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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 462 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. TAVERNITI CLAUDIA;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. LANDRO ANTONINO;
Controparte_1 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.01.2021, il , Parte_1
in persona dell'amministratore Dott. , proponeva opposizione avverso Parte_2 l'ingiunzione di pagamento n. 114 del 02.12.2020, emessa dal
[...]
ai sensi del R.D. 639/1910, per il pagamento della Controparte_2
complessiva somma pari ad € 5.082,17, asseritamente dovuta a titolo di canoni idrici relativi al 2003 e al 2004 eccependo, in particolare, la prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava le deduzioni Controparte_1
avversarie chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma dell'ingiunzione opposta.
***
Il ricorso è fondato.
Infatti il credito ha ad oggetto canoni idrici relativi al 2003 e al 2004; il credito si prescrive quindi in cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. (C. 6966/2018, non essendo applicabile ratione temporis il termine biennale di cui alla l. 205/2017); la fattura datata 9.3.2012 non risulta essere stata notificata al , né è documentato Parte_1
che questo abbia mai chiesto il ricalcolo dell'importo preteso (ciò che comunque, secondo le deduzioni del Comune, sarebbe avvenuto anteriormente); il primo atto astrattamente interruttivo è la diffida n. 93/2015, che tuttavia risulta consegnata il
4.11.2015 nelle mani di tale , identificata come “destinatario persona Persona_1
fisica” (il che rende irrilevanti le deduzioni del in ordine all'onere di provare CP_1
che il consegnatario non fosse incaricato della ricezione), laddove è pacifico che all'epoca l'amministratore fosse già il dott. , dovendosi quindi escludere che Pt_2
la diffida sia stata ricevuta da quest'ultimo o da un soggetto incaricato presso il condominio e quindi che abbia prodotto i propri effetti (cfr. C. 11303/2017, C.
27352/2016); la seconda diffida è stata consegnata il 6.12.2017. I crediti sono quindi prescritti e pertanto l'opposizione va accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 114/2020 del per prescrizione dei crediti azionati e condanna il a Controparte_1 CP_1
rifondere al le spese di lite liquidate in € 1500 oltre Parte_1
i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 98 per rimborso c.u. 09/04/2025. CP_1
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 462 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. TAVERNITI CLAUDIA;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. LANDRO ANTONINO;
Controparte_1 P.IVA_2
convenuto avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.01.2021, il , Parte_1
in persona dell'amministratore Dott. , proponeva opposizione avverso Parte_2 l'ingiunzione di pagamento n. 114 del 02.12.2020, emessa dal
[...]
ai sensi del R.D. 639/1910, per il pagamento della Controparte_2
complessiva somma pari ad € 5.082,17, asseritamente dovuta a titolo di canoni idrici relativi al 2003 e al 2004 eccependo, in particolare, la prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava le deduzioni Controparte_1
avversarie chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma dell'ingiunzione opposta.
***
Il ricorso è fondato.
Infatti il credito ha ad oggetto canoni idrici relativi al 2003 e al 2004; il credito si prescrive quindi in cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. (C. 6966/2018, non essendo applicabile ratione temporis il termine biennale di cui alla l. 205/2017); la fattura datata 9.3.2012 non risulta essere stata notificata al , né è documentato Parte_1
che questo abbia mai chiesto il ricalcolo dell'importo preteso (ciò che comunque, secondo le deduzioni del Comune, sarebbe avvenuto anteriormente); il primo atto astrattamente interruttivo è la diffida n. 93/2015, che tuttavia risulta consegnata il
4.11.2015 nelle mani di tale , identificata come “destinatario persona Persona_1
fisica” (il che rende irrilevanti le deduzioni del in ordine all'onere di provare CP_1
che il consegnatario non fosse incaricato della ricezione), laddove è pacifico che all'epoca l'amministratore fosse già il dott. , dovendosi quindi escludere che Pt_2
la diffida sia stata ricevuta da quest'ultimo o da un soggetto incaricato presso il condominio e quindi che abbia prodotto i propri effetti (cfr. C. 11303/2017, C.
27352/2016); la seconda diffida è stata consegnata il 6.12.2017. I crediti sono quindi prescritti e pertanto l'opposizione va accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 114/2020 del per prescrizione dei crediti azionati e condanna il a Controparte_1 CP_1
rifondere al le spese di lite liquidate in € 1500 oltre Parte_1
i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 98 per rimborso c.u. 09/04/2025. CP_1
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)