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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2693 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2693 /2023 promossa con ricorso da: (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Gian Piero Agnelli e Anna Giuseppina Santonocito che la rappresentano e difendono come da procura in atti
e
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Iacona Donatella che lo rappresenta e difende come da procura in atti Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA delle CONDIZIONI di DIVORZIO All'udienza del 18.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 2465/2019 del Tribunale di Monza, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa di controparte:
- revocare l'affidamento di al Comune di residenza e affidarla ai genitori in via condivisa con collocamento Per_1 prevalente presso il padre;
- disporre che si incontri liberamente con la madre, ossia senza la presenza di educatori, osservando il Per_1 seguente calendario:
otto giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo 23/12 30/12 e 31/12 6/01. Per le prossime festività, la ragazza trascorrerà con la madre il periodo 31/12/2024 6/1/2025.
quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
tutte le vacanze scolastiche pasquali, ogni anno, ossia senza alternarsi con l'altro genitore.
Per quanto riguarda i ponti i genitori si accorderanno di volta in volta a seconda del calendario scolastico ed i desideri di . Per_1 Con la facoltà di organizzare altri incontri della durata di un week end intero ove tra un incontro e l'altro trascorresse troppo tempo e, in ogni caso, quando vi fosse il desiderio di madre e figlia di vedersi, compatibilmente con gli impegni scolastici di e quelli lavorativi della Sig.ra Per_1 Parte_1
- Quanto alle modalità con le quali dovrà raggiungere la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Per_1
Beverino, disporre che possa viaggiare in treno in autonomia. In alternativa disporre che Per_1 Per_1 venga accompagnata dal padre, in auto o in treno, sino alla stazione di Genova (o, in alternativa ove la ragazza incontrerà la madre con la quale proseguirà il viaggio in treno sino a destinazione. Viceversa, per il viaggio di ritorno. Le spese per il biglietto del treno di saranno a carico della madre. Per_1
- Confermare l'onere, a carico della Sig.ra di contribuire al mantenimento di versando al sig. Parte_1 Per_1
'importo mensile di € 150,00 e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie di Pt_2 Per_1 come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compresi rimborso forfetario, cpa ed iva.” Parte resistente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- Rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente, comprese quelle risarcitorie ex art. 473-bis.39 c.p.c., perché infondate in fatto e diritto e confermare la sentenza di divorzio in punto di affido e collocazione di , Per_1 escludendo la telefonata serale, stante la liberalizzazione dei colloqui telefonici madre-figlia, quindi: disporre l'affidamento della minore al Comune di residenza (attualmente Renate) con facoltà per l'ente in caso Per_1 di disaccordo genitoriale, di adottare le decisioni di maggiore interesse per la minore e collocamento presso il padre:
- Disporre che gli incontri madre-figlia avvengano secondo gli accordi intercorsi all'udienza del 05.12.2024 e che la signora si faccia carico di prelevare la figlia a Milano e di ivi riaccompagnarla alla fine del periodo di Parte_1 sua spettanza
In via riconvenzionale:
- Porre a carico di l'importo di € 300,00, da versarsi a , in via anticipata, entro il Parte_1 Parte_2 giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Si chiede di escludere dall'assegno di mantenimento e di porlo tra le spese extra, l'abbonamento annuale del treno relativo alla frequenza scolastica che dovrà essere diviso al 50% tra i genitori. Detta somma si chiede che venga annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2024 e con riferimento al mese di ottobre 2023.
- Porre altresì a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, Parte_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi, mentre la restante parte sarà corrisposta dall'altro genitore. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari
o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici
(es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza
e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, 15% rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge.”
Premesso che:
- Le parti sono i sono i genitori di (n. a Firenze il 13/11/2009) Parte_3
e residente con il padre a Renate;
- All'esito di una lunga causa instaurata nel 2013 e durante la quale furono espletate due c.t.u., il Tribunale di Monza pronunciò prima la separazione dei coniugi con sentenza parziale n.
2213/2016 e, successivamente, definì il giudizio con sentenza n. 2371/2019, pronunciata il 10/10/2019 e pubblicata il 31/10/2019 - Nelle more del procedimento separativo romosse la causa per la cessazione degli effetti Pt_2 civili del matrimonio. La sentenza di divorzio, n. 2465/2019, fu pronunciata lo stesso giorno di quella di separazione (30/10/2019) e pubblicata il 12/11/2019.
- Le due sentenze (di separazione e di divorzio) hanno il medesimo contenuto per quanto attiene l'affidamento, il collocamento e il mantenimento di in particolare: Per_1
è affidata al Comune di residenza (all'epoca il Comune di Lissone, attualmente il Per_1
Comune di Renate) con facoltà per l'ente, in caso di disaccordo genitoriale, di adottare le decisioni di maggiore interesse per la minore;
è collocata presso il padre, con facoltà per la madre di vedere la figlia un pomeriggio Per_1 alla settimana dalle 16 alle 18 in spazio neutro, alla presenza di un educatore;
il Servizio Sociale competente è incaricato di porre in essere gli interventi di monitoraggio del nucleo familiare percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico ai genitori ed alla minore con le modalità che riterrà più opportune, con facoltà di adottare ogni provvedimento che si renderà necessario nell'interesse della minore;
a carico della madre è stato posto come onere di mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di € 80,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Nel 2023, con il presente procedimento, la madre ha chiesto la modifica delle predette condizioni, alla luce dell'andamento degli interventi dei servizi sociali e del miglioramento dei suoi rapporti con in particolare, nell'atto introduttivo la madre chiedeva il collocamento della figlia Per_1 presso di sé.
- Si è costituito il padre che ha richiesto l'integrale rigetto delle istanze della ricorrente e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico della madre ad euro 300,00.
- Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 24.10.2024, entrambi i genitori hanno dato disponibilità ad operare una maggiore liberalizzazione degli incontri madre-figlia e Parte_1 si è resa disponibile ad aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 150,00. Dato atto di ciò, il Giudice, con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. ha confermato l'affidamento della minore all'ente, ha dato mandato al servizio affidatario e al servizio di residenza della madre di calendarizzare le visite, verificarne l'andamento ed organizzare gli spostamenti della minore, ha aumentato il contributo relativo al mantenimento della figlia a carico della madre ad euro 150,00 mensili.
- Nei mesi successivi all'ordinanza, rilevato che i problemi principali riguardavano l'organizzazione delle visite tra la ricorrente e la minore, il Giudice ha disposto l'audizione di che si è Per_1 svolta in data 08.02.2024. In particolare, ha dichiarato: “Mi chiamo , frequento il Per_1 Per_1 primo anno di liceo scientifico scienze applicate, il primo periodo non è andato molto bene. Vivo con mio padre e i miei fratelli che sono più piccoli;
con la compagna di mio padre vado d'accordo. Con mia mamma va tutto bene. Rispetto alla proposta che hanno fatto gli avvocati sono d'accordo, e vorrei aggiungere anche il Carnevale perché sarò in vacanza dalla scuola anche venerdì 16 e sabato 17 febbraio. Quando sono dalla mamma non voglio l'educatore.
D'estate mi piacerebbe passare dalla mamma un periodo più lungo per godermi il mare e i nonni materni, che forse venderanno la casa in Toscana e andranno a vivere vicino la mamma. Non ho altro da aggiungere, sto molto bene.” Alla luce delle richieste dei legali, delle risultanze dei servizi sociali e delle dichiarazioni della minore il Giudice ha recepito la calendarizzazione proposta dalle parti, ha autorizzato che le visite madre-figlia si svolgano senza la presenza dell'educatore e ha rinviato per verificare l'andamento delle visite libere da parte dei servizi sociali.
- Successivamente all'udienza del febbraio 2024 gli incontri madre-Cassandra hanno avuto riscontri positivi sia da parte dei servizi sociali che dei genitori stessi. I genitori hanno sostanzialmente trovato l'accordo che, vista la distanza tra le due residenze e i turni lavorativi della madre, possa trascorrere con la madre tutti i ponti scolastici e buona parte delle festività Per_1 natalizie ed estive. L'aspetto su cui le parti non trovano un accordo attiene agli spostamenti di tra Renate e Beverino: la madre vorrebbe che la figlia viaggiasse da sola in treno, il Per_1 padre si rende disponibile ad accompagnare la figlia sino alla stazione di Milano, ma, visti i numerosi episodi di aggressioni sui treni, non autorizza la figlia a viaggiare da sola e chiede che la madre la accompagni.
- All'udienza del 5.12.2024 le parti hanno concordato sulla seguente calendarizzazione degli incontri madre-figlia: trascorrerà, d'estate, quattro settimane con la madre anche non consecutive. Per_1
Il periodo natalizio sarà diviso a metà con alternanza dei periodi tra i genitori di anno in anno;
le vacanze pasquali saranno sempre di competenza materna. Ponti e altre festività scolastiche saranno oggetto di accordi diretti tra i genitori anche in considerazione delle esigenze di . Il padre acconsente alla calendarizzazione così Per_1 proposta, e aggiunge che la madre potrà salire quando vuole a far visita a .” I genitori hanno Per_1 mantenuto il disaccordo sulle modalità di spostamento della figlia tra Renate e Beverino. Il
Giudice ha rinvito all'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Sull'affidamento e sul collocamento di e sulle modalità di visita madre-figlia. Per_1
La ricorrente chiede la revoca dell'affido all'ente della minore e la conseguente riespansione della responsabilità genitoriale delle parti, il padre chiede, invece, la conferma della cornice giuridica dell'affido al Comune di residenza.
Il Collegio, lette tutte le relazioni dei servizi sociali di Renate e Beverino, rilevato che:
- tra i genitori, pur avendo raggiunto alcuni accordi sulle visite madre-figlia, permane una sostanziale incomunicabilità;
- la madre, pur avendo dimostrato maggiore impegno anche nei confronti degli operatori dei servizi sociali, mantiene un comportamento spesso irruento e manifesta sfiducia nei confronti di Pt_2 rispetto al quale tiene un atteggiamento costantemente polemico, come evidenziato dai servizi di
Beverino nella relazione del 4.12.2024;
- l'ente affidatario, Comune di Renate, nell'ultimo aggiornamento del 30.5.2024 ha sottolineato un parziale miglioramento del rapporto tra i genitori, un sostanziale benessere della minore e ha richiesto la revoca dell'affido all'ente e la riespansione della capacità genitoriale delle parti;
osserva quanto segue.
Sebbene il servizio di Renate metta in evidenza un miglioramento dei rapporti tra i genitori, il Collegio ritiene che rispetto al collocamento della minore, alla regolamentazione delle visite madre-Cassandra e alle modalità di spostamento della minore, debba essere mantenuto l'affido all'ente, con riespansione della responsabilità genitoriale rispetto alle scelte sanitarie, scolastiche ed extra-scolastiche, sulle quali, vista anche l'età di i genitori hanno meno conflitto. Per_1
L'ente dovrà mantenere collocata presso il padre e verificare che l'attuale liberalizzazione delle Per_1 visite madre-figlia (secondo gli accordi delle parti raggiunti all'udienza del 5.12.2024 e che si recepiscono) prosegua positivamente, intervenendo, in senso ampliativo o limitativo, nel caso in cui si verificassero situazioni di malessere della minore.
L'ente dovrà inoltre farsi carico di verificare, unitamente al padre, da quale momento potrà Per_1 viaggiare da sola in treno.
Il Collegio, valutate le preoccupazioni del padre in punto sicurezza e vista l'età della minore (appena quindicenne), ritiene che la stessa necessiti ancora di accompagnamento da parte della madre (o di persona adulta dalla stessa delegata, vista la documentazione clinica prodotta dalla che riporta Parte_1 una sua fatica fisica negli spostamenti in treno) durante i viaggi tra Milano (ove il padre si è impegnato ad accompagnarla) e Beverino.
Sul mantenimento di a carico della madre. Per_1
La necessità che la madre (o persona adulta dalla stessa delegata) viaggi sempre unitamente alla figlia spiega necessariamente effetti sulla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata dal padre.
dovrà farsi carico delle spese di viaggio anche per sé stessa (o per la persona dalla stessa Parte_1 delegata al ritiro/riaccompagnamento di Cassandra) e pertanto vista la situazione economica delle parti, rimasta immutata rispetto all'ordinanza del 24.10.2023, deve trovare conferma l'attuale importo dell'assegno di mantenimento a carico della madre pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Sulle spese di lite
Vista la natura del procedimento, l'esito dello stesso e la parziale soccombenza di entrambe le parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Affida la minore (n. a Firenze il 13/11/2009) congiuntamente Per_1 Parte_3 ad entrambi i genitori, salvo per le scelte relative al collocamento, alla regolamentazione delle visite madre-figlia, alle modalità di spostamento della minore tra Renate e Beverino, rispetto alle quali le relative scelte saranno assunte dall'ente di residenza, attualmente il Comune di Renate, il quale, consultati i genitori, in caso di persistente disaccordo, potrà assumente in via autonoma le scelte nell'esclusivo interesse della minore. La limitazione di responsabilità rispetto alle predette valutazioni avrà durata di due anni a decorrere dal deposito del presente provvedimento. L'ente di Renate dovrà comunicare entro 15 giorni dal deposito del presente provvedimento ai genitori e al Tribunale il nominativo del responsabile del procedimento rispetto all'indicata limitazione di responsabilità genitoriale.
2. Dispone che resti collocata presso il padre. Per_1
3. Dispone che madre possa vedere con le seguenti modalità: d'estate, quattro settimane Per_1 anche non consecutive;
il periodo natalizio sarà diviso a metà con alternanza dei periodi tra i genitori di anno in anno;
le vacanze pasquali saranno sempre di competenza materna;
ponti e altre festività scolastiche saranno oggetto di accordi diretti tra i genitori, anche in considerazione delle esigenze e degli impegni di la madre potrà fare visita alla figlia a Renate liberamente. Per_1
4. Rispetto agli spostamenti della minore tra Renate e Beverino, il padre accompagnerà la minore alla stazione ferroviaria di Milano e la madre si farà carico di venire a prendere e riaccompagnare la figlia;
la madre, in caso di sua impossibilità fisica, potrà delegare una persona adulta comunicandone il nominativo al padre. Tale modalità di spostamento verrà modificata dall'ente di
Renate, sentiti i genitori, nell'esclusivo interesse di Per_1
5. Dispone che il servizio sociale di Renate, di concerto con il servizio di Beverino, mantenga il monitoraggio del nucleo, verifichi l'andamento degli incontri tra e la madre, e, in caso Per_1 di pregiudizio, si attivi tempestivamente presso la competente Procura per i Minorenni di Milano.
6. Dispone che versi a a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2
l'assegno di mantenimento mensile di Euro 150,00, somma rivalutabile Istat, Parte_3 con decorrenza da settembre 2023; pone, inoltre, a carico della madre il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, in particolare: delle spese scolastiche, spese mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
7. Rigetta le restanti domande di parte ricorrente, non riproposte nell'ambito delle conclusioni.
8. Spese di lite compensate.
Si comunichi al servizio sociale di RENATE e BEVERINO.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Il Giudice Est.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente Dott.ssa Caterina CANIATO Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2693 /2023 promossa con ricorso da: (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio degli Avv.ti Gian Piero Agnelli e Anna Giuseppina Santonocito che la rappresentano e difendono come da procura in atti
e
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Iacona Donatella che lo rappresenta e difende come da procura in atti Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA delle CONDIZIONI di DIVORZIO All'udienza del 18.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come segue: parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 2465/2019 del Tribunale di Monza, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa di controparte:
- revocare l'affidamento di al Comune di residenza e affidarla ai genitori in via condivisa con collocamento Per_1 prevalente presso il padre;
- disporre che si incontri liberamente con la madre, ossia senza la presenza di educatori, osservando il Per_1 seguente calendario:
otto giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo 23/12 30/12 e 31/12 6/01. Per le prossime festività, la ragazza trascorrerà con la madre il periodo 31/12/2024 6/1/2025.
quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive;
tutte le vacanze scolastiche pasquali, ogni anno, ossia senza alternarsi con l'altro genitore.
Per quanto riguarda i ponti i genitori si accorderanno di volta in volta a seconda del calendario scolastico ed i desideri di . Per_1 Con la facoltà di organizzare altri incontri della durata di un week end intero ove tra un incontro e l'altro trascorresse troppo tempo e, in ogni caso, quando vi fosse il desiderio di madre e figlia di vedersi, compatibilmente con gli impegni scolastici di e quelli lavorativi della Sig.ra Per_1 Parte_1
- Quanto alle modalità con le quali dovrà raggiungere la madre presso l'abitazione di quest'ultima in Per_1
Beverino, disporre che possa viaggiare in treno in autonomia. In alternativa disporre che Per_1 Per_1 venga accompagnata dal padre, in auto o in treno, sino alla stazione di Genova (o, in alternativa ove la ragazza incontrerà la madre con la quale proseguirà il viaggio in treno sino a destinazione. Viceversa, per il viaggio di ritorno. Le spese per il biglietto del treno di saranno a carico della madre. Per_1
- Confermare l'onere, a carico della Sig.ra di contribuire al mantenimento di versando al sig. Parte_1 Per_1
'importo mensile di € 150,00 e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie di Pt_2 Per_1 come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi compresi rimborso forfetario, cpa ed iva.” Parte resistente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- Rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente, comprese quelle risarcitorie ex art. 473-bis.39 c.p.c., perché infondate in fatto e diritto e confermare la sentenza di divorzio in punto di affido e collocazione di , Per_1 escludendo la telefonata serale, stante la liberalizzazione dei colloqui telefonici madre-figlia, quindi: disporre l'affidamento della minore al Comune di residenza (attualmente Renate) con facoltà per l'ente in caso Per_1 di disaccordo genitoriale, di adottare le decisioni di maggiore interesse per la minore e collocamento presso il padre:
- Disporre che gli incontri madre-figlia avvengano secondo gli accordi intercorsi all'udienza del 05.12.2024 e che la signora si faccia carico di prelevare la figlia a Milano e di ivi riaccompagnarla alla fine del periodo di Parte_1 sua spettanza
In via riconvenzionale:
- Porre a carico di l'importo di € 300,00, da versarsi a , in via anticipata, entro il Parte_1 Parte_2 giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Si chiede di escludere dall'assegno di mantenimento e di porlo tra le spese extra, l'abbonamento annuale del treno relativo alla frequenza scolastica che dovrà essere diviso al 50% tra i genitori. Detta somma si chiede che venga annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2024 e con riferimento al mese di ottobre 2023.
- Porre altresì a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, Parte_1 da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi, mentre la restante parte sarà corrisposta dall'altro genitore. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari
o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici
(es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza
e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. Con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio, 15% rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge.”
Premesso che:
- Le parti sono i sono i genitori di (n. a Firenze il 13/11/2009) Parte_3
e residente con il padre a Renate;
- All'esito di una lunga causa instaurata nel 2013 e durante la quale furono espletate due c.t.u., il Tribunale di Monza pronunciò prima la separazione dei coniugi con sentenza parziale n.
2213/2016 e, successivamente, definì il giudizio con sentenza n. 2371/2019, pronunciata il 10/10/2019 e pubblicata il 31/10/2019 - Nelle more del procedimento separativo romosse la causa per la cessazione degli effetti Pt_2 civili del matrimonio. La sentenza di divorzio, n. 2465/2019, fu pronunciata lo stesso giorno di quella di separazione (30/10/2019) e pubblicata il 12/11/2019.
- Le due sentenze (di separazione e di divorzio) hanno il medesimo contenuto per quanto attiene l'affidamento, il collocamento e il mantenimento di in particolare: Per_1
è affidata al Comune di residenza (all'epoca il Comune di Lissone, attualmente il Per_1
Comune di Renate) con facoltà per l'ente, in caso di disaccordo genitoriale, di adottare le decisioni di maggiore interesse per la minore;
è collocata presso il padre, con facoltà per la madre di vedere la figlia un pomeriggio Per_1 alla settimana dalle 16 alle 18 in spazio neutro, alla presenza di un educatore;
il Servizio Sociale competente è incaricato di porre in essere gli interventi di monitoraggio del nucleo familiare percorsi di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico ai genitori ed alla minore con le modalità che riterrà più opportune, con facoltà di adottare ogni provvedimento che si renderà necessario nell'interesse della minore;
a carico della madre è stato posto come onere di mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di € 80,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Nel 2023, con il presente procedimento, la madre ha chiesto la modifica delle predette condizioni, alla luce dell'andamento degli interventi dei servizi sociali e del miglioramento dei suoi rapporti con in particolare, nell'atto introduttivo la madre chiedeva il collocamento della figlia Per_1 presso di sé.
- Si è costituito il padre che ha richiesto l'integrale rigetto delle istanze della ricorrente e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico della madre ad euro 300,00.
- Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 24.10.2024, entrambi i genitori hanno dato disponibilità ad operare una maggiore liberalizzazione degli incontri madre-figlia e Parte_1 si è resa disponibile ad aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 150,00. Dato atto di ciò, il Giudice, con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. ha confermato l'affidamento della minore all'ente, ha dato mandato al servizio affidatario e al servizio di residenza della madre di calendarizzare le visite, verificarne l'andamento ed organizzare gli spostamenti della minore, ha aumentato il contributo relativo al mantenimento della figlia a carico della madre ad euro 150,00 mensili.
- Nei mesi successivi all'ordinanza, rilevato che i problemi principali riguardavano l'organizzazione delle visite tra la ricorrente e la minore, il Giudice ha disposto l'audizione di che si è Per_1 svolta in data 08.02.2024. In particolare, ha dichiarato: “Mi chiamo , frequento il Per_1 Per_1 primo anno di liceo scientifico scienze applicate, il primo periodo non è andato molto bene. Vivo con mio padre e i miei fratelli che sono più piccoli;
con la compagna di mio padre vado d'accordo. Con mia mamma va tutto bene. Rispetto alla proposta che hanno fatto gli avvocati sono d'accordo, e vorrei aggiungere anche il Carnevale perché sarò in vacanza dalla scuola anche venerdì 16 e sabato 17 febbraio. Quando sono dalla mamma non voglio l'educatore.
D'estate mi piacerebbe passare dalla mamma un periodo più lungo per godermi il mare e i nonni materni, che forse venderanno la casa in Toscana e andranno a vivere vicino la mamma. Non ho altro da aggiungere, sto molto bene.” Alla luce delle richieste dei legali, delle risultanze dei servizi sociali e delle dichiarazioni della minore il Giudice ha recepito la calendarizzazione proposta dalle parti, ha autorizzato che le visite madre-figlia si svolgano senza la presenza dell'educatore e ha rinviato per verificare l'andamento delle visite libere da parte dei servizi sociali.
- Successivamente all'udienza del febbraio 2024 gli incontri madre-Cassandra hanno avuto riscontri positivi sia da parte dei servizi sociali che dei genitori stessi. I genitori hanno sostanzialmente trovato l'accordo che, vista la distanza tra le due residenze e i turni lavorativi della madre, possa trascorrere con la madre tutti i ponti scolastici e buona parte delle festività Per_1 natalizie ed estive. L'aspetto su cui le parti non trovano un accordo attiene agli spostamenti di tra Renate e Beverino: la madre vorrebbe che la figlia viaggiasse da sola in treno, il Per_1 padre si rende disponibile ad accompagnare la figlia sino alla stazione di Milano, ma, visti i numerosi episodi di aggressioni sui treni, non autorizza la figlia a viaggiare da sola e chiede che la madre la accompagni.
- All'udienza del 5.12.2024 le parti hanno concordato sulla seguente calendarizzazione degli incontri madre-figlia: trascorrerà, d'estate, quattro settimane con la madre anche non consecutive. Per_1
Il periodo natalizio sarà diviso a metà con alternanza dei periodi tra i genitori di anno in anno;
le vacanze pasquali saranno sempre di competenza materna. Ponti e altre festività scolastiche saranno oggetto di accordi diretti tra i genitori anche in considerazione delle esigenze di . Il padre acconsente alla calendarizzazione così Per_1 proposta, e aggiunge che la madre potrà salire quando vuole a far visita a .” I genitori hanno Per_1 mantenuto il disaccordo sulle modalità di spostamento della figlia tra Renate e Beverino. Il
Giudice ha rinvito all'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Sull'affidamento e sul collocamento di e sulle modalità di visita madre-figlia. Per_1
La ricorrente chiede la revoca dell'affido all'ente della minore e la conseguente riespansione della responsabilità genitoriale delle parti, il padre chiede, invece, la conferma della cornice giuridica dell'affido al Comune di residenza.
Il Collegio, lette tutte le relazioni dei servizi sociali di Renate e Beverino, rilevato che:
- tra i genitori, pur avendo raggiunto alcuni accordi sulle visite madre-figlia, permane una sostanziale incomunicabilità;
- la madre, pur avendo dimostrato maggiore impegno anche nei confronti degli operatori dei servizi sociali, mantiene un comportamento spesso irruento e manifesta sfiducia nei confronti di Pt_2 rispetto al quale tiene un atteggiamento costantemente polemico, come evidenziato dai servizi di
Beverino nella relazione del 4.12.2024;
- l'ente affidatario, Comune di Renate, nell'ultimo aggiornamento del 30.5.2024 ha sottolineato un parziale miglioramento del rapporto tra i genitori, un sostanziale benessere della minore e ha richiesto la revoca dell'affido all'ente e la riespansione della capacità genitoriale delle parti;
osserva quanto segue.
Sebbene il servizio di Renate metta in evidenza un miglioramento dei rapporti tra i genitori, il Collegio ritiene che rispetto al collocamento della minore, alla regolamentazione delle visite madre-Cassandra e alle modalità di spostamento della minore, debba essere mantenuto l'affido all'ente, con riespansione della responsabilità genitoriale rispetto alle scelte sanitarie, scolastiche ed extra-scolastiche, sulle quali, vista anche l'età di i genitori hanno meno conflitto. Per_1
L'ente dovrà mantenere collocata presso il padre e verificare che l'attuale liberalizzazione delle Per_1 visite madre-figlia (secondo gli accordi delle parti raggiunti all'udienza del 5.12.2024 e che si recepiscono) prosegua positivamente, intervenendo, in senso ampliativo o limitativo, nel caso in cui si verificassero situazioni di malessere della minore.
L'ente dovrà inoltre farsi carico di verificare, unitamente al padre, da quale momento potrà Per_1 viaggiare da sola in treno.
Il Collegio, valutate le preoccupazioni del padre in punto sicurezza e vista l'età della minore (appena quindicenne), ritiene che la stessa necessiti ancora di accompagnamento da parte della madre (o di persona adulta dalla stessa delegata, vista la documentazione clinica prodotta dalla che riporta Parte_1 una sua fatica fisica negli spostamenti in treno) durante i viaggi tra Milano (ove il padre si è impegnato ad accompagnarla) e Beverino.
Sul mantenimento di a carico della madre. Per_1
La necessità che la madre (o persona adulta dalla stessa delegata) viaggi sempre unitamente alla figlia spiega necessariamente effetti sulla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata dal padre.
dovrà farsi carico delle spese di viaggio anche per sé stessa (o per la persona dalla stessa Parte_1 delegata al ritiro/riaccompagnamento di Cassandra) e pertanto vista la situazione economica delle parti, rimasta immutata rispetto all'ordinanza del 24.10.2023, deve trovare conferma l'attuale importo dell'assegno di mantenimento a carico della madre pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Sulle spese di lite
Vista la natura del procedimento, l'esito dello stesso e la parziale soccombenza di entrambe le parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Affida la minore (n. a Firenze il 13/11/2009) congiuntamente Per_1 Parte_3 ad entrambi i genitori, salvo per le scelte relative al collocamento, alla regolamentazione delle visite madre-figlia, alle modalità di spostamento della minore tra Renate e Beverino, rispetto alle quali le relative scelte saranno assunte dall'ente di residenza, attualmente il Comune di Renate, il quale, consultati i genitori, in caso di persistente disaccordo, potrà assumente in via autonoma le scelte nell'esclusivo interesse della minore. La limitazione di responsabilità rispetto alle predette valutazioni avrà durata di due anni a decorrere dal deposito del presente provvedimento. L'ente di Renate dovrà comunicare entro 15 giorni dal deposito del presente provvedimento ai genitori e al Tribunale il nominativo del responsabile del procedimento rispetto all'indicata limitazione di responsabilità genitoriale.
2. Dispone che resti collocata presso il padre. Per_1
3. Dispone che madre possa vedere con le seguenti modalità: d'estate, quattro settimane Per_1 anche non consecutive;
il periodo natalizio sarà diviso a metà con alternanza dei periodi tra i genitori di anno in anno;
le vacanze pasquali saranno sempre di competenza materna;
ponti e altre festività scolastiche saranno oggetto di accordi diretti tra i genitori, anche in considerazione delle esigenze e degli impegni di la madre potrà fare visita alla figlia a Renate liberamente. Per_1
4. Rispetto agli spostamenti della minore tra Renate e Beverino, il padre accompagnerà la minore alla stazione ferroviaria di Milano e la madre si farà carico di venire a prendere e riaccompagnare la figlia;
la madre, in caso di sua impossibilità fisica, potrà delegare una persona adulta comunicandone il nominativo al padre. Tale modalità di spostamento verrà modificata dall'ente di
Renate, sentiti i genitori, nell'esclusivo interesse di Per_1
5. Dispone che il servizio sociale di Renate, di concerto con il servizio di Beverino, mantenga il monitoraggio del nucleo, verifichi l'andamento degli incontri tra e la madre, e, in caso Per_1 di pregiudizio, si attivi tempestivamente presso la competente Procura per i Minorenni di Milano.
6. Dispone che versi a a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2
l'assegno di mantenimento mensile di Euro 150,00, somma rivalutabile Istat, Parte_3 con decorrenza da settembre 2023; pone, inoltre, a carico della madre il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, in particolare: delle spese scolastiche, spese mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi;
potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza;
a tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
7. Rigetta le restanti domande di parte ricorrente, non riproposte nell'ambito delle conclusioni.
8. Spese di lite compensate.
Si comunichi al servizio sociale di RENATE e BEVERINO.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Il Giudice Est.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA