TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3816/2024
IL Giudice, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 26 novembre 2025, viste le note delle parti, emette la seguente sentenza a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3816/2024, proposta nelle forme di cui all'art
281 undecies e seg. cpc, promossa da:
società con socio unico, con sede a Milano, Corso Vittorio Emanuele II Controparte_1
n. 24/28, c.f. e iscrizione al Registro Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi n.
12244340969, iscritta al R.E.A. con il n. MI-2648721, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con procuratrice, per procura di data 28.11.2022 rep.4114/racc.3046 notaio Persona_1 di Settimo Milanese , con sede a Milano, Bastioni di Porta Nuova Controparte_2
n. 19, c.f. e iscrizione al Registro Imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al R.E.A. con il n. MI-2521466, capitale sociale € 600.000,00 i.v., esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. per licenza rilasciata dalla
Questura di Milano Ctg.13/D Div. PAS n. 54/2020 Reg il 10.12.2020, in persona del procuratore dott. giusta procura di data 2.8.2023 rep.10860/racc.6173 Persona_2 notaio di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Geniale Caruso (c.f. Persona_3
) ed elettivamente domiciliato presso il difensore nel suo studio a C.F._1 pagina 1 di 12 Udine, via Battistig n. 40 (fax al n. 0432.169270; p.e.c. al Email_1
)
ricorrente contro
(C.F./P.I. , in persona dell'amministratore unico CP_3 P.IVA_1 CP_4
avente sede legale in Pescara alla Piazza Ettore Troilo n. 11, elett.te domiciliata
[...] presso l'indirizzo pec dell'Avv. Mariangela D'Aurizio (cf. – pec: C.F._2
– fax 085.4456797), che la rappresenta e difende Email_2
nonché
nato a [...] il 2276/1957; contumace Controparte_5
resistenti
Oggetto: domanda revocatoria
MOTIVAZIONE
Esponeva la ricorrente quanto segue.
Con contratto di mutuo ex art. 38 T.U.B. per atto pubblico di data 18.12.2007 a rogito dott.
notaio in Pescara, concedeva a mutuo a Persona_4 Controparte_6 la somma di € 150.000,00, erogata contestualmente come da quietanza in Parte_1 atto, da rimborsare in n. 360 rate mensili unitamente al pagamento degli interessi e a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione assunta il mutuatario concedeva alla
Banca ipoteca sui beni immobili di sua proprietà in Comune di San Giovanni Teatino (CH), via Roma, individuati al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 4899, sub. 53 (cat. A/2), sub. 30 (cat. C/6) e sub. 17 (cat. C/6), iscritta nei RR.II. il 19.12.2007 con r.g.26012/r.p.5397 per l'importo di € 225.000,00, di cui € 150.000,00 per capitale (doc.ti 3-
4).
pagina 2 di 12 Successivamente, con contratto in data 11.10.2011 cedeva la proprietà Parte_1 degli immobili ipotecati alla società la quale, in pagamento del prezzo di € CP_3
142.414,53, accettava l'accollo del predetto mutuo (doc.5).
In mancanza del pagamento delle rate di rimborso del mutuo, il mutuatario decadeva dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1819 c.c.
Come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 del 16.3.2023 per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B. (doc.6), con contratto di data 10.3.2023, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt.
1.4 e 7.1 L. n. 130/1999,
[...] effettuava una cessione in blocco di crediti in favore di Controparte_6 Controparte_1 comprendente anche il credito derivante dal predetto contratto di mutuo nei confronti di doc.7) Parte_1
Intendendo agire in via esecutiva per il pagamento del proprio credito , dopo CP_1 aver precettato inutilmente il pagamento del complessivo importo di € 141.614,29 per rate scadute, capitale residuo, interessi di mora e spese legali (doc.8), procedeva al pignoramento degli immobili ipotecati nei confronti del terzo acquirente e accollante il debito, con atto notificato il 29.4.2024 (doc.9) e trascritto nei RR.II. il CP_3
21.5.2024 (doc.10). Nella procedura esecutiva, iscritta presso il Tribunale di Chieti al n.
50/2024 R.E., veniva acquisita la certificazione notarile di cui all'art. 567 2°comma
(doc.11), nonché la perizia di stima dei beni pignorati (doc.12).
Dall'esame della perizia di stima risultava che, con contratto di locazione ultranovennale concluso mediante scrittura privata autenticata in data 29.6.2022 sub rep.24800/racc.16781 dott. notaio in Pineto e trascritto nei RR.II. in data 18.7.2022 sub Persona_5
r.g.13195/r.p.10393 (doc.14), la aveva concesso in locazione al sig. CP_3 CP_5
, per uso abitativo, l' appartamento di San Giovanni Teatino, via Roma, al Catasto
[...]
Fabbricati foglio 11, particella 4899, sub. 53, cat. A/2, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data di conclusione del contratto, al canone annuo di € 3.360,00, peraltro da compensarsi fino alla concorrenza di € 52.000,00 con il costo di lavori di trasformazione dell'appartamento in B&B, da eseguirsi a cura del conduttore entro il termine di cinque anni dall'inizio della locazione.
pagina 3 di 12 Tanto premesso, dichiarava di voler esperire, a mezzo del suo procuratore Controparte_1
l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. per la dichiarazione di Controparte_2 inefficacia nei suoi confronti del predetto contratto di locazione ultranovennale tra
[...]
e trattandosi di atto compiuto in danno dei creditori, sussistendo CP_3 Controparte_5 tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
Pertanto, dopo aver variamente argomentato in punto di diritto, concludeva affinchè il
Tribunale voglia dichiarare ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c. l'inefficacia nei confronti di del contratto di locazione ultranovennale ad uso abitativo per scrittura Controparte_1 privata autenticata in data 29.6.2022 rep.24800/racc.16781 dott. notaio in Persona_5
Pineto, trascritto nei RR.II. in data 18.7.2022 sub r.g.13195/r.p.10393 (doc.14), con il quale ha concesso in locazione a l'appartamento di San Giovanni CP_3 Controparte_5
Teatino, via Roma, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 4899, sub. 53, cat. A/2, piano 4-5; con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la che contestava la domanda osservando quanto segue. CP_3
Contrariamente a quanto ex adverso asserito il contratto di locazione ultranovennale di cui
è causa, non concretizza assolutamente uno strumento pregiudizievole nei confronti del creditore né la volontà delle parti contraenti è mai stata quella di voler pregiudicare il diritto dei creditori stessi rendendo l'immobile meno appetibile nei confronti degli ipotetici terzi acquirenti. E' onere della parte ricorrente dare prova di tali circostanze non essendo di certo a tal fine sufficiente la mera ricostruzione deduttiva dei fatti ex adverso formulata nell'atto introduttivo. Al contrario, ciò che emerge con evidenza dal tenore letterale del contratto di locazione, è proprio l'intento delle parti di ristrutturare e riammodernare l'immobile con il Parte fine di porlo a reddito adeguandolo ad uso di in modo da far acquisire allo stesso un maggior valore di mercato. Infatti l'art. 7 del contratto di locazione prevede che “nel termine di 5 (cinque) anni dalla firma del presente contratto, il conduttore si farà carico di eseguire le opere di trasformazione dell'immobile per adeguarlo ad uso b&b affittacamere con prima colazione, realizzando n. 3 (tre) camere con bagno privato, una piccola sala per la consumazione della prima colazione ed un angolo ricevimento, operare l'integrale pagina 4 di 12 ristrutturazione della pavimentazione e degli impianti elettrico e termoidraulico...” (doc. 1 e doc. 13 parte ricorrente.
In primo luogo si evidenziava che alla luce del termine quinquennale per l'esecuzione delle opere previste dal predetto articolo, non avrebbe alcuna rilevanza la circostanza secondo cui ad oggi tali opere non sarebbero ancora iniziate, essendo ampiamente in essere il termine pattuito decorrente dalla data del 29/6/2022. Del resto non può non considerarsi che l'esecuzione del pignoramento immobiliare sull'immobile locato, abbia di certo costituito un fattore deterrente per l'inizio delle opere di ristrutturazione dal parte del conduttore. In ogni caso non può non vedersi come le opere concordate, una volta realizzate, determineranno una evidente miglioria dell'immobile avendo ad oggetto l'esecuzione, da parte del conduttore, di opere di ristrutturazione della pavimentazione e degli impianti elettrico e termoidraulico, che di certo comporteranno un evidente aumento del valore di mercato dell'immobile stesso.
E' chiaro dunque che il contratto di locazione de quo non ha alcuna finalità di “..far radicalmente escludere qualsiasi ipotetico interessamento da parte di terzi all'aggiudicazione del bene in sede esecutiva..” né è vero che “compromette sensibilmente la possibilità di soddisfacimento dei creditori” in quanto non è assolutamente vero che il predetto contratto rende meno appetibile il bene restringendo il mercato di riferimento ai soggetti interessati all'acquisto a scopo di investimento (cfr. ricorso introduttivo).
Alla luce di tutto quanto sopra non sarebbe rispondente al vero la circostanza ex adverso asserita, e non provata, secondo cui sussisterebbe nel caso di specie la perfetta consapevolezza da parte di entrambi del fatto che il contratto, stante la opponibilità ai terzi acquirenti, compromettesse seriamente la possibilità dei creditori di vedere soddisfatte le proprie pretese. Al contrario è assoluto l'interesse della società esponente a vendere quanto prima l'immobile pignorato, ricavando il più alto prezzo possibile onde estinguere nel più breve tempo possibile il debito nei confronti dell'Istituto di Credito così da poter ottenere la cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi e riacquistare merito creditizio, circostanza che consentirebbe alla deducente di tornare di fatto operativa sul mercato.
A conferma di ciò si evidenziava che all'udienza del 20/12/2024, fissata dal G.E. del
Tribunale di Chieti nell'ambito della procedura esecutiva n. 50/2024 rge, a seguito della pagina 5 di 12 istanza di sospensione formulata dal creditore procedente la deducente CP_1 espressamente dichiarava “di non assentire alla sospensione della procedura avendo interesse a che la stessa prosegua” (doc. 2).
Né alla luce di tutto quanto sopra alcuna rilevanza hanno i richiamati rapporti di parentela intercorrenti tra le parti.
Quanto al canone di locazione, di cui la parte ricorrente asserisce la “modestia” in quanto la locazione prevederebbe un canone annuo di € 3.360,00, si rilevava che l'intera clausola contrattuale di cui all'art. 5) recita: “Il canone annuo della locazione è stabilito in Euro
3.360,00 (tremilatrecentosessanta virgola zero zero) da pagarsi al domicilio del locatore in rate mensili anticipate di Euro 530,00 (cinquecentotrenta virgola zero zero) ciascuna scadenti il 10 (dieci) di ciascun mese” (doc. 1 e doc. 13 parte ricorrente). Evidente che l'indicazione del minor importo di € 3.360,00 costituisce mero errore materiale nell'indicazione del canone annuo che invece ammonta ad € 6.360,00 (€ 530,00 x 12), da ritenersi assolutamente congruo in relazione all'immobile locato.
Alla luce di tutto quanto sopra sarebbe evidente che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria. In particolare non sussiste assolutamente alcun pregiudizio delle ragioni creditorie della parte ricorrente né tanto meno sussiste una qualsivoglia volontà delle parti contraenti di arrecare alcun pregiudizio alle ragioni dei creditori.
La causa, mandata in decisione senza alcuna istruttoria in ragione della natura documentale della medesima, deve essere definita tenendo presente quanto segue, dopo aver precisato che va dichiarata la contumacia di regolarmente citato nei termini di legge, CP_7 che non è stata pronunciata prima per una mera svista.
L'azione revocatoria è - com'è noto - un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le condizioni previste dall 'art. 2901 e seg. c.c.: l'esistenza pagina 6 di 12 di una ragione o aspettativa di credito in capo al ricorrente, ancorché solo eventuale o litigioso, purché assolutamente non pretestuosa;
l'esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio, da parte del debitore, tale da poter pregiudicare (eventus damni) o rendere più difficoltosa o più incerta (periculum damni) la realizzazione coattiva del credito
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.3.05, n. 5972; Cass. civ., Sez. III, 17.10.01, n. 12678; Cass. civ.,
Sez. II, 29.10.99, n. 12144; Cass. civ., Sez. I, 8.7.98, n. 6676);la scientia damni, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, della natura pregiudizievole dell'atto di disposizione patrimoniale. Qualora l'atto compiuto sia a titolo gratuito, è sufficiente che tale consapevolezza sia solo in capo al debitore. Ove, invece, sia a titolo oneroso, si richiede, ai fini della proponibilità dell'azione, la conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore anche in capo al terzo (cd. consilium fraudis), dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o dal grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti.
Passando all'esame del nostro caso, va anzitutto osservato che risulta chiara e non oggetto di contestazione la sussistenza del credito anteriore all'atto di disposizione.
Quanto alla legittimazione della ricorrente quale cessionaria del credito, va rilevato che la alla prima udienza eccepiva che , non sarebbe cessionaria del credito di CP_3 CP_1
. Controparte_6
L'eccezione in realtà si porrebbe in netto contrasto con le argomentazioni svolte in comparsa, laddove in particolare ha dichiarato di non essersi opposta e di non CP_3 volersi opporre alla vendita del bene nella procedura esecutiva promossa dalla medesima e, anzi, di aver interesse a che l'immobile da essa pignorato venga venduto al più CP_1 presto nel procedimento esecutivo.
In ogni caso, l'eccezione della convenuta risulta non fondata.
Si rammenta che nell'ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58 T.U.B., secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Attraverso tale forma di pubblicità, nei confronti pagina 7 di 12 dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Inoltre, è affermato il principio secondo cui chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo in tal modo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Invero, la Cassazione ha più volte precisato che la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione delle categorie di rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che sia necessaria la specifica enumerazione di ciascun rapporto, purché sia possibile individuare senza incertezze quelli oggetto della cessione.
È stato altresì affermato che, nell'ipotesi di cessione in blocco, se il debitore contesta l'esistenza dei contratti, la semplice notificazione o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non basta a provarla: il giudice deve svolgere un accertamento complessivo dei fatti, potendo attribuire alla pubblicazione solo valore indiziario.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico in quanto non oggetto di contestazione che l'elenco di cui alla Gazzetta Ufficiale faccia espresso riferimento al numero identificativo della pratica attinente il rapporto che ci occupa
Inoltre il comportamento della convenuta, ai sensi dell'art. 116 2°comma c.p.c., come sopra già richiamato, corrobora le evidenze processuali dimostrative dell'avvenuta cessione.
Per quanto attiene il contestato eventus damni, va in proposito va rammentato sul piano generale quanto segue.
E' noto che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della pagina 8 di 12 garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. ex multis Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'eventus damni, l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia).
Inoltre, la sussistenza dell'eventus damni va valutata ex ante, nel senso che non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 01/08/2007).
E' invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).
Per quanto riguarda il caso che ci occupa, va premesso che la giurisprudenza reputa ammissibile la revocatoria contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore;
in essi includendo anche atti quali la locazione di durata ultranovennale che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore.
Tra le altre : Cassazione ordinanza 16 novembre 2020 n. 25854 . Nella fattispecie, con riferimento allo specifico caso di un debitore di un istituto di credito che aveva stipulato, con il proprio figlio un contratto di locazione ultranovennale, veniva confermato l'accoglimento dell'azione revocatoria esperita, dal cessionario ex articolo 2901 Cc, il sul rilievo che anche una locazione ultranovvenale, anche se non priva il debitore della pagina 9 di 12 proprietà dell'immobile è – comunque – tale da ridurre, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore.
Nel nostro caso si ritiene congruamente applicabile il principio per cui il contratto di locazione ultranovennale possa essere soggetto all'azione revocatoria, nella misura in cui, pur non essendo un atto traslativo del bene, limiti la possibilità di aggressione in sede esecutiva, con pregiudizio per le ragioni del creditore.
Nella fattispecie, tutti gli elementi depongono per ravvisare nel contratto di locazione del quale si discute detto pregiudizio in termini di ridotta fruttuosità se non addirittura infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice, stante la opponibilità all'ipotetico aggiudicatario dell'immobile in sede esecutiva della locazione stessa.
Risultano dirimenti in proposito i seguenti elementi : la durata addirittura trentennale della locazione fino al 2052 (!),e la previsione nel regolamento negoziale della modificazione della destinazione d'uso dell' appartamento in B&B con radicale trasformazione dell'appartamento, con riconoscimento del diritto del conduttore di compensare i canoni di locazione con il costo delle opere di ristrutturazione necessarie per realizzare la suddetta struttura ricettiva fino all'ammontare di € 52.000,00.
In contratto si parla di un canone annuo di locazione stabilito in Euro 3.360,00 da pagarsi al domicilio del locatore in rate mensili anticipate di Euro 530,00 scadenti il dieci di ciascun mese. Si deve tuttavia prendere atto dell'errore di calcolo contenuto in questa clausola posto che il canone annuo che si calcola moltiplicando per 12 quello mensile di euro 530 in realtà ascende ad euro 6.360. Si tratta di un errore che potrebbe in qualche modo disvelare le effettive intenzioni ( fraudolente )alla base dell'atto.
In ogni caso, si legge nell'atto: si conviene tra le parti che, nel termine di 5 (cinque) anni dalla firma del presente contratto, il conduttore si farà carico di eseguire le opere di trasformazione dell'immobile per adeguarlo ad uso b&b affittacamere con prima colazione, realizzando n. 3 (tre) camere con bagno privato, una piccola sala per la consumazione della pagina 10 di 12 prima colazione ed un angolo ricevimento, operare l'integrale ristrutturazione della pavimentazione e degli impianti elettrico e termoidraulico, fino alla concorrenza di una spesa massima di euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento virgola zero zero) oltre
Iva, che verrà compensata, fino a concorrenza, con i canoni maturati e maturandi;
Ogni commento appare superfluo nel senso che le indicate pattuizioni, al di là della congruità o meno del canone, sottendono del tutto chiaramente un danno rilevante per il creditore stante la mancanza di riscossione dei canoni per cinque anni ! Invero, il fatto che il rapporto locativo (trentennale o novennale che sia) priverebbe l'ipotetico acquirente della disponibilità dell'immobile comunque per un lasso di tempo considerevole, senza pagamento del canone, è una peculiarità idonea a scoraggiare eventuali acquirenti dell'immobile.
Aggiungasi che le argomentazioni svolte dalla parte resistente a confutazione dell'insussistenza dell'eventus damni si fondano esclusivamente sulla ritenuta convenienza del rapporto locativo e della prevista ristrutturazione dell'immobile, in mancanza di ogni deduzione sulla possibilità di poter diversamente soddisfare le ragioni del creditore.
Quanto all'elemento soggettivo anche in questo caso la prova del medesimo è messa in evidenza per tabulas.
In proposito, va rammentato che è bastevole ai fini della esperibilità dell'azione la conoscenza o anche solo conoscibilità in capo alla e al del CP_3 Controparte_5 pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori. Ebbene, la sussistenza di tale requisito risulta dal medesimo contratto di locazione, laddove è fatta menzione delle iscrizioni ipotecarie. Ancora, è pacifico oltre che documentato il rapporto parentale tra la legale rappresentante di e ( colui CP_3 Controparte_4 Parte_1 che cedeva la proprietà degli immobili ipotecati alla società la quale, in CP_3 pagamento del prezzo di € 142.414,53, accettava l'accollo del predetto mutuo ), nonché con che è il padre di di . Controparte_5 Parte_1 Controparte_4
pagina 11 di 12 Pertanto, la domanda deve essere accolta con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara ai sensi degli artt. 2901 e seg.c.c. l'inefficacia nei confronti di del Controparte_1 contratto di locazione ultranovennale ad uso abitativo per scrittura privata autenticata in data 29.6.2022 rep.24800/racc.16781 dott. notaio in Pineto, trascritto nei Persona_5
RR.II. in data 18.7.2022 sub r.g.13195/r.p.10393 , con il quale concedeva in CP_3 locazione a l'appartamento di San Giovanni Teatino, via Roma, Controparte_5 individuato al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 4899, sub. 53, cat. A/2, piano 4-5, condannando e al pagamento in solido delle spese del giudizio CP_8 Controparte_5 in favore di parte ricorrente;
liquidate in euro 7.052,00 per compensi oltre accessori.
Pescara, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 12 di 12
IL Giudice, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 26 novembre 2025, viste le note delle parti, emette la seguente sentenza a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3816/2024, proposta nelle forme di cui all'art
281 undecies e seg. cpc, promossa da:
società con socio unico, con sede a Milano, Corso Vittorio Emanuele II Controparte_1
n. 24/28, c.f. e iscrizione al Registro Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi n.
12244340969, iscritta al R.E.A. con il n. MI-2648721, capitale sociale € 10.000,00 i.v., con procuratrice, per procura di data 28.11.2022 rep.4114/racc.3046 notaio Persona_1 di Settimo Milanese , con sede a Milano, Bastioni di Porta Nuova Controparte_2
n. 19, c.f. e iscrizione al Registro Imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al R.E.A. con il n. MI-2521466, capitale sociale € 600.000,00 i.v., esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. per licenza rilasciata dalla
Questura di Milano Ctg.13/D Div. PAS n. 54/2020 Reg il 10.12.2020, in persona del procuratore dott. giusta procura di data 2.8.2023 rep.10860/racc.6173 Persona_2 notaio di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Geniale Caruso (c.f. Persona_3
) ed elettivamente domiciliato presso il difensore nel suo studio a C.F._1 pagina 1 di 12 Udine, via Battistig n. 40 (fax al n. 0432.169270; p.e.c. al Email_1
)
ricorrente contro
(C.F./P.I. , in persona dell'amministratore unico CP_3 P.IVA_1 CP_4
avente sede legale in Pescara alla Piazza Ettore Troilo n. 11, elett.te domiciliata
[...] presso l'indirizzo pec dell'Avv. Mariangela D'Aurizio (cf. – pec: C.F._2
– fax 085.4456797), che la rappresenta e difende Email_2
nonché
nato a [...] il 2276/1957; contumace Controparte_5
resistenti
Oggetto: domanda revocatoria
MOTIVAZIONE
Esponeva la ricorrente quanto segue.
Con contratto di mutuo ex art. 38 T.U.B. per atto pubblico di data 18.12.2007 a rogito dott.
notaio in Pescara, concedeva a mutuo a Persona_4 Controparte_6 la somma di € 150.000,00, erogata contestualmente come da quietanza in Parte_1 atto, da rimborsare in n. 360 rate mensili unitamente al pagamento degli interessi e a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione assunta il mutuatario concedeva alla
Banca ipoteca sui beni immobili di sua proprietà in Comune di San Giovanni Teatino (CH), via Roma, individuati al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 4899, sub. 53 (cat. A/2), sub. 30 (cat. C/6) e sub. 17 (cat. C/6), iscritta nei RR.II. il 19.12.2007 con r.g.26012/r.p.5397 per l'importo di € 225.000,00, di cui € 150.000,00 per capitale (doc.ti 3-
4).
pagina 2 di 12 Successivamente, con contratto in data 11.10.2011 cedeva la proprietà Parte_1 degli immobili ipotecati alla società la quale, in pagamento del prezzo di € CP_3
142.414,53, accettava l'accollo del predetto mutuo (doc.5).
In mancanza del pagamento delle rate di rimborso del mutuo, il mutuatario decadeva dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1819 c.c.
Come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 del 16.3.2023 per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B. (doc.6), con contratto di data 10.3.2023, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt.
1.4 e 7.1 L. n. 130/1999,
[...] effettuava una cessione in blocco di crediti in favore di Controparte_6 Controparte_1 comprendente anche il credito derivante dal predetto contratto di mutuo nei confronti di doc.7) Parte_1
Intendendo agire in via esecutiva per il pagamento del proprio credito , dopo CP_1 aver precettato inutilmente il pagamento del complessivo importo di € 141.614,29 per rate scadute, capitale residuo, interessi di mora e spese legali (doc.8), procedeva al pignoramento degli immobili ipotecati nei confronti del terzo acquirente e accollante il debito, con atto notificato il 29.4.2024 (doc.9) e trascritto nei RR.II. il CP_3
21.5.2024 (doc.10). Nella procedura esecutiva, iscritta presso il Tribunale di Chieti al n.
50/2024 R.E., veniva acquisita la certificazione notarile di cui all'art. 567 2°comma
(doc.11), nonché la perizia di stima dei beni pignorati (doc.12).
Dall'esame della perizia di stima risultava che, con contratto di locazione ultranovennale concluso mediante scrittura privata autenticata in data 29.6.2022 sub rep.24800/racc.16781 dott. notaio in Pineto e trascritto nei RR.II. in data 18.7.2022 sub Persona_5
r.g.13195/r.p.10393 (doc.14), la aveva concesso in locazione al sig. CP_3 CP_5
, per uso abitativo, l' appartamento di San Giovanni Teatino, via Roma, al Catasto
[...]
Fabbricati foglio 11, particella 4899, sub. 53, cat. A/2, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data di conclusione del contratto, al canone annuo di € 3.360,00, peraltro da compensarsi fino alla concorrenza di € 52.000,00 con il costo di lavori di trasformazione dell'appartamento in B&B, da eseguirsi a cura del conduttore entro il termine di cinque anni dall'inizio della locazione.
pagina 3 di 12 Tanto premesso, dichiarava di voler esperire, a mezzo del suo procuratore Controparte_1
l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. per la dichiarazione di Controparte_2 inefficacia nei suoi confronti del predetto contratto di locazione ultranovennale tra
[...]
e trattandosi di atto compiuto in danno dei creditori, sussistendo CP_3 Controparte_5 tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
Pertanto, dopo aver variamente argomentato in punto di diritto, concludeva affinchè il
Tribunale voglia dichiarare ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c. l'inefficacia nei confronti di del contratto di locazione ultranovennale ad uso abitativo per scrittura Controparte_1 privata autenticata in data 29.6.2022 rep.24800/racc.16781 dott. notaio in Persona_5
Pineto, trascritto nei RR.II. in data 18.7.2022 sub r.g.13195/r.p.10393 (doc.14), con il quale ha concesso in locazione a l'appartamento di San Giovanni CP_3 Controparte_5
Teatino, via Roma, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 4899, sub. 53, cat. A/2, piano 4-5; con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la che contestava la domanda osservando quanto segue. CP_3
Contrariamente a quanto ex adverso asserito il contratto di locazione ultranovennale di cui
è causa, non concretizza assolutamente uno strumento pregiudizievole nei confronti del creditore né la volontà delle parti contraenti è mai stata quella di voler pregiudicare il diritto dei creditori stessi rendendo l'immobile meno appetibile nei confronti degli ipotetici terzi acquirenti. E' onere della parte ricorrente dare prova di tali circostanze non essendo di certo a tal fine sufficiente la mera ricostruzione deduttiva dei fatti ex adverso formulata nell'atto introduttivo. Al contrario, ciò che emerge con evidenza dal tenore letterale del contratto di locazione, è proprio l'intento delle parti di ristrutturare e riammodernare l'immobile con il Parte fine di porlo a reddito adeguandolo ad uso di in modo da far acquisire allo stesso un maggior valore di mercato. Infatti l'art. 7 del contratto di locazione prevede che “nel termine di 5 (cinque) anni dalla firma del presente contratto, il conduttore si farà carico di eseguire le opere di trasformazione dell'immobile per adeguarlo ad uso b&b affittacamere con prima colazione, realizzando n. 3 (tre) camere con bagno privato, una piccola sala per la consumazione della prima colazione ed un angolo ricevimento, operare l'integrale pagina 4 di 12 ristrutturazione della pavimentazione e degli impianti elettrico e termoidraulico...” (doc. 1 e doc. 13 parte ricorrente.
In primo luogo si evidenziava che alla luce del termine quinquennale per l'esecuzione delle opere previste dal predetto articolo, non avrebbe alcuna rilevanza la circostanza secondo cui ad oggi tali opere non sarebbero ancora iniziate, essendo ampiamente in essere il termine pattuito decorrente dalla data del 29/6/2022. Del resto non può non considerarsi che l'esecuzione del pignoramento immobiliare sull'immobile locato, abbia di certo costituito un fattore deterrente per l'inizio delle opere di ristrutturazione dal parte del conduttore. In ogni caso non può non vedersi come le opere concordate, una volta realizzate, determineranno una evidente miglioria dell'immobile avendo ad oggetto l'esecuzione, da parte del conduttore, di opere di ristrutturazione della pavimentazione e degli impianti elettrico e termoidraulico, che di certo comporteranno un evidente aumento del valore di mercato dell'immobile stesso.
E' chiaro dunque che il contratto di locazione de quo non ha alcuna finalità di “..far radicalmente escludere qualsiasi ipotetico interessamento da parte di terzi all'aggiudicazione del bene in sede esecutiva..” né è vero che “compromette sensibilmente la possibilità di soddisfacimento dei creditori” in quanto non è assolutamente vero che il predetto contratto rende meno appetibile il bene restringendo il mercato di riferimento ai soggetti interessati all'acquisto a scopo di investimento (cfr. ricorso introduttivo).
Alla luce di tutto quanto sopra non sarebbe rispondente al vero la circostanza ex adverso asserita, e non provata, secondo cui sussisterebbe nel caso di specie la perfetta consapevolezza da parte di entrambi del fatto che il contratto, stante la opponibilità ai terzi acquirenti, compromettesse seriamente la possibilità dei creditori di vedere soddisfatte le proprie pretese. Al contrario è assoluto l'interesse della società esponente a vendere quanto prima l'immobile pignorato, ricavando il più alto prezzo possibile onde estinguere nel più breve tempo possibile il debito nei confronti dell'Istituto di Credito così da poter ottenere la cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi e riacquistare merito creditizio, circostanza che consentirebbe alla deducente di tornare di fatto operativa sul mercato.
A conferma di ciò si evidenziava che all'udienza del 20/12/2024, fissata dal G.E. del
Tribunale di Chieti nell'ambito della procedura esecutiva n. 50/2024 rge, a seguito della pagina 5 di 12 istanza di sospensione formulata dal creditore procedente la deducente CP_1 espressamente dichiarava “di non assentire alla sospensione della procedura avendo interesse a che la stessa prosegua” (doc. 2).
Né alla luce di tutto quanto sopra alcuna rilevanza hanno i richiamati rapporti di parentela intercorrenti tra le parti.
Quanto al canone di locazione, di cui la parte ricorrente asserisce la “modestia” in quanto la locazione prevederebbe un canone annuo di € 3.360,00, si rilevava che l'intera clausola contrattuale di cui all'art. 5) recita: “Il canone annuo della locazione è stabilito in Euro
3.360,00 (tremilatrecentosessanta virgola zero zero) da pagarsi al domicilio del locatore in rate mensili anticipate di Euro 530,00 (cinquecentotrenta virgola zero zero) ciascuna scadenti il 10 (dieci) di ciascun mese” (doc. 1 e doc. 13 parte ricorrente). Evidente che l'indicazione del minor importo di € 3.360,00 costituisce mero errore materiale nell'indicazione del canone annuo che invece ammonta ad € 6.360,00 (€ 530,00 x 12), da ritenersi assolutamente congruo in relazione all'immobile locato.
Alla luce di tutto quanto sopra sarebbe evidente che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria. In particolare non sussiste assolutamente alcun pregiudizio delle ragioni creditorie della parte ricorrente né tanto meno sussiste una qualsivoglia volontà delle parti contraenti di arrecare alcun pregiudizio alle ragioni dei creditori.
La causa, mandata in decisione senza alcuna istruttoria in ragione della natura documentale della medesima, deve essere definita tenendo presente quanto segue, dopo aver precisato che va dichiarata la contumacia di regolarmente citato nei termini di legge, CP_7 che non è stata pronunciata prima per una mera svista.
L'azione revocatoria è - com'è noto - un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le condizioni previste dall 'art. 2901 e seg. c.c.: l'esistenza pagina 6 di 12 di una ragione o aspettativa di credito in capo al ricorrente, ancorché solo eventuale o litigioso, purché assolutamente non pretestuosa;
l'esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio, da parte del debitore, tale da poter pregiudicare (eventus damni) o rendere più difficoltosa o più incerta (periculum damni) la realizzazione coattiva del credito
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.3.05, n. 5972; Cass. civ., Sez. III, 17.10.01, n. 12678; Cass. civ.,
Sez. II, 29.10.99, n. 12144; Cass. civ., Sez. I, 8.7.98, n. 6676);la scientia damni, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, della natura pregiudizievole dell'atto di disposizione patrimoniale. Qualora l'atto compiuto sia a titolo gratuito, è sufficiente che tale consapevolezza sia solo in capo al debitore. Ove, invece, sia a titolo oneroso, si richiede, ai fini della proponibilità dell'azione, la conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore anche in capo al terzo (cd. consilium fraudis), dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o dal grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti.
Passando all'esame del nostro caso, va anzitutto osservato che risulta chiara e non oggetto di contestazione la sussistenza del credito anteriore all'atto di disposizione.
Quanto alla legittimazione della ricorrente quale cessionaria del credito, va rilevato che la alla prima udienza eccepiva che , non sarebbe cessionaria del credito di CP_3 CP_1
. Controparte_6
L'eccezione in realtà si porrebbe in netto contrasto con le argomentazioni svolte in comparsa, laddove in particolare ha dichiarato di non essersi opposta e di non CP_3 volersi opporre alla vendita del bene nella procedura esecutiva promossa dalla medesima e, anzi, di aver interesse a che l'immobile da essa pignorato venga venduto al più CP_1 presto nel procedimento esecutivo.
In ogni caso, l'eccezione della convenuta risulta non fondata.
Si rammenta che nell'ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 58 T.U.B., secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Attraverso tale forma di pubblicità, nei confronti pagina 7 di 12 dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Inoltre, è affermato il principio secondo cui chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo in tal modo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Invero, la Cassazione ha più volte precisato che la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione delle categorie di rapporti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che sia necessaria la specifica enumerazione di ciascun rapporto, purché sia possibile individuare senza incertezze quelli oggetto della cessione.
È stato altresì affermato che, nell'ipotesi di cessione in blocco, se il debitore contesta l'esistenza dei contratti, la semplice notificazione o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non basta a provarla: il giudice deve svolgere un accertamento complessivo dei fatti, potendo attribuire alla pubblicazione solo valore indiziario.
Ebbene, nel caso di specie è pacifico in quanto non oggetto di contestazione che l'elenco di cui alla Gazzetta Ufficiale faccia espresso riferimento al numero identificativo della pratica attinente il rapporto che ci occupa
Inoltre il comportamento della convenuta, ai sensi dell'art. 116 2°comma c.p.c., come sopra già richiamato, corrobora le evidenze processuali dimostrative dell'avvenuta cessione.
Per quanto attiene il contestato eventus damni, va in proposito va rammentato sul piano generale quanto segue.
E' noto che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della pagina 8 di 12 garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. ex multis Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'eventus damni, l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia).
Inoltre, la sussistenza dell'eventus damni va valutata ex ante, nel senso che non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017; Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 01/08/2007).
E' invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).
Per quanto riguarda il caso che ci occupa, va premesso che la giurisprudenza reputa ammissibile la revocatoria contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore;
in essi includendo anche atti quali la locazione di durata ultranovennale che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore.
Tra le altre : Cassazione ordinanza 16 novembre 2020 n. 25854 . Nella fattispecie, con riferimento allo specifico caso di un debitore di un istituto di credito che aveva stipulato, con il proprio figlio un contratto di locazione ultranovennale, veniva confermato l'accoglimento dell'azione revocatoria esperita, dal cessionario ex articolo 2901 Cc, il sul rilievo che anche una locazione ultranovvenale, anche se non priva il debitore della pagina 9 di 12 proprietà dell'immobile è – comunque – tale da ridurre, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore.
Nel nostro caso si ritiene congruamente applicabile il principio per cui il contratto di locazione ultranovennale possa essere soggetto all'azione revocatoria, nella misura in cui, pur non essendo un atto traslativo del bene, limiti la possibilità di aggressione in sede esecutiva, con pregiudizio per le ragioni del creditore.
Nella fattispecie, tutti gli elementi depongono per ravvisare nel contratto di locazione del quale si discute detto pregiudizio in termini di ridotta fruttuosità se non addirittura infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice, stante la opponibilità all'ipotetico aggiudicatario dell'immobile in sede esecutiva della locazione stessa.
Risultano dirimenti in proposito i seguenti elementi : la durata addirittura trentennale della locazione fino al 2052 (!),e la previsione nel regolamento negoziale della modificazione della destinazione d'uso dell' appartamento in B&B con radicale trasformazione dell'appartamento, con riconoscimento del diritto del conduttore di compensare i canoni di locazione con il costo delle opere di ristrutturazione necessarie per realizzare la suddetta struttura ricettiva fino all'ammontare di € 52.000,00.
In contratto si parla di un canone annuo di locazione stabilito in Euro 3.360,00 da pagarsi al domicilio del locatore in rate mensili anticipate di Euro 530,00 scadenti il dieci di ciascun mese. Si deve tuttavia prendere atto dell'errore di calcolo contenuto in questa clausola posto che il canone annuo che si calcola moltiplicando per 12 quello mensile di euro 530 in realtà ascende ad euro 6.360. Si tratta di un errore che potrebbe in qualche modo disvelare le effettive intenzioni ( fraudolente )alla base dell'atto.
In ogni caso, si legge nell'atto: si conviene tra le parti che, nel termine di 5 (cinque) anni dalla firma del presente contratto, il conduttore si farà carico di eseguire le opere di trasformazione dell'immobile per adeguarlo ad uso b&b affittacamere con prima colazione, realizzando n. 3 (tre) camere con bagno privato, una piccola sala per la consumazione della pagina 10 di 12 prima colazione ed un angolo ricevimento, operare l'integrale ristrutturazione della pavimentazione e degli impianti elettrico e termoidraulico, fino alla concorrenza di una spesa massima di euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento virgola zero zero) oltre
Iva, che verrà compensata, fino a concorrenza, con i canoni maturati e maturandi;
Ogni commento appare superfluo nel senso che le indicate pattuizioni, al di là della congruità o meno del canone, sottendono del tutto chiaramente un danno rilevante per il creditore stante la mancanza di riscossione dei canoni per cinque anni ! Invero, il fatto che il rapporto locativo (trentennale o novennale che sia) priverebbe l'ipotetico acquirente della disponibilità dell'immobile comunque per un lasso di tempo considerevole, senza pagamento del canone, è una peculiarità idonea a scoraggiare eventuali acquirenti dell'immobile.
Aggiungasi che le argomentazioni svolte dalla parte resistente a confutazione dell'insussistenza dell'eventus damni si fondano esclusivamente sulla ritenuta convenienza del rapporto locativo e della prevista ristrutturazione dell'immobile, in mancanza di ogni deduzione sulla possibilità di poter diversamente soddisfare le ragioni del creditore.
Quanto all'elemento soggettivo anche in questo caso la prova del medesimo è messa in evidenza per tabulas.
In proposito, va rammentato che è bastevole ai fini della esperibilità dell'azione la conoscenza o anche solo conoscibilità in capo alla e al del CP_3 Controparte_5 pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori. Ebbene, la sussistenza di tale requisito risulta dal medesimo contratto di locazione, laddove è fatta menzione delle iscrizioni ipotecarie. Ancora, è pacifico oltre che documentato il rapporto parentale tra la legale rappresentante di e ( colui CP_3 Controparte_4 Parte_1 che cedeva la proprietà degli immobili ipotecati alla società la quale, in CP_3 pagamento del prezzo di € 142.414,53, accettava l'accollo del predetto mutuo ), nonché con che è il padre di di . Controparte_5 Parte_1 Controparte_4
pagina 11 di 12 Pertanto, la domanda deve essere accolta con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara ai sensi degli artt. 2901 e seg.c.c. l'inefficacia nei confronti di del Controparte_1 contratto di locazione ultranovennale ad uso abitativo per scrittura privata autenticata in data 29.6.2022 rep.24800/racc.16781 dott. notaio in Pineto, trascritto nei Persona_5
RR.II. in data 18.7.2022 sub r.g.13195/r.p.10393 , con il quale concedeva in CP_3 locazione a l'appartamento di San Giovanni Teatino, via Roma, Controparte_5 individuato al Catasto Fabbricati al foglio 11, particella 4899, sub. 53, cat. A/2, piano 4-5, condannando e al pagamento in solido delle spese del giudizio CP_8 Controparte_5 in favore di parte ricorrente;
liquidate in euro 7.052,00 per compensi oltre accessori.
Pescara, 27 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 12 di 12