibile individuare il “thema decidendum” del presente giudizio poiché l'attore fornisce chiaramente la propria ricostruzione del sinistro su cui si fonda la pretesa risarcitoria dei danni patrimoniali e non;
pertanto è stato consentito al convenuto di prendere posizione in ordine ai fatti costitutivi della domanda attorea, senza alcuna violazione del suo diritto costituzionale di difesa.
Parimenti risulta infondata l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la sua carenza di legittimazione passiva poiché nel caso di specie si verte in tema di insidia stradale e in merito si osserva che gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 285/92, devono provvedere, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi del medesimo ente derivanti da altre normative, in particolare dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c.(cfr. Cass. n. 9527/2010).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 4476 del 2011).
Nel merito deve osservarsi inoltre che nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato, ha non solo l'onere di provare il fatto storico ma inoltre quello “di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (in termini Cass. 29.07.2016 n. 15761; Cass. 07.01.2016 n. 56) non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tale che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, sia stata causa dell'evento dannoso. L'attore deve, quindi, provare: il luogo esatto dell'evento, le modalità del sinistro, le caratteristiche della cosa, tra cui la pericolosità della stessa, la qualità di custode del bene foriero di danno in capo al convenuto, nonché, congiuntamente, il nesso causale tra il pregiudizio subito e l'evento dedotto.
Deve osservarsi che, in relazione al profilo della pericolosità e tenuto conto delle caratteristiche della cosa, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sè statica e inerte e richieda che
l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (Cass. 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 09 dicembre 2009, n. 25772; Cass. 04 novembre 2003, n. 16527).”
(Cass. 27.03.2020, n.7580) Ebbene nel caso in esame, essendo stata dedotta una responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione ad una res inerte, quale la presenza di strada con pietrisco e ghiaia, era onere, quindi, di parte attrice come indicato nell'orientamento sopracitato dimostrare la presenza di “peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”. Parte attrice ha, sul punto, dedotto di aver percorso il tratto di strada ad una velocità consona allo stato dei luoghi e che la causa della caduta fosse rinvenibile in una presenza anomala di ghiaia e pietrisco.
Nella fattispecie in esame, la ricostruzione attorea viene confermata dall'intervento n.
307468 del 118 effettuato sul posto il giorno del sinistro e dal teste di parte attrice il quale sia in sede di verbale di sommarie informazioni in cui riferisce Testimone_1
“giunti all'ultima semicurva (scendendo) di via NI, trovammo la sede stradale ricoperta per intero da pietrisco di piccole dimensioni. Pertanto il mio amico NI che mi precedeva con la bicicletta, istintivamente frenò. Tale manovra però, fece sì che le ruote della bici scivolassero sul pietrisco facendolo cadere dentro il fosso oltre la sede stradale.” sia in sede di udienza dove dichiara “Preciso che il manto stradale era pieno di ghiaia” ed “Ero circa 15 metri dietro l'attore, percorrevamo la strada in fila indiana. Ad un certo punto l' ha gridato che c'era ghiaia sulla Pt_1 strada. Io sono riuscito a frenare, mentre lui si è impuntato sull'erba ed è caduto nel fossato laterale sinistro alla strada”.
Perciò sul punto si precisa l'infondatezza della circostanza enunciata da parte convenuta secondo la quale il sinistro sia stato causato da uno scontro fra un'auto e il velocipede attoreo e ciò viene smentito non solo dal teste ma anche da quanto indicato Tes_1 nell'intervento n. 307468 del 118 che riporta “paziente seduto sul ciglio della strada riferisce caduta dalla bici”, dal referto di pronto soccorso n.825 dell' Ospedale A. Fiorini di Terracina
e dalla cartella clinica n.127 dell'Ospedale San Camillo-Forlanini redatti il giorno del sinistro che presentano rispettivamente la dicitura “incidente in strada” e “incidente stradale in bici”.
Oltre a ciò va poi sottolineato che, in tema di insidie e trabocchetti, il danneggiato, una volta provato il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non è tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode ovvero ancora della condotta omissiva o commissiva del medesimo, poiché l'art. 2051 c.c. introduce un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito. Più in particolare, il custode è tenuto a dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi o dal medesimo danneggiato non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. Cass., sent. n. 11802/2016 e Cass., sent. n. 6826/2021). La
Suprema Corte ha poi con ordinanza n. 25837 del 31/10/2017, puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi, mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi, per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode.
Ciò premesso, risulta necessario determinare se e in che misura parte attrice, con il suo comportamento, abbia partecipato alla determinazione del sinistro oggetto di causa, poiché nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., l'eventuale comportamento colposo del soggetto danneggiato esclude la responsabilità del custode solo se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendo integrare, in altri casi, un concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma,
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20827 del 26/09/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15384 del 06/07/2006; v. Cass, Sez. 3, Sentenza n.
3651 del 20/02/2006; Cass., 15 ottobre 2004, n. 20334; Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653; Cass.,
18 giugno 2004, n. 11414; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2067; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641;
Cass., 7 giugno 2000, n. 7727; Cass., 26 aprile 1994, n. 3957). In tali casi il concorso del fatto colposo non assorbente del danneggiato si riflette, non tanto sull' esistenza della causalità giuridica, bensì sulla entità del risarcimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005). Peraltro, l'art. 1227, 1° comma, c.c. (applicabile anche in tema di responsabilità extracontrattuale), nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d'ufficio sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno (cfr. per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21686 del 09/11/2005; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5127 del 12/03/2004; 12352/2003). Ciò detto, nel richiamare il generale
“principio di autoresponsabilità”, il quale pone a carico degli utenti delle strade pubbliche un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare la propria incolumità perciò non può non darsi rilievo processuale, nell'ottica della valutazione del concorso di colpa del danneggiato, alla circostanza che la presenza di pietrisco e ghiaia fosse evitabile risultando visibile da lontano poiché l'attore procedeva a una velocità molto bassa non conoscendo il sentiero e al contempo vi era bel tempo come confermato dal teste che in sede di udienza Tes_1 riferisce “andavamo entrambi a circa 15 km orari, essendo una strada nuova mai percorsa prima.
Era una bella giornata e non era piovuto di recente” e “Ero circa 15 metri dietro l'attore, percorrevamo la strada in fila indiana. Ad un certo punto l' ha gridato che c'era ghiaia sulla Pt_1 strada” ed ancora nel verbale di sommarie informazioni dove afferma “ Preciso che io solo perché vidi lui cadere riuscii ad evitare la stessa caduta” dichiarazioni che comprovano quindi che l'attore si era avveduto dell'insidia tanto da avvertire il compagno prima di cadere poiché vi era normale visibilità dello stato dei luoghi.
Le considerazioni che precedono consentono, pertanto, di ritenere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per il sinistro oggetto di causa per non avere CP_1 correttamente adempiuto ai propri obblighi di manutenzione e di apposizione della segnaletica al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la concorrente maggioritaria condotta colposa del danneggiato rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. che si stima nella misura dell'80%, considerato che l'incidente si è verificato in normali condizioni di luce naturale ed in giornata non piovosa tanto da consentirgli di avvistare il pericolo.
In ordine all'accertamento ed alla quantificazione dei danni, in esito alle risultanze dell'espletata CTU medica, veniva accertato che l'attore riportava lesioni fisiche consistite in “severo deficit ventilatorio di tipo restrittivo secondario a trauma toracico e dorsale con frattura del manubrio sternale e fratture costali multiple bilateralmente (dalla I alla XI costa sinistra e dalla I alla X costa di destra), complicati da contusioni polmonari e pneumo
-torace massivo bilaterale con pleurite essudativo-emorragica organizzati e sottoposti ad applicazione di drenaggi pleurici ed a decorticazione pleuro-polmonare bilaterale in
VATS; frattura da scoppio di D10 trattata con intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale con osteosintesi metallica tra D7 e D12, frattura pluriframmentaria delle apofisi spinose da C4 a C7, frattura apofisi spinose da D1 a D5 e frattura processi trasversi di sinistra da D8 a D11 e trasversi di destra di D10 e D11 con gravi limitazioni funzionali;
frattura scapola sin e frattura clavicola sin con limitazioni funzionali;
esiti cicatriziali multipli”, causalmente collegate al sinistro de quo che hanno determinato un danno biologico permanente del 60%, un'inabilità temporanea assoluta di gg. 90 ed un'inabilità temporanea relativa al 50% di gg. 90. Non vi erano inoltre precedenti morbosi che avevano influito sulle lesioni. Le conclusioni del CTU vengono condivise, perché adeguatamente motivate e immuni da vizi logici.
Quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali, trattandosi di lesioni c.d. macro- permanenti per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (2024) tenuto conto che il danno non patrimoniale da lesione della salute ha natura unitaria ed il relativo risarcimento deve essere liquidato in una somma omnicomprensiva di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla danneggiata (estetico, dinamico-relazionale, morale ecc.) che non costituiscono voci di danno autonomamente risarcibili ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. Sez.Un. n. 26972/08). Per come successivamente precisato dalla giurisprudenza, il grado percentuale di invalidità permanente è già espressione di tutti i pregiudizi (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali) indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale e la misura del risarcimento può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l “id quod plerunque accidit” entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (in tal senso Cass. n.
23469/2018).
Non sussistono nel caso di specie i presupposti giustificativi della c.d. personalizzazione, del danno in difetto di allegazione e prova di pregiudizi eccedenti quelli normalmente correlati alle lesioni personali subite dall'attrice.
Pertanto ai fini della liquidazione del danno, tenuto conto delle risultanze della CTU in applicazione dei richiamati criteri, dell'età della persona al momento dell'evento (58 anni)
e della percentuale di invalidità permanente accertata come stimata dal CTU, devono essere liquidati € 359.751,00 per danno biologico permanente (60%), € 10.350,00 per invalidità temporanea totale di giorni 90 (novanta) e € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 90 (novanta) per un totale di € 375.276,00. All'importo così ottenuto vengono sommate le spese mediche pari ad € 2.239,84 per un totale di €
377.515,84, somma che deve essere devalutata alla data dell'evento lesivo (27/09/2012) e rivalutata con Interessi (ISTAT indice Foi) per un importo finale di € 429.901,78 che viene ridotto dell' 80% per il concorso di colpa del danneggiato portando così ad un totale di euro € 85.980,356 da intendersi già rivalutato all'attualità. Infine, in virtù dell'applicazione del divieto di cumulo di cui all'art. 1910 c.c. a tale somma viene sottratto l'importo di €
6.864,00 già conferito all'attore in virtù della polizza infortuni da lui stipulata ottenendo così la somma di € 79.116,356.
Quanto ai danni patrimoniali non può essere riconosciuto il valore del velocipede pari ad euro 4.220,00 come da preventivo considerata anche la dichiarazione allegata da parte attrice alla terza memoria istruttoria di poiché non si tratta di documenti Controparte_8 che comprovano uno spesa effettivamente sostenuta mentre deve essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale il risarcimento per le spese mediche pari a € 2.239,84 in quanto ritenute dal CTU necessarie e congrue e della somma di € 90.000,00 per la perdita della capacità lavorativa specifica ciò in quanto come accertato dal CTU i postumi riportati dall'attore determinavano un'incidenza media sulla stessa. Da ciò ne deriva che il risarcimento del danno patrimoniale viene quantificato nella somma di € 92.239,84 che, ridotta in considerazione del concorso di colpa del danneggiato dell'80 % diventa pari a €
18.447,968.
In ragione del riconosciuto concorso di colpa di parte attrice nella misura dell'80% compensa nella stessa misura le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice nei limiti indicati in motivazione e, riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato nella misura dell'80%, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 79.116,356 già rivalutata, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ed inoltre della somma di €
18.447,968 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che, in ragione della compensazione sopra indicata, liquida in euro 2.820,00 oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Lì 15 maggio 2025.
IL Giudice dott. Stefano Fava