Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 12302 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12302 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CASTALDI STEFANIA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CASTALDI STEFANIA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
hiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto
[...]
in NAPOLI il 24/07/2009 (atto n. 129, P. II, S. A, anno 2009), riferendo che tra le parti, in seguito a
1
Le parti comparivano, per i necessari chiarimenti, all'udienza dell'8/04/2025, innanzi al Giudice relatore delegato, ed in quella sede dichiaravano che l'importo concordato “è l'importo massimo che il può sostenere in quanto non percettore di reddito e non lavora attualmente” e precisavano CP_1
Per_ che “l'assegno unico di che ammonta al 200 € viene percepito integralmente dalla madre pastore ”. Parte_1
A quel punto, le parti chiedevano recepirsi le condizioni così come concordate ed il difensore si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: ciascun coniuge vive già da tempo presso la attuale residenza, non dovendo essere statuito nulla circa l'abitazione coniugale;
Per_ la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i coniugi con domicilio presso la residenza della madre in Casavatore, alla via San Gennaro, n.11; il sig. corrisponderà per il mantenimento della figlia la somma di € 250,00, da CP_2
corrispondersi il 5 di ogni mese, che verrà rivalutata ogni anno come per legge;
i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente indipendenti;
Per_ La figlia trascorrerà il proprio tempo libero con il padre dalle ore 18 alle 10 dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica dalle 17 alle 21 con prelievo e riaccompagno dalla Per_ casa della madre a cura del padre. A settimane alterne trascorrerà il pranzo domenicale in compagnia del papà con prelievo della piccola da casa della madre dalle 10.30 e riaccompagno sempre a cura del padre entro le ore 17.00, la Vigilia di Natale e del primo dell'Anno e il Lunedì dell'Angelo con il padre e con la madre il giorno di Natale, Capodanno e di Pasqua ad anni alterni;
per le vacanze estive la figlia trascorrerà un periodo continuativo di 15 giorni con il padre nel mese di agosto, da concordare con la madre entro il 20 del mese di giugno di ciascun anno.
2 Circa le spese mediche, scolastiche ed ogni altra attività straordinaria, quale palestra e/o sport, necessarie ad un'agevole vita della minore, si concorda che le stesse verranno sostenute nella misura del 50% a carico del padre preventivamente concordate da entrambi i genitori;
i coniugi autorizzano l'espatrio della minore;
entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza o domicilio.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a Parte_1 Controparte_1
NAPOLI il 24/07/2009 (atto n. 129, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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