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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7854 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VII
Così composta: dr Franco Petrolati Presidente rel. dr sa Assunta Marini Consigliere dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7350/2021 r.g. vertente tra difeso dall' avv. Pietro Cicerchia Parte_1
APPELLANTE
e difesa dagli avv. Eva Di Venuta ed Emiliano Scarantino Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 22.10.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con testamento del 24.4.2015, nomina erede universale la Persona_1
figlia e lascia al marito un legato avente ad oggetto il Controparte_1 Parte_2
“denaro” di cui sarebbe stata titolare al momento della propria morte.
Con testamento registrato in pari data, istituisce quale unico erede Parte_2
universale suo figlio disponendo in favore della moglie un legato Parte_1 consistente nel denaro di cui sarebbe stato titolare al momento della propria morte.
In data 5.9.2018 decede e non rifiuta il Persona_1 Parte_2 legato disposto in suo favore, avente ad oggetto le somme giacenti sui conti correnti della predetta presso le banche BCC di Roma e Fideuram s.p.a.
Successivamente, in data 23.11.2018, redige un nuovo testamento con Parte_2
cui, ferme le volontà già espresse nei confronti del figlio, dispone in favore di
[...] un legato consistente nell'usufrutto di una parte dell'immobile sito in Monte CP_1
Argentario e di “un terzo dei soldi depositati” sui conti correnti presso la BCC di Roma e la
Fideuram s.p.a.
In data 18.12.2018 decede e si apre la successione: Parte_2 Parte_1
accetta l'istituzione ereditaria e non rifiuta il legato. Controparte_1
Con atto di citazione notificato nell'agosto 2020, conviene in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma affinché il testamento in data Parte_1
23.11.2018 sia interpretato nel senso di ricomprendervi le somme giacenti presso tutti i conti correnti intestati al de cuius al momento della morte, compresi quelli originariamente intestati a con conseguente condanna a corrispondere l'importo Persona_1 complessivo di € 54.533,76. si costituisce e contesta l'interpretazione del testamento Parte_1 rappresentata dall'attrice, deducendo che sono oggetto del legato solo i conti accesi presso le banche BCC di Roma e Fideuram s.p.a. di cui era titolare al momento Parte_2 della morte e non i conti intestati a su cui il padre vantava solo un Persona_1
diritto di credito. In via riconvenzionale, chiede la condanna di al Controparte_1 pagamento di un indennizzo per l'uso e il godimento dell'appartamento oggetto di usufrutto nonché la condanna al rilascio di idonea garanzia in relazione ai possibili danni da omessa manutenzione in vigenza dell'usufrutto, di importo non inferiore a € 100.000,00, per non avere l'attrice ottemperato all'obbligo di redigere l'inventario ex art. 1002 c.c. e di prestare idonea cauzione. Chiede altresì la condanna al rimborso della somma di € 1.514,33 oltre interessi legali a titolo di imposte ipotecarie e catastali relative alla successione.
Il Tribunale, con sentenza n. 8841/2020, accoglie la domanda attorea e condanna il convenuto al pagamento di € 54.533,76. In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, condanna al pagamento della somma di € 1514,33 oltre Controparte_1
interessi legali.
Al riguardo, il Tribunale ricostruisce la volontà del testatore dando in primo luogo rilevanza, sul piano ermeneutico, al dato temporale della redazione del testamento del 23.11.2018, che si colloca successivamente alla morte di Persona_1
ritenendo che evidenzi l'intenzione del de cuius di far percepire anche un terzo delle somme conseguite in qualità di legatario della moglie premorta a Controparte_1
In secondo luogo, considerando la natura del legato e del relativo meccanismo di acquisizione in assenza di rifiuto, il giudice di prime cure ritiene che il testatore, consapevole dell'immediata acquisizione delle somme legate, abbia redatto un nuovo testamento nel legittimo affidamento che il denaro si sarebbe già trovato sui suoi conti al momento della propria morte, a prescindere dal fatto, indipendente dalla sua volontà, che le somme ricevute in legato non gli fossero ancora state accreditate dalla banca.
Tali conclusioni trovano inoltre conferma nel dato letterale, poiché dopo aver disposto di un terzo delle somme dei suoi conti correnti in favore di Controparte_1 stabilisce che ogni altro bene mobile o immobile sia destinato al figlio Parte_2
; circostanza questa che induce a ritenere che ove il testatore avesse voluto Pt_1 eccettuare dal legato il denaro della moglie, destinandolo invece al figlio, lo avrebbe detto.
Avverso detta sentenza, propone appello concludendo per il rigetto Parte_1
della domanda e per la condanna di alla restituzione della somma di € Controparte_1
54.533,76 oltre interessi dal giorno del pagamento fino a quello della restituzione.
Al riguardo deduce un unico motivo articolato nei termini seguenti.
Il Tribunale non interpreta, bensì integra arbitrariamente la volontà del testatore, attribuendole contenuti inespressi e diversi da quelli risultanti dalla scheda testamentaria.
In particolare, poiché sul piano letterale il de cuius individua l'oggetto del legato in modo specifico, non può ritenersi incluso nella disposizione tutto il denaro di cui questi sarebbe stato titolare al momento della morte, ma solo i soldi depositati sui suoi conti correnti.
Infatti, ove il testatore avesse voluto ricomprendere nel legato anche le somme depositate presso i conti intestati alla moglie premorta, lo avrebbe detto espressamente.
Oltre a ciò, non avrebbe potuto disporre di conti non a lui intestati, Parte_2 peraltro con riferimento a fondi che, sia al momento della redazione del testamento sia al momento della morte, non erano ancora transitati nel suo patrimonio;
i conti menzionati nel testamento del 23.11.2018 sono, infatti, gli unici di cui il de cuius era intestatario e di cui quindi poteva disporre.
Inoltre, il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 2727 c.c., presume un'intenzione futura del de cuius ossia il proposito di destinare somme di denaro, peraltro indisponibili, sui suoi conti “storici”, non essendo noto se effettivamente intendesse farle accreditare lì o presso i conti di nuova apertura.
Si costituisce contestando tutte le deduzioni formulate Controparte_1 dall'appellante e insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte così ragiona.
In punto di diritto va premesso che seppure, in linea di principio, in materia testamentaria sono applicabili le norme del Codice civile che regolano l'interpretazione del contratto, l'ermeneutica testamentaria si caratterizza, rispetto a quella contrattuale, per una più intensa ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del de cuius, che va individuata con riferimento a elementi intrinseci alla scheda testamentaria.
Se, però, non emerge con certezza l'intenzione del testatore, l'interprete può fare riferimento anche ad elementi estrinseci al testamento, purché riferibili al de cuius, come ad esempio la mentalità, la personalità o l'ambiente di vita dello stesso (Cass. sez. II, ordinanza n. 10882/2018).
Nel caso di specie, viene in rilievo, in primo luogo, il dato temporale della redazione del testamento del 23.11.18, successivamente alla morte di Persona_1
quando, apertasi la successione della predetta, in qualità di legatario ne Parte_2 acquista “tutto il denaro” di cui è titolare al momento della morte.
Poiché non viene contemplata nel primo testamento del 24.4.15 Controparte_1 bensì in quello del 23.11.18, è ragionevole ritenere che il mutamento della volontà del testatore dopo tale evento evidenzi l'intenzione di farle conseguire un terzo delle somme ricevute in legato dalla madre premorta.
Infatti, quando decede, il de cuius, che non rifiuta il legato Persona_1
disposto in suo favore, acquista immediatamente e automaticamente “tutto il denaro” della moglie, in quanto ai sensi dell'art. 649 c.c. il legato non richiede accettazione né ulteriori adempimenti da parte di terzi, salva la facoltà di rifiuto da intendersi come rifiuto eliminativo di un diritto già acquisito nel patrimonio del legatario.
Da ciò deriva che la consistenza del compendio ereditario di al Parte_2
momento della redazione del testamento del 23.11.18 non può aver risentito dell'inadempimento delle banche nel far transitare sui suoi conti correnti le somme ormai già da lui acquistate. Infatti, anche se il de cuius non risulta formalmente intestatario dei conti correnti di né in data 23.11.2018 né alla data della propria morte, egli è in Persona_1 realtà già succeduto nella titolarità dei predetti conti proprio in ragione degli effetti del legato.
Pertanto, confidando nel fatto che quelle somme gli sarebbero state anche formalmente accreditate, quando dispone di “un terzo dei soldi” depositati sui suoi conti correnti presso le banche BCC e Fideuram s.p.a. non si riferisce evidentemente ai soli
“saldi” bancari al medesimo intestati, bensì al credito complessivamente vantato nei confronti di entrambe le citate banche;
dunque, manifesta una volontà che giocoforza include anche i “soldi” giacenti sui conti della moglie, essendone sostanzialmente titolare sul piano giuridico.
In particolare, tale disposizione testamentaria è qualificabile come legato di credito ex art. 658 c.c., ossia una cessione del credito che si determina dal testatore al legatario, come tale dotata di efficacia reale immediata, idonea a trasferire la titolarità del credito al beneficiario così realizzando una modifica dal lato soggettivo del rapporto obbligatorio.
Ne deriva che il legatario superstite subentra nel rapporto obbligatorio del testatore acquistando un diritto al pagamento che entra a far parte del suo patrimonio ope legis con l'apertura della successione.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, n. 8841/2021;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del gravame, in favore di liquidate in € 7160,00 per compensi, spese generali, iva e Controparte_1 cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
Roma, 23.12.2025 IL PRESIDENTE est.
Minuta redatta con la collaborazione della dott. ssa Elisabetta Papagno, magistrato in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VII
Così composta: dr Franco Petrolati Presidente rel. dr sa Assunta Marini Consigliere dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7350/2021 r.g. vertente tra difeso dall' avv. Pietro Cicerchia Parte_1
APPELLANTE
e difesa dagli avv. Eva Di Venuta ed Emiliano Scarantino Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 22.10.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con testamento del 24.4.2015, nomina erede universale la Persona_1
figlia e lascia al marito un legato avente ad oggetto il Controparte_1 Parte_2
“denaro” di cui sarebbe stata titolare al momento della propria morte.
Con testamento registrato in pari data, istituisce quale unico erede Parte_2
universale suo figlio disponendo in favore della moglie un legato Parte_1 consistente nel denaro di cui sarebbe stato titolare al momento della propria morte.
In data 5.9.2018 decede e non rifiuta il Persona_1 Parte_2 legato disposto in suo favore, avente ad oggetto le somme giacenti sui conti correnti della predetta presso le banche BCC di Roma e Fideuram s.p.a.
Successivamente, in data 23.11.2018, redige un nuovo testamento con Parte_2
cui, ferme le volontà già espresse nei confronti del figlio, dispone in favore di
[...] un legato consistente nell'usufrutto di una parte dell'immobile sito in Monte CP_1
Argentario e di “un terzo dei soldi depositati” sui conti correnti presso la BCC di Roma e la
Fideuram s.p.a.
In data 18.12.2018 decede e si apre la successione: Parte_2 Parte_1
accetta l'istituzione ereditaria e non rifiuta il legato. Controparte_1
Con atto di citazione notificato nell'agosto 2020, conviene in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma affinché il testamento in data Parte_1
23.11.2018 sia interpretato nel senso di ricomprendervi le somme giacenti presso tutti i conti correnti intestati al de cuius al momento della morte, compresi quelli originariamente intestati a con conseguente condanna a corrispondere l'importo Persona_1 complessivo di € 54.533,76. si costituisce e contesta l'interpretazione del testamento Parte_1 rappresentata dall'attrice, deducendo che sono oggetto del legato solo i conti accesi presso le banche BCC di Roma e Fideuram s.p.a. di cui era titolare al momento Parte_2 della morte e non i conti intestati a su cui il padre vantava solo un Persona_1
diritto di credito. In via riconvenzionale, chiede la condanna di al Controparte_1 pagamento di un indennizzo per l'uso e il godimento dell'appartamento oggetto di usufrutto nonché la condanna al rilascio di idonea garanzia in relazione ai possibili danni da omessa manutenzione in vigenza dell'usufrutto, di importo non inferiore a € 100.000,00, per non avere l'attrice ottemperato all'obbligo di redigere l'inventario ex art. 1002 c.c. e di prestare idonea cauzione. Chiede altresì la condanna al rimborso della somma di € 1.514,33 oltre interessi legali a titolo di imposte ipotecarie e catastali relative alla successione.
Il Tribunale, con sentenza n. 8841/2020, accoglie la domanda attorea e condanna il convenuto al pagamento di € 54.533,76. In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, condanna al pagamento della somma di € 1514,33 oltre Controparte_1
interessi legali.
Al riguardo, il Tribunale ricostruisce la volontà del testatore dando in primo luogo rilevanza, sul piano ermeneutico, al dato temporale della redazione del testamento del 23.11.2018, che si colloca successivamente alla morte di Persona_1
ritenendo che evidenzi l'intenzione del de cuius di far percepire anche un terzo delle somme conseguite in qualità di legatario della moglie premorta a Controparte_1
In secondo luogo, considerando la natura del legato e del relativo meccanismo di acquisizione in assenza di rifiuto, il giudice di prime cure ritiene che il testatore, consapevole dell'immediata acquisizione delle somme legate, abbia redatto un nuovo testamento nel legittimo affidamento che il denaro si sarebbe già trovato sui suoi conti al momento della propria morte, a prescindere dal fatto, indipendente dalla sua volontà, che le somme ricevute in legato non gli fossero ancora state accreditate dalla banca.
Tali conclusioni trovano inoltre conferma nel dato letterale, poiché dopo aver disposto di un terzo delle somme dei suoi conti correnti in favore di Controparte_1 stabilisce che ogni altro bene mobile o immobile sia destinato al figlio Parte_2
; circostanza questa che induce a ritenere che ove il testatore avesse voluto Pt_1 eccettuare dal legato il denaro della moglie, destinandolo invece al figlio, lo avrebbe detto.
Avverso detta sentenza, propone appello concludendo per il rigetto Parte_1
della domanda e per la condanna di alla restituzione della somma di € Controparte_1
54.533,76 oltre interessi dal giorno del pagamento fino a quello della restituzione.
Al riguardo deduce un unico motivo articolato nei termini seguenti.
Il Tribunale non interpreta, bensì integra arbitrariamente la volontà del testatore, attribuendole contenuti inespressi e diversi da quelli risultanti dalla scheda testamentaria.
In particolare, poiché sul piano letterale il de cuius individua l'oggetto del legato in modo specifico, non può ritenersi incluso nella disposizione tutto il denaro di cui questi sarebbe stato titolare al momento della morte, ma solo i soldi depositati sui suoi conti correnti.
Infatti, ove il testatore avesse voluto ricomprendere nel legato anche le somme depositate presso i conti intestati alla moglie premorta, lo avrebbe detto espressamente.
Oltre a ciò, non avrebbe potuto disporre di conti non a lui intestati, Parte_2 peraltro con riferimento a fondi che, sia al momento della redazione del testamento sia al momento della morte, non erano ancora transitati nel suo patrimonio;
i conti menzionati nel testamento del 23.11.2018 sono, infatti, gli unici di cui il de cuius era intestatario e di cui quindi poteva disporre.
Inoltre, il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 2727 c.c., presume un'intenzione futura del de cuius ossia il proposito di destinare somme di denaro, peraltro indisponibili, sui suoi conti “storici”, non essendo noto se effettivamente intendesse farle accreditare lì o presso i conti di nuova apertura.
Si costituisce contestando tutte le deduzioni formulate Controparte_1 dall'appellante e insistendo per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte così ragiona.
In punto di diritto va premesso che seppure, in linea di principio, in materia testamentaria sono applicabili le norme del Codice civile che regolano l'interpretazione del contratto, l'ermeneutica testamentaria si caratterizza, rispetto a quella contrattuale, per una più intensa ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del de cuius, che va individuata con riferimento a elementi intrinseci alla scheda testamentaria.
Se, però, non emerge con certezza l'intenzione del testatore, l'interprete può fare riferimento anche ad elementi estrinseci al testamento, purché riferibili al de cuius, come ad esempio la mentalità, la personalità o l'ambiente di vita dello stesso (Cass. sez. II, ordinanza n. 10882/2018).
Nel caso di specie, viene in rilievo, in primo luogo, il dato temporale della redazione del testamento del 23.11.18, successivamente alla morte di Persona_1
quando, apertasi la successione della predetta, in qualità di legatario ne Parte_2 acquista “tutto il denaro” di cui è titolare al momento della morte.
Poiché non viene contemplata nel primo testamento del 24.4.15 Controparte_1 bensì in quello del 23.11.18, è ragionevole ritenere che il mutamento della volontà del testatore dopo tale evento evidenzi l'intenzione di farle conseguire un terzo delle somme ricevute in legato dalla madre premorta.
Infatti, quando decede, il de cuius, che non rifiuta il legato Persona_1
disposto in suo favore, acquista immediatamente e automaticamente “tutto il denaro” della moglie, in quanto ai sensi dell'art. 649 c.c. il legato non richiede accettazione né ulteriori adempimenti da parte di terzi, salva la facoltà di rifiuto da intendersi come rifiuto eliminativo di un diritto già acquisito nel patrimonio del legatario.
Da ciò deriva che la consistenza del compendio ereditario di al Parte_2
momento della redazione del testamento del 23.11.18 non può aver risentito dell'inadempimento delle banche nel far transitare sui suoi conti correnti le somme ormai già da lui acquistate. Infatti, anche se il de cuius non risulta formalmente intestatario dei conti correnti di né in data 23.11.2018 né alla data della propria morte, egli è in Persona_1 realtà già succeduto nella titolarità dei predetti conti proprio in ragione degli effetti del legato.
Pertanto, confidando nel fatto che quelle somme gli sarebbero state anche formalmente accreditate, quando dispone di “un terzo dei soldi” depositati sui suoi conti correnti presso le banche BCC e Fideuram s.p.a. non si riferisce evidentemente ai soli
“saldi” bancari al medesimo intestati, bensì al credito complessivamente vantato nei confronti di entrambe le citate banche;
dunque, manifesta una volontà che giocoforza include anche i “soldi” giacenti sui conti della moglie, essendone sostanzialmente titolare sul piano giuridico.
In particolare, tale disposizione testamentaria è qualificabile come legato di credito ex art. 658 c.c., ossia una cessione del credito che si determina dal testatore al legatario, come tale dotata di efficacia reale immediata, idonea a trasferire la titolarità del credito al beneficiario così realizzando una modifica dal lato soggettivo del rapporto obbligatorio.
Ne deriva che il legatario superstite subentra nel rapporto obbligatorio del testatore acquistando un diritto al pagamento che entra a far parte del suo patrimonio ope legis con l'apertura della successione.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, n. 8841/2021;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del gravame, in favore di liquidate in € 7160,00 per compensi, spese generali, iva e Controparte_1 cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
Roma, 23.12.2025 IL PRESIDENTE est.
Minuta redatta con la collaborazione della dott. ssa Elisabetta Papagno, magistrato in tirocinio