Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 13.1.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9768/2024 R.G. Previdenza tra
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Caruso
OPPONENTE contro
CP 1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in atti
OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2 ifeso dall'avv. Francesco Russo come in atti Controparte_3
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 25.7.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024 9019571443 000, notificata in data 25.6.2024, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi e relative somme aggiuntive in relazione agli avvisi di addebito n. 37120180006699946 000 e n. 37120180020978274 000.
L'istante ha rilevato la mancata notifica dei suddetti avvisi di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica degli stessi e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP
- si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver L'ente impositore avvisi di addebito presupposti. regolarmente notificat CP 3 ha L' Controparte_2 successore a titolo universale ex lege di chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Lette le note scritte depositate, non sussistendo i presupposti per la riunione richiesta da CP_4 atteso che il giudizio recante rg. 9772/2024 ha ad oggetto altro avviso di addebito, diver quelli di cui si discorre in questa sede, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di oneri previdenziali).
Sussiste, altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica dell'intimazione di pagamento); I legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2024 9019571443 000, notificata in data 25.6.2024 (v. intimazione di pagamento, in atti), deducendo la mancanza di notifica degli avvisi di addebito
- ha infatti dato dimostrazione e 27.2.2019, degli avvisi di della preventiva e rituale notifica, rispettivamente in data 26.7 addebito sui quali si fonda l'intimazione di pagamento in questa sede avversata (cfr. relate in produzione
' inoltre, ha provato l'intervenuta notifica in data 7/11/2019 Controparte_2 dell'inti n. 07120199038777551000, pure relativa agli avvisi di addebito predetti (v. relata di notifica allegata). Trattasi di atto valevole ad interrompere il decorso della prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito per cui è causa.
Orbene, l'intimazione di pagamento risulta notificata entro il termine di prescrizione. Per le suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è dunque infondata, atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento avversato in questa sede è avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica degli atti presupposti, e dunque l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento della spese in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 500,00 ciascuna per competenze, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Aversa, 14.1.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ida Ponticelli