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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/04/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 291/2024
Sentenza di omologa delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi a seguito di udienza figurata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Sez. unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. V Bevilacqua Presidente rel/est dott. A Scialabba Giudice dott. A A Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 291/2024 di separazione consensuale tra i coniugi promossa da:
1) SI AS SC
codice fiscale: [...]
nato: a Cerignola, il 03/05/1959,
cittadinanza: italiana,
residente in: Ala di Stura, Frazione Cresto 122
titolo di studio: terza media professione: pensionato reddito mensile: €2.000,00, al netto di oneri € 800,00
2) EL RI AN
codice fiscale: [...]
nata a [...]ù), il 16/10/1973,
cittadinanza italiana,
residenti in [...]di Stura (TO), Frazione Cresto 122
titolo di studio: scuola superiore - tecnico servizi sociali professione: operatrice sanitaria reddito mensile: € 1.200,00 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Polizzi del Foro di Torino
i quali hanno contratto matrimonio civile in Coassolo Torinese in data 18.05.2019
regime patrimoniale: separazione dei beni
(atto 5, parte II, serie C)
con la seguente figlia: AS AR IU nata a [...] il [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8 febbraio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
- dichiarazione della separazione personale dei coniugi, con l'autorizzazione a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- affidamento ad entrambi i genitori - in via condivisa - della figlia minore AS AR
IU, la quale si trasferirà nell'alloggio sito in Balangero, Via Mathi n. 1 con la madre, presso la quale manterrà la dimora e la residenza anagrafica, e con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
In ordine ai periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, le parti salvo diverso accordo anche alla luce dei desideri e delle esigenze scolastiche della figlia
- stabiliscono che la minore AS AR IU starà con il padre:
a) nei fine settimana in maniera alternata dalle ore 21,00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) due pomeriggi a settimana - martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, allorquando quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e/o dal 30 dicembre al 06 gennaio compreso;
d) ad anni alterni metà delle vacanze pasquali scolastiche;
e) due settimane - anche non consecutive durante le vacanze estive da
-
concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
f) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- riconoscimento da parte del sig. AS SC in favore della sig.ra EL RI
AN - a titolo di contributo al mantenimento della figlia - della somma mensile di €
150,00 da corrispondersi sino alla vendita dell'immobile sito in Ala di Stura, che verrà aumentata ad € 250,00 a decorrere dal mese successivo all'avvenuta vendita della cassa coniugale, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi, mediante bonifico bancario ovvero nelle diverse forme stabilite dai coniugi, entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, oltre il 50%
delle spese scolastiche e extrascolastiche ordinarie e di quelle mediche non coperte dal
S.S.N., purché debitamente documentate, e di quelle scolastiche, extrascolastiche e mediche straordinarie, purché previamente concordate e documentate, il tutto in conformità al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati pubblicato dal Tribunale di
Ivrea, da intendersi qui integralmente richiamato.
Le parti concordano che la figlia resterà fiscalmente a carico di entrambi nella misura del
50% e in egual misura verrà percepito l'assegno unico da parte di entrambi i genitori.
Entrambi i coniugi, in ogni caso e in ossequio alla normativa vigente in materia, si impegnano ad educare e mantenere la figlia durante la permanenza della predetta presso ciascuno di essi;
- regolamentazione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1) vendita della casa coniugale, con gli arredi attualmente esistenti, sita in Ala di Stura,
catastalmente così identificata in Catasto Fabbricati del Comune di Ala di Stura: foglio 7,
particella 618, subalterno 2, frazione Cresto n. 122, piani: T-1, categoria A/7, classe
2, vani 7, superficie catastale mq 139, totale escluse aree scoperte 115, rendita catastale
€ 1.012,26 e del fabbricato ad uso autorimessa privata, pertinenziale all'abitazione sopra descritta, catastalmente così identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Ala di Stura:
foglio 7, particella 425, Via Ceres n. S.N., piano:T, categoria C/6, classe 2, mq 16,
superficie catastale mq 24, rendita catastale € 66,11, sui quali la sig.ra EL RI
AN vanta il diritto di nuda proprietà e il sig. AS SC il diritto di usufrutto generale vitalizio. La vendita de qua dovrà avvenire successivamente al maggio 2024, essendo il suddetto immobile stato acquistato godendo dell'agevolazione IVA prevista dal DPR 633/1972 per l'acquisto della c.d. "prima casa".
A fronte delle spese sostenute dal sig. AS per l'acquisto del suddetto immobile, la somma che verrà versata dall'acquirente, a titolo di caparra, in sede di stipula del contratto preliminare di vendita, verrà interamente corrisposta al sig. AS SC, con rinuncia da parte della sig.ra EL RI AN a vantare pretese sul suddetto importo.
Con la rimanente somma che l'acquirente corrisponderà a titolo di prezzo di vendita in sede di rogito notarile di compravendita, si procederà all'estinzione del mutuo ipotecario fondiario che grava sul suddetto immobile.
L'eventuale somma rimanente verrà corrisposta al sig. AS SC.
Sino all'avvenuta vendita, il sig. AS NC, che fino a tale data avrà diritto di abitarvici, si impegna a provvedere al pagamento integrale della rata mensile del muto,
contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale, e a farsi carico, per l'intero, delle spese ordinarie relative alla suddetta abitazione.
Gli arredi presenti all'interno dell'immobile, che non venissero venduti con l'alloggio,
verranno ripartiti tra i coniugi in parti uguali, tenuto conto del loro valore.
2) rinuncia da parte del sig. AS SC, a titolo gratuito, al diritto di usufrutto generale vitalizio che lo stesso vanta sull'immobile di Balangero, catastalmente così
identificato: foglio 15, numero 718, subalterno 52, Via Stradale Mathi n. 1, piano S1-
2, categoria A/2, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale 93 mq, totale escluse aree scoperte 90 mq, rendita castale € 453,19, e annessa cantina, di cui la sig.ra
EL RI AN conserva attualmente la nuda proprietà, con conseguente acquisto della piena proprietà in capo alla stessa.
Le spese notarili per la redazione dell'atto pubblico di rinuncia al diritto di usufrutto saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Gli arredi attualmente esistenti all'interno del suddetto immobile diverranno di proprietà
esclusiva della sig.ra EL RI AN. La sig.ra EL RI AN, pertanto, a seguito dell'acquisto della piena proprietà dell'immobile di Balangero, si farà carico - come per Legge - in via esclusiva e per l'intero- delle relative spese ordinarie (ivi comprese quelle condominiali, di riscaldamento, IMU ecc) e di quelle straordinarie, relative all'abitazione di Balangero.
La sig.ra EL RI AN, acquisita la piena proprietà dell'immobile di cui sopra sito in Balangero, si farà altresì carico in via esclusiva e per l'intero del pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile de quo (di cui il sig. AS SC è garante)
sino alla sua totale estinzione.
-rinuncia reciproca da parte dei coniugi ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti.
- reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
La rinuncia ai diritto di usufrutto vantato dal sig. AS SC sull'immobile sito
in Balangero, Via Mathi n. 1 avviene senza corrispettivo in denaro, costituendo l'accordo patrimoniale elemento funzionale e imprescindibile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
Le parti hanno, inoltre,
-aderito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex art 70 e 71 c.p.c. ed emesso visto
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma cc,
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze: L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.,) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la richiesta non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte 1
Controparte_1 ), che hanno ( Codice Fiscale 2 C.F. 1 ) e celebrato matrimonio con rito civile in Coassolo Torinese in data 18.05.2019 in regime patrimoniale di separazione dei beni.
2) Ordina all'US Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Ivrea, lì 17 aprile 2024
Il Presidente
Vincenzo M Bevilacqua
Sentenza di omologa delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi a seguito di udienza figurata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Sez. unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. V Bevilacqua Presidente rel/est dott. A Scialabba Giudice dott. A A Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 291/2024 di separazione consensuale tra i coniugi promossa da:
1) SI AS SC
codice fiscale: [...]
nato: a Cerignola, il 03/05/1959,
cittadinanza: italiana,
residente in: Ala di Stura, Frazione Cresto 122
titolo di studio: terza media professione: pensionato reddito mensile: €2.000,00, al netto di oneri € 800,00
2) EL RI AN
codice fiscale: [...]
nata a [...]ù), il 16/10/1973,
cittadinanza italiana,
residenti in [...]di Stura (TO), Frazione Cresto 122
titolo di studio: scuola superiore - tecnico servizi sociali professione: operatrice sanitaria reddito mensile: € 1.200,00 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Manuela Polizzi del Foro di Torino
i quali hanno contratto matrimonio civile in Coassolo Torinese in data 18.05.2019
regime patrimoniale: separazione dei beni
(atto 5, parte II, serie C)
con la seguente figlia: AS AR IU nata a [...] il [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 8 febbraio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
- dichiarazione della separazione personale dei coniugi, con l'autorizzazione a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- affidamento ad entrambi i genitori - in via condivisa - della figlia minore AS AR
IU, la quale si trasferirà nell'alloggio sito in Balangero, Via Mathi n. 1 con la madre, presso la quale manterrà la dimora e la residenza anagrafica, e con esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
In ordine ai periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, le parti salvo diverso accordo anche alla luce dei desideri e delle esigenze scolastiche della figlia
- stabiliscono che la minore AS AR IU starà con il padre:
a) nei fine settimana in maniera alternata dalle ore 21,00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) due pomeriggi a settimana - martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, allorquando quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre e/o dal 30 dicembre al 06 gennaio compreso;
d) ad anni alterni metà delle vacanze pasquali scolastiche;
e) due settimane - anche non consecutive durante le vacanze estive da
-
concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
f) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- riconoscimento da parte del sig. AS SC in favore della sig.ra EL RI
AN - a titolo di contributo al mantenimento della figlia - della somma mensile di €
150,00 da corrispondersi sino alla vendita dell'immobile sito in Ala di Stura, che verrà aumentata ad € 250,00 a decorrere dal mese successivo all'avvenuta vendita della cassa coniugale, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi, mediante bonifico bancario ovvero nelle diverse forme stabilite dai coniugi, entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, oltre il 50%
delle spese scolastiche e extrascolastiche ordinarie e di quelle mediche non coperte dal
S.S.N., purché debitamente documentate, e di quelle scolastiche, extrascolastiche e mediche straordinarie, purché previamente concordate e documentate, il tutto in conformità al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati pubblicato dal Tribunale di
Ivrea, da intendersi qui integralmente richiamato.
Le parti concordano che la figlia resterà fiscalmente a carico di entrambi nella misura del
50% e in egual misura verrà percepito l'assegno unico da parte di entrambi i genitori.
Entrambi i coniugi, in ogni caso e in ossequio alla normativa vigente in materia, si impegnano ad educare e mantenere la figlia durante la permanenza della predetta presso ciascuno di essi;
- regolamentazione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1) vendita della casa coniugale, con gli arredi attualmente esistenti, sita in Ala di Stura,
catastalmente così identificata in Catasto Fabbricati del Comune di Ala di Stura: foglio 7,
particella 618, subalterno 2, frazione Cresto n. 122, piani: T-1, categoria A/7, classe
2, vani 7, superficie catastale mq 139, totale escluse aree scoperte 115, rendita catastale
€ 1.012,26 e del fabbricato ad uso autorimessa privata, pertinenziale all'abitazione sopra descritta, catastalmente così identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Ala di Stura:
foglio 7, particella 425, Via Ceres n. S.N., piano:T, categoria C/6, classe 2, mq 16,
superficie catastale mq 24, rendita catastale € 66,11, sui quali la sig.ra EL RI
AN vanta il diritto di nuda proprietà e il sig. AS SC il diritto di usufrutto generale vitalizio. La vendita de qua dovrà avvenire successivamente al maggio 2024, essendo il suddetto immobile stato acquistato godendo dell'agevolazione IVA prevista dal DPR 633/1972 per l'acquisto della c.d. "prima casa".
A fronte delle spese sostenute dal sig. AS per l'acquisto del suddetto immobile, la somma che verrà versata dall'acquirente, a titolo di caparra, in sede di stipula del contratto preliminare di vendita, verrà interamente corrisposta al sig. AS SC, con rinuncia da parte della sig.ra EL RI AN a vantare pretese sul suddetto importo.
Con la rimanente somma che l'acquirente corrisponderà a titolo di prezzo di vendita in sede di rogito notarile di compravendita, si procederà all'estinzione del mutuo ipotecario fondiario che grava sul suddetto immobile.
L'eventuale somma rimanente verrà corrisposta al sig. AS SC.
Sino all'avvenuta vendita, il sig. AS NC, che fino a tale data avrà diritto di abitarvici, si impegna a provvedere al pagamento integrale della rata mensile del muto,
contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale, e a farsi carico, per l'intero, delle spese ordinarie relative alla suddetta abitazione.
Gli arredi presenti all'interno dell'immobile, che non venissero venduti con l'alloggio,
verranno ripartiti tra i coniugi in parti uguali, tenuto conto del loro valore.
2) rinuncia da parte del sig. AS SC, a titolo gratuito, al diritto di usufrutto generale vitalizio che lo stesso vanta sull'immobile di Balangero, catastalmente così
identificato: foglio 15, numero 718, subalterno 52, Via Stradale Mathi n. 1, piano S1-
2, categoria A/2, classe 2, vani 4,5, superficie catastale totale 93 mq, totale escluse aree scoperte 90 mq, rendita castale € 453,19, e annessa cantina, di cui la sig.ra
EL RI AN conserva attualmente la nuda proprietà, con conseguente acquisto della piena proprietà in capo alla stessa.
Le spese notarili per la redazione dell'atto pubblico di rinuncia al diritto di usufrutto saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Gli arredi attualmente esistenti all'interno del suddetto immobile diverranno di proprietà
esclusiva della sig.ra EL RI AN. La sig.ra EL RI AN, pertanto, a seguito dell'acquisto della piena proprietà dell'immobile di Balangero, si farà carico - come per Legge - in via esclusiva e per l'intero- delle relative spese ordinarie (ivi comprese quelle condominiali, di riscaldamento, IMU ecc) e di quelle straordinarie, relative all'abitazione di Balangero.
La sig.ra EL RI AN, acquisita la piena proprietà dell'immobile di cui sopra sito in Balangero, si farà altresì carico in via esclusiva e per l'intero del pagamento delle rate del mutuo gravante sull'immobile de quo (di cui il sig. AS SC è garante)
sino alla sua totale estinzione.
-rinuncia reciproca da parte dei coniugi ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento per sé essendo entrambi economicamente autosufficienti.
- reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
La rinuncia ai diritto di usufrutto vantato dal sig. AS SC sull'immobile sito
in Balangero, Via Mathi n. 1 avviene senza corrispettivo in denaro, costituendo l'accordo patrimoniale elemento funzionale e imprescindibile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
Le parti hanno, inoltre,
-aderito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex art 70 e 71 c.p.c. ed emesso visto
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma cc,
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze: L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.,) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la richiesta non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte 1
Controparte_1 ), che hanno ( Codice Fiscale 2 C.F. 1 ) e celebrato matrimonio con rito civile in Coassolo Torinese in data 18.05.2019 in regime patrimoniale di separazione dei beni.
2) Ordina all'US Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Ivrea, lì 17 aprile 2024
Il Presidente
Vincenzo M Bevilacqua