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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6773/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6773/2024
Oggi 21 maggio 2025 innanzi al dott. Alessia Busato, sono comparsi:
Per l'avv. PELLIZZER ORTIS oggi sostituito dall'avv. Alessandro Caron Parte_1 che precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni rilevando che l'opponente risulta residente nel circondario di Treviso
Per E PER l'avv. GRECO Parte_2 Controparte_1
RAFFAELLA oggi sostituito dall'avvocato Alessandro Incandela che precisa le conclusioni come da foglio depositato
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Alessia Busato
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6773/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLIZZER ORTIS ( ) C.F._2
ATTRICE contro
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che parte attrice ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto nr.
4710/2008, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di garante di , il pagamento, Persona_1 in solido con il debitore principale e con terzi, della somma di euro 107.971,16, oltre interessi e spese, allegando la propria qualifica di consumatrice ed eccependo l'invalidità di alcune clausole del contratto di fideiussione (tra le quali la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ.) con conseguente decadenza dalla garanzia;
ritenuto che
l'atto di opposizione sia stato correttamente proposto nei confronti del soggetto che ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo di cui è chiesta la revoca che è contraddittore necessario del giudizio di opposizione;
ritenuto che
la qualifica di consumatrice dell'opponente all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia sia provata dalla circostanza che il debitore garantito è una impresa individuale e dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti non risulta alcun collegamento professionale tra la pagina 2 di 3 garante e tale impresa individuale;
ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione in conformità al disposto dell'art. 650 c.p.c. come interpretato dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 9479/2023; ritenuta l'applicabilità del rito vigente alla data di notificazione del decreto ingiuntivo come da provvedimento del 9 settembre 2024 alla cui motivazione si rinvia;
rilevato che in sede di prima udienza, tale essendo l'udienza del 16 aprile 2024, prima udienza successiva all'integrazione del contraddittorio, questo Giudice ha rilevato d'ufficio l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia essendo il Tribunale di Treviso foro del consumatore come emerge dalla documentazione in atti dalla quale si evince che la residenza dell'opponente era ed è sita nel circondario di quel Tribunale;
ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, ritenuto che le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta opposta contumace e parte terza intervenuta (che ha chiesto il rigetto dell'opposizione) debbano seguire la soccombenza;
ritenuto che
, in considerazione dell'accoglimento dell'opposizione, con riguardo a questione preliminare rilevata d'ufficio e la decisione con modalità semplificata (senza note e con discussione orale) le spese di lite di parte attrice e poste a carico delle altre parti debbano essere liquidate nel valore minimo in relazione al valore dichiarato e pertanto nell'importo pari ad euro 7.052,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo 4710/2008, spese liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6773/2024
Oggi 21 maggio 2025 innanzi al dott. Alessia Busato, sono comparsi:
Per l'avv. PELLIZZER ORTIS oggi sostituito dall'avv. Alessandro Caron Parte_1 che precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni rilevando che l'opponente risulta residente nel circondario di Treviso
Per E PER l'avv. GRECO Parte_2 Controparte_1
RAFFAELLA oggi sostituito dall'avvocato Alessandro Incandela che precisa le conclusioni come da foglio depositato
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Alessia Busato
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6773/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLIZZER ORTIS ( ) C.F._2
ATTRICE contro
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che parte attrice ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto nr.
4710/2008, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di garante di , il pagamento, Persona_1 in solido con il debitore principale e con terzi, della somma di euro 107.971,16, oltre interessi e spese, allegando la propria qualifica di consumatrice ed eccependo l'invalidità di alcune clausole del contratto di fideiussione (tra le quali la clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ.) con conseguente decadenza dalla garanzia;
ritenuto che
l'atto di opposizione sia stato correttamente proposto nei confronti del soggetto che ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo di cui è chiesta la revoca che è contraddittore necessario del giudizio di opposizione;
ritenuto che
la qualifica di consumatrice dell'opponente all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia sia provata dalla circostanza che il debitore garantito è una impresa individuale e dalla documentazione regolarmente acquisita agli atti non risulta alcun collegamento professionale tra la pagina 2 di 3 garante e tale impresa individuale;
ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione in conformità al disposto dell'art. 650 c.p.c. come interpretato dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 9479/2023; ritenuta l'applicabilità del rito vigente alla data di notificazione del decreto ingiuntivo come da provvedimento del 9 settembre 2024 alla cui motivazione si rinvia;
rilevato che in sede di prima udienza, tale essendo l'udienza del 16 aprile 2024, prima udienza successiva all'integrazione del contraddittorio, questo Giudice ha rilevato d'ufficio l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia essendo il Tribunale di Treviso foro del consumatore come emerge dalla documentazione in atti dalla quale si evince che la residenza dell'opponente era ed è sita nel circondario di quel Tribunale;
ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, ritenuto che le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta opposta contumace e parte terza intervenuta (che ha chiesto il rigetto dell'opposizione) debbano seguire la soccombenza;
ritenuto che
, in considerazione dell'accoglimento dell'opposizione, con riguardo a questione preliminare rilevata d'ufficio e la decisione con modalità semplificata (senza note e con discussione orale) le spese di lite di parte attrice e poste a carico delle altre parti debbano essere liquidate nel valore minimo in relazione al valore dichiarato e pertanto nell'importo pari ad euro 7.052,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo 4710/2008, spese liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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