TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del
Tribunale Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3723/2019 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Faiulo del Foro Parte_1 C.F._1
di Lecce, in virtù di procura in atti
ATTRICE
Contro
( ) rappresentata e difesa dallo Studio Legale Controparte_1 C.F._2
Mongellli & Partners e per esso dall'Avv. Piero Mongelli del Foro di Lecce, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 13.11.2019 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce
CONVENUTA in Riconvenzionale
Oggetto: Distanze legali ex artt. 872 e 890 cod. civ.
Svolgimento del Processo
La presente sentenza è redatta conformemente a quanto disposto dagli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., con la concisa trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, con il rinvio, per quanto non di seguito, al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
1 Conclusioni
Per parte attrice “preliminarmente dichiarare l'improcedibilità delle domande/ Parte_1
eccezioni riconvenzionali formulate dalla convenuta per omesso esperimento del procedimento di mediazione, per l'effetto e nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità, rigettare le domande /eccezioni riconvenzionali formulate dalla convenuta per le motivazioni esposte nel presente atto ed in particolare per carenza dei presupposti di legge per il loro riconoscimento;
accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia titolo giuridico in capo alla sig.ra avente ad oggetto l'allocazione dei tubi di scarico della caldaia;
in Controparte_1 accoglimento delle argomentazioni attoree, ordinare alla sig.ra l'immediata Controparte_1 rimozione dei tubi di scarico della caldaia dall'attuale alloggiamento sul muro dell'immobile di proprietà attorea;
condannare la convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 25.000,00 o in quell'altra misura maggiore o minore che riterrà di ragione;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta “In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità Controparte_1
della domanda attorea stante il mancato esperimento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria;
In via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
In via riconvenzionale;
dichiarare l'acquisto della servitù de qua in favore della odierna convenuta, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. per destinazione del padre di famiglia, ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei Registri
Immobiliari di competenza;
Ancora in via riconvenzionale: dichiarare l'acquisto della servitù de qua in favore della odierna convenuta, ai sensi dell'art. 1158 – 1061 cod. civ. per sopravvenuta usucapione, ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di competenza;
Il tutto con condanna al pagamento del compenso ex D.M. 55/2014, oltre spese e oneri accessori come per legge.
Svolgimento del Processo
Il fondamento della domanda
Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2019, proprietaria di un immobile Parte_1 uso abitazione in Pressicce, ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 proprietaria del piano terra sottostante, per l'accertamento del posizionamento di una caldaia per il riscaldamento domestico e l'acqua sanitaria e della relativa tubazione in violazione dell'art. 872, applicabile all'art. 890 nonché per immissioni intollerabili ex art. 844 cod. civ., con condanna al ripristino delle distanze legali, previste dalla normativa codicistica e dal Regolamento Edilizio del
2 Comune di Presicce, nonché, al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa nella misura di
€ 25.000,00 o secondo giustizia;
con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, l'attrice premetteva: 1) di essere divenuta proprietaria in data 09 giugno 2016 per rogito di acquisto presso studio Notaio registrato il successivo 14.6.2016 (rep. N. 9.878, Persona_1
raccolta n. 7.320) di un immobile in Presicce (Le) alla Piazza del Popolo n. 29, identificato catastalmente al NCEU Foglio 5, particella n. 431, subalterno 21 piano T-1-2, categoria A/3, (all. n.
1 atto di citazione), 2) che proprietaria del piano terra sottostante alla Piazza Controparte_1
del Popolo n. 30 avesse collocato arbitrariamente e senza autorizzazione alcuna, una caldaia per il riscaldamento domestico e per la produzione di acqua calda, sul muro di proprietà di essa istante, prospiciente un cortile comune ad altri condividenti, sito nella parte restrostante la di lei proprietà, e con accesso da Via Contea, come documentato dalla produzione fotografica (all n. 2 atto di citazione),
3) posizionandola al di sotto di una finestra dell'abitazione dell'attrice con il relativo tubo di scarico dei fumi sul muro di proprietà dell'attrice per tutta la sua altezza e sino al parapetto del terrazzo abitabile della medesima attrice, dipanandosi verticalmente per circa mezzo metro, seguendo poi un percorso orizzontale per circa un altro metro al di sotto della richiamata finestra e, infine, innalzandosi sul muro dell'immobile di proprietà dell'attrice sino al terrazzo abitabile della medesima abitazione
(all. 3 documentazione fotografica atto di citazione), 4) il tubo di scarico dei fumi è stabilmente ancorato tramite anelli e viti sul muro dell'immobile di proprietà (foto n. 4), termina in Pt_1
prossimità del piano di affaccio di predetto terrazzo (all. n. 5), che tale terrazzo è abitabile, sussistendo un vano pluriuso, attualmente adibito a camera da letto, regolarmente assentito, con porta finestra nelle immediate vicinanze di tale tubo (all. 5 documentazione fotografica), 5) che tale tubo di scarico dei fumi e la caldaia costituiscono una fonte di pericolo per la sicurezza dell'immobile e la salubrità degli occupanti il piano superiore dello stesso, che la parte terminale del tubo di scarico dei fumi è distante circa 2-3 metri dalla porta finestra della camera da letto e che tali fumi immessi nell'aria a quella specifica altezza, costituiscono inevitabilmente fonte di un danno grave ed irreparabile alla salute dell'attrice, della sua famiglia e degli occupanti l'immobile, 6) che l'attrice e la propria famiglia non possono utilizzare l'immobile senza il rischio di inalare i fumi di combustione provenienti dalla canna fumaria. Nei giorni di scirocco quasi quotidianamente nel basso Salento, i fumi di scarico della caldaia invadono attraverso la porta finestra, la camera da letto sita sul richiamato terrazzo abitabile,
a nord est rispetto al tubo di scarico dei fumi, che tale situazione si aggrava d'inverno con l'accensione del riscaldamento, i fumi emessi da tale tubo erano e sono fonte di disagio intollerabile e di pericolo, determinando immissioni intollerabili ex art. 844 cod. civ., impediscono l'utilizzo del terrazzo e della camera da letto.
3 Esponeva che la violazione contestata fosse stata già accertata in data 24.02.2010 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Presicce essendo la tubatura di conduzione del gas metano posta nel cortile comune a profondità non regolamentare, di aver richiesto di quanto posizionato in violazione ex artt. 872 e 890 cod. civ., con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. (Rg 5772/2017 Tribunale di Lecce) tuttavia rigettato e che, nell'ambito del conseguente reclamo (Rg. 10341/2017), parzialmente accolto, essendo stata disposta relazione peritale a mezzo del CTU ing. fosse Per_2 stato accertato che “Il terminale di scarico dei fumi dal camino non rispetta l'art. 48 del regolamento
Edilizio vigente nel Comune di Presicce e le norme UNI 7129-3 del 2008 e del 2015. Il sottoscritto ha identificato due soluzioni: 1° Soluzione: alzare il camino di m.
1.32 per avere la quota di sblocco a quota m. + 2,20 dalla quota del pavimento del terrazzo praticabile (All. 4 dis. 6); 2° Soluzione.
Spostare la canna fumaria sul prospetto del vano “pluriuso”, portando la quota di sbocco a quota maggiore di m.+ 1,00 rispetto a quella della copertura del vano stesso (A.. 4 dis. 8). Oltre al mancato rispetto delle norme sulle distanze dei terminali di scarico evidenziati nella risposta al quesito 1, si è rilevato che la ditta installatrice dell'impianto termico non ha allegato alla dichiarazione di conformità il progetto dell'impianto redatto dal responsabile tecnico della ditta, la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati, lo schema di impianto realizzato. La canna fumaria non è provvista alla base di tubazione per lo scarico della condensa da addurre alla fognatura, previa interposizione di un sifone con battente idraulico sempre attivo per evitare la fuoriuscita di miasmi dalla fognatura”.
Con ordinanza del 25.01.2019 in accoglimento del reclamo proposto, il Tribunale di Lecce aveva disposto ed ordinato la modifica della collocazione della canna di scarico dei fumi dell'impianto termico della come da soluzione n. 2 formulata dal CTU appena citata (all. Controparte_1
n. 10 atto di citazione).
Tuttavia, alla data di notifica dell'atto di citazione, la convenuta non aveva ottemperato all'ordinanza del 25.01.2019 del Tribunale di Lecce.
La difesa della convenuta
La convenuta si è costituita con comparsa di risposta e contestuale domanda riconvenzionale deducendo preliminarmente di essere proprietaria dell'immobile per averlo acquistato tramite asta tenutasi nel procedimento espropriativo immobiliare (RGEI n. 2594/1990) svoltosi dinanzi al
Tribunale di Lecce in data 18.9.2003 (all. 4), nel quale veniva emesso decreto di trasferimento della proprietà in data 14.7.2004 (all n. 5). Eccepiva che la caldaia, trattandosi di un immobile interamente di proprietà, fosse stata già posizionata dal padre, sostituita nel 2009 da una nuova, CP_2
4 i cui tubi di scarico dei fumi seguivano fedelmente il precedente percorso dei tubi sostituiti, eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento della procedura di mediazione, sosteneva, nel merito, che la domanda attorea dovesse essere rigettata perché l'impianto e la tubazione di scarico dei fumi erano conformi alla normativa di settore, formulando di conseguenza domanda riconvenzionale volta ad accertare l'esistenza del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia che legittimava la permanenza dei tubi di scarico dei gas ed altra domanda riconvenzionale afferente all'accertamento dell'acquisto della relativa servitù per usucapione ultraventennale.
Istruzione della causa:
A seguito dell'eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010, veniva disposta la mediazione che si concludeva con esito negativo.
Tuttavia, parte attrice formulava eccezione di improcedibilità delle domande riconvenzionali, all'udienza del 24.2.2020 sul rilievo che, nel corso della mediazione, alcuna domanda fosse stata proposta dalla difesa della parte convenuta, in relazione alle domande riconvenzionali per l'accertamento dell'invocata servitù per destinazione del padre di famiglia o l'usucapione medesima.
Con l'ordinanza dell'1.11.2020, a scioglimento della riserva, il Giudice concedeva i termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione avente ad oggetto le domande riconvenzionali di parte convenuta, fissando per il prosieguo l'udienza del 15.01.2021 differita d'ufficio alle successive del 3.3.2021 e 15.6.2021, ove parte attrice reiterava l'eccezione di improcedibilità delle domande riconvenzionali per omesso esperimento del procedimento di mediazione. Concessi i termini ex art. 183 comma VI cod. proc. civ., la causa, acquisito il fascicolo RGEI n. 2595/1990 del Tribunale di
Lecce, relativo al procedimento espropriativo e all'acquisizione del piano terra da parte della convenuta sig.ra è stata istruita con prove orali;
con decreto del 10.9.2024, Controparte_1 assegnata all'odierno decidente, è stata definitivamente riservata per la decisione all'udienza del
02.12.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per comparse conclusionali e repliche trasmesse da entrambe le parti costituite.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione essendo stato assolto l'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ..
Dall'istruttoria, è pacificamente emerso che la convenuta sig.ra proprietaria Controparte_1 del piano terra sottostante all'abitazione dell'attrice ha installato una caldaia il Parte_2
5 14.01.2010 (come confermato dall'interrogatorio formale della convenuta sig.ra CP_1 all'udienza del 27.4.2022), con relative tubazioni in violazione delle distanze legali ex art.
[...]
872 cod. civ. applicabile all'art. 890 cod. civ., né ha provveduto ad eseguire, alla data di notifica dell'atto di citazione, l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 25.01.2019 che aveva adottato la soluzione n. 2 formulata dal CTU incaricato.
Lo sbocco della canna fumaria infatti sulla copertura non è conforme alle norme sia codicistiche come appena menzionate che del Regolamento Edilizio del Piano Regolare vigente nel Comune di Presicce
e non rispetta, come rilevato dal CTU ing. , nell'ambito del procedimento n. 10341/ Persona_3
2017 R.G. Tribunale di Lecce, la Norma UNI 7129-3 del 2008 e del 2015 (all. n. 9 atto di citazione).
A sostegno delle argomentazioni difensive, la convenuta ha eccepito l'acquisto in proprio favore della servitù ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. per destinazione del padre di famiglia ed in via riconvenzionale l'acquisto della servitù ex artt. 1158 – 1061 cod. civ. per sopravvenuta usucapione, con conseguente legittimazione dell'attrice, proprietaria dell'abitazione sovrastante che subisce l'imposizione, ad agire con l'azione negatoria ex art. 949 comma 1° cod. civ..
Infatti, nell'ambito dell'azione negatoria, “L'interesse ad esperire l'azione sussiste laddove il convenuto, con azioni concrete, determini una situazione di incertezza circa l'esistenza o meno di un diritto di servitù a vantaggio del proprio fondo” (Cass. Civ.. Sezione II, 03/11/2000 n. 14348).
L'interesse ad agire in “negatoria servitutis” sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materiali lesivi della proprietà, a fronte di pretese reali affermate dalla controparte, si intenda far chiarezza con l'accertamento dell'infondatezza delle pretese (Cass. Civ. n. 5569/2010).
Di conseguenza, l'attore non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, (essendo sufficiente la dimostrazione, anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido), al contempo, il convenuto ha “l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante in forza di eccezione o domanda riconvenzionale”.
L'azione proposta pertanto rientra nell'alveo di operatività dell'art. 949 comma 1° cod. civ.: “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”, si tratta di un'azione posta a difesa della proprietà e mira a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
Parte convenuta ha argomentato la propria difesa sostenendo preliminarmente che “Le parti del presente giudizio vivono all'interno di un unico complesso immobiliare insistente in Presicce tra
6 Piazza del Popolo e Via Contea. Si tratta di un palazzo storico con accesso principale nella piazza più importante di Presicce che ha un cortile interno con accesso da Via Contea” e che trattandosi di cd.
“condominio minimo”, le facciate esterne sono comuni.
Tuttavia, dalla documentazione esaminata ed in particolare dalla relazione dell'Ing. Persona_4
allegata alla procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 2594/1990 Tribunale di Lecce, emerge, al contrario, che si tratta di proprietà immobiliari distinte con accessi separati.
Inoltre, con riguardo l'art. 1117 cod. civ., l'elencazione delle parti comuni non è tassativa ed esiste una presunzione legale di “condominialità” in relazione a detti beni che deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune.
Nella fattispecie dedotta in giudizio, il titolo di acquisto dell'immobile da parte dell'attrice esclude inequivocabilmente la comunione delle pareti perimetrali (cfr. Cassazione civile sentenza n. 5633
18.4. 2002), essendo stata trasferita a suo favore la piena proprietà compreso il lastrico solare al secondo piano di pertinenza esclusiva.
In relazione alle domande riconvenzionali formulate da parte convenuta, l'acquisto delle servitù per usucapione si fonda soltanto in virtù della relazione materiale (cd. corpus possessionis) che si instaura tra il possessore e il bene che lo fa apparire come titolare di un diritto reale su quel bene.
Pertanto, incombe sull'usucapiente, nella fattispecie, la convenuta, l'onere di dimostrare l'esistenza di tale stato di fatto e l'avvenuto esercizio del diritto di servitù per il tempo prescritto dalla legge per usucapire.
Dall'esame della documentazione in atti ed in particolare dal “Piano particolareggiato per il centro storico del Comune di Presicce”, (all. n. 17 parte attrice) è emerso che, prima dell'anno 2009, non vi fosse alcun impianto di riscaldamento presso l'abitazione posta al piano terra divenuta di proprietà della convenuta per averlo acquistato all'asta a seguito della procedura espropriativa RGEI n.
2595/1990 del Tribunale di Lecce, tanto da essere segnalato nel paragrafo n. 5 relativo alle “Analisi delle dotazioni igienico – sanitarie e tecnologiche”.
Parte attrice, sia nel corso del giudizio che negli scritti difensivi ex art. 190 cod. proc. civ., in particolare, ha formulato osservazioni critiche relative all'ordinanza dell'1.11.2020, con la quale il precedente Giudice Istruttore ha disposto la rimessione delle parti contendenti alla procedura di mediazione, al fine di consentire alla parte convenuta, ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, la proposizione delle domande riconvenzionali, eccependone l'improcedibilità. Procedimento di mediazione che parte convenuta non ha attivato.
7 Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che: “l'obbligo di promuovere la mediazione riguarda solo l'atto che introduce il giudizio in via principale, non le domande riconvenzionali”
(Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 3452 del 7.2.2024).
Infatti, la Suprema Corte, nel distinguere le domande riconvenzionali tra “non eccentriche”, esattamente collegate all'oggetto della lite, dipendenti “dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”, e domande riconvenzionali “eccentriche” poiché non direttamente subordinate alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore, si sofferma sulla funzione deflattiva della mediazione per la risoluzione alternativa delle controversie.
La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 “sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, sia che si tratti di domande eccentriche che non eccentriche (così come anche per la reconventio reconventionis e per le domande sollevate da terzi chiamati in causa o intervenienti in giudizio).
Nel merito, è emerso che il posizionamento della caldaia con le relative tubazioni e scarico dei fumi sia avvenuto con certezza privo di qualsiasi autorizzazione da parte dell'attrice.
La tubazione del gas ha la finalità di espellere sostanze gassose di combustione del locale caldaia e costituisce uno scarico d'aria con emissione di sostanze pericolose, almeno potenzialmente, sotto il profilo proprio di quella “salubrità e sicurezza” comportanti la violazione delle distanze ai sensi del citato art. 890 cod. civ., pertanto, è irrilevante la documentazione relativa alla conformità dell'impianto alle norme di legge, posto che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della violazione delle distanza ex art. 872 cod. civ..
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890 cod. civ., nella cui regolamentazione rientrano anche le tubazioni come nella fattispecie, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività o pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio, come nella fattispecie, che stabilisce la distanza medesima, mentre, “in difetto di una disposizione regolamentare si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppur relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino (Cass. 6 marzo 2002 n.
3199).
Per quanto riguarda l'installazione delle canne fumarie l'art. 890 cod. civ. stabilisce che queste non devono arrecare danno con i fumi alle persone confinanti, sebbene non sia specificata una distanza precisa, è necessario fare riferimento ai regolamenti edilizi locali, che possono anche prevedere una
8 distanza maggiore dalle proprietà adiacenti ma non minore rispetto alla normativa codicistica essendo formulati ad integrazione della stessa.
Il piano terra divenuto di proprietà della sig.ra in data 14.7.2004, di vecchia Controparte_1
costruzione, in pessimo stato di conservazione e manutenzione, non era dotato di impianto di riscaldamento, come scritto chiaramente nella relazione del CTU ing. nell'ambito del Per_2
procedimento espropriativo (RGEI n. 2592/1990) e confermato anche dai testimoni ascoltati nel corso del presente giudizio, sigg.ri , Geom. , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 CP_3
tutti non legati da parentela con le parti in causa, sulla cui attendibilità, coerenza e credibilità
[...]
non emergono dubbi, così come nella relazione del CTU ing. (Causa iscritta al n. Persona_3
10341 / 2017 del R.G.)
In particolare, il testimone all'udienza del 17.2.2022, premettendo di aver Testimone_1 partecipato alla stessa procedura espropriativa per l'aggiudicazione di due lotti alla quale rinunciò
“essendo sorte delle contestazioni” e nella quale la convenuta acquistò il piano terra, ha dichiarato che, quando visionò nel 2003 l'immobile: “la parte posteriore dell'immobile era CP_1 completamente priva di impianti di caldaia e relative tubazioni. C'era solo un camino interno all'abitazione e non sul muro esterno. Riconosco lo stato dei luoghi del cortile comune per come mostratomi nell'allegato 14 del fascicolo di parte attrice, da me visionato nell'anno 2003”, “all'epoca in cui visionai il cortile non vi era la caldaia e la relativa tubazione di scarico dei fumi”.
Inoltre, i testimoni , hanno dichiarato che la canna fumaria Tes_4 Testimone_2 CP_3 termina esattamente sul terrazzo di proprietà esclusiva dell'attrice ed in particolare, e Tes_4
hanno confermato le immissioni intollerabili che si sprigionano dalla stessa ai danni Testimone_2 del terrazzo abitabile e della camera da letto dell'attrice.
In particolare, la testimone all'udienza del 28.5.2024 ha dichiarato che nel 2004 la rete CP_3
del gas non era ancora presente a Presicce e che la caldaia in questione fu installata successivamente, tanto da aver riconosciuto lo stato dei luoghi dalle foto esibite nel corso dell'udienza e di averne diretta cognizione essendo il muro visibile in foto (foto allegate nn. 14 e 15 atto di citazione), accanto al piano terra della convenuta , di sua proprietà. CP_1
Il testimone citato da parte convenuta, ha reso dichiarazioni dissonanti e non Testimone_5 coerenti in relazione alla esistenza della canna fumaria, affermando: “suppongo che questa fosse la situazione”, “che io sappia la canna fumaria ripercorre lo stesso tracciato, ma non posso essere sicuro del fatto”.
9 Pertanto le domande riconvenzionali volte a dimostrare la servitù per destinazione del padre di famiglia, in alternativa, il perdurante possesso utile per l'usucapione da parte convenuta a mantenere le tubazioni in violazione delle distanze ex art. 872 cod. civ., non sono meritevoli di ulteriore approfondimento e accoglimento.
La servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ. si realizza “secondo lo stato dei luoghi precedente all'alienazione delle singole unità abitative”. Nella fattispecie, nessuna precedente e preesistente servitù è stata provata dalla convenuta.
La giurisprudenza della Suprema Corte infatti richiede una prova certa e rigorosa nonché
l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi posti a fondamento, in particolare, l'onere relativo al decorso del tempo prescritto quale condizione per l'accoglimento della domanda riconvenzionale (Cass. Civ. sez. II 13.07.1991 n. 7800, Cass. 11.07.2003 n. 10947).
“L'espressione di aver posseduto per oltre venti anni appare generica lasciando indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (Cass. Civ. sez. VI 4.7.2011 n. 14593).
Sostanzialmente, “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere “uti dominus” non essendo sufficiente, a tale fine, una semplice dichiarazione di aver posseduto ma, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso (Cass. Civ. 21837/18).
Nella fattispecie, l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò “in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. Civ. sezione II 26.4.2011 n. 9325).
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno in via equitativa nella misura di € 25.000,00 o, secondo giustizia, stante la difficoltà a provare il danno nel suo preciso ammontare, con riferimento all'esercizio del potere discrezionale del giudice ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., in relazione alle prove poste a fondamento ex art. 115 cod. proc. civ.
Al riguardo, ha sostenuto il grave pregiudizio derivante dall'illecito e abusivo posizionamento della canna fumaria e dei relativi tubi che compromettono le condizioni di vivibilità all'interno della propria abitazione, oltre alle condizioni di insicurezza e insalubrità che ne derivano ex art. 844 cod. civ..
Il danno da violazione delle distanze legali è stato tradizionalmente ritenuto “in re ipsa”: “non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio
10 patrimoniale subìto al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure “juris tantum tale pregiudizio”.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20048/2022, precisa che il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa senza necessità di una specifica attività probatoria, “essendo l'effetto certo e indiscutibile dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà”.
Recentemente, tuttavia, con ordinanza del 23.6.2023 n. 1079, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha precisato che il danno, nell'ambito della violazione delle distanze legali (nello specifico, si trattava di distanze legali edilizie) debba ritenersi “presunto” e non “in re ipsa”, essendo risarcibile solo il danno – conseguenza e non anche il danno – evento, prevedendo l'onere a carico dell'attore di allegare il pregiudizio subìto al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno.
Ciò significa che l'attore ha l'onere di allegare e provare il ristoro anche in via presuntiva (come da sentenza del 2008 già citata). Pertanto, la richiesta risarcitoria del danno nella misura richiesta dall'attore, in difetto di allegazione e prove, non può essere accolta.
In relazione al danno e al pregiudizio lamentato dall'attrice e dedotto in giudizio, relativo al mancato godimento della proprietà per effetto della violazione ex artt. 872 e 890 cod. civ., nonché per le immissioni intollerabili ex art. 844 cod. civ., peraltro provate in sede testimoniali, si ritiene equa la valutazione nella misura di € 150,00, oltre rivalutazione monetarie e interessi legali, per ciascun anno con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (29.3.2019) sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, accertata la violazione ex art. 872 applicabile all'art. 890 cod. civ., la domanda attrice
è meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, con la condanna della convenuta alla rimozione delle tubazioni, della canna fumaria e di quanto necessario per il posizionamento della caldaia in questione, ad opera e spese della stessa, oltre alla valutazione equitativa del danno come disposta a favore dell'attrice.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'attività difensiva complessivamente svolta e dei valori medi della tariffa professionale forense ex DM 55/2014, comprensiva della fase relativa al procedimento di mediazione, idoneamente documentata.
PQM
11 Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione,
2) Per lo effetto, accertato che i tubi di scarico, canna fumaria e quanto necessario per il posizionamento della caldaia del piano terra di proprietà della convenuta sig.ra violano le Controparte_1 distanze legali ex art. 872 applicabile all'art. 890 cod. civ., ai danni della proprietà attrice, ne dispone la rimozione, ad opera e spese della convenuta,
3) Rigetta la domanda attrice di risarcimento danni nella misura richiesta con atto di citazione,
4) Ritenuta equa la somma di € 150,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per ciascun anno, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (29.3.2019) sino all'effettivo soddisfo, a ristoro del disagio subìto dall'attrice, condanna la convenuta al relativo pagamento,
5) Condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquida a favore dell'attrice, come di seguito, a) procedura di mediazione: € 56,73 per spese borsuali come documentate con fattura Organismo di Mediazione 373.M2019 del 25.11.2019, € 360,00 per compensi procedura mediazione, b) giudizio di merito: € 280,00 spese borsuali esenti, € 5.077,00 per compensi tabellari oltre rimborso spese generali 15% su compensi, nonché IVA 22% e Cap 4% come per legge,
6) Rigetta l'eccezione di improcedibilità delle domande riconvenzionali formulata da parte attrice,
7) Rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda attrice formulata da parte convenuta,
8) Rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta, per le ragioni in narrativa.
Lecce, 22 marzo 2025 Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Giovanna Sara Martina)
12