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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 569/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 569/2020 R.G. e vertente tra
(P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2 seguito anche solo “ , con l'avv. ROCCO CAMINITI (C.F. Pt_1 CodiceFiscale_1
pec: Email_1
-parte appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. DOMENICO CUZZOLA Parte_2 C.F._2
(C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 166/2020, pubblicata in data 3.02.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 3547/2016 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
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Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice ha adito il Pt_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 3547/2016 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(1) un dipendente di essa società, , a seguito di dimissioni volontarie, Parte_2
era stato collocato a riposo con decorrenza dal 15.09.2007, essendo conseguentemente tenuto a rilasciare la casa cantoniera ANAS “Pentimele” (sita in Reggio Calabria, al fg. 40, p.lla 711, sub 5) assegnata per ragioni di servizio;
(2) il predetto dipendente, tuttavia e nonostante i ripetuti solleciti, continuava ad occupare, sine titulo, tale alloggio;
(3) tale occupazione era poi fonte ex se di danno, quantificabile, alla data del 30.06.2016, in misura pari a € 60.757,60.
I.1.2.- Con comparsa del 28.12.2016 si è poi costituito il convenuto , Parte_2
ivi contestando:
(A) l'insussistenza, in difetto della relativa allegazione e prova del danno-conseguenza, dei requisiti per il risarcimento del danno per occupazione sine titulo;
(B) il carattere comunque arbitrario, irragionevole ed erroneo del quantum domandato;
(C) l'intervenuta prescrizione, in ogni caso, per il periodo ultra-quinquennale (a fronte di prima richiesta risarcitoria in data 10.12.2014).
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi, interveniva spontaneo rilascio dell'alloggio da parte del convenuto (in data 22.08.2018, come da verbale di riconsegna prodotto in atti in data 23.11.2018).
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I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 25.10.2017), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 166/2020, pubblicata in data 3.02.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa;
(b) rigettato la domanda risarcitoria;
(c) compensato integralmente fra le parti le spese di lite e di C.T.U..
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 569/2020) dall la quale ha ivi in particolare chiesto il riconoscimento di un danno di € 46.385,10 Pt_1
e contestato:
(1) l'errata e/o mancata valutazione delle risultanze documentali fornite da essa parte;
(2) l'erroneità, in ogni caso e anche per difetto di motivazione e manifesta contraddittorietà/illogicità, del rigetto della propria domanda risarcitoria;
(3) l'errata decisione, per l'effetto, anche in punto di spese di giudizio, da porre a carico del convenuto in virtù dell'integrale accoglimento della domanda attorea.
I.2.2.- Con comparsa del 18.02.2021 si è poi qui costituito l'appellato , Parte_2 contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare evidenziando l'infondatezza di tutti i motivi d'appello ex adverso prospettati.
I.2.3.- Con provvedimento del 28.05.2021, in difetto di istanze da previamente delibarsi, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito di alcuni rinvii e di mutamento del relatore l'appello è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con provvedimento del 13.06.2025, comunicato il 16.06.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello” “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
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Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò detto, l'appello è poi infondato e meritevole di essere disatteso, con conseguente necessità di confermare la sentenza impugnata.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(1)], la parte appellante ha a tal riguardo lamentato il mancato riconoscimento del danno, pur se desumibile, a suo avviso, dal documento prodotto in uno alla sua 2° memoria ex art. 183, comma II, c.p.c. [i.e. il “Regolamento riguardante le assegnazioni degli alloggi di servizio” al personale dipendente non dirigente di , dalle cui disposizioni [e in particolar Parte_1
dagli artt.
3.d, 4 e 5] poteva agevolmente desumersi il danno-conseguenza da sé patito in ragione dell'altrui occupazione sine titulo.
Tale argomento difensivo, tuttavia, è insuscettibile di accoglimento.
V.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che:
(a) anche nel caso di “occupazione sine titulo di immobile” occorre senz'altro mantener fermi
“i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza”, integrante il
“caposaldo della teoria del risarcimento del danno” e non superabile sulla scorta della “dalla natura fruttifera del bene”, essendo pacifico che neanche da ciò può essere “fatto discendere”
“il carattere in re ipsa del danno”: e infatti, se è pacifico che “la fattispecie del fatto illecito si
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perfeziona con il danno conseguenza” e che “il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con” “la tutela reale”, dovendo “contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile”, è allora evidente che, pur se “l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà”, “affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto”, “è” sempre comunque “necessario” un quid pluris, occorrendo “che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”, essendo
“l'azione risarcitoria” “il rimedio per la perdita subita” “in conseguenza” “della violazione del diritto” e risultando dunque sempre e comunque verificare se sussistano gli elementi di riscontro “delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, considerando che “se non c'è danno conseguenza non c'è danno” e che pertanto “la perdita subita e il mancato guadagno (art.
1223)” “non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo”, da ciò conseguendo, in definitiva, che “in assenza” di congrua prova degli
“specifici pregiudizi” e “delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, “non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire” [cfr., da ultimo,
Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645];
(b) per dimostrare un tale danno-conseguenza - in difetto di prova del quale, come detto, “non vi è alcuna responsabilità risarcitoria” -, è poi pacifico che occorra fornire “elementi certi” e concreti “dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere” tanto “l'esistenza”, quanto
“l'ammontare” “del danno subito”, rimanendo in ogni caso “esclusi” “i mancati guadagni”
“meramente ipotetici” e “dipendenti da condizioni incerte” [cfr. Cass. civ., 8/03/2018, n.
5613, nonché Cass. civ., 3/12/2015, n. 24632; Cass. civ., 30/06/2015, n. 13328; Cass. civ.,
20/05/2011, n. 11254; Cass. civ., 20/11/2007, n. 24140; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27149;
Cass. civ., 3/09/1994, n. 7647 e altresì, con riguardo al generale principio per cui “le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova”, Cass. civ., 9/04/2025,
n. 9314; Cass. civ., 2/04/2025, n. 8758; Cass. civ., 3/02/2025, n. 2525; Cass. civ., 10/08/2004,
n. 15418; Cass. civ., 10/11/2003, n. 16832; Cass. civ., 13/02/2002, n. 2070; Cass. civ.,
29/01/2001, n. 13409; Cass. civ., 17/01/1999, n. 12757].
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V.2.- Ciò detto, non v'è dubbio che una tale “specifica prova” non possa ritenersi raggiunta sol sulla scorta del documento prodotto in prime cure e qui nuovamente invocato [i.e. il menzionato “Regolamento riguardante le assegnazioni degli alloggi di servizio” al personale dipendente non dirigente di , invero meramente disciplinante le astratte Parte_1
modalità di assegnazione di tali alloggi [a titolo gratuito (cfr. artt. 3 e 4) ovvero oneroso (cfr. art. 5)], ma inidoneo a dimostrare le eventuali specifiche perdite concretamente patite in conseguenza, proprio e solo, della vicenda oggetto di causa, difettando, dunque, la “prova dello specifico pregiudizio subito” nel caso concreto – prova, quest'ultima, esigente la dimostrazione di “elementi certi” e strettamente riferibili alla fattispecie de qua, nonché senz'altro gravante sull'attore istante, considerando che “nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno”, trattandosi di “fatti ignoti al danneggiante”, “non si compie l'effetto di cui all'art. 115 c.p.c., comma 1”, con la conseguenza che, “a prescindere” da qualsivoglia invocazione del “criterio di normalità” e persino “dalla mancanza di contestazione” (qui peraltro pacificamente intervenuta, in termini altresì specifici e tempestivi – cfr. comparsa del
28.12.2016), “l'onere probatorio sorge comunque per l'attore” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n.
33645/2022, cit., e Cass. n. 5613/2018, cit.].
V.3.- A fronte di ciò, essendo evidente che un tale onere non sia stato qui congruamente ottemperato [avendo la parte istante invero prodotto, oltre alle predette - astratte - disposizioni regolamentari (v. supra, nonché l'allegato alla memoria attorea del 23.03.2017 e già, con riguardo all'art.
3.g., all. 1 fasc. attoreo di 1° grado), ai solleciti al convenuto (cfr. all. 2 e 4-6 fasc. attoreo di 1° grado) e a una tabella riepilogativa dei calcoli da sé effettuati (cfr. all. 8 medesimo fasc.), esclusivamente alcuni dati tabellari, i.e. le visure catastali e le quotazioni
MI (cfr. all. 3 e 7 medesimo fasc.), senza dunque dimostrare il concreto e specifico pregiudizio effettivamente patito in ragione e a causa dell'altrui occupazione sine titulo], è evidente che il 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)] sia da integralmente disattendersi.
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta poi anche la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], mediante la quale la parte appellante ha contestato la sentenza di prime cure, in particolare, per:
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(a) difetto di motivazione, avendo omesso di valutare il valore probatorio del predetto
“Regolamento riguardante le assegnazioni degli alloggi di servizio” prodotto dall'attrice;
(b) manifesta contraddittorietà e illogicità, poi, atteso il contrasto fra la sentenza reiettiva e la
C.T.U. disposta in corso di causa.
Entrambi tali profili, come qui di seguito esaminati, risultano da respingersi.
VI.1.- Quanto, in particolare, all'asserito difetto di motivazione [v. supra, sub VI., punto (a)], occorre osservare che:
(A) alcuna omissione di pronuncia può ritenersi neanche in thesi sussistente, come noto, allorquando il profilo “non espressamente esaminato” “risulti” tuttavia “incompatibile con
l'impostazione logico-giuridica della pronuncia”, “dovendo” in tal caso “ravvisarsi”, a prescindere dalla “mancanza di un'espressa statuizione” o di “una specifica argomentazione”
e in particolare nel caso di integrale “reiezione della pretesa fatta valere dalla parte”, “una statuizione implicita di rigetto” anche del predetto profilo, ciò risultando senz'altro sufficiente ad escludere qualsivoglia “vizio di omessa pronuncia” [cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/05/2025,
n. 13896 e Cass. civ., 6/09/2023, n. 26029, nonché, ex multis, Cass. n. 2830/2021; Cass. n.
15193/2020; Cass. n. 2153/2020; Cass. n. 30638/2019; Cass. n. 27627/2018; Cass. n.
22545/2018; Cass. n. 4956/2018; Cass. n. 1327/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n.
17328/2016; Cass. n. 9582/2016; Cass. n. 2197/2015; Cass. n. 841/2014; Cass. n.
20311/2011; Cass. n. 10696/2007];
(B) a fronte di ciò è evidente che il Tribunale di prime cure, rigettando l'istanza risarcitoria
[“la domanda formulata dall'attrice relativa alla condanna del convenuto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo” “non risulta suscettibile di accoglimento” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata)], si sia altresì pronunciato in termini sfavorevoli, implicitamente ma inequivocabilmente, anche con riguardo alle complessive deduzioni e produzioni documentali fatte valere a tal riguardo dalla parte attrice [“non avendo quest'ultima allegato né provato il danno-conseguenza che le sarebbe derivato dalla occupazione senza titolo” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata)], con delibazione reiettiva globale [e dunque ovviamente estesa anche al “Regolamento” già prodotto e qui nuovamente invocato (v. supra)] non solo del tutto idonea a escludere qualsivoglia vizio di omessa pronuncia, ma altresì pacificamente legittima [essendo invero pacifico che, così come per tutte le altre “risultanze istruttorie”,
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anche nella “valutazione dei documenti” il giudice sia chiamato a compiere una “valutazione complessiva”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056, nonché, ex multis, Cass. civ.,
1/03/2021, n. 5560; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424;
Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630)] e altresì pienamente condivisibile [attesa l'effettiva insufficienza dei documenti prodotti (ivi compreso il predetto
Regolamento) a dimostrare il concreto e specifico pregiudizio patito (v. supra, sub V.-V.3.)].
VI.2.- Venendo, poi, alla 2° contestazione avanzata [v. supra, sub VI., punto (b)], giova rammentare che “le ordinanze” emesse in corso di causa, “comunque motivate”, “non possono mai pregiudicare la decisione della causa” e non possono “spiega[re] alcun effetto preclusivo”, essendo il giudice nuovamente investito, al momento della rimessione, “di tutta la causa” e potendo pertanto “qualsiasi questione” “essere nuovamente trattata in sede di decisione e [ivi] diversamente delibata” [cfr., ex multis, Cass. civ., 17/09/2021, n. 25183;
Cass. civ., 22/11/2018, n. 30161; Cass. civ., 16/12/2013, n. 28021; Cass. civ., 10/12/2009, n.
25825; Cass. civ., 24/1/2007, n. 1596; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass. civ., 22/12/2000, n.
16113].
A fronte di ciò è evidente che la diversità, qui contestata, fra ordinanza istruttoria e sentenza invero “non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma”, al contrario, fisiologica
“espressione del principio di cui all'art. 177 c.p.c., comma 1”, risultando la determinazione già assunta da ritenersi “implicitamente” e “ritualmente” “modificata … dal provvedimento decisorio” [cfr. ancora Cass. n. 25183/2021, cit.; Cass. n. 30161/2018, cit.; Cass. n.
28021/2013, cit.; Cass. n. 25825/2009, cit.; Cass. n. 1596/2007, cit.; Cass. n. 8932/2006, cit.; Cass. n. 16113/2000, cit.], nell'ambito del quale il Tribunale di prime cure ha pertanto del tutto ritualmente provveduto, dopo aver dato atto delle risultanze della C.T.U. [cfr. pagg.
4-5 della sentenza appellata, nonché, con riguardo alle gravi carenze diffusamente segnalate nell'elaborato peritale del 25.10.2017, pag. 10, 3° cpv., sempre della pronuncia di prime cure], ad evidenziare che alcun risarcimento poteva essere tuttavia accordato per difetto del
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presupposto, preliminare e pregiudiziale, della prova del danno [cfr. pag. 5, 2° cpv., della sentenza di 1° grado], e dunque per radicale carenza non superabile tramite la C.T.U. [“non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti”, né “impropriamente … supplire al carente espletamento dell'onere probatorio” (cfr. Cass. civ., 31/03/2025, n. 8498; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ.,
Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 18/09/2020, n. 19631; Cass. civ., 31/08/2020, n.
18152; Cass. civ., 1/10/2019 n. 24487; Cass. civ., 12/04/2019, n. 10373; Cass. civ.,
15/12/2017, n. 30218; Cass. civ., 23/06/2015, n. 12921)] e qui effettivamente sussistente
[considerando la pacifica inidoneità degli elementi addotti ad ottemperare allo specifico onus probandi qui vigente (v. supra, sub V.-V.3.)].
VI.3.- Non potendo pertanto trovare accoglimento le contestazioni a tal riguardo avanzate [v. supra, sub VI.-VI.2.], è pacifico che anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(2)] sia da disattendere.
VII.- Quanto precede, come evidente, risulta del tutto assorbente anche rispetto alla 3° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], essendosi la parte appellante espressamente limitata a chiedere la riforma delle spese di lite di prime cure non già per vizi autonomi e loro propri, ma esclusivamente sulla scorta dell'effetto caducatorio ex art. 336 c.p.c. prospettabile nel caso di eventuale accoglimento del proprio gravame [cfr. pag. 18, 1° cpv., dell'atto di appello], e dunque per evenienza qui pacificamente non realizzatasi [v. supra, sub V.-VI.3.], ciò ovviamente escludendo ogni necessità e possibilità di provvedersi a tal riguardo.
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VII.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [poiché passati in giudicato e ormai irretrattabili: v. supra, sub III.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e l'assorbimento altresì della richiesta caducatoria, meramente consequenziale ed ex art. 336 c.p.c., in relazione alla statuizione in punto di spese adottata in
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prime cure (v. supra, sub VII.), ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui applicabile);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al “valore della causa in fase di impugnazione” [cfr. Cass. civ., 4/09/2018, n. 21613], pari a € 46.385,10 [considerando la reductio operata, in base alle risultanze peritali di prime cure, in sede di impugnazione (v. supra, sub I.
2.1. e sub I.2.2.) e la necessità di attenersi, al di là della clausola c.d. di salvaguardia (“diversa somma per come ritenuta di giustizia”), “all'importo specificato” - €
46.385,10 - dovendo “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente all'indicazione specifica” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805) e dunque occorrendo far riferimento allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00];
(3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale della procedura di gravame, il limitato numero di attività svolte e infine il non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(4) alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata dal difensore della parte appellata e a cui doverosamente procedersi, come noto, sulla base della mera dichiarazione del difensore antistatario [trattandosi di dichiarazione del tutto “sufficiente” e di statuizione in ordine alla quale non v'è “alcun margine di sindacato” - non integrando l'indicazione ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202;
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Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
IX.1.- Trattandosi, poi, di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012) e non rientrando la parte appellante nell'esenzione ex artt. 3, lett. q), e 158 T.U.S.G. [trattandosi, al di là della partecipazione pubblica, di società per azioni, e dunque non rientrante fra i soggetti –“Amministrazioni dello Stato” - di cui all'art. 3, lett. q), T.U.S.G (cfr. Cass. civ., 27/06/2025, n. 17369, nonché, con specifico riguardo alla natura di ed ex multis, Corte App. Roma, 15/12/2017, n. 5102)], occorre Pt_1
dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 569/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 166/2020, pubblicata in data 3.02.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 3547/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata, spese liquidate in misura pari a € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge, e da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del suo difensore in questa sede (avv. DOMENICO CUZZOLA), dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 569/2020 R.G. e vertente tra
(P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2 seguito anche solo “ , con l'avv. ROCCO CAMINITI (C.F. Pt_1 CodiceFiscale_1
pec: Email_1
-parte appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. DOMENICO CUZZOLA Parte_2 C.F._2
(C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 166/2020, pubblicata in data 3.02.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 3547/2016 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
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Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
12.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice ha adito il Pt_1
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 3547/2016 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(1) un dipendente di essa società, , a seguito di dimissioni volontarie, Parte_2
era stato collocato a riposo con decorrenza dal 15.09.2007, essendo conseguentemente tenuto a rilasciare la casa cantoniera ANAS “Pentimele” (sita in Reggio Calabria, al fg. 40, p.lla 711, sub 5) assegnata per ragioni di servizio;
(2) il predetto dipendente, tuttavia e nonostante i ripetuti solleciti, continuava ad occupare, sine titulo, tale alloggio;
(3) tale occupazione era poi fonte ex se di danno, quantificabile, alla data del 30.06.2016, in misura pari a € 60.757,60.
I.1.2.- Con comparsa del 28.12.2016 si è poi costituito il convenuto , Parte_2
ivi contestando:
(A) l'insussistenza, in difetto della relativa allegazione e prova del danno-conseguenza, dei requisiti per il risarcimento del danno per occupazione sine titulo;
(B) il carattere comunque arbitrario, irragionevole ed erroneo del quantum domandato;
(C) l'intervenuta prescrizione, in ogni caso, per il periodo ultra-quinquennale (a fronte di prima richiesta risarcitoria in data 10.12.2014).
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi, interveniva spontaneo rilascio dell'alloggio da parte del convenuto (in data 22.08.2018, come da verbale di riconsegna prodotto in atti in data 23.11.2018).
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I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 25.10.2017), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 166/2020, pubblicata in data 3.02.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa;
(b) rigettato la domanda risarcitoria;
(c) compensato integralmente fra le parti le spese di lite e di C.T.U..
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 569/2020) dall la quale ha ivi in particolare chiesto il riconoscimento di un danno di € 46.385,10 Pt_1
e contestato:
(1) l'errata e/o mancata valutazione delle risultanze documentali fornite da essa parte;
(2) l'erroneità, in ogni caso e anche per difetto di motivazione e manifesta contraddittorietà/illogicità, del rigetto della propria domanda risarcitoria;
(3) l'errata decisione, per l'effetto, anche in punto di spese di giudizio, da porre a carico del convenuto in virtù dell'integrale accoglimento della domanda attorea.
I.2.2.- Con comparsa del 18.02.2021 si è poi qui costituito l'appellato , Parte_2 contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare evidenziando l'infondatezza di tutti i motivi d'appello ex adverso prospettati.
I.2.3.- Con provvedimento del 28.05.2021, in difetto di istanze da previamente delibarsi, il gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito di alcuni rinvii e di mutamento del relatore l'appello è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con provvedimento del 13.06.2025, comunicato il 16.06.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello” “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
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Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò detto, l'appello è poi infondato e meritevole di essere disatteso, con conseguente necessità di confermare la sentenza impugnata.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(1)], la parte appellante ha a tal riguardo lamentato il mancato riconoscimento del danno, pur se desumibile, a suo avviso, dal documento prodotto in uno alla sua 2° memoria ex art. 183, comma II, c.p.c. [i.e. il “Regolamento riguardante le assegnazioni degli alloggi di servizio” al personale dipendente non dirigente di , dalle cui disposizioni [e in particolar Parte_1
dagli artt.
3.d, 4 e 5] poteva agevolmente desumersi il danno-conseguenza da sé patito in ragione dell'altrui occupazione sine titulo.
Tale argomento difensivo, tuttavia, è insuscettibile di accoglimento.
V.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che:
(a) anche nel caso di “occupazione sine titulo di immobile” occorre senz'altro mantener fermi
“i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza”, integrante il
“caposaldo della teoria del risarcimento del danno” e non superabile sulla scorta della “dalla natura fruttifera del bene”, essendo pacifico che neanche da ciò può essere “fatto discendere”
“il carattere in re ipsa del danno”: e infatti, se è pacifico che “la fattispecie del fatto illecito si
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perfeziona con il danno conseguenza” e che “il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con” “la tutela reale”, dovendo “contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile”, è allora evidente che, pur se “l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà”, “affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto”, “è” sempre comunque “necessario” un quid pluris, occorrendo “che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”, essendo
“l'azione risarcitoria” “il rimedio per la perdita subita” “in conseguenza” “della violazione del diritto” e risultando dunque sempre e comunque verificare se sussistano gli elementi di riscontro “delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, considerando che “se non c'è danno conseguenza non c'è danno” e che pertanto “la perdita subita e il mancato guadagno (art.
1223)” “non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo”, da ciò conseguendo, in definitiva, che “in assenza” di congrua prova degli
“specifici pregiudizi” e “delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, “non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire” [cfr., da ultimo,
Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645];
(b) per dimostrare un tale danno-conseguenza - in difetto di prova del quale, come detto, “non vi è alcuna responsabilità risarcitoria” -, è poi pacifico che occorra fornire “elementi certi” e concreti “dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere” tanto “l'esistenza”, quanto
“l'ammontare” “del danno subito”, rimanendo in ogni caso “esclusi” “i mancati guadagni”
“meramente ipotetici” e “dipendenti da condizioni incerte” [cfr. Cass. civ., 8/03/2018, n.
5613, nonché Cass. civ., 3/12/2015, n. 24632; Cass. civ., 30/06/2015, n. 13328; Cass. civ.,
20/05/2011, n. 11254; Cass. civ., 20/11/2007, n. 24140; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27149;
Cass. civ., 3/09/1994, n. 7647 e altresì, con riguardo al generale principio per cui “le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova”, Cass. civ., 9/04/2025,
n. 9314; Cass. civ., 2/04/2025, n. 8758; Cass. civ., 3/02/2025, n. 2525; Cass. civ., 10/08/2004,
n. 15418; Cass. civ., 10/11/2003, n. 16832; Cass. civ., 13/02/2002, n. 2070; Cass. civ.,
29/01/2001, n. 13409; Cass. civ., 17/01/1999, n. 12757].
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V.2.- Ciò detto, non v'è dubbio che una tale “specifica prova” non possa ritenersi raggiunta sol sulla scorta del documento prodotto in prime cure e qui nuovamente invocato [i.e. il menzionato “Regolamento riguardante le assegnazioni degli alloggi di servizio” al personale dipendente non dirigente di , invero meramente disciplinante le astratte Parte_1
modalità di assegnazione di tali alloggi [a titolo gratuito (cfr. artt. 3 e 4) ovvero oneroso (cfr. art. 5)], ma inidoneo a dimostrare le eventuali specifiche perdite concretamente patite in conseguenza, proprio e solo, della vicenda oggetto di causa, difettando, dunque, la “prova dello specifico pregiudizio subito” nel caso concreto – prova, quest'ultima, esigente la dimostrazione di “elementi certi” e strettamente riferibili alla fattispecie de qua, nonché senz'altro gravante sull'attore istante, considerando che “nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno”, trattandosi di “fatti ignoti al danneggiante”, “non si compie l'effetto di cui all'art. 115 c.p.c., comma 1”, con la conseguenza che, “a prescindere” da qualsivoglia invocazione del “criterio di normalità” e persino “dalla mancanza di contestazione” (qui peraltro pacificamente intervenuta, in termini altresì specifici e tempestivi – cfr. comparsa del
28.12.2016), “l'onere probatorio sorge comunque per l'attore” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n.
33645/2022, cit., e Cass. n. 5613/2018, cit.].
V.3.- A fronte di ciò, essendo evidente che un tale onere non sia stato qui congruamente ottemperato [avendo la parte istante invero prodotto, oltre alle predette - astratte - disposizioni regolamentari (v. supra, nonché l'allegato alla memoria attorea del 23.03.2017 e già, con riguardo all'art.
3.g., all. 1 fasc. attoreo di 1° grado), ai solleciti al convenuto (cfr. all. 2 e 4-6 fasc. attoreo di 1° grado) e a una tabella riepilogativa dei calcoli da sé effettuati (cfr. all. 8 medesimo fasc.), esclusivamente alcuni dati tabellari, i.e. le visure catastali e le quotazioni
MI (cfr. all. 3 e 7 medesimo fasc.), senza dunque dimostrare il concreto e specifico pregiudizio effettivamente patito in ragione e a causa dell'altrui occupazione sine titulo], è evidente che il 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)] sia da integralmente disattendersi.
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta poi anche la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], mediante la quale la parte appellante ha contestato la sentenza di prime cure, in particolare, per:
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(a) difetto di motivazione, avendo omesso di valutare il valore probatorio del predetto
“Regolamento riguardante le assegnazioni degli alloggi di servizio” prodotto dall'attrice;
(b) manifesta contraddittorietà e illogicità, poi, atteso il contrasto fra la sentenza reiettiva e la
C.T.U. disposta in corso di causa.
Entrambi tali profili, come qui di seguito esaminati, risultano da respingersi.
VI.1.- Quanto, in particolare, all'asserito difetto di motivazione [v. supra, sub VI., punto (a)], occorre osservare che:
(A) alcuna omissione di pronuncia può ritenersi neanche in thesi sussistente, come noto, allorquando il profilo “non espressamente esaminato” “risulti” tuttavia “incompatibile con
l'impostazione logico-giuridica della pronuncia”, “dovendo” in tal caso “ravvisarsi”, a prescindere dalla “mancanza di un'espressa statuizione” o di “una specifica argomentazione”
e in particolare nel caso di integrale “reiezione della pretesa fatta valere dalla parte”, “una statuizione implicita di rigetto” anche del predetto profilo, ciò risultando senz'altro sufficiente ad escludere qualsivoglia “vizio di omessa pronuncia” [cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/05/2025,
n. 13896 e Cass. civ., 6/09/2023, n. 26029, nonché, ex multis, Cass. n. 2830/2021; Cass. n.
15193/2020; Cass. n. 2153/2020; Cass. n. 30638/2019; Cass. n. 27627/2018; Cass. n.
22545/2018; Cass. n. 4956/2018; Cass. n. 1327/2018; Cass. n. 24155/2017; Cass. n.
17328/2016; Cass. n. 9582/2016; Cass. n. 2197/2015; Cass. n. 841/2014; Cass. n.
20311/2011; Cass. n. 10696/2007];
(B) a fronte di ciò è evidente che il Tribunale di prime cure, rigettando l'istanza risarcitoria
[“la domanda formulata dall'attrice relativa alla condanna del convenuto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo” “non risulta suscettibile di accoglimento” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata)], si sia altresì pronunciato in termini sfavorevoli, implicitamente ma inequivocabilmente, anche con riguardo alle complessive deduzioni e produzioni documentali fatte valere a tal riguardo dalla parte attrice [“non avendo quest'ultima allegato né provato il danno-conseguenza che le sarebbe derivato dalla occupazione senza titolo” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata)], con delibazione reiettiva globale [e dunque ovviamente estesa anche al “Regolamento” già prodotto e qui nuovamente invocato (v. supra)] non solo del tutto idonea a escludere qualsivoglia vizio di omessa pronuncia, ma altresì pacificamente legittima [essendo invero pacifico che, così come per tutte le altre “risultanze istruttorie”,
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anche nella “valutazione dei documenti” il giudice sia chiamato a compiere una “valutazione complessiva”, “senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056, nonché, ex multis, Cass. civ.,
1/03/2021, n. 5560; Cass. civ., 8/08/2019, n. 21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424;
Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630)] e altresì pienamente condivisibile [attesa l'effettiva insufficienza dei documenti prodotti (ivi compreso il predetto
Regolamento) a dimostrare il concreto e specifico pregiudizio patito (v. supra, sub V.-V.3.)].
VI.2.- Venendo, poi, alla 2° contestazione avanzata [v. supra, sub VI., punto (b)], giova rammentare che “le ordinanze” emesse in corso di causa, “comunque motivate”, “non possono mai pregiudicare la decisione della causa” e non possono “spiega[re] alcun effetto preclusivo”, essendo il giudice nuovamente investito, al momento della rimessione, “di tutta la causa” e potendo pertanto “qualsiasi questione” “essere nuovamente trattata in sede di decisione e [ivi] diversamente delibata” [cfr., ex multis, Cass. civ., 17/09/2021, n. 25183;
Cass. civ., 22/11/2018, n. 30161; Cass. civ., 16/12/2013, n. 28021; Cass. civ., 10/12/2009, n.
25825; Cass. civ., 24/1/2007, n. 1596; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass. civ., 22/12/2000, n.
16113].
A fronte di ciò è evidente che la diversità, qui contestata, fra ordinanza istruttoria e sentenza invero “non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma”, al contrario, fisiologica
“espressione del principio di cui all'art. 177 c.p.c., comma 1”, risultando la determinazione già assunta da ritenersi “implicitamente” e “ritualmente” “modificata … dal provvedimento decisorio” [cfr. ancora Cass. n. 25183/2021, cit.; Cass. n. 30161/2018, cit.; Cass. n.
28021/2013, cit.; Cass. n. 25825/2009, cit.; Cass. n. 1596/2007, cit.; Cass. n. 8932/2006, cit.; Cass. n. 16113/2000, cit.], nell'ambito del quale il Tribunale di prime cure ha pertanto del tutto ritualmente provveduto, dopo aver dato atto delle risultanze della C.T.U. [cfr. pagg.
4-5 della sentenza appellata, nonché, con riguardo alle gravi carenze diffusamente segnalate nell'elaborato peritale del 25.10.2017, pag. 10, 3° cpv., sempre della pronuncia di prime cure], ad evidenziare che alcun risarcimento poteva essere tuttavia accordato per difetto del
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presupposto, preliminare e pregiudiziale, della prova del danno [cfr. pag. 5, 2° cpv., della sentenza di 1° grado], e dunque per radicale carenza non superabile tramite la C.T.U. [“non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti”, né “impropriamente … supplire al carente espletamento dell'onere probatorio” (cfr. Cass. civ., 31/03/2025, n. 8498; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ.,
Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 18/09/2020, n. 19631; Cass. civ., 31/08/2020, n.
18152; Cass. civ., 1/10/2019 n. 24487; Cass. civ., 12/04/2019, n. 10373; Cass. civ.,
15/12/2017, n. 30218; Cass. civ., 23/06/2015, n. 12921)] e qui effettivamente sussistente
[considerando la pacifica inidoneità degli elementi addotti ad ottemperare allo specifico onus probandi qui vigente (v. supra, sub V.-V.3.)].
VI.3.- Non potendo pertanto trovare accoglimento le contestazioni a tal riguardo avanzate [v. supra, sub VI.-VI.2.], è pacifico che anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto
(2)] sia da disattendere.
VII.- Quanto precede, come evidente, risulta del tutto assorbente anche rispetto alla 3° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], essendosi la parte appellante espressamente limitata a chiedere la riforma delle spese di lite di prime cure non già per vizi autonomi e loro propri, ma esclusivamente sulla scorta dell'effetto caducatorio ex art. 336 c.p.c. prospettabile nel caso di eventuale accoglimento del proprio gravame [cfr. pag. 18, 1° cpv., dell'atto di appello], e dunque per evenienza qui pacificamente non realizzatasi [v. supra, sub V.-VI.3.], ciò ovviamente escludendo ogni necessità e possibilità di provvedersi a tal riguardo.
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto globalmente precede, non risultando le diverse ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VII.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [poiché passati in giudicato e ormai irretrattabili: v. supra, sub III.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e l'assorbimento altresì della richiesta caducatoria, meramente consequenziale ed ex art. 336 c.p.c., in relazione alla statuizione in punto di spese adottata in
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prime cure (v. supra, sub VII.), ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui applicabile);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al “valore della causa in fase di impugnazione” [cfr. Cass. civ., 4/09/2018, n. 21613], pari a € 46.385,10 [considerando la reductio operata, in base alle risultanze peritali di prime cure, in sede di impugnazione (v. supra, sub I.
2.1. e sub I.2.2.) e la necessità di attenersi, al di là della clausola c.d. di salvaguardia (“diversa somma per come ritenuta di giustizia”), “all'importo specificato” - €
46.385,10 - dovendo “farsi applicazione dello scaglione tariffario corrispondente all'indicazione specifica” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805) e dunque occorrendo far riferimento allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00];
(3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale della procedura di gravame, il limitato numero di attività svolte e infine il non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(4) alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata dal difensore della parte appellata e a cui doverosamente procedersi, come noto, sulla base della mera dichiarazione del difensore antistatario [trattandosi di dichiarazione del tutto “sufficiente” e di statuizione in ordine alla quale non v'è “alcun margine di sindacato” - non integrando l'indicazione ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202;
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Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
IX.1.- Trattandosi, poi, di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012) e non rientrando la parte appellante nell'esenzione ex artt. 3, lett. q), e 158 T.U.S.G. [trattandosi, al di là della partecipazione pubblica, di società per azioni, e dunque non rientrante fra i soggetti –“Amministrazioni dello Stato” - di cui all'art. 3, lett. q), T.U.S.G (cfr. Cass. civ., 27/06/2025, n. 17369, nonché, con specifico riguardo alla natura di ed ex multis, Corte App. Roma, 15/12/2017, n. 5102)], occorre Pt_1
dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 569/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 166/2020, pubblicata in data 3.02.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 3547/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata, spese liquidate in misura pari a € 4.996,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge, e da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del suo difensore in questa sede (avv. DOMENICO CUZZOLA), dichiaratosi anticipatario;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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