CA
Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 401/2023
CORTE DI APPELLO DELLE MARCHE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore
Esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 401/2023
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Napoli
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F.: Controparte_3
) P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PREMESSO che, con ricorso ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 e art. 29 D. Lgs. n.
150/2011, “ ha chiesto di “dichiarare che le indennità di Parte_1 asservimento – occupazione temporanea/danni spettanti a e CP_2 [...] corrispondevano alla misura stabilita nel decreto del Direttore Generale CP_1
Vicario del Ministero della Transizione Ecologica del 07/04/2022 (con la precisazione che nessun importo era dovuto alle stesse a titolo di asservimento ed occupazione temporanea limitatamente alla particella 422), ovvero, in subordine, determinarsi la misura di dette indennità, eventualmente mediante
Pagina 1 consulenza tecnica”, con l'adozione di ogni provvedimento funzionale al pagamento delle indennità medesime;
rilevato che, con atto depositato il 17.1.2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. - per mezzo del difensore munito di apposita procura al medesimo conferita - in considerazione del fatto che le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, per cui è venuto meno l'interesse ad impugnare il decreto citato, ed ha chiesto la estinzione del processo;
rilevata la regolarità della rinuncia e considerato che non è necessaria l'accettazione delle parti resistenti, dichiarate contumaci (con provvedimento del 17/04/2024 - - e del 29/11/2024 e CP_2 CP_1 [...]
); Controparte_3 ritenuto, pertanto, che va dichiarata la estinzione del presente procedimento e, conseguentemente, va revocato il provvedimento con cui è stato assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. per la prosecuzione del giudizio;
considerato che
nulla va disposto in ordine alle spese, in ragione della contumacia delle parti resistenti
P.Q.M.
DICHIARA l'estinzione del processo, revocando il provvedimento con cui è stato assegnato termine fino al 26 maggio 2025 per la prosecuzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Si comunichi.
Ancona, 12.2.2025
Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Anna Bora
Pagina 2
CORTE DI APPELLO DELLE MARCHE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore
Esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 401/2023
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Napoli
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F.: Controparte_3
) P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PREMESSO che, con ricorso ex art. 54 D.P.R. n. 327/2001 e art. 29 D. Lgs. n.
150/2011, “ ha chiesto di “dichiarare che le indennità di Parte_1 asservimento – occupazione temporanea/danni spettanti a e CP_2 [...] corrispondevano alla misura stabilita nel decreto del Direttore Generale CP_1
Vicario del Ministero della Transizione Ecologica del 07/04/2022 (con la precisazione che nessun importo era dovuto alle stesse a titolo di asservimento ed occupazione temporanea limitatamente alla particella 422), ovvero, in subordine, determinarsi la misura di dette indennità, eventualmente mediante
Pagina 1 consulenza tecnica”, con l'adozione di ogni provvedimento funzionale al pagamento delle indennità medesime;
rilevato che, con atto depositato il 17.1.2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. - per mezzo del difensore munito di apposita procura al medesimo conferita - in considerazione del fatto che le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale, per cui è venuto meno l'interesse ad impugnare il decreto citato, ed ha chiesto la estinzione del processo;
rilevata la regolarità della rinuncia e considerato che non è necessaria l'accettazione delle parti resistenti, dichiarate contumaci (con provvedimento del 17/04/2024 - - e del 29/11/2024 e CP_2 CP_1 [...]
); Controparte_3 ritenuto, pertanto, che va dichiarata la estinzione del presente procedimento e, conseguentemente, va revocato il provvedimento con cui è stato assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. per la prosecuzione del giudizio;
considerato che
nulla va disposto in ordine alle spese, in ragione della contumacia delle parti resistenti
P.Q.M.
DICHIARA l'estinzione del processo, revocando il provvedimento con cui è stato assegnato termine fino al 26 maggio 2025 per la prosecuzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Si comunichi.
Ancona, 12.2.2025
Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Anna Bora
Pagina 2