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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il 12/5/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2708 dell'anno 2024 TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Parte_3
13.10.1988, in qualità di eredi di , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 07.03.2025, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Navach, giusta procura in calce alla memoria di costituzione del 18.03.2025;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Tedone e Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disposta per l'udienza del 12/5/2025 e disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2024 l'originario ricorrente , dopo aver Persona_1 proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti. All'udienza del 10.06.2024, questo Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva che il CTU dell'a.t.p., dott. fosse chiamato a rendere chiarimenti in ordine alle conclusioni Persona_2 rassegnate al termine della prima fase. Dopodiché, su istanza del Consulente, lo autorizzava a sottoporre ad un nuovo esame peritale, atteso il tempo trascorso Persona_1 dall'espletamento della prima perizia. Tuttavia, nelle more del giudizio, il ricorrente decedeva.
Pertanto, con memoria del 18.03.2025, si costituivano in giudizio gli eredi.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
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Ciò detto, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex
L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato a rendere chiarimenti, al termine della prima fase di giudizio ha affermato che , a causa delle patologie Persona_1 sofferte fosse invalido nella misura del 100% ma senza necessità di assistenza continua, ritenendolo in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato le patologie da cui risultava affetto il , consistenti in: malattia di TO e Per_1 depressione endoreattiva grave.
La prima è una malattia del sistema nervoso centrale che comporta la degenerazione dei neuroni alla base della corteccia cervicale, con conseguente insorgenza di movimenti patologici, alterazioni del comportamento e progressivo deterioramento cognitivo. La seconda, nel caso di specie, è insorta proprio a causa dell'adattamento del ricorrente alla patologia predetta.
Per cui, parte attrice, stante le affezioni descritte, ha contestato la CTU nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei requisiti utili ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento, non considerando che la gravità della patologia a carico del sistema nervoso sarebbe evincibile già da documentazione medica precedente alla data della domanda amministrativa. A fronte di tali osservazioni, il CTU, dopo aver sottoposto il a nuova perizia, ha così Per_1 affermato: “Deambulazione possibile in assenza di ausilii;
il periziando presenta tuttavia notevole alterazione della fluidita' della marcia in relazione a carente sincronia fra gli arti superiori ed inferiori;
si apprezza instabilita' della dinamica deambulatoria;
mantiene la stazione eretta autonomamente;
il non appare valutabile. Cambi posturali , difficoltosi , abburrattati con Per_3 movimenti autonomici. Complessivamente si ravvisa una franca intensificazione dei movimenti autonomici coreici al volto ed ai 4 arti determinando sensibile impaccio nell'utilizzo degli arti superiori per attivita' grossolane e , massimamente fini. Presenza di facies coreica : franchi movimenti autonomici del volto, labbra e mm. mandibolare con movimenti di tipo “ruminatorio” ; tale quadro comporta peraltro dislalia, con difficoltosa comunicativita' del linguaggio. Vigile, orientato temporo-spaziale; attenzione valida , tono fondamentale dell'umore deflesso;
memoria retrograda e anterograda integra;
ideazione e capacita' critica, per quanto apprezzabile , sostanzialmente valide e coerenti nel corso e nel contenuto;
il paziente mostra eloquio frammentato , dialogo difficilmente comprensibile.
La motilità oculare estrinseca presenta segni di difficoltosa convergenza. Nulla a carico degli altri nervi cranici, udito sociale sufficiente alla relazionalita', in assenza di ausilii uditivi. Sensibilità superficiali e profonde nella norma bilateralmente;
sostanziale ipotonotrofismo precipuamente della muscolatura degli arti inferiori;
iperreflessia simmetrica aa inf, ed arti sup. GU , valleix- ; EPA, Flessione plantare ed ECD esauribili. […]” (cfr. chiarimenti CTU in atti e ai quali si rinvia). Lo stesso CTU, sulla base del referto medico del 17.04.2024, di quelli già agli atti e delle patologie documentate e già riscontrate in prima fase, ha poi affermato: “Pertanto , ed alla luce di quanto valutato in sede della visita peritale del 15.01.25 e dalla disamina della ulteriore documentazione in atti prodotta, confermando senz'altro per il periziando una condizione di soggetto invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100% , si ritiene attualmente il periziando impossibilitato a compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana, nonche' presentare grave limitazione della autonomia deambulatoria , riconoscendo pertanto il beneficio dell' indennita' di
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accompagnamento . La decorrenza viene stabilita dalla data della visita neurologica del 17.04.24” (cfr. chiarimenti CTU in atti e ai quali si rinvia).
Dunque, il Consulente, in sede di chiarimenti ha modificato le proprie conclusioni, riconoscendo la sussistenza delle condizioni utili ai fini del godimento dell'indennità di accompagnamento a partire da epoca successiva alla domanda amministrativa e, precisamente, dal 17.04.2024.
Ebbene, in tal caso, i chiarimenti resi dal CTU non appaiono esenti da vizi logici;
quindi, non possono essere posti a base della presente decisione.
Deve infatti rilevarsi, come già dedotto da parte ricorrente, che i requisiti utili ai fini del beneficio richiesto sussistevano in capo a già al momento da epoca anteriore alla data di Persona_1 presentazione della domanda amministrativa.
Invero, già dal referto di visita neurologica redatto il 22.07.2021 emerge chiaramente che il fosse affetto da malattia di TO di grado severo, con movimenti involontari, Per_1 difficoltà nella deambulazione e deterioramento cognitivo.
Analoghe considerazioni valgono per la patologia depressiva, posto che la gravità della stessa si evince già da certificato medico del 02.09.2021.
Pertanto, sussistono i presupposti per retrodatare la decorrenza del beneficio in capo al Per_1 alla data della domanda amministrativa del 19.01.2023, in quanto in data 17/4/2024 non possono dirsi aggravate le condizioni di salute del , ma confermate nella loro gravità; sicchè non Per_1 vi è motivo per non ritenere che esse fossero identiche a quelle presenti al momento della domanda amministrativa.
In definitiva, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo a per percepire l'indennità di accompagnamento a far data dalla Persona_1 domanda amministrativa 19.01.2023 sino al 07.03.2025, data del decesso. Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in data Persona_1
04.04.2024 e poi proseguita da e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , nei confronti dell' , così provvede: Persona_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo a per percepire Persona_1
l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 19.01.2023 fino al 07.03.2025, data del decesso;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 86,00 per esborsi ed € 3.867,00 per compensi al difensore, oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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