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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr. ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZILIOLI TITO, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. GUARIENTI PAOLO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
a) Disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore in capo alla Per_1
madre, sig.ra , con collocamento della bambina presso la Parte_1
stessa, stabilendo espressamente che tutte le decisioni relative alla predetta
minore in ambito di ordinaria amministrazione (decisioni sanitarie, scolastiche
ed extrascolastiche, ecc.), possano essere prese autonomamente dalla
sig.ra . Parte_1
b) Stabilire che le visite tra la figlia minore ed il padre sig. Per_1 [...]
avvengano in sede protetta, sotto la Controparte_1
direzione dei Servizi Sociali, che provvederanno a disporre una specifica
calendarizzazione degli incontri, nonché a stabilire, tempo per tempo,
eseguiti gli approfondimenti ritenuti più opportuni, le migliori modalità di
incontro tra il padre e la figlia, nel primario interesse della minore;
c) Dare atto della disponibilità della IG.ra qualora Parte_1
all'esito dell'attività di cui alla precedente lettera b) i Servizi Sociali lo
ritengano favorevole nell'interesse della figlia minore, di aderire alla richiesta
di affido condiviso della bambina;
d) Dare atto altresì della disponibilità della IG.ra , alle Parte_1
medesime condizioni di cui alla precedente lettera c), di stabilire il seguente
calendario di visita a favore del sig. Controparte_1
[...]
pagina 2 di 7 -durante la settimana la figlia starà con il padre ogni mercoledì dall'uscita da
scuola alle ore 16:00, sino al giovedì mattina, quando il padre si occuperà di
portarla a scuola.
-Un fine settimana alternato: dal sabato sera dalle ore 20:00 sino al lunedì
mattina, quando il padre si occuperà di portarla a scuola;
-nel periodo estivo due settimane consecutive con ogni genitore, da
comunicarsi entro aprile di ogni anno;
-in via alternata di anno in anno con ciascun genitore metà delle vacanze
natalizie, e precisamente dal 24 al 30 dicembre in mattinata e dal 30
dicembre in mattinata sino all'inizio della scuola;
-metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in
anno il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua
compreso, con quello dalla sera di Pasqua sino alla fine delle vacanze
scolastiche;
-il periodo della chiusura delle scuole per le feste di Carnevale di anno in
anno alternativamente con l'uno o l'altro genitore, compreso il fine settimana
relativo, senza che ciò poi alteri l'alternanza dei successivi fine settimana;
-in alternanza tra uno e l'altro genitore anche le festività religiose o nazionali
che dovessero cadere durante l'anno; senza che ciò alteri l'alternanza dei
fine settimana.
e) Disporsi a carico del sig. Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia minore stabilito in € 350,00
mensili, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, da pagarsi entro il
pagina 3 di 7 giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese di febbraio 2025,
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Verona.
f) autorizzarsi esclusivamente la GN a percepire integralmente Pt_1
l'assegno unico universale erogato dall'Inps a favore della figlia.
G) Autorizzare la madre a richiedere in via autonoma il rilascio del
passaporto della minore presso le autorità competenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (parte resistente nata in Costa d'Avorio);
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, in base all'art. 7 del Reg. 1111/19 UE,
che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, tenuto conto che, nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nella provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento (CE)
n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi pagina 4 di 7 dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare,
poiché nel caso di specie madre e prole risiedono abitualmente in provincia di
Verona;
passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
- quanto alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
(comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), in base all'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, che rinvia alla convenzione dell'Aja del 05/10/61, oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rimanda direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore (nella specie, Italia);
- quanto alla domanda di contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il
Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
dato atto, nel merito, che, con nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 05/03/25,
la difesa della ricorrente ha depositato atto datato 26/02/25 contenente le conclusioni congiunte sopra riportate;
osservato che, a fronte delle allegazioni di violenza domestica formulate nell'atto introduttivo, deve preliminarmente valutarsi, sul piano astratto,
pagina 5 di 7 l'ammissibilità di negozio conciliativo promosso dalle parti nelle cause in materia di famiglia in cui una delle parti allega condotte di violenza domestica da parte dell'altra;
ritenuto che, in detti contenziosi, il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti sia astrattamente ammissibile;
osservato, invero, che, anche in caso di allegazione di violenze, il giudice è
tenuto a valutare la ricorrenza dei requisiti di validità del negozio civilistico a contenuto conciliativo intercorso tra le parti e la sua non contrarietà a norme imperative, e, quindi, a verificare, in via preliminare, che la volontà
conciliativa di ciascuna delle parti sia libera e scevra da qualsiasi condizionamento e/o coercizione;
ritenuto, a tale riguardo, che, alla luce di tutti gli elementi emergenti in causa e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato all'udienza del 25/02/25, possa affermarsi la libera e genuina determinazione delle parti stesse nel procedimento di formazione del negozio conciliativo alle condizioni sopra riportate, sì da potersi escludere che tra le parti abbia operato un qualsiasi condizionamento reciproco vuoi nella formazione della volontà conciliativa vuoi nella traduzione di tale volontà nelle condizioni di accordo sopra richiamate;
ritenuto che, nel merito, le condizioni dell'accordo come sopra riportate risultino eque, non in contrasto con norme imperative, tutelanti per la figlia minore e tali da non agevolare future violenze;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1 [...]
, alle condizioni sopra riportate. Controparte_1
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 13/03/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr. ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ZILIOLI TITO, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. GUARIENTI PAOLO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
a) Disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore in capo alla Per_1
madre, sig.ra , con collocamento della bambina presso la Parte_1
stessa, stabilendo espressamente che tutte le decisioni relative alla predetta
minore in ambito di ordinaria amministrazione (decisioni sanitarie, scolastiche
ed extrascolastiche, ecc.), possano essere prese autonomamente dalla
sig.ra . Parte_1
b) Stabilire che le visite tra la figlia minore ed il padre sig. Per_1 [...]
avvengano in sede protetta, sotto la Controparte_1
direzione dei Servizi Sociali, che provvederanno a disporre una specifica
calendarizzazione degli incontri, nonché a stabilire, tempo per tempo,
eseguiti gli approfondimenti ritenuti più opportuni, le migliori modalità di
incontro tra il padre e la figlia, nel primario interesse della minore;
c) Dare atto della disponibilità della IG.ra qualora Parte_1
all'esito dell'attività di cui alla precedente lettera b) i Servizi Sociali lo
ritengano favorevole nell'interesse della figlia minore, di aderire alla richiesta
di affido condiviso della bambina;
d) Dare atto altresì della disponibilità della IG.ra , alle Parte_1
medesime condizioni di cui alla precedente lettera c), di stabilire il seguente
calendario di visita a favore del sig. Controparte_1
[...]
pagina 2 di 7 -durante la settimana la figlia starà con il padre ogni mercoledì dall'uscita da
scuola alle ore 16:00, sino al giovedì mattina, quando il padre si occuperà di
portarla a scuola.
-Un fine settimana alternato: dal sabato sera dalle ore 20:00 sino al lunedì
mattina, quando il padre si occuperà di portarla a scuola;
-nel periodo estivo due settimane consecutive con ogni genitore, da
comunicarsi entro aprile di ogni anno;
-in via alternata di anno in anno con ciascun genitore metà delle vacanze
natalizie, e precisamente dal 24 al 30 dicembre in mattinata e dal 30
dicembre in mattinata sino all'inizio della scuola;
-metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in
anno il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al giorno di Pasqua
compreso, con quello dalla sera di Pasqua sino alla fine delle vacanze
scolastiche;
-il periodo della chiusura delle scuole per le feste di Carnevale di anno in
anno alternativamente con l'uno o l'altro genitore, compreso il fine settimana
relativo, senza che ciò poi alteri l'alternanza dei successivi fine settimana;
-in alternanza tra uno e l'altro genitore anche le festività religiose o nazionali
che dovessero cadere durante l'anno; senza che ciò alteri l'alternanza dei
fine settimana.
e) Disporsi a carico del sig. Controparte_1
quale contributo al mantenimento della figlia minore stabilito in € 350,00
mensili, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, da pagarsi entro il
pagina 3 di 7 giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese di febbraio 2025,
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Verona.
f) autorizzarsi esclusivamente la GN a percepire integralmente Pt_1
l'assegno unico universale erogato dall'Inps a favore della figlia.
G) Autorizzare la madre a richiedere in via autonoma il rilascio del
passaporto della minore presso le autorità competenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (parte resistente nata in Costa d'Avorio);
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, in base all'art. 7 del Reg. 1111/19 UE,
che attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, tenuto conto che, nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nella provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al Regolamento (CE)
n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi pagina 4 di 7 dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del creditore della prestazione alimentare,
poiché nel caso di specie madre e prole risiedono abitualmente in provincia di
Verona;
passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
- quanto alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli
(comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), in base all'art. 42 della legge
31/5/1995 n. 218, che rinvia alla convenzione dell'Aja del 05/10/61, oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rimanda direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore (nella specie, Italia);
- quanto alla domanda di contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del
Regolamento (CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il
Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
dato atto, nel merito, che, con nota scritta ex art. 127 ter c.p.c. dep. 05/03/25,
la difesa della ricorrente ha depositato atto datato 26/02/25 contenente le conclusioni congiunte sopra riportate;
osservato che, a fronte delle allegazioni di violenza domestica formulate nell'atto introduttivo, deve preliminarmente valutarsi, sul piano astratto,
pagina 5 di 7 l'ammissibilità di negozio conciliativo promosso dalle parti nelle cause in materia di famiglia in cui una delle parti allega condotte di violenza domestica da parte dell'altra;
ritenuto che, in detti contenziosi, il sopravvenuto accordo conciliativo tra le parti sia astrattamente ammissibile;
osservato, invero, che, anche in caso di allegazione di violenze, il giudice è
tenuto a valutare la ricorrenza dei requisiti di validità del negozio civilistico a contenuto conciliativo intercorso tra le parti e la sua non contrarietà a norme imperative, e, quindi, a verificare, in via preliminare, che la volontà
conciliativa di ciascuna delle parti sia libera e scevra da qualsiasi condizionamento e/o coercizione;
ritenuto, a tale riguardo, che, alla luce di tutti gli elementi emergenti in causa e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato all'udienza del 25/02/25, possa affermarsi la libera e genuina determinazione delle parti stesse nel procedimento di formazione del negozio conciliativo alle condizioni sopra riportate, sì da potersi escludere che tra le parti abbia operato un qualsiasi condizionamento reciproco vuoi nella formazione della volontà conciliativa vuoi nella traduzione di tale volontà nelle condizioni di accordo sopra richiamate;
ritenuto che, nel merito, le condizioni dell'accordo come sopra riportate risultino eque, non in contrasto con norme imperative, tutelanti per la figlia minore e tali da non agevolare future violenze;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1 [...]
, alle condizioni sopra riportate. Controparte_1
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 13/03/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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