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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1304/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. con il patrocinio dell'Avv. PAGNI FABIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PAGNI FABIO Controparte_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Palaia (PI) il 04.09.1999 dalla cui unione nascevano i figli (a Empoli-FI il 28.12.2001), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1
e (a Pontedera-PI il 19.05.2009). Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro Persona_2
coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. All'udienza del 05/12/2024 fissata poiché nel ricorso non risultavano esplicate le modalità di frequentazione padre-figlio; il difensore delle parti precisava di aver chiarito le problematiche del padre legate ad una precaria situazione abitativa, al momento. Il padre, dopo la separazione di fatto, era tornato a vivere presso la casa che era dei suoi genitori insieme ad un fratello e non avrebbe, pertanto, la possibilità di tenere con sé l figlio per periodi più lunghi di quelli indicati. Il figlio, infatti, non avrebbe gli strumenti (linea internet e computer) né gli spazi che ha, invero, nella casa familiare ove vive con la madre. Per venire incontro alle esigenze del minore, quindi, i coniugi avevano concordato la frequentazione di oggi di anni 17, due pomeriggi a settimana oltre ad un fine Per_2
settimana alternato con la madre, dal venerdì alle 19,00 alla domenica alle 20,00).
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – illustrato e motivato anche all'udienza del
05/12/2024, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole minorenne l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
All'udienza del 05/12/2024, il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la sentenza previa trasmissione al Pubblico Ministero per il parere.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in Palaia (PI) il 04.09.1999 e trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n°23 P. 2, S. A, 1999; 2. AFFIDA il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza Persona_2
presso la casa della madre in Santa Maria a Monte (PI) Via di Bientina 233/O e collocamento del minore presso la casa familiare. Le decisioni che riguardano l'educazione del figlio minore,
l'indirizzo di studio della medesima ed ogni altra questione di rilevante importanza devono essere prese e valutate da entrambi i genitori. I genitori, nel rispetto della volontà, del rispetto e degli impegni degli stessi stabiliscono di adottare un regime di affidamento condiviso. Il minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del medesimo, trascorre eventualmente con il padre 02 (due) giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi ed a settimane alterne i fine settimana dalle ore 19,00 del venerdì alle ore
20.00 della domenica, nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di 03 (tre) giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di 15 (quindici) giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi. Rimane ferma in ogni caso la facoltà
per i genitori di sentire il figlio ogni volta che lo desiderino quando questo si trovi con Per_2
l'altro genitore o altri parenti.
3. ASSEGNA la casa familiare posta in Santa Maria a Monte (PI) Via di Bientina 233/O, di proprietà di ciascun coniuge al 50%, alla Sig.ra la quale vi abita con il figlio minore Parte_1
e con il maggiorenne mentre il Sig. ha provveduto entro il giorno Per_2 Per_1 CP_1
05.05.2024 a trovare una nuova abitazione ove stabilirsi. I beni comuni che costituiscono l'arredo della casa familiare restano nella disponibilità della Sig.ra la quale provvede al Pt_1 pagamento di tutte le utenze relative all'immobile;
4. PONE l'obbligo a carico del Sig. di versare alla madre la somma mensile di € Controparte_1
350,00 per il contributo al mantenimento del figlio a partire dal mese di maggio 2024 da Per_2 versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese con Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il padre, inoltre, è obbligato a versare il 50%
delle spese mediche e farmaceutiche, dentistiche, oculistiche e specialistiche in genere non coperte dal SSN e, comunque, a rimborsare il 50% di tutti i ticket sanitari, nonché il 50% delle spese scolastiche inclusa la mensa, le gite scolastiche, i libri, il trasporto scolastico, l'abbonamento del treno, la cancelleria di inizio anno scolastico, ripetizioni, e per tali spese non sarà necessario alcun preventivo accordo tra i genitori. Il padre, inoltre, è obbligato a pagare il 50% delle spese straordinarie, sportive, di svago, quali iscrizione e abbonamento mensile alla palestra, ai corsi di musica, patente, acquisto motorino, bollo e assicurazione e similari e per tali spese, se superiori ad euro 150,00 – ad eccezione di quelle già in essere – occorre sempre il preventivo accordo fra i genitori. Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i coniugi si sono dati atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà
al proprio mantenimento;
c) i coniugi hanno dichiarato di avere un conto corrente in comune presso Banca Lajatico filiale Capanne con un saldo passivo di circa 2.500,00 €: i coniugi si sono impegnati a saldare il passivo del conto per poi procedere alla chiusura dello stesso;
d) i ricorrenti hanno dichiarato di avere un conto corrente in comune presso Banca Lajatico filiale Capanne con un saldo passivo di circa 2.500,00 €: i coniugi si sono impegnati a saldare il passivo del conto per poi procedere alla chiusura dello stesso;
e) i ricorrenti hanno dichiarato inoltre di avere due libretti postali cointestati con risparmi destinati ai figli:
i ricorrenti si sono impegnato a non detrarre somme dai predetti libretti di risparmio mantenendo la attuale finalità di fondi necessari per le esigenze dei due figli;
f) la Sig. ra ha intestate due autovetture una Fiat Panda, attualmente in uso al e una Pt_1 CP_1
Lancia Y che usa direttamente mentre il ha in essere un contratto di noleggio per un VW Golf CP_1 che utilizza il figlio la ha inteso lasciare in uso il veicolo Fiat Panda al Sig. fino Per_1 Pt_1 CP_1
a quando lo stesso non si attiverà per reperire un altro mezzo;
g) i coniugi hanno dichiarato che non hanno altre situazioni economiche da risolvere né altri beni in comune da dividere;
h) la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
5. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Palaia (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 07/03/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1304/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. con il patrocinio dell'Avv. PAGNI FABIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PAGNI FABIO Controparte_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Palaia (PI) il 04.09.1999 dalla cui unione nascevano i figli (a Empoli-FI il 28.12.2001), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1
e (a Pontedera-PI il 19.05.2009). Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro Persona_2
coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. All'udienza del 05/12/2024 fissata poiché nel ricorso non risultavano esplicate le modalità di frequentazione padre-figlio; il difensore delle parti precisava di aver chiarito le problematiche del padre legate ad una precaria situazione abitativa, al momento. Il padre, dopo la separazione di fatto, era tornato a vivere presso la casa che era dei suoi genitori insieme ad un fratello e non avrebbe, pertanto, la possibilità di tenere con sé l figlio per periodi più lunghi di quelli indicati. Il figlio, infatti, non avrebbe gli strumenti (linea internet e computer) né gli spazi che ha, invero, nella casa familiare ove vive con la madre. Per venire incontro alle esigenze del minore, quindi, i coniugi avevano concordato la frequentazione di oggi di anni 17, due pomeriggi a settimana oltre ad un fine Per_2
settimana alternato con la madre, dal venerdì alle 19,00 alla domenica alle 20,00).
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – illustrato e motivato anche all'udienza del
05/12/2024, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole minorenne l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
All'udienza del 05/12/2024, il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la sentenza previa trasmissione al Pubblico Ministero per il parere.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. ), che C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio in Palaia (PI) il 04.09.1999 e trascritto nei registri dello stato civile di detto comune al n°23 P. 2, S. A, 1999; 2. AFFIDA il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza Persona_2
presso la casa della madre in Santa Maria a Monte (PI) Via di Bientina 233/O e collocamento del minore presso la casa familiare. Le decisioni che riguardano l'educazione del figlio minore,
l'indirizzo di studio della medesima ed ogni altra questione di rilevante importanza devono essere prese e valutate da entrambi i genitori. I genitori, nel rispetto della volontà, del rispetto e degli impegni degli stessi stabiliscono di adottare un regime di affidamento condiviso. Il minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse del medesimo, trascorre eventualmente con il padre 02 (due) giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi ed a settimane alterne i fine settimana dalle ore 19,00 del venerdì alle ore
20.00 della domenica, nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che il figlio possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di 03 (tre) giorni in occasione delle festività natalizie e di quelle pasquali e di 15 (quindici) giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi. Rimane ferma in ogni caso la facoltà
per i genitori di sentire il figlio ogni volta che lo desiderino quando questo si trovi con Per_2
l'altro genitore o altri parenti.
3. ASSEGNA la casa familiare posta in Santa Maria a Monte (PI) Via di Bientina 233/O, di proprietà di ciascun coniuge al 50%, alla Sig.ra la quale vi abita con il figlio minore Parte_1
e con il maggiorenne mentre il Sig. ha provveduto entro il giorno Per_2 Per_1 CP_1
05.05.2024 a trovare una nuova abitazione ove stabilirsi. I beni comuni che costituiscono l'arredo della casa familiare restano nella disponibilità della Sig.ra la quale provvede al Pt_1 pagamento di tutte le utenze relative all'immobile;
4. PONE l'obbligo a carico del Sig. di versare alla madre la somma mensile di € Controparte_1
350,00 per il contributo al mantenimento del figlio a partire dal mese di maggio 2024 da Per_2 versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese con Pt_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il padre, inoltre, è obbligato a versare il 50%
delle spese mediche e farmaceutiche, dentistiche, oculistiche e specialistiche in genere non coperte dal SSN e, comunque, a rimborsare il 50% di tutti i ticket sanitari, nonché il 50% delle spese scolastiche inclusa la mensa, le gite scolastiche, i libri, il trasporto scolastico, l'abbonamento del treno, la cancelleria di inizio anno scolastico, ripetizioni, e per tali spese non sarà necessario alcun preventivo accordo tra i genitori. Il padre, inoltre, è obbligato a pagare il 50% delle spese straordinarie, sportive, di svago, quali iscrizione e abbonamento mensile alla palestra, ai corsi di musica, patente, acquisto motorino, bollo e assicurazione e similari e per tali spese, se superiori ad euro 150,00 – ad eccezione di quelle già in essere – occorre sempre il preventivo accordo fra i genitori. Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i coniugi si sono dati atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà
al proprio mantenimento;
c) i coniugi hanno dichiarato di avere un conto corrente in comune presso Banca Lajatico filiale Capanne con un saldo passivo di circa 2.500,00 €: i coniugi si sono impegnati a saldare il passivo del conto per poi procedere alla chiusura dello stesso;
d) i ricorrenti hanno dichiarato di avere un conto corrente in comune presso Banca Lajatico filiale Capanne con un saldo passivo di circa 2.500,00 €: i coniugi si sono impegnati a saldare il passivo del conto per poi procedere alla chiusura dello stesso;
e) i ricorrenti hanno dichiarato inoltre di avere due libretti postali cointestati con risparmi destinati ai figli:
i ricorrenti si sono impegnato a non detrarre somme dai predetti libretti di risparmio mantenendo la attuale finalità di fondi necessari per le esigenze dei due figli;
f) la Sig. ra ha intestate due autovetture una Fiat Panda, attualmente in uso al e una Pt_1 CP_1
Lancia Y che usa direttamente mentre il ha in essere un contratto di noleggio per un VW Golf CP_1 che utilizza il figlio la ha inteso lasciare in uso il veicolo Fiat Panda al Sig. fino Per_1 Pt_1 CP_1
a quando lo stesso non si attiverà per reperire un altro mezzo;
g) i coniugi hanno dichiarato che non hanno altre situazioni economiche da risolvere né altri beni in comune da dividere;
h) la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
5. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Palaia (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 07/03/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori