Art. 6. Aumento dell'assegno mensile a favore dei sordomuti
A decorrere dal 1 gennaio 1975, l' articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , modificato dall' articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili".
A decorrere dal 1 gennaio 1975, l' articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , modificato dall' articolo 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto articolo 1 e' elevato a L. 38.000 mensili".