Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
LOVERI ALESSANDRA
e da
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_2 C.F._2
MANGIAROTTI ROBERTA e MORETTI STEFANIA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 21/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali pertanto ne Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e ad entrambi pagina 1 di 9
Le decisioni di maggiore importanza circa l'educazione e/o la cura della figlia minore saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del loro grado di collaborazione, nonché delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza con la figlia.
NEI PERIODI SCOLASTICI
In merito alla gestione di i genitori concordano di gestire la figlia minore con un Per_1 calendario organizzato a settimane alterne secondo l'indicazione seguente:
SETTIMANA A (weekend paterno): il papà potrà restare con dal martedì all'uscita di Per_1
scuola, con cena, pernotto e riaccompagno a scuola il mercoledì mattina ed il week end dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
SETTIMANA B (weekend materno): il papà potrà restare con dal martedì all'uscita di Per_1
scuola sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
i genitori valuteranno concordemente quando integrare anche il giovedì fino a dopo cena.
Resta inteso che nei rispettivi giorni di gestione, i genitori si faranno carico di accompagnare alla attività extrascolastiche previste. Per_1
In ogni caso, il padre avrà sempre cura di riaccompagnare la figlia presso la residenza materna al termine della permanenza della stessa presso di lui. attualmente frequenta la scuola pubblica primaria G. Rodari a San Giuliano Milanese Per_1
e nel tempo libero svolge un corso di danza moderna il mercoledì pomeriggio e di teatro il sabato mattina.
Un'eventuale collocazione paritetica verrà valutata congiuntamente tra i genitori sulla base della crescita e dello sviluppo della minore, nonché della gestione precedentemente proposta e della volontà della minore stessa, a partire dai 12 anni della medesima.
NEI PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA trascorrerà almeno una settimana con ciascun genitore durante le festività natalizie;
i Per_1
giorni potranno anche non essere consecutivi, in ogni caso, il genitore con cui la minore trascorrerà il giorno di Natale, Santo Stefano, l'ultimo giorno dell'anno e la Befana verrà concordato tra i genitori secondo un criterio di alternatività annuale.
pagina 2 di 9 Ad anni alterni, trascorrerà con un genitore la Pasqua e con l'altro genitore la Per_1
Pasquetta.
Resta inteso che, qualora un genitore abbia intenzione di trascorrere un periodo di vacanza con la figlia minore durante le vacanze natalizie o pasquali dovrà darne comunicazione all'altro genitore con adeguato preavviso (almeno 30gg) per consentire anche all'altro genitore di programmare la gestione della minore durante le festività secondo le sue disponibilità.
Tutte le altre festività verranno concordate secondo un criterio di alternanza annuale. trascorrerà con ciascun genitore almeno quindici giorni durante le vacanze estive, in Per_1
un periodo da concordare, tenendo conto delle rispettive eSIenze da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, in relazione alle proprie eSIenze lavorative o personali ed anche in considerazione dell'età della figlia minore, nonché delle sue eSIenze scolastiche o personali.
Qualora un genitore avesse un impegno e non riuscisse ad occuparsi della figlia nel periodo concordato, prima di trovare una collocazione alternativa, s'impegna ad informare l'altro genitore per verificare la sua disponibilità di intervenire a supporto.
In ogni caso, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute e psicofisiche della figlia, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini della stessa.
2) I genitori concordano che, fintanto che non venga data effettiva attuazione agli accordi per la gestione della figlia minore come indicati al precedente punto 1) con l'introduzione dei pernottamenti di presso il padre, lo stesso corrisponderà a titolo di contributo al Per_1
mantenimento per la figlia un assegno perequativo dell'importo mensile di euro 300,00 Per_1
(euro trecento//00), che lo stesso verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 18 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che la stessa provvederà ad indicare,
a partire dal corrente mese di febbraio 2025. Successivamente, all'attuazione della gestione della figlia minore come da accordi di cui al presente ricorso, il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per la figlia un assegno perequativo del minore importo Per_1
mensile di euro 200,00 (euro duecento//00). Detta somma verrà annualmente rivalutata pagina 3 di 9 secondo gli indici ISTAT sul costo della vita a partire dall'anno successivo. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle eSIenze ordinarie di vita della figlia e devono ritenersi in esso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
3) In ogni caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento per la figlia nella Per_1
misura del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche-ricreative, previa esibizione della documentazione giustificativa. L'indicazione delle spese straordinarie e la natura delle stesse vengono a titolo esemplificativo ma non esaustivo così determinata secondo il Protocollo del
Tribunale di Milano:
A1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista, f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
A2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
B1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
B2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pagina 4 di 9 pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
C1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
C2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy – scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o e-mail, con prova dell'avvenuta ricezione, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In caso di dissenso espresso dell'altro genitore, il genitore che insista per sostenere la spese straordinaria richiesta, potrà provvedervi anche senza il consenso dell'altro ma la spesa rimarrà integralmente a suo carico.
In ogni caso, i genitori s'impegnano altresì a sopportare in eguale misura tutte le spese allo stato non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali eSIenze di vita della figlia, ma che si rendano ugualmente necessarie per soddisfare particolari bisogni che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita della stessa e che necessitano di interventi economici straordinari.
4) I genitori concordano che l'eventuale assegno unico universale per la figlia venga percepito al 100% dalla madre e le eventuali detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi;
5) Si dà atto che il SI. ha già lasciato la casa familiare dal 13/01/2024 e Parte_2
pagina 5 di 9 che lo stesso si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro trenta giorni dal deposito di sentenza di separazione, nonché a restituire le chiavi della casa familiare alla sottoscrizione del presente ricorso;
6) La casa familiare sita in Melegnano (MI), via Broggi Izar n. 10, in comproprietà dei coniugi al 50% rimane assegnata alla SI.ra , con quanto l'arreda per soddisfare le eSIenze Parte_1
abitative proprie e della figlia minore i coniugi concordano che provvederanno al Per_1
pagamento della rata del mutuo ipotecario cointestato al 50% ciascuno e che la SI.ra si faccia carico del pagamento delle spese ordinarie e delle utenze, come già a suo Parte_1
carico dal febbraio 2024, mentre le eventuali spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi proprietari nella misura del 50% ciascuno;
7) I coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) I coniugi danno atto di non avere alcuna rivendicazione reciproca ai fini di un'eventuale divisione delle somme presenti sui conti correnti dei quali gli stessi sono intestati personalmente e di non avere ulteriori rivendicazioni sulle somme che sono già state oggetto di divisione concordata da medesimi;
9) Le parti concordano di mantenere il conto corrente cointestato presso sul CP_1
quale viene addebitata la rata di mutuo e che provvederanno ad alimentare in pari misura per consentire il pagamento mensile puntuale della rata di mutuo;
10) Ciascun coniuge manterrà nella propria esclusiva disponibilità l'autovettura intestata ed acquistata in regime di comunione dei beni e ciascuno si assume ogni connessa e conseguente responsabilità e onere al riguardo, manlevandone espressamente l'altro coniuge;
I proventi di una futura eventuale vendita andranno a esclusivo beneficio dell'intestatario dell'autovettura alienata;
11) I genitori concordano che il SI. provveda a versare alla SI.ra la Parte_2 Parte_1
somma forfetaria di euro 50,00 al mese per il mantenimento e le spese ordinarie del coniglietto domestico di mentre gli stessi provvederanno al 50% ciascuno alle spese straordinarie Per_1 relative al medesimo, previa esibizione all'occorrenza del relativo esborso;
il pagamento dell'importo indicato a titolo di contributo forfetario del mantenimento ordinario del coniglietto dovrò avvenire entro il medesimo termine indicato al punto 2), mentre il rimborso pagina 6 di 9 delle spese straordinarie entro il termine indicato al punto 3) delle presenti condizioni di separazione;
12) I coniugi prestano il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia escludendo che la stessa possa espatriare per scopi diversi da Per_1
quelli turistici o scolastici, in ogni caso previo consenso anche dell'altro genitore;
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concrdatario in Parte_1 Parte_2
Melegnano in data 14.6.2014 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2014) e dalla loro unione è nata la figlia in data Per_1
20.1.2016.
3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, CP_2
cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla
Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
pagina 7 di 9 La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Melegnano in data 14.6.2014 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno
2014);
pagina 8 di 9 2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi nella camera di conSIlio del 23 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 9 di 9